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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), con l'avv. SARA BOTTI Parte_1 CodiceFiscale_1
-attore opponente-
CONTRO con l'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA Controparte_1
PELLEGRINO
- convenuta opposta –
e con
(già e per essa con Controparte_2 CP_3 Controparte_4
l'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO
- parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 713/2022, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 9-11 agosto 2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
26.138,29 (di cui euro 22.596,20 per sorte capitale e euro 3.542,09 per interessi già maturati), oltre interessi di mora al tasso legale e spese di ingiunzione, eccependo, in via preliminare, 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) l'improcedibilità della domanda spiegata dalla IO per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 2010 n. 28; la irregolarità della attestazione di conformità allegata al ricorso e al decreto ingiuntivo, per indeterminatezza e genericità della stessa;
nel merito, la mancanza di petitum e di causa petendi, della domanda, posto che dal ricorso per ingiunzione e dai documenti allo stesso allegati non si evincevano la natura e l'entità del credito azionato in via monitoria;
la inidoneità e la valenza probatoria, ex art. 50 TUB, di tali documenti per mancanza dei requisiti di legge previsti dal T.U.B., con la conseguenza che il predetto credito mancherebbe dei requisiti della certezza e della liquidità e concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Si costituita tempestivamente in giudizio in qualità di cessionaria ed Controparte_4 attuale titolare del credito oggetto di causa, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
All'udienza del 7 febbraio 2023 il GI assegnava alle Parti termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, rinviando la causa all'udienza dell'8 giugno 2023 per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
In data 11 aprile 2023 interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., di in ragione della CP_3 intervenuta cessione a proprio favore del credito per il quale si procede.
Con note scritte depositate in data 6 giugno 2023 la difesa eccepiva che dall'atto di intervento Pt_1 ex art 111 c.p.c. e dai documenti ad esso allegati emergeva come a far tempo dal 21 CP_3 dicembre 2022, risulta l'unica Società titolare del diritto di credito contestato e dunque l'unica
Società legittimata passivamente a costituirsi nella presente giudizio di opposizione come convenuta opposta e non ex art 111 c.p.c. nonché l'unica legittimata a promuovere la procedura di mediazione obbligatoria.
Con note di replica depositate in data 26 giugno 2023 la Difesa della parte convenuta e della terza intervenuta contestava le eccezioni avversarie rilevando come in ipotesi di trasferimento del diritto controverso nel corso del giudizio per atto tra vivi a titolo particolare, prevedendo l'art. 111 c.p.c. la prosecuzione del processo tra le parti originarie, avrebbe anche potuto decidere di CP_3 non intervenire nel presente giudizio posto che l'opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio ordinario di cognizione, il cui atto introduttivo è costituito dal ricorso monitorio e la cui pendenza decorre dalla data del deposito dello stesso.
Con ordinanza riservata all'udienza del 12 ottobre 2023, venivano assegnati i termini istruttori e con successiva ordinanza, in data 8 febbraio 2024, in conformità alla richiesta delle Parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Preliminarmente si rileva come la dichiarazione di conformità del decreto ingiuntivo è da considerarsi pienamente valida essendo stata effettuata “ai sensi e per gli effetti di legge” in calce al provvedimento emesso nella precedente fase del giudizio dal Tribunale di Piacenza e recando la sottoscrizione del Procuratore della parte ingiungente e che, in ogni caso, la lamentata irregolarità della attestazione di conformità del decreto ingiuntivo non inficia in alcun caso la validità della domanda spiegata in sede monitoria dalla Società esponente posto che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore in senso sostanziale - la prova dell'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria. La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Va, altresì, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_4
, svolta dall'Opponente dal momento che, come noto, il trasferimento del diritto controverso
[...]
per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art.111 c.p.c., l'estromissione del dante causa.
In particolare, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, ha titolo a chiedere la conferma dell'opposto decreto, a prescindere dall'estromissione della parte opposta – cedente che, in assenza di un esplicito consenso di tutte le parti, non può essere estromessa.
Ancora in via preliminare, si osserva che l'Opponente con l'atto di opposizione ha eccepito solo la mancata notifica dell'atto di cessione, senza svolgere alcuna contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo alla IO.
