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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4965/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4965/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Racalbuto, eleggendo domicilio presso il suo studio in Bergamo, Via Masone 19 A, giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE NEI CONFRONTI DI
con sede in , Via Rovagnati n. Controparte_1 CP_1
1, codice fiscale iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 3440/5, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Correggio n. 43, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo -contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 04.11.2024):
“Disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: accertare la carenza di legittimazione attiva della Banca opposta in forza della Contro surrogazione ex art. 1203 c.c. di nella garanzia prestata dall'opponente. In via di merito: In accoglimento dell'opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, accertando il reale ammontare del credito
pagina 1 di 7 intimato a seguito dell'accoglimento di tutti i rilievi di nullità e/o inefficacia dedotti in narrativa. Con integrale vittoria di spese e rimborso di compensi”.
Per come da foglio di precisazione Controparte_1 delle conclusioni depositato in data 04.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via preliminare
- respingere l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, per tutti i motivi indicati in narrativa;
- concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la controversia in esame ha ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari;
- In via principale: respingere tutte le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare che è creditrice CP_1 CP_1 Controparte_1 nei confronti del dott. della somma di euro 150.000,00 e condannare lo Parte_1 stesso al pagamento, a favore di , del predetto Controparte_1 importo, oltre interessi e spese;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese anche del procedimento monitorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3880/2020, munito di formula esecutiva, emesso dal Tribunale di Monza, in data 17.11.2020, contenente la condanna al pagamento dell'importo di euro 150.000,00, oltre interessi e competenze professionali ivi liquidate.
Ha esposto di avere rilasciato, in data 27.11.2017, una fideiussione omnibus in favore di fino alla concorrenza di euro 130.000,00, elevata Controparte_1 fino all'importo di euro 150.000,00 nell'ottobre del 2018. Segnatamente, l'odierno opponente ha garantito per la società Gas Group s.r.l. che ha aperto, in data 21.11.2017, il conto corrente n. 462800 presso la filiale di Bergamo della CP_3
Inoltre, la in data 05.01.2018, ha concesso un finanziamento chirografario, n. CP_3 Contro 142345, di euro 270.000,00 garantito per l'80 % dalla garanzia ex lege n. 662/1996.
pagina 2 di 7 La odierna opponente, pertanto, risultando creditrice della somma di euro CP_3
113,645,33 quale saldo negativo del conto corrente n. 462800 e di euro 38.495,10 quale residuo del finanziamento n. 142345 ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo dal medesimo garantito, ossia pari Parte_1 ad euro 150.000,00. A sostegno dell'opposizione, ha affermato inefficacia del decreto ex art. 644 per mancanza dei presupposti per la rimessione in termini, evidenziando che la non CP_3 avrebbe inoltrato correttamente la messa in mora al fideiussore, in quanto la lettera è stata inviata a Livigno, luogo nel quale il non risiedeva più dal 2018. Pt_1
Ha affermato, inoltre, che il decreto ingiuntivo era stato notificato all'opponente solo in data 26.04.2021 e, quindi, bene oltre i 60 giorni previsti dalla legge e ne ha eccepito, in via preliminare, l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. per mancanza dei presupposti per la remissione in termini e l'inammissibilità ex artt. 633 e 634 c.p.c. in ragione dell'inutilizzabilità della certificazione ex art. 50 TUB. Nel merito, ha evidenziato, in via principale, la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 287/1990 in quanto tale contratto costituisce un'applicazione “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'articolo suindicato e, in via subordinata, la nullità parziale del contratto in esame che investirebbe le singole clausole del contratto di fideiussione (art. 5 e 6). In data 25.11.2021 si è costituita contestando tutto Controparte_1 quanto affermato e sostenuto da parte attrice opponente e chiedendo, in via preliminare, il respingimento della richiesta di sospensiva della provvisoria esecuzione e, in via principale, la conferma dello stesso. All'udienza del 16 dicembre 2021, parte opponente insisteva sulla sospensione della provvisoria esecuzione. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 24.12.2021, non concedeva la sospensione della provvisoria esecuzione e ritenendo che il DI fosse stato notificato nel termine di legge dopo la remissione in termini concessa dal GU e che il credito della Banca fosse provato concedeva, inoltre, un termine di 30 giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione. Dopo una serie di rinvii, effettuati su richiesta delle parti per pendenza di trattative tra le stesse e che hanno occupato le udienze del 28.04.2022, del 16.02.2023 e del 06.06.2023, mutato nelle more il Giudice nella persona fisica, all'udienza del 12.09.2023 i legali delle parti davano atto dell'esito negativo delle trattative e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., concessi dal Giudice che fissava udienza, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., per la data del 12.03.2024. Con ordinanza, emessa in pari data, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice, stante l'assenza di istanze istruttorie, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 07.11.2024. Alla predetta udienza, sulle conclusioni delle parti come precisate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione previa la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 3 di 7 II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte opponente ha sollevato eccezioni preliminari che devono essere esaminate.