Ciò posto, quanto alla mancata notifica al debitore ceduto dell'atto di intervenuta cessione, si ricorda che la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., sostituisce a pieno diritto la notificazione della cessione o l'accettazione del debitore ceduto, posto che mentre la disciplina ordinaria codicistica richiede la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale della cartolarizzazione richiede al cessionario la sola dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U., dispensandolo dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole contropartite acquisite: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale nell'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi - e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi avere luogo anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Ciò posto, l'Opponente solo con la memoria depositata in vista dell'udienza dell'8 giugno 2023 ha contestato la titolarità del credito in capo alla IO mentre tale circostanza di fatto, doveva essere contestata nell'atto di opposizione ed in mancanza di specifica contestazione tale circostanza deve ritenersi provata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
Ad ogni meso lo Convenuta opposta ha provveduto a depositare nel corso del giudizio il contratto di cessione dei crediti intervenuto tra TE (Banca Nazionale del Lavoro – NL) e IO
( , completo dell'elenco dei crediti ceduti in tale operazione, tra i quali risulta Controparte_4
anche il credito oggetto del presente giudizio;
di talché, la contestazione relativa alla titolarità del credito in capo alla IO risulta anche nel merito infondata.
Passando al merito della vertenza, è necessario esaminare la doglianza attorea relativa alla mancanza di prova del credito preteso dalla IO.
Con particolare riferimento al credito che sorge da un contratto di mutuo, si sottolinea che, dall'applicazione dei principi previsti in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, l'Opponente non ha contestato: - di aver stipulato il contratto di finanziamento oggetto di causa il quale ha avuto seppur parziale esecuzione;
- di aver ricevuto la somma erogata in suo favore da - di essersi reso inadempiente rispetto ai propri Controparte_5
obblighi contrattuali di pagamento delle rate;
di talché, dette circostanze devono ritenersi provate, in quanto non contestate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
Ebbene, il credito oggetto di causa origina dal mancato adempimento degli obblighi restitutori assunti dall'Opponente con il contratto di prestito personale n. 303394534 sottoscritto, in data 6 giugno 2011, con (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), in forza del Controparte_5 quale, a fronte dell'erogazione della somma di € 32.318,93 (cfr. docc. 3,4,6,7 fascicolo monitorio), si obbligava alla restituzione dell'intero capitale finanziato (oltre interessi e costi connessi al Pt_1
credito specificamente indicati in contratto) mediante la corresponsione di 120 rate mensili ciascuna pari ad € 387,86.
La Convenuta opposta ha prodotto oltre al contratto di prestito personale, unitamente alle condizioni contrattuali, all'informativa di base sul credito ai consumatori ed al piano di ammortamento, anche l'intimazione di pagamento al debitore ceduto ed il saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B. ed ha allegato l'inadempimento del Debitore alle obbligazioni nascenti dal Contratto, che non è stato contestato dall'odierno Opponente.
La società opposta ha dunque correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante, in qualità di attore in senso sostanziale, in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533), con la precisazione che in presenza di contratto di mutuo con piano di ammortamento predeterminato o predeterminabile, non è necessario che la banca creditrice che agisce in monitorio debba fornire gli estratti conto, posto che questi sono necessari solo per i rapporti di conto corrente. Nel caso di mutuo, invece, è sufficiente che il mutuante dimostri il proprio credito allegando il contratto ed il piano di ammortamento e di contro, sul mutuatario incombe l'onere di provare o l'inesistenza dell'obbligazione per cause di invalidità del contratto o l'avvenuto adempimento o la sussistenza di altri fatti estintivi dell'obbligazione. Di converso, l'Opponente non ha offerto né la prova dell'intervenuta restituzione della somma erogata, né altri elementi di prova idonei ad infirmare l'attendibilità dei documenti avversi, limitandosi ad esprimere perplessità sull'esatto ammontare della pretesa senza fornire considerazioni più circostanziate sul contenuto delle eccezioni né una prova contraria a quella fornita dal creditore;
sicché, il credito preteso dalla IO deve ritenersi non solo esistente ma corretto nel suo preciso ammontare.
In conclusione, la pretesa creditoria risulta fondata, alla luce della documentazione prodotta e del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. mentre l'Opponente ha limitato la propria attività difensiva a generiche contestazioni circa l'erroneità dell'importo ingiunto, deduzioni prive di specifiche allegazioni probatorie e rimaste del tutto apodittiche ed indimostrate.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione deve essere rigettata in ogni sua parte per le motivazioni innanzi esposte, restando assorbite tutte le altre questioni ed eccezioni sottoposte dalle parti, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto da dichiararsi definitivamente esecutivo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del D.M.
55/14, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in persona della dott.ssa Laura Ventriglia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2229/2022 ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 713/2022, emesso in data 9-11 agosto 2022 dal Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna gli Opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte che si liquidano in € 3.809,00 (valori minimi sullo scaglione di riferimento in ragione del valore della causa di poco superiore all'importo minimo dello scaglione di riferimento), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso, in Piacenza, in data 3 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), con l'avv. SARA BOTTI Parte_1 CodiceFiscale_1
-attore opponente-
CONTRO con l'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA Controparte_1
PELLEGRINO
- convenuta opposta –
e con
(già e per essa con Controparte_2 CP_3 Controparte_4
l'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO
- parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 713/2022, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 9-11 agosto 2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
26.138,29 (di cui euro 22.596,20 per sorte capitale e euro 3.542,09 per interessi già maturati), oltre interessi di mora al tasso legale e spese di ingiunzione, eccependo, in via preliminare, 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) l'improcedibilità della domanda spiegata dalla IO per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 2010 n. 28; la irregolarità della attestazione di conformità allegata al ricorso e al decreto ingiuntivo, per indeterminatezza e genericità della stessa;
nel merito, la mancanza di petitum e di causa petendi, della domanda, posto che dal ricorso per ingiunzione e dai documenti allo stesso allegati non si evincevano la natura e l'entità del credito azionato in via monitoria;
la inidoneità e la valenza probatoria, ex art. 50 TUB, di tali documenti per mancanza dei requisiti di legge previsti dal T.U.B., con la conseguenza che il predetto credito mancherebbe dei requisiti della certezza e della liquidità e concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Si costituita tempestivamente in giudizio in qualità di cessionaria ed Controparte_4 attuale titolare del credito oggetto di causa, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
All'udienza del 7 febbraio 2023 il GI assegnava alle Parti termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, rinviando la causa all'udienza dell'8 giugno 2023 per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
In data 11 aprile 2023 interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., di in ragione della CP_3 intervenuta cessione a proprio favore del credito per il quale si procede.
Con note scritte depositate in data 6 giugno 2023 la difesa eccepiva che dall'atto di intervento Pt_1 ex art 111 c.p.c. e dai documenti ad esso allegati emergeva come a far tempo dal 21 CP_3 dicembre 2022, risulta l'unica Società titolare del diritto di credito contestato e dunque l'unica
Società legittimata passivamente a costituirsi nella presente giudizio di opposizione come convenuta opposta e non ex art 111 c.p.c. nonché l'unica legittimata a promuovere la procedura di mediazione obbligatoria.
Con note di replica depositate in data 26 giugno 2023 la Difesa della parte convenuta e della terza intervenuta contestava le eccezioni avversarie rilevando come in ipotesi di trasferimento del diritto controverso nel corso del giudizio per atto tra vivi a titolo particolare, prevedendo l'art. 111 c.p.c. la prosecuzione del processo tra le parti originarie, avrebbe anche potuto decidere di CP_3 non intervenire nel presente giudizio posto che l'opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio ordinario di cognizione, il cui atto introduttivo è costituito dal ricorso monitorio e la cui pendenza decorre dalla data del deposito dello stesso.
Con ordinanza riservata all'udienza del 12 ottobre 2023, venivano assegnati i termini istruttori e con successiva ordinanza, in data 8 febbraio 2024, in conformità alla richiesta delle Parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Preliminarmente si rileva come la dichiarazione di conformità del decreto ingiuntivo è da considerarsi pienamente valida essendo stata effettuata “ai sensi e per gli effetti di legge” in calce al provvedimento emesso nella precedente fase del giudizio dal Tribunale di Piacenza e recando la sottoscrizione del Procuratore della parte ingiungente e che, in ogni caso, la lamentata irregolarità della attestazione di conformità del decreto ingiuntivo non inficia in alcun caso la validità della domanda spiegata in sede monitoria dalla Società esponente posto che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore in senso sostanziale - la prova dell'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria. La conferma o meno del decreto ingiuntivo è, dunque, collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito al momento della sua emanazione quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Va, altresì, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_4
, svolta dall'Opponente dal momento che, come noto, il trasferimento del diritto controverso
[...]
per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art.111 c.p.c., l'estromissione del dante causa.
In particolare, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, ha titolo a chiedere la conferma dell'opposto decreto, a prescindere dall'estromissione della parte opposta – cedente che, in assenza di un esplicito consenso di tutte le parti, non può essere estromessa.
Ancora in via preliminare, si osserva che l'Opponente con l'atto di opposizione ha eccepito solo la mancata notifica dell'atto di cessione, senza svolgere alcuna contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo alla IO.