In particolare, parte opponente con la memoria ex art. 183, comma VI n.1, c.p.c. ha Contro eccepito la carenza di legittimazione attiva della Banca opposta in quanto si surrogava, ex art. 1203 c.c. ed ex art. 2, comma 4, D.M. Ministero Attività produttive 20.06.2005 sia nei confronti di Gas Group s.r.l. sia di Parte_1 Contro Ha affermato che ha chiesto il pagamento al dott. quale fideiussore, e che è Pt_1 stata emessa una cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'odierno opponente con la quale viene sollecitato il pagamento della posizione di garanzia n. 784628, oggetto della surroga (cfr. doc. 10 e 11 memoria ex art. 183, comma VI n.1, c.p.c. parte opponente). Contro Parte opponente, dunque, ha ritenuto che il titolo per cui si è surrogata è il medesimo di quello per cui la ha richiesto l'emissione dell'ingiunzione di CP_3 pagamento, verificandosi in tal modo una modifica soggettiva del rapporto obbligatorio e facendo venire meno la legittimazione attiva della che è stata sostituita dal terzo CP_3 Contro ( . Per contro, parte opposta ha replicato affermando che la suddetta eccezione debba essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva poiché è stata sollevata da parte opponente solamente con la memoria n.1, ex art. 183, comma VI, c.p.c., con la quale è consentito all'attore precisare e/o modificare domande già proposte e non proporne di nuove, specie su fatti e/o su circostanze conosciute sin dall'instaurazione della causa. Sul punto, occorre evidenziare che l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva è da ritenersi sempre ammissibile in ogni stato e grado del processo civile. La Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite ha ribadito che “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951). Dunque, affermata la non tardività dell'eccezione sollevata da parte opponente, la stessa deve ritenersi priva di fondamento in quanto, dalla documentazione in atti, si evince che la Contro garanzia è stata regolarmente escussa e la relativa liquidazione è avvenuta in data 08.05.2020, ossia anteriormente alla richiesta e all'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Invero, l'importo richiesto in via monitoria dalla a è stato calcolato al CP_3 Parte_1 Contro netto di quanto versato in via di escussione della garanzia da parte di risultando pertanto inferiore a quello rinvenibile nella lettera di messa in mora, inviata in data 24.01.2020, dalla Banca all'odierno opponente e nella quale si legge testualmente “rileviamo inoltre che rimangono in sospeso n. 4 rate relative al mutuo chirografario garantito dal Fondo Contro di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese L. 662/96 con posizione n. 784628) n. 073/146636” e, ancora, “vi intimiamo il pagamento delle seguenti somme …: euro 19181,16 = totale delle n. 4 rate oltre interessi dalle singole scadenze.”
pagina 4 di 7 ha asserito, inoltre, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 644 Parte_1
c.p.c., in quanto il medesimo era stato notificato, oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione, ribadendo che la pur essendo consapevole dell'erroneità dell'indirizzo di CP_3 residenza dell'odierno opponente, abbia richiesto la rimessione in termini poiché il termine per la notifica era ampiamente trascorso. Tale doglianza è stata superata e non considerata fondata già nel corso del giudizio con ordinanza, emessa dal G.I. in data 24.12.2021, nella quale si legge che il decreto ingiuntivo è stato “notificato nel termine di legge dopo la remissione in termini concessa dal GU che ha già valutato se sussistessero i relativi presupposti (a tale proposito basti considerare che l'indirizzo della prima notifica era quello indicato dallo stesso nelle lettere di Pt_1 fidejussione)” il cui contenuto deve intendersi confermato. Parte opponente ha, ulteriormente, eccepito la carenza di prova del credito ingiunto e l'inefficacia della certificazione ex art. 50 TUB. Ha contestato, segnatamente, i documenti n. 3 denominato “certificazione credito conto corrente” e 5 denominato “certificazione credito mutuo chirografario”, allegati da parte opposta in sede di ricorso monitorio, sostenendo per il primo che la avrebbe CP_3 dovuto allegare al ricorso un estratto che contempli un arco temporale che va dalla data dell'ultima operazione indicata nell'ultimo estratto conto ricevuto dal cliente alla data di redazione dell'estratto conto da esibire in giudizio ai sensi dell'art. 50 TUB. Mentre per il secondo, ha asserito che la ha indebitamente utilizzato la CP_3 certificazione ai sensi del succitato articolo in quanto la stessa presuppone la registrazione nel conto corrente delle operazioni certificate e nel caso concreto il rapporto di mutuo non è regolato in conto corrente. Anche tale eccezione è stata esaminata dal precedente Giudicante che, nella medesima ordinanza, ha ritenuto il credito della banca provato (cfr. ordinanza emessa in data 24.12.2021). Invero, la mediante la documentazione prodotta in sede monitoria, ha provato CP_3 che il credito sia certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 633 c.p.c., anche mediante la certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB, secondo il quale le banche sono legittimate a chiedere il decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. La pertanto, non è tenuta a depositare, sin dalla fase monitoria, tutti gli estratti CP_3 conto relativi al rapporto di conto corrente oggetto di causa o altra documentazione contabile.; nel giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione, l'estratto conto certificato non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla banca, sebbene secondo un risalente orientamento giurisprudenziale possa rivestire carattere indiziario (cfr. Cassazione n. 21092/2016). La di conseguenza, nella presente fase è tenuta a supportare la propria pretesa CP_3 creditoria tramite la produzione integrale degli estratti conto e del contratto di conto pagina 5 di 7 corrente: circostanza verificatasi nel caso in oggetto, avendo la provveduto al CP_3 deposito degli estratti conto integrali dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto (cfr. doc 3 e doc.
4 -numerato ancora una volta con il n. 3 si pensa per mero errore- parte convenuta). Parte opponente, nel merito, asserisce, da ultimo, la nullità della fideiussione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 287/1990 in quanto tale contratto costituisce un'applicazione “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'articolo suindicato e, in via subordinata, la nullità parziale del contratto in esame che investirebbe le singole clausole del contratto di fideiussione. Come è noto, la questione è quella sorta a seguito del provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'Italia – all'epoca autorità di vigilanza per la tutela della concorrenza e del mercato con riguardo all'imprese di credito – dopo un'attività di indagine relativa allo schema contrattualmente in uso per le fideiussioni bancarie c.d. omnibus ha espressamente stabilito che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990” e ha quindi imposto all'ABI di trasmettere preventivamente alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria avrebbe dovuto essere diffuso al sistema bancario. Tanto premesso, innanzitutto si osserva come l'eccezione, ove fondata, possa al più condurre ad una declaratoria di nullità parziale della fideiussione e non totale.
In questi termini si è pronunciata di recente la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021, che ha espressamente escluso la nullità integrale dei contratti di fideiussione riproduttivi dei testi sanzionati dall'Autorità antitrust, affermando che la nullità è limitata alle sole clausole che avrebbero violato la normativa a tutela della concorrenza: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “se la violazione “a monte” è stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso “a valle”, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia”. Inoltre, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “la presenza di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza nel singolo contratto di fideiussione non potrebbe mai comportare la nullità dell'intero contratto ma, al più, la nullità delle pagina 6 di 7 singole clausole, accompagnata, ove tale domanda sia stata proposta e il danno provato, dal risarcimento del danno” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20 settembre 2023, n. 26957).
Nel caso di specie, è doveroso sottolineare che parte opponente non ha dedotto la nullità dell'intesa concorrenziale a monte e non ha assolto l'onere probatorio che gravava sulla stessa in quanto manca il collegamento tra l'intesa concorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle. Sul punto, si conferma quanto già affermato dal Giudice, precedente assegnatario della causa, nell'ordinanza emessa in data 24.12.2021, ove si evidenzia che le allegazioni inerenti la nullità della fideiussione addotte sono generiche: invero, né dal contratto né dalle allegazioni delle parti è desumibile una volontà di queste ultime di non concludere il contratto medesimo senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; ne consegue che deve essere disattesa l'eccezione di nullità totale e parziale della fideiussione per cui è causa. Le considerazioni appena esposte inducono al rigetto della domanda di opposizione formulata da parte opponente e, per l'effetto, alla conferma del decreto ingiuntivo emesso.
III. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti in causa, stante il comportamento processuale delle stesse che hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva avviando trattative che si sono protratte nel tempo e che non sono sfociate in un accordo per ragioni non rese note a questo giudicante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3880/2020, emesso dal Tribunale di Monza, in data 10.12.2020 nei confronti di Parte_1
e di cui dichiara la definitiva esecutività ex art. 653, comma 1, c.p.c.
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite. Monza, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4965/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Racalbuto, eleggendo domicilio presso il suo studio in Bergamo, Via Masone 19 A, giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE NEI CONFRONTI DI
con sede in , Via Rovagnati n. Controparte_1 CP_1
1, codice fiscale iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 3440/5, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Correggio n. 43, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo -contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 04.11.2024):
“Disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: accertare la carenza di legittimazione attiva della Banca opposta in forza della Contro surrogazione ex art. 1203 c.c. di nella garanzia prestata dall'opponente. In via di merito: In accoglimento dell'opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, accertando il reale ammontare del credito
pagina 1 di 7 intimato a seguito dell'accoglimento di tutti i rilievi di nullità e/o inefficacia dedotti in narrativa. Con integrale vittoria di spese e rimborso di compensi”.
Per come da foglio di precisazione Controparte_1 delle conclusioni depositato in data 04.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via preliminare
- respingere l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, per tutti i motivi indicati in narrativa;
- concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la controversia in esame ha ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari;
- In via principale: respingere tutte le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare che è creditrice CP_1 CP_1 Controparte_1 nei confronti del dott. della somma di euro 150.000,00 e condannare lo Parte_1 stesso al pagamento, a favore di , del predetto Controparte_1 importo, oltre interessi e spese;
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese anche del procedimento monitorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3880/2020, munito di formula esecutiva, emesso dal Tribunale di Monza, in data 17.11.2020, contenente la condanna al pagamento dell'importo di euro 150.000,00, oltre interessi e competenze professionali ivi liquidate.
Ha esposto di avere rilasciato, in data 27.11.2017, una fideiussione omnibus in favore di fino alla concorrenza di euro 130.000,00, elevata Controparte_1 fino all'importo di euro 150.000,00 nell'ottobre del 2018. Segnatamente, l'odierno opponente ha garantito per la società Gas Group s.r.l. che ha aperto, in data 21.11.2017, il conto corrente n. 462800 presso la filiale di Bergamo della CP_3
Inoltre, la in data 05.01.2018, ha concesso un finanziamento chirografario, n. CP_3 Contro 142345, di euro 270.000,00 garantito per l'80 % dalla garanzia ex lege n. 662/1996.
pagina 2 di 7 La odierna opponente, pertanto, risultando creditrice della somma di euro CP_3
113,645,33 quale saldo negativo del conto corrente n. 462800 e di euro 38.495,10 quale residuo del finanziamento n. 142345 ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo dal medesimo garantito, ossia pari Parte_1 ad euro 150.000,00. A sostegno dell'opposizione, ha affermato inefficacia del decreto ex art. 644 per mancanza dei presupposti per la rimessione in termini, evidenziando che la non CP_3 avrebbe inoltrato correttamente la messa in mora al fideiussore, in quanto la lettera è stata inviata a Livigno, luogo nel quale il non risiedeva più dal 2018. Pt_1
Ha affermato, inoltre, che il decreto ingiuntivo era stato notificato all'opponente solo in data 26.04.2021 e, quindi, bene oltre i 60 giorni previsti dalla legge e ne ha eccepito, in via preliminare, l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. per mancanza dei presupposti per la remissione in termini e l'inammissibilità ex artt. 633 e 634 c.p.c. in ragione dell'inutilizzabilità della certificazione ex art. 50 TUB. Nel merito, ha evidenziato, in via principale, la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 287/1990 in quanto tale contratto costituisce un'applicazione “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'articolo suindicato e, in via subordinata, la nullità parziale del contratto in esame che investirebbe le singole clausole del contratto di fideiussione (art. 5 e 6). In data 25.11.2021 si è costituita contestando tutto Controparte_1 quanto affermato e sostenuto da parte attrice opponente e chiedendo, in via preliminare, il respingimento della richiesta di sospensiva della provvisoria esecuzione e, in via principale, la conferma dello stesso. All'udienza del 16 dicembre 2021, parte opponente insisteva sulla sospensione della provvisoria esecuzione. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 24.12.2021, non concedeva la sospensione della provvisoria esecuzione e ritenendo che il DI fosse stato notificato nel termine di legge dopo la remissione in termini concessa dal GU e che il credito della Banca fosse provato concedeva, inoltre, un termine di 30 giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione. Dopo una serie di rinvii, effettuati su richiesta delle parti per pendenza di trattative tra le stesse e che hanno occupato le udienze del 28.04.2022, del 16.02.2023 e del 06.06.2023, mutato nelle more il Giudice nella persona fisica, all'udienza del 12.09.2023 i legali delle parti davano atto dell'esito negativo delle trattative e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., concessi dal Giudice che fissava udienza, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., per la data del 12.03.2024. Con ordinanza, emessa in pari data, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice, stante l'assenza di istanze istruttorie, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 07.11.2024. Alla predetta udienza, sulle conclusioni delle parti come precisate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione previa la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 3 di 7 II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte opponente ha sollevato eccezioni preliminari che devono essere esaminate.
In particolare, parte opponente con la memoria ex art. 183, comma VI n.1, c.p.c. ha Contro eccepito la carenza di legittimazione attiva della Banca opposta in quanto si surrogava, ex art. 1203 c.c. ed ex art. 2, comma 4, D.M. Ministero Attività produttive 20.06.2005 sia nei confronti di Gas Group s.r.l. sia di Parte_1 Contro Ha affermato che ha chiesto il pagamento al dott. quale fideiussore, e che è Pt_1 stata emessa una cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'odierno opponente con la quale viene sollecitato il pagamento della posizione di garanzia n. 784628, oggetto della surroga (cfr. doc. 10 e 11 memoria ex art. 183, comma VI n.1, c.p.c. parte opponente). Contro Parte opponente, dunque, ha ritenuto che il titolo per cui si è surrogata è il medesimo di quello per cui la ha richiesto l'emissione dell'ingiunzione di CP_3 pagamento, verificandosi in tal modo una modifica soggettiva del rapporto obbligatorio e facendo venire meno la legittimazione attiva della che è stata sostituita dal terzo CP_3 Contro ( . Per contro, parte opposta ha replicato affermando che la suddetta eccezione debba essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva poiché è stata sollevata da parte opponente solamente con la memoria n.1, ex art. 183, comma VI, c.p.c., con la quale è consentito all'attore precisare e/o modificare domande già proposte e non proporne di nuove, specie su fatti e/o su circostanze conosciute sin dall'instaurazione della causa. Sul punto, occorre evidenziare che l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva è da ritenersi sempre ammissibile in ogni stato e grado del processo civile. La Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite ha ribadito che “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951). Dunque, affermata la non tardività dell'eccezione sollevata da parte opponente, la stessa deve ritenersi priva di fondamento in quanto, dalla documentazione in atti, si evince che la Contro garanzia è stata regolarmente escussa e la relativa liquidazione è avvenuta in data 08.05.2020, ossia anteriormente alla richiesta e all'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Invero, l'importo richiesto in via monitoria dalla a è stato calcolato al CP_3 Parte_1 Contro netto di quanto versato in via di escussione della garanzia da parte di risultando pertanto inferiore a quello rinvenibile nella lettera di messa in mora, inviata in data 24.01.2020, dalla Banca all'odierno opponente e nella quale si legge testualmente “rileviamo inoltre che rimangono in sospeso n. 4 rate relative al mutuo chirografario garantito dal Fondo Contro di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese L. 662/96 con posizione n. 784628) n. 073/146636” e, ancora, “vi intimiamo il pagamento delle seguenti somme …: euro 19181,16 = totale delle n. 4 rate oltre interessi dalle singole scadenze.”
pagina 4 di 7 ha asserito, inoltre, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 644 Parte_1
c.p.c., in quanto il medesimo era stato notificato, oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione, ribadendo che la pur essendo consapevole dell'erroneità dell'indirizzo di CP_3 residenza dell'odierno opponente, abbia richiesto la rimessione in termini poiché il termine per la notifica era ampiamente trascorso. Tale doglianza è stata superata e non considerata fondata già nel corso del giudizio con ordinanza, emessa dal G.I. in data 24.12.2021, nella quale si legge che il decreto ingiuntivo è stato “notificato nel termine di legge dopo la remissione in termini concessa dal GU che ha già valutato se sussistessero i relativi presupposti (a tale proposito basti considerare che l'indirizzo della prima notifica era quello indicato dallo stesso nelle lettere di Pt_1 fidejussione)” il cui contenuto deve intendersi confermato. Parte opponente ha, ulteriormente, eccepito la carenza di prova del credito ingiunto e l'inefficacia della certificazione ex art. 50 TUB. Ha contestato, segnatamente, i documenti n. 3 denominato “certificazione credito conto corrente” e 5 denominato “certificazione credito mutuo chirografario”, allegati da parte opposta in sede di ricorso monitorio, sostenendo per il primo che la avrebbe CP_3 dovuto allegare al ricorso un estratto che contempli un arco temporale che va dalla data dell'ultima operazione indicata nell'ultimo estratto conto ricevuto dal cliente alla data di redazione dell'estratto conto da esibire in giudizio ai sensi dell'art. 50 TUB. Mentre per il secondo, ha asserito che la ha indebitamente utilizzato la CP_3 certificazione ai sensi del succitato articolo in quanto la stessa presuppone la registrazione nel conto corrente delle operazioni certificate e nel caso concreto il rapporto di mutuo non è regolato in conto corrente. Anche tale eccezione è stata esaminata dal precedente Giudicante che, nella medesima ordinanza, ha ritenuto il credito della banca provato (cfr. ordinanza emessa in data 24.12.2021). Invero, la mediante la documentazione prodotta in sede monitoria, ha provato CP_3 che il credito sia certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 633 c.p.c., anche mediante la certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB, secondo il quale le banche sono legittimate a chiedere il decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. La pertanto, non è tenuta a depositare, sin dalla fase monitoria, tutti gli estratti CP_3 conto relativi al rapporto di conto corrente oggetto di causa o altra documentazione contabile.; nel giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione, l'estratto conto certificato non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla banca, sebbene secondo un risalente orientamento giurisprudenziale possa rivestire carattere indiziario (cfr. Cassazione n. 21092/2016). La di conseguenza, nella presente fase è tenuta a supportare la propria pretesa CP_3 creditoria tramite la produzione integrale degli estratti conto e del contratto di conto pagina 5 di 7 corrente: circostanza verificatasi nel caso in oggetto, avendo la provveduto al CP_3 deposito degli estratti conto integrali dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto (cfr. doc 3 e doc.
4 -numerato ancora una volta con il n. 3 si pensa per mero errore- parte convenuta). Parte opponente, nel merito, asserisce, da ultimo, la nullità della fideiussione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 287/1990 in quanto tale contratto costituisce un'applicazione “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'articolo suindicato e, in via subordinata, la nullità parziale del contratto in esame che investirebbe le singole clausole del contratto di fideiussione. Come è noto, la questione è quella sorta a seguito del provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'Italia – all'epoca autorità di vigilanza per la tutela della concorrenza e del mercato con riguardo all'imprese di credito – dopo un'attività di indagine relativa allo schema contrattualmente in uso per le fideiussioni bancarie c.d. omnibus ha espressamente stabilito che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990” e ha quindi imposto all'ABI di trasmettere preventivamente alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria avrebbe dovuto essere diffuso al sistema bancario. Tanto premesso, innanzitutto si osserva come l'eccezione, ove fondata, possa al più condurre ad una declaratoria di nullità parziale della fideiussione e non totale.
In questi termini si è pronunciata di recente la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021, che ha espressamente escluso la nullità integrale dei contratti di fideiussione riproduttivi dei testi sanzionati dall'Autorità antitrust, affermando che la nullità è limitata alle sole clausole che avrebbero violato la normativa a tutela della concorrenza: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “se la violazione “a monte” è stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso “a valle”, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia”. Inoltre, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “la presenza di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza nel singolo contratto di fideiussione non potrebbe mai comportare la nullità dell'intero contratto ma, al più, la nullità delle pagina 6 di 7 singole clausole, accompagnata, ove tale domanda sia stata proposta e il danno provato, dal risarcimento del danno” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20 settembre 2023, n. 26957).
Nel caso di specie, è doveroso sottolineare che parte opponente non ha dedotto la nullità dell'intesa concorrenziale a monte e non ha assolto l'onere probatorio che gravava sulla stessa in quanto manca il collegamento tra l'intesa concorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle. Sul punto, si conferma quanto già affermato dal Giudice, precedente assegnatario della causa, nell'ordinanza emessa in data 24.12.2021, ove si evidenzia che le allegazioni inerenti la nullità della fideiussione addotte sono generiche: invero, né dal contratto né dalle allegazioni delle parti è desumibile una volontà di queste ultime di non concludere il contratto medesimo senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; ne consegue che deve essere disattesa l'eccezione di nullità totale e parziale della fideiussione per cui è causa. Le considerazioni appena esposte inducono al rigetto della domanda di opposizione formulata da parte opponente e, per l'effetto, alla conferma del decreto ingiuntivo emesso.
III. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti in causa, stante il comportamento processuale delle stesse che hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva avviando trattative che si sono protratte nel tempo e che non sono sfociate in un accordo per ragioni non rese note a questo giudicante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3880/2020, emesso dal Tribunale di Monza, in data 10.12.2020 nei confronti di Parte_1
e di cui dichiara la definitiva esecutività ex art. 653, comma 1, c.p.c.
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite. Monza, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
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