Ciò posto, quanto alla mancata notifica al debitore ceduto dell'atto di intervenuta cessione, si ricorda che la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., sostituisce a pieno diritto la notificazione della cessione o l'accettazione del debitore ceduto, posto che mentre la disciplina ordinaria codicistica richiede la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale della cartolarizzazione richiede al cessionario la sola dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U., dispensandolo dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole contropartite acquisite: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale nell'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi - e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi avere luogo anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Ciò posto, l'Opponente solo con la memoria depositata in vista dell'udienza dell'8 giugno 2023 ha contestato la titolarità del credito in capo alla IO mentre tale circostanza di fatto, doveva essere contestata nell'atto di opposizione ed in mancanza di specifica contestazione tale circostanza deve ritenersi provata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
Ad ogni meso lo Convenuta opposta ha provveduto a depositare nel corso del giudizio il contratto di cessione dei crediti intervenuto tra TE (Banca Nazionale del Lavoro – NL) e IO
( , completo dell'elenco dei crediti ceduti in tale operazione, tra i quali risulta Controparte_4
anche il credito oggetto del presente giudizio;
di talché, la contestazione relativa alla titolarità del credito in capo alla IO risulta anche nel merito infondata.
Passando al merito della vertenza, è necessario esaminare la doglianza attorea relativa alla mancanza di prova del credito preteso dalla IO.
Con particolare riferimento al credito che sorge da un contratto di mutuo, si sottolinea che, dall'applicazione dei principi previsti in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, l'Opponente non ha contestato: - di aver stipulato il contratto di finanziamento oggetto di causa il quale ha avuto seppur parziale esecuzione;
- di aver ricevuto la somma erogata in suo favore da - di essersi reso inadempiente rispetto ai propri Controparte_5
obblighi contrattuali di pagamento delle rate;
di talché, dette circostanze devono ritenersi provate, in quanto non contestate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
Ebbene, il credito oggetto di causa origina dal mancato adempimento degli obblighi restitutori assunti dall'Opponente con il contratto di prestito personale n. 303394534 sottoscritto, in data 6 giugno 2011, con (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), in forza del Controparte_5 quale, a fronte dell'erogazione della somma di € 32.318,93 (cfr. docc. 3,4,6,7 fascicolo monitorio), si obbligava alla restituzione dell'intero capitale finanziato (oltre interessi e costi connessi al Pt_1
credito specificamente indicati in contratto) mediante la corresponsione di 120 rate mensili ciascuna pari ad € 387,86.
La Convenuta opposta ha prodotto oltre al contratto di prestito personale, unitamente alle condizioni contrattuali, all'informativa di base sul credito ai consumatori ed al piano di ammortamento, anche l'intimazione di pagamento al debitore ceduto ed il saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B. ed ha allegato l'inadempimento del Debitore alle obbligazioni nascenti dal Contratto, che non è stato contestato dall'odierno Opponente.
La società opposta ha dunque correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante, in qualità di attore in senso sostanziale, in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533), con la precisazione che in presenza di contratto di mutuo con piano di ammortamento predeterminato o predeterminabile, non è necessario che la banca creditrice che agisce in monitorio debba fornire gli estratti conto, posto che questi sono necessari solo per i rapporti di conto corrente. Nel caso di mutuo, invece, è sufficiente che il mutuante dimostri il proprio credito allegando il contratto ed il piano di ammortamento e di contro, sul mutuatario incombe l'onere di provare o l'inesistenza dell'obbligazione per cause di invalidità del contratto o l'avvenuto adempimento o la sussistenza di altri fatti estintivi dell'obbligazione. Di converso, l'Opponente non ha offerto né la prova dell'intervenuta restituzione della somma erogata, né altri elementi di prova idonei ad infirmare l'attendibilità dei documenti avversi, limitandosi ad esprimere perplessità sull'esatto ammontare della pretesa senza fornire considerazioni più circostanziate sul contenuto delle eccezioni né una prova contraria a quella fornita dal creditore;
sicché, il credito preteso dalla IO deve ritenersi non solo esistente ma corretto nel suo preciso ammontare.
In conclusione, la pretesa creditoria risulta fondata, alla luce della documentazione prodotta e del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. mentre l'Opponente ha limitato la propria attività difensiva a generiche contestazioni circa l'erroneità dell'importo ingiunto, deduzioni prive di specifiche allegazioni probatorie e rimaste del tutto apodittiche ed indimostrate.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione deve essere rigettata in ogni sua parte per le motivazioni innanzi esposte, restando assorbite tutte le altre questioni ed eccezioni sottoposte dalle parti, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto da dichiararsi definitivamente esecutivo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del D.M.
55/14, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in persona della dott.ssa Laura Ventriglia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2229/2022 ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 713/2022, emesso in data 9-11 agosto 2022 dal Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna gli Opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte che si liquidano in € 3.809,00 (valori minimi sullo scaglione di riferimento in ragione del valore della causa di poco superiore all'importo minimo dello scaglione di riferimento), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso, in Piacenza, in data 3 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia