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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2270/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2270 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa da codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Parte_1
Imprese di , partita IVA gruppo , banca iscritta Pt_1 P.IVA_1 P.IVA_2 all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte Parte_1
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo
[...]
1030.6
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Fontana giusta procura allegata all'atto di citazione in appello conferita dal Dott. c.f. Parte_2
C.F._1 contro
C.F Controparte_1 C.F._2
APPELLATO rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Ascione Ciccarelli come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato nel procedimento 3427/2020 R.G. del Tribunale di Padova
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova nr.1821/2022 pubblicata il 28.10.2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione respinta, in accoglimento dell'appello proposto dalla per i Pt_1 motivi tutti esposti in atti, in totale e/o parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Padova nn. 1821/2022 Sent. - n. 3427/2020 RG - n. 3718/2022 Rep., pronunciata il
26.10.2022, pubblicata il 28.10.2022 e notificata il 2.11.2022, in via principale
Contrariis rejectis, dato atto dell'intervenuto pagamento, da parte di Parte_3
, della somma di Euro 625.885,83 (di cui Euro 560.343,75 a copertura del
[...] credito derivante dal finanziamento CDP n. 741719094 in data 30.1.2015 ed Euro
65.542,08 a copertura del credito derivante dal finanziamento CDP n. 741719271 in data 31.10.2015), accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito, revocarsi il d.i. nn. 667/2020 del 12.03.2020 (n. 8663/2019 R.G., n. 1021/2020 Rep.) del Tribunale di Padova e, per l'effetto, condannarsi, se del caso anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. e, comunque, della garanzia rilasciata, cf Controparte_1
nato a [...] il [...] e residente a [...](Vr) in C.F._2
Via Montecurto di sopra 13, a pagare a , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in piazza Salimbeni, 3, Pt_1
c.f. , la somma di Euro 148.521,08, per le ragioni tutte esposte in atti, tutto P.IVA_1 oltre interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo, fatto comunque salvo il rispetto della normativa in materia di usura, oltre ancora a spese e compenso del procedimento monitorio, ivi già liquidate, e successive occorrende.
In ogni caso
Con vittoria di spese, compensi e accessori, di entrambi i gradi di giudizio.
Si richiamano i documenti depositati e si ribadiscono le istanze istruttori formulate in corso di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione pag. 2/14 respinta,
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello promosso dalla in quanto CP_2 infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1821/2022 emessa dal Tribunale di Padova il
26.10.2022 e pubblicata in data 28.10.2022;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso dall'istituto di credito, Contr
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. a per Controparte_1 effetto del recesso da lui esercitato in data 29.12.1017, dell'accettazione della Banca in data 04.01.2018 e del pagamento da parte di delle due rate di € 50.000,00 e € Parte_4
20.000,00 di cui ai contratti di finanziamento CDP nn. 741719094 e 741719271, scadute in data 31.12.2017;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dal Sig. CP_1 poiché gli artt. 2, 6 e 8 ricalcano le clausole di “reviviscenza”, di deroga all'art.
[...]
1957 c.c. e di “sopravvivenza” di cui allo schema contrattuale ABI dichiarate lesive della concorrenza dall'Antitrust con parere del 20.04.2015 e censurate dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005;
- accertare e dichiarare la liberazione del Sig. dal contratto di Controparte_1
Contr fideiussione del 06.10.2015 per violazione da parte di degli artt. 1956, 1175 e
1375 c.c. per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'erroneità dell'importo ingiunto al Sig. in ragione dell'intervenuto pagamento Controparte_1
Contr da parte del di parte del credito vantato da e della Parte_3 conseguente notifica da parte della delle cartelle di Controparte_3 pagamento nn. 07720210006967204001 e 07720210006967103005 per tutti i motivi esposti in atti;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'acquisizione e la trasmissione all'adita Corte di
Appello del fascicolo d'ufficio del procedimento sub R.G. 3427/2020 del Tribunale di
Padova. pag. 3/14 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18.06.2020 proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 667/2020 emesso dal Tribunale di Padova in data
12.03.2020, con il quale veniva ingiunto a pagare a la Parte_1 somma di € 300.000,00 oltre interessi e spese, in qualità di fideiussore della società
[...]
debitrice verso la del maggior importo di € 688.521,08. Pt_4 Pt_1
Eccepiva, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo receduto dalla società e dalla garanzia prestata ed essendo stato sostituito nella qualità di fideiussore da Persona_1
Evidenziava in fatto che:
- in data 06.10.2015 egli, al tempo socio della rilasciava una fideiussione Parte_4 fino ad € 300.000 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti di Contr derivanti da due contratti di finanziamento CDP n. 741719094 e n. 741719271;
- successivamente alla cessione della propria quota di partecipazione in Parte_4 manifestava agli ex soci l'intenzione di liberarsi dalla fideiussione Controparte_1
e seguivano alcuni incontri tra il funzionario della Banca ( ), Persona_2 [...]
e l'amministratore di che conducevano all'intesa CP_1 Parte_5 del 24.1.2018, che contemplava il subentro di a quale Persona_1 Controparte_1 nuovo fideiussore della società fino all'ammontare di € 400.000 e contestuale revoca della garanzia da parte di formalizzata nella missiva retrodatata al Controparte_1
29.12.2017, che la Banca accettava con comunicazione del 4.1.2018 ricordando al Contr signor il permanere del suo impegno verso fino alla chiusura dei rapporti CP_1 garantiti nei limiti di quanto dovuto dal debitore principale alla data di ricezione del recesso da parte della Pt_1
- alla richiesta di chiarimenti da parte del signor in merito al significato di tale CP_1 comunicazione, il funzionario di banca confermava, anche alla Persona_2
presenza degli altri soci fideiussori di ( , e Pt_4 CP_4 CP_5 [...]
), l'estinzione della garanzia prestata dall'opponente, con la sola eccezione Parte_5 delle due rate dei finanziamenti scadute in data 31.12.2017 (per complessivi € 70.000), al cui pagamento era subordinato il venir meno della garanzia;
pag. 4/14 Contr
- a seguito del pagamento delle rate insolute a gennaio 2018 cancellava
[...] dalla posizione di fideiussore dalla Centrale dei Rischi e interrompeva nei CP_1 suoi confronti le ordinarie comunicazioni di rendiconto relative ai rapporti di finanziamento;
- successivamente la società si rendeva inadempiente del pagamento di due rate Pt_4
Contr dei finanziamenti CDP con scadenza in data 30.06.2019: inviava il sollecito di pagamento e la successiva messa in mora sia alla società sia ai fideiussori , CP_4
e mentre nulla inviava al signor CP_5 Parte_5 Persona_1 CP_1 che veniva contattato dalla Banca allo scopo solo in data 14.10.2019 e successivamente in data 21.10.2019; Contr
- chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo opposto per la somma complessiva di
€ 1.314.406,19 oltre interessi e spese: nei confronti della società quale Parte_4 debitrice principale il decreto era altresì provvisoriamente esecutivo;
CP_4
e erano ingiunti CP_5 Parte_5 Persona_1 Controparte_1 ciascuno nei limiti della garanzia prestata e quindi nei confronti di Controparte_1 la richiesta monitoria veniva limitata ai soli crediti derivanti dai finanziamenti CDP nn.
741719094 e 741719271 per l'importo di € 300.000;
-successivamente al deposito del ricorso monitorio Parte_3
Contr corrispondeva a la somma complessiva di € 625.885,83, di cui € 560.343,75 da imputare a copertura del finanziamento CDP n. 741719094 ed € 65.542,08 a copertura Contr del finanziamento CDP n. 741719271: ha quindi ridotto la pretesa monitoria nei confronti della sola debitrice principale al minor importo di € 688.521,08, fermo quanto richiesto a ciascun garante.
Inoltre, come ulteriori motivi di opposizione, allegava la nullità della fideiussione CP_1 omnibus da lui rilasciata per violazione della normativa concorrenziale, in quanto gli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione sono conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia nel provvedimento 55/2005.
In via subordinata, adduceva l'avvenuta liberazione di ai sensi Controparte_1
Contr dell'art. 1956 c.c., avendo accordato linee di credito ulteriori alla società debitrice pur sapendo del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali e senza averne richiesto al garante preventiva autorizzazione: il bilancio d'esercizio del 2015 veniva pag. 5/14 chiuso con perdita di € 19.528; quello del 2016 con perdita di € 13.151; quello del 2017 con una perdita d'esercizio di € 547.791. Contr Contestava, in ogni caso, l'ammontare del credito preteso da nei suoi confronti, in quanto, a seguito del pagamento di parte del credito ingiunto da parte di
[...]
l'importo di cui ai finanziamenti garantiti dal signor si era ridotto Parte_3 CP_1 ad € 148.521,08 di cui € 132.969,03 per il finanziamento CDP n. 741719094 e €
15.552,05 per il finanziamento CDP n. 741719271, importo inferiore a quello richiesto al garante.
Si costituiva contestando le doglianze espresse e, in particolare, l'avvenuta CP_6 liberazione del fideiussore evidenziando che aveva prestato non fideiussione CP_1 specifica ma fideiussione omnibus al cui art. 4 è previsto che, in caso di recesso, il garante “risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a Pt_1 sorgere o a maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato”.
E, infatti, la nel prendere atto del recesso dell'opponente, precisava: “Le/Vi Pt_1 ricordiamo che, ai sensi delle disposizioni regolanti il contratto di, Lei, nonostante la revoca, rimane impegnata nei confronti della scrivente sino alla chiusura del Pt_1 rapporto garantito/dei rapporti garantiti, fino alla concorrenza di Euro 300.000,00 nei limiti di quanto dovuto dal debitore principale alla data di ricezione del recesso da parte della nonché per quelle obbligazioni che avessero eventualmente ad Pt_1 emergere a seguito di annullamento, revoca o inefficacia di pagamenti effettuatici ad estinzione delle obbligazioni garantite prima del recesso” né la garanzia prestata da conteneva clausole liberatorie in favore del Per_1 CP_1
Sosteneva la che il discrimen tra obbligazioni garantite e obbligazioni non Pt_1 garantite è rappresentato dall'esistenza di un rapporto assistito da garanzia al momento del recesso: tutte le obbligazioni scaturite e scaturende da quel rapporto sono coperte dalla garanzia, anche se sorte successivamente al recesso.
Contestava, inoltre, la nullità della fideiussione e la liberazione del garante ex art. 1956
c.c. ed evidenziava, quanto all'ammontare del credito, che i pagamenti da parte di erano avvenuti solo dopo il deposito del ricorso per ingiunzione e la stessa Parte_3
pag. 6/14 banca aveva segnalato l'intervenuto incasso parziale, precisando che, in virtù di tale pagamento, la richiesta di ingiunzione nei confronti dei garanti era formulata “nei limiti del minor importo garantito”.
Espletata prova testimoniale avente ad oggetto gli accordi intercorsi per il recesso dalla garanzia, il Tribunale di Padova, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenute assorbite le altre questioni, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, accertando che nulla è dovuto da a per il titolo Controparte_1 Parte_1 dedotto in ricorso monitorio sulla base dell'interpretazione della clausola di recesso.
Il giudice di I grado ha ritenuto di interpretare la clausola di cui all'art. 4 del contratto di fideiussione alla luce della comunicazione con cui la banca riscontrava la dichiarazione di recesso dalla fideiussione del signor in cui veniva specificato che “Lei, CP_1 nonostante la revoca, rimane impegnata nei confronti della scrivente fino alla Pt_1 chiusura del rapporto/dei rapporti garantiti fino alla concorrenza di € 300.000 nei limiti di quanto dovuto dal debitore principale alla data di recesso da parte della
nonché per quelle obbligazioni che avessero eventualmente ad emergere a Pt_1 seguito di annullamento, revoca o inefficacia di pagamenti effettuati ad estinzione delle obbligazioni garantite prima del recesso”, ritenendo, alla luce di tale formulazione, che l'obbligo di garanzia che si protrae oltre il recesso non solo per il debito cristallizzato a quella data ma anche per “ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato” deve intendersi limitato agli obblighi di pagamento che emergano dopo lo scioglimento del vincolo fidejussorio ma a seguito di reviviscenza degli obblighi preesistenti a quella data, quindi solo di quelli che (ri)sorgano successivamente, per effetto di eventi caducatori che colpiscano pagamenti effettuati ad estinzione di obbligazioni anteriori al recesso.
Interpretazione secondo il giudice di prime cure avvalorata da:
- principio di accessorietà della garanzia fidejussoria e giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, in relazione alla garanzia del debito per aperture di credito in conto corrente, ha stabilito che “il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata (...) produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace” pag. 7/14 (così tra le molteplici Cass. n. 9848/2012 ed in termini anche la più risalente
Cass. n. 5166/2005, avente specificamente ad oggetto le clausole omnibus della fidejussione);
- avversione dell'ordinamento per la natura perpetua dei vincoli, a maggior ragione a fronte del recesso dall'impegno di garanzia: “la recedibilità della fideiussione è conforme al principio generale dell'ordinamento che tende ad evitare la perpetuità dei vincoli obbligatori, nonché alla buona fede che, ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., deve ispirare il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto” (Cass. n. 8129/2009);
- l'assunzione contestuale di un nuovo vincolo fideiussorio da parte del nuovo socio (subentrato – pur in senso atecnico - al socio per un Persona_1 CP_1 importo anche superiore (€ 400.000) a quello precedentemente garantito dal signor CP_1
- la cessazione nei confronti di da parte della delle comunicazioni CP_1
relative ai debiti della società debitrice principale;
- gli esiti della prova testimoniale sull'intervenuta liberazione del CP_1
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello affidato a CP_6 due motivi:
➢ Erronea interpretazione dei contratti, della garanzia e della lettera di riscontro al recesso, quale conseguenza dell'errata interpretazione ed applicazione di norme in materia di obbligazioni e tempo dell'adempimento: nella lettera di riscontro al recesso la banca faceva espresso rimando alle “disposizioni regolanti il contratto di fidejussione” e ricordava al signor che il recesso non lo avrebbe CP_1 comunque liberato dall'obbligo di pagare “quanto dovuto dal debitore principale alla data di recesso da parte della Banca” e in base all'art. 4 del contratto di fideiussione per “obbligazioni in essere” dovevano intendersi quelle già sorte al momento del recesso a prescindere dalla concreta esigibilità.
➢ Errata valutazione delle prove sia quanto all'interpretazione data alla missiva del
4.1.2018 di riscontro del recesso sia quanto alle testimonianze, inammissibili perché aventi ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di documenti.
Ripropone inoltre le difese in ordine alla validità della garanzia e all'insussistenza della pag. 8/14 liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Si è costituito in grado di appello resistendo al gravame e Controparte_1 riproponendo in questa sede le questioni assorbite.
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il 30.4.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 27.5.2025.
3. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto vertono sugli effetti del recesso dalla fideiussione alla luce delle prove acquisite.
Pacifico che avesse sottoscritto in data 6.10.2015 una fideiussione Controparte_1 omnibus in favore della società di cui all'epoca era socio, fino al concorrente Parte_4 importo di euro 300.000,00 ed è altrettanto pacifico che l'escussione della garanzia da Contr parte di sia avvenuta per le inadempienze relative ai soli finanziamenti n.
741719094 e n. 741719271 concessi in data 30.10.2015 (docc. 7 e 8 fascicolo I grado parte appellante).
Si tratta di finanziamenti per euro 1.000.000,00 da destinare a investimenti, con rimborso in 10 anni mediante pagamento di n. 20 rate semestrali comprensive di capitali e di interessi e per euro 200.000,00 da destinare ad incremento del capitale circolante, con rimborso in 5 anni mediante pagamento di n. 10 rate semestrali comprensive di capitali e di interessi.
La fideiussione omnibus rilasciata da prevedeva, per quel che interessa in questa CP_1 sede, all'art. 2 che “il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” e, all'art. 4, che “il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla solo quando la lettera giunga ai suoi uffici. Il fideiussore Pt_1 risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato”. pag. 9/14 L'appellante sostiene che per “obbligazioni in essere al momento del recesso” di cui all'art. 4 disciplinante il diritto di recesso devono intendersi non solo quelle relative alle rate già scadute, bensì l'intera esposizione maturata da in forza dei contratti di Pt_4 finanziamento n. 74179094 e n. 741719271, perché con l'erogazione dei due finanziamenti era sorta l'obbligazione di restituzione dell'intero importo mutuato, sebbene il pagamento fosse dilazionato: il credito era, dunque, già esistente al momento del recesso, benché non ancora esigibile per le rate a scadere, sicché la garanzia assunta dal copriva, al momento del recesso, la restituzione integrale degli importi. CP_1
La tesi dell'appellante, che si fonda sulle modalità di operatività del recesso convenzionale previsto dalla clausola pattizia di cui all'art. 4 del contratto di fideiussione, non può essere condivisa, perché non tiene conto degli accordi negoziali modificativi intercorsi tra la banca e il garante.
E, infatti, il recesso disciplinato dall'art. 4 prevede la facoltà del garante di recedere dalla fideiussione con il semplice invio di una raccomandata e con efficacia del recesso dal momento della ricezione da parte della banca (presunzione di conoscenza), senza necessità di accettazione da parte dell'istituto di credito.
Nel caso di specie, non si è avvalso semplicemente della facoltà di recesso prevista CP_1 dal contratto, ma ha concordato con l'istituto di credito specifiche modalità di liberazione dalla garanzia, che trovano puntualizzazione nella missiva del 4.1.2018
(doc.8 fascicolo I grado con la quale la banca ha riscontrato l'intervenuta “revoca” CP_1 della fideiussione.
In tale contesto, le prove testimoniali, di cui l'appellante ha eccepito l'inammissibilità ex art. 2722 c.c., sono state ammesse in funzione chiarificatrice degli accordi intercorsi
(sul punto cfr. Cass. sez. 2, n.9952 del 27/05/2020) così come trasfusi nelle missive del
29.12.2017, con cui comunicava la volontà di “revocare” la fideiussione a suo CP_1
Contr tempo prestata e del 4.1.2018, con cui nell'accogliere la richiesta del CP_1 perimetrava il contenuto della garanzia al momento del recesso.
Infatti, lungi dal limitarsi ad inviare la raccomandata alla banca con la CP_1 comunicazione della volontà di avvalersi del recesso convenzionale previsto dall'art. 4 del contratto (che avrebbe reso applicabile la disciplina ivi prevista anche quanto agli obblighi rimasti in capo al garante), ha inviato una comunicazione datata 29.12.2017 pag. 10/14 con la richiesta di revoca della fideiussione (“sono a richiedere di revocare la fideiussione a suo tempo prestata in favore della società a decorrere dalla Pt_4 corrente data”).
Richiesta accettata dalla banca con la missiva del 4.1.2018, in cui si legge “con riferimento alla lettera del 29.12.2017 da noi ricevuta in data 29.12.2017 con la quale viene revocata la fidejussione da Lei prestata fino alla concorrenza di euro 300.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie concesse a 24-
nel darLe atto di aver preso nota di tale Sua dichiarazione, Le ricordiamo che, Pt_6 ai sensi delle disposizioni regolanti il contratto di fidejussione, Lei, nonostante la revoca, rimane impegnata nei confronti della scrivente Banca sino alla chiusura del rapporto garantito/garantiti fino alla concorrenza di euro 300.000,00 nei limiti di quanto dovuto dal debitore principale alla data di ricezione del recesso da parte della
Banca, nonché per quelle obbligazioni che avessero eventualmente ad emergere a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti effettuatici ad estinzione delle obbligazioni garantite prima del recesso”.
Le prove testimoniali hanno confermato che tali missive erano state precedute da una serie di incontri volti a concordare una precisa operazione negoziale per liberare da CP_1 ogni suo vincolo fideiussorio, a fronte del subentro di un nuovo soggetto fideiussore, in sostituzione alla posizione di garanzia precedentemente ricoperta dal CP_1
L'accordo raggiunto fu nel senso di offrire alla banca una analoga fideiussione omnibus da parte di altro soggetto ( in sostituzione del che non sarebbe stata Persona_1 CP_1 necessaria in caso di semplice recesso pattizio, che la non aveva il potere di Pt_1 condizionare in alcun modo e di limitare la garanzia del alle rate insolute alla data CP_1 del recesso.
Infatti, come dichiarato dallo stesso , funzionario dell'istituto di credito, dal Per_2 momento della sostituzione del fideiussore operavano gli effetti della revoca del CP_1
(verbale ud.17.6.2021 in risposta ai capitoli 12 e 16; in tal senso anche e Parte_5 in risposta ai capitoli 16 e 17) mantenendolo, tuttavia, obbligato per gli insoluti CP_5 sino ad allora maturati in quanto “la sostituzione del garante sarebbe stata difficilmente ottenibile in presenza di rate impagate” (verbale ud.17.6.2021 in risposta al capitolo pag. 11/14 21) e, infatti, sempre a detta del teste, il garante restava impegnato “per l'esposizione della società alla data della richiesta di revoca” (verbale ud.17.6.2021 in risposta al capitolo 8).
Esposizione limitata, in quel momento, alle due rate impagate per complessivi
70.000,00 euro, saldate in un momento successivo (fatti non contestati).
Gli accordi modificativi intervenuti tra le parti in ordine alla delimitazione dell'obbligazione fideiussoria del chiariscono, dunque, le espressioni utilizzate CP_1 nelle missive sopra richiamate, laddove si parla di “revoca” della fideiussione e non di recesso (anche se nella missiva del 4.1.18 la banca utilizza anche il termine “recesso”, ma solo dopo aver dato conto dell'intervenuta “revoca” della fideiussione, a riprova della valenza dell'espressione) e si fa riferimento non alle obbligazioni in essere al momento delle revoca, ma a quanto “dovuto” a quel momento, espressione che non può che fare riferimento ai debiti in quel momento scaduti, alla luce dell'articolata operazione posta in essere e del comportamento delle parti.
Del resto, gli incontri intervenuti tra le parti e la risposta data in tali termini dalla Pt_1 non sarebbero stati necessari laddove la delimitazione della garanzia fosse stata quella pattiziamente prevista dall'art. 4 del contratto, per l'operare della quale sarebbe stato sufficiente, da parte del il mero esercizio del diritto potestativo di recesso, sul CP_1 quale la non avrebbe potuto avere interlocuzione alcuna né avrebbe dovuto Pt_1 specificare alcunchè.
L'argomento speso dall'appellante secondo cui la precisazione contenuta nella missiva relativa alle “obbligazioni che avessero eventualmente ad emergere a seguito di annullamento, revoca o inefficacia di pagamenti effettuati ad estinzione delle obbligazioni garantite prima del recesso” -utilizzata dal giudice di prime cure per corroborare la delimitazione della garanzia del - era volta a richiamare l'art. 2 della CP_1 garanzia e non ad escludere il pagamento del dovuto non appare concludente e, anzi, conferma la limitazione della garanzia del ai soli pagamenti dovuti alla data della CP_1 revoca della garanzia.
L'art. 2 del contratto di fideiussione ha, infatti, ad oggetto la cosiddetta clausola “di reviviscenza”, che obbliga il garante a tenere indenne il creditore anche quando, pur avendo il debitore adempiuto alle proprie obbligazioni, la banca sia tenuta alla pag. 12/14 restituzione di quanto ricevuto.
Tuttavia, la nella missiva del 4.1.18, oltre a precisare che restava garante Pt_1 CP_1 per il “dovuto al momento del recesso”, così restringendo, sulla base degli accordi presi,
l'ambito di operatività della garanzia normalmente previsto in caso di recesso pattizio, limitava anche la garanzia per le vicende successive all'avvenuto adempimento dei pagamenti effettuati ad estinzione delle obbligazioni garantite prima del recesso, pretendendo per il futuro solo la responsabilità per l'ipotesi in cui fossero sopravvenuti atti estintivi già contabilizzati durante la vigenza della garanzia.
Il che conferma ulteriormente la cristallizzazione del debito garantito agli importi esigibili o riscossi al momento della revoca.
La delimitazione della garanzia residuata dopo la revoca, nei termini indicati nella sentenza di primo grado, trova poi conferma nel comportamento successivo tenuto dalla che ha interrotto l'inoltro al dei documenti di rendiconto annuale, non ha Pt_1 CP_1 inviato le comunicazioni di sollecito di pagamento del 6.06.2019, 16.08.2019, di passaggio a contenzioso del 19.08.2019 né di revoca dei fidi ed escussione della garanzia del 26.09.2019 (docc.12-16 fascicolo I grado e ha provveduto alla CP_1 cancellazione del dalla Centrale Rischi (doc.11 fascicolo I grado . CP_1 CP_1
Sul punto l'appellante si limita ad osservare, quanto al mancato invio delle comunicazioni, che il garante era tenuto a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la mentre la era tenuta a comunicare al garante l'entità Pt_1 Pt_1 dell'esposizione complessiva del debitore solo nell'ipotesi di un'esplicita “richiesta del fideiussore”, mai formulata invece dal nulla viene dedotto sulla avvenuta CP_1 cancellazione in Centrale Rischi.
Quanto al mancato inserimento del tra i destinatari delle comunicazioni rivolte ai CP_1 garanti, l'argomento dell'appellante non consente di superare la valenza, significativa ai sensi dell'art. 1362 c.c., del comportamento successivo tenuto dalla Banca, considerato che quelle comunicazioni erano state, invece, inviate a tutti gli altri garanti, che pure avevano sottoscritto fideiussioni con clausole analoghe ivi compresa quella contenente gli obblighi informativi a carico del fideiussore.
Particolarmente indicativa si profila poi l'avvenuta cancellazione del dalla Centrale CP_1
pag. 13/14 Rischi, su cui l'appellante non ha fornito spiegazione alcuna, a fronte del fatto che la cancellazione del garante avviene solo a seguito dell'estinzione del debito principale o della garanzia.
4. La sentenza di primo grado va, dunque, confermata e le spese del presente grado di giudizio poste a carico degli appellanti sulla base del principio di soccombenza.
I compensi vengono liquidati come in dispositivo sulla base dei valori medi in base ai parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 52.001,00 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Padova nr.1821/2022 pubblicata il 28.10.2022
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 9.991,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
3) l'appellante è obbligata a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2270/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2270 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa da codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Parte_1
Imprese di , partita IVA gruppo , banca iscritta Pt_1 P.IVA_1 P.IVA_2 all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte Parte_1
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo
[...]
1030.6
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Fontana giusta procura allegata all'atto di citazione in appello conferita dal Dott. c.f. Parte_2
C.F._1 contro
C.F Controparte_1 C.F._2
APPELLATO rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Ascione Ciccarelli come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato nel procedimento 3427/2020 R.G. del Tribunale di Padova
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova nr.1821/2022 pubblicata il 28.10.2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione respinta, in accoglimento dell'appello proposto dalla per i Pt_1 motivi tutti esposti in atti, in totale e/o parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Padova nn. 1821/2022 Sent. - n. 3427/2020 RG - n. 3718/2022 Rep., pronunciata il
26.10.2022, pubblicata il 28.10.2022 e notificata il 2.11.2022, in via principale
Contrariis rejectis, dato atto dell'intervenuto pagamento, da parte di Parte_3
, della somma di Euro 625.885,83 (di cui Euro 560.343,75 a copertura del
[...] credito derivante dal finanziamento CDP n. 741719094 in data 30.1.2015 ed Euro
65.542,08 a copertura del credito derivante dal finanziamento CDP n. 741719271 in data 31.10.2015), accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito, revocarsi il d.i. nn. 667/2020 del 12.03.2020 (n. 8663/2019 R.G., n. 1021/2020 Rep.) del Tribunale di Padova e, per l'effetto, condannarsi, se del caso anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. e, comunque, della garanzia rilasciata, cf Controparte_1
nato a [...] il [...] e residente a [...](Vr) in C.F._2
Via Montecurto di sopra 13, a pagare a , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in piazza Salimbeni, 3, Pt_1
c.f. , la somma di Euro 148.521,08, per le ragioni tutte esposte in atti, tutto P.IVA_1 oltre interessi successivi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo, fatto comunque salvo il rispetto della normativa in materia di usura, oltre ancora a spese e compenso del procedimento monitorio, ivi già liquidate, e successive occorrende.
In ogni caso
Con vittoria di spese, compensi e accessori, di entrambi i gradi di giudizio.
Si richiamano i documenti depositati e si ribadiscono le istanze istruttori formulate in corso di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione pag. 2/14 respinta,
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello promosso dalla in quanto CP_2 infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1821/2022 emessa dal Tribunale di Padova il
26.10.2022 e pubblicata in data 28.10.2022;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso dall'istituto di credito, Contr
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. a per Controparte_1 effetto del recesso da lui esercitato in data 29.12.1017, dell'accettazione della Banca in data 04.01.2018 e del pagamento da parte di delle due rate di € 50.000,00 e € Parte_4
20.000,00 di cui ai contratti di finanziamento CDP nn. 741719094 e 741719271, scadute in data 31.12.2017;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dal Sig. CP_1 poiché gli artt. 2, 6 e 8 ricalcano le clausole di “reviviscenza”, di deroga all'art.
[...]
1957 c.c. e di “sopravvivenza” di cui allo schema contrattuale ABI dichiarate lesive della concorrenza dall'Antitrust con parere del 20.04.2015 e censurate dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005;
- accertare e dichiarare la liberazione del Sig. dal contratto di Controparte_1
Contr fideiussione del 06.10.2015 per violazione da parte di degli artt. 1956, 1175 e
1375 c.c. per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'erroneità dell'importo ingiunto al Sig. in ragione dell'intervenuto pagamento Controparte_1
Contr da parte del di parte del credito vantato da e della Parte_3 conseguente notifica da parte della delle cartelle di Controparte_3 pagamento nn. 07720210006967204001 e 07720210006967103005 per tutti i motivi esposti in atti;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'acquisizione e la trasmissione all'adita Corte di
Appello del fascicolo d'ufficio del procedimento sub R.G. 3427/2020 del Tribunale di
Padova. pag. 3/14 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18.06.2020 proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 667/2020 emesso dal Tribunale di Padova in data
12.03.2020, con il quale veniva ingiunto a pagare a la Parte_1 somma di € 300.000,00 oltre interessi e spese, in qualità di fideiussore della società
[...]
debitrice verso la del maggior importo di € 688.521,08. Pt_4 Pt_1
Eccepiva, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo receduto dalla società e dalla garanzia prestata ed essendo stato sostituito nella qualità di fideiussore da Persona_1
Evidenziava in fatto che:
- in data 06.10.2015 egli, al tempo socio della rilasciava una fideiussione Parte_4 fino ad € 300.000 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti di Contr derivanti da due contratti di finanziamento CDP n. 741719094 e n. 741719271;
- successivamente alla cessione della propria quota di partecipazione in Parte_4 manifestava agli ex soci l'intenzione di liberarsi dalla fideiussione Controparte_1
e seguivano alcuni incontri tra il funzionario della Banca ( ), Persona_2 [...]
e l'amministratore di che conducevano all'intesa CP_1 Parte_5 del 24.1.2018, che contemplava il subentro di a quale Persona_1 Controparte_1 nuovo fideiussore della società fino all'ammontare di € 400.000 e contestuale revoca della garanzia da parte di formalizzata nella missiva retrodatata al Controparte_1
29.12.2017, che la Banca accettava con comunicazione del 4.1.2018 ricordando al Contr signor il permanere del suo impegno verso fino alla chiusura dei rapporti CP_1 garantiti nei limiti di quanto dovuto dal debitore principale alla data di ricezione del recesso da parte della Pt_1
- alla richiesta di chiarimenti da parte del signor in merito al significato di tale CP_1 comunicazione, il funzionario di banca confermava, anche alla Persona_2
presenza degli altri soci fideiussori di ( , e Pt_4 CP_4 CP_5 [...]
), l'estinzione della garanzia prestata dall'opponente, con la sola eccezione Parte_5 delle due rate dei finanziamenti scadute in data 31.12.2017 (per complessivi € 70.000), al cui pagamento era subordinato il venir meno della garanzia;
pag. 4/14 Contr
- a seguito del pagamento delle rate insolute a gennaio 2018 cancellava
[...] dalla posizione di fideiussore dalla Centrale dei Rischi e interrompeva nei CP_1 suoi confronti le ordinarie comunicazioni di rendiconto relative ai rapporti di finanziamento;
- successivamente la società si rendeva inadempiente del pagamento di due rate Pt_4
Contr dei finanziamenti CDP con scadenza in data 30.06.2019: inviava il sollecito di pagamento e la successiva messa in mora sia alla società sia ai fideiussori , CP_4
e mentre nulla inviava al signor CP_5 Parte_5 Persona_1 CP_1 che veniva contattato dalla Banca allo scopo solo in data 14.10.2019 e successivamente in data 21.10.2019; Contr
- chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo opposto per la somma complessiva di
€ 1.314.406,19 oltre interessi e spese: nei confronti della società quale Parte_4 debitrice principale il decreto era altresì provvisoriamente esecutivo;
CP_4
e erano ingiunti CP_5 Parte_5 Persona_1 Controparte_1 ciascuno nei limiti della garanzia prestata e quindi nei confronti di Controparte_1 la richiesta monitoria veniva limitata ai soli crediti derivanti dai finanziamenti CDP nn.
741719094 e 741719271 per l'importo di € 300.000;
-successivamente al deposito del ricorso monitorio Parte_3
Contr corrispondeva a la somma complessiva di € 625.885,83, di cui € 560.343,75 da imputare a copertura del finanziamento CDP n. 741719094 ed € 65.542,08 a copertura Contr del finanziamento CDP n. 741719271: ha quindi ridotto la pretesa monitoria nei confronti della sola debitrice principale al minor importo di € 688.521,08, fermo quanto richiesto a ciascun garante.
Inoltre, come ulteriori motivi di opposizione, allegava la nullità della fideiussione CP_1 omnibus da lui rilasciata per violazione della normativa concorrenziale, in quanto gli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione sono conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia nel provvedimento 55/2005.
In via subordinata, adduceva l'avvenuta liberazione di ai sensi Controparte_1
Contr dell'art. 1956 c.c., avendo accordato linee di credito ulteriori alla società debitrice pur sapendo del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali e senza averne richiesto al garante preventiva autorizzazione: il bilancio d'esercizio del 2015 veniva pag. 5/14 chiuso con perdita di € 19.528; quello del 2016 con perdita di € 13.151; quello del 2017 con una perdita d'esercizio di € 547.791. Contr Contestava, in ogni caso, l'ammontare del credito preteso da nei suoi confronti, in quanto, a seguito del pagamento di parte del credito ingiunto da parte di
[...]
l'importo di cui ai finanziamenti garantiti dal signor si era ridotto Parte_3 CP_1 ad € 148.521,08 di cui € 132.969,03 per il finanziamento CDP n. 741719094 e €
15.552,05 per il finanziamento CDP n. 741719271, importo inferiore a quello richiesto al garante.
Si costituiva contestando le doglianze espresse e, in particolare, l'avvenuta CP_6 liberazione del fideiussore evidenziando che aveva prestato non fideiussione CP_1 specifica ma fideiussione omnibus al cui art. 4 è previsto che, in caso di recesso, il garante “risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a Pt_1 sorgere o a maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato”.
E, infatti, la nel prendere atto del recesso dell'opponente, precisava: “Le/Vi Pt_1 ricordiamo che, ai sensi delle disposizioni regolanti il contratto di, Lei, nonostante la revoca, rimane impegnata nei confronti della scrivente sino alla chiusura del Pt_1 rapporto garantito/dei rapporti garantiti, fino alla concorrenza di Euro 300.000,00 nei limiti di quanto dovuto dal debitore principale alla data di ricezione del recesso da parte della nonché per quelle obbligazioni che avessero eventualmente ad Pt_1 emergere a seguito di annullamento, revoca o inefficacia di pagamenti effettuatici ad estinzione delle obbligazioni garantite prima del recesso” né la garanzia prestata da conteneva clausole liberatorie in favore del Per_1 CP_1
Sosteneva la che il discrimen tra obbligazioni garantite e obbligazioni non Pt_1 garantite è rappresentato dall'esistenza di un rapporto assistito da garanzia al momento del recesso: tutte le obbligazioni scaturite e scaturende da quel rapporto sono coperte dalla garanzia, anche se sorte successivamente al recesso.
Contestava, inoltre, la nullità della fideiussione e la liberazione del garante ex art. 1956
c.c. ed evidenziava, quanto all'ammontare del credito, che i pagamenti da parte di erano avvenuti solo dopo il deposito del ricorso per ingiunzione e la stessa Parte_3
pag. 6/14 banca aveva segnalato l'intervenuto incasso parziale, precisando che, in virtù di tale pagamento, la richiesta di ingiunzione nei confronti dei garanti era formulata “nei limiti del minor importo garantito”.
Espletata prova testimoniale avente ad oggetto gli accordi intercorsi per il recesso dalla garanzia, il Tribunale di Padova, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenute assorbite le altre questioni, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, accertando che nulla è dovuto da a per il titolo Controparte_1 Parte_1 dedotto in ricorso monitorio sulla base dell'interpretazione della clausola di recesso.
Il giudice di I grado ha ritenuto di interpretare la clausola di cui all'art. 4 del contratto di fideiussione alla luce della comunicazione con cui la banca riscontrava la dichiarazione di recesso dalla fideiussione del signor in cui veniva specificato che “Lei, CP_1 nonostante la revoca, rimane impegnata nei confronti della scrivente fino alla Pt_1 chiusura del rapporto/dei rapporti garantiti fino alla concorrenza di € 300.000 nei limiti di quanto dovuto dal debitore principale alla data di recesso da parte della
nonché per quelle obbligazioni che avessero eventualmente ad emergere a Pt_1 seguito di annullamento, revoca o inefficacia di pagamenti effettuati ad estinzione delle obbligazioni garantite prima del recesso”, ritenendo, alla luce di tale formulazione, che l'obbligo di garanzia che si protrae oltre il recesso non solo per il debito cristallizzato a quella data ma anche per “ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato” deve intendersi limitato agli obblighi di pagamento che emergano dopo lo scioglimento del vincolo fidejussorio ma a seguito di reviviscenza degli obblighi preesistenti a quella data, quindi solo di quelli che (ri)sorgano successivamente, per effetto di eventi caducatori che colpiscano pagamenti effettuati ad estinzione di obbligazioni anteriori al recesso.
Interpretazione secondo il giudice di prime cure avvalorata da:
- principio di accessorietà della garanzia fidejussoria e giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, in relazione alla garanzia del debito per aperture di credito in conto corrente, ha stabilito che “il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata (...) produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace” pag. 7/14 (così tra le molteplici Cass. n. 9848/2012 ed in termini anche la più risalente
Cass. n. 5166/2005, avente specificamente ad oggetto le clausole omnibus della fidejussione);
- avversione dell'ordinamento per la natura perpetua dei vincoli, a maggior ragione a fronte del recesso dall'impegno di garanzia: “la recedibilità della fideiussione è conforme al principio generale dell'ordinamento che tende ad evitare la perpetuità dei vincoli obbligatori, nonché alla buona fede che, ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., deve ispirare il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto” (Cass. n. 8129/2009);
- l'assunzione contestuale di un nuovo vincolo fideiussorio da parte del nuovo socio (subentrato – pur in senso atecnico - al socio per un Persona_1 CP_1 importo anche superiore (€ 400.000) a quello precedentemente garantito dal signor CP_1
- la cessazione nei confronti di da parte della delle comunicazioni CP_1
relative ai debiti della società debitrice principale;
- gli esiti della prova testimoniale sull'intervenuta liberazione del CP_1
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello affidato a CP_6 due motivi:
➢ Erronea interpretazione dei contratti, della garanzia e della lettera di riscontro al recesso, quale conseguenza dell'errata interpretazione ed applicazione di norme in materia di obbligazioni e tempo dell'adempimento: nella lettera di riscontro al recesso la banca faceva espresso rimando alle “disposizioni regolanti il contratto di fidejussione” e ricordava al signor che il recesso non lo avrebbe CP_1 comunque liberato dall'obbligo di pagare “quanto dovuto dal debitore principale alla data di recesso da parte della Banca” e in base all'art. 4 del contratto di fideiussione per “obbligazioni in essere” dovevano intendersi quelle già sorte al momento del recesso a prescindere dalla concreta esigibilità.
➢ Errata valutazione delle prove sia quanto all'interpretazione data alla missiva del
4.1.2018 di riscontro del recesso sia quanto alle testimonianze, inammissibili perché aventi ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di documenti.
Ripropone inoltre le difese in ordine alla validità della garanzia e all'insussistenza della pag. 8/14 liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Si è costituito in grado di appello resistendo al gravame e Controparte_1 riproponendo in questa sede le questioni assorbite.
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il 30.4.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 27.5.2025.
3. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto vertono sugli effetti del recesso dalla fideiussione alla luce delle prove acquisite.
Pacifico che avesse sottoscritto in data 6.10.2015 una fideiussione Controparte_1 omnibus in favore della società di cui all'epoca era socio, fino al concorrente Parte_4 importo di euro 300.000,00 ed è altrettanto pacifico che l'escussione della garanzia da Contr parte di sia avvenuta per le inadempienze relative ai soli finanziamenti n.
741719094 e n. 741719271 concessi in data 30.10.2015 (docc. 7 e 8 fascicolo I grado parte appellante).
Si tratta di finanziamenti per euro 1.000.000,00 da destinare a investimenti, con rimborso in 10 anni mediante pagamento di n. 20 rate semestrali comprensive di capitali e di interessi e per euro 200.000,00 da destinare ad incremento del capitale circolante, con rimborso in 5 anni mediante pagamento di n. 10 rate semestrali comprensive di capitali e di interessi.
La fideiussione omnibus rilasciata da prevedeva, per quel che interessa in questa CP_1 sede, all'art. 2 che “il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” e, all'art. 4, che “il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla solo quando la lettera giunga ai suoi uffici. Il fideiussore Pt_1 risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato”. pag. 9/14 L'appellante sostiene che per “obbligazioni in essere al momento del recesso” di cui all'art. 4 disciplinante il diritto di recesso devono intendersi non solo quelle relative alle rate già scadute, bensì l'intera esposizione maturata da in forza dei contratti di Pt_4 finanziamento n. 74179094 e n. 741719271, perché con l'erogazione dei due finanziamenti era sorta l'obbligazione di restituzione dell'intero importo mutuato, sebbene il pagamento fosse dilazionato: il credito era, dunque, già esistente al momento del recesso, benché non ancora esigibile per le rate a scadere, sicché la garanzia assunta dal copriva, al momento del recesso, la restituzione integrale degli importi. CP_1
La tesi dell'appellante, che si fonda sulle modalità di operatività del recesso convenzionale previsto dalla clausola pattizia di cui all'art. 4 del contratto di fideiussione, non può essere condivisa, perché non tiene conto degli accordi negoziali modificativi intercorsi tra la banca e il garante.
E, infatti, il recesso disciplinato dall'art. 4 prevede la facoltà del garante di recedere dalla fideiussione con il semplice invio di una raccomandata e con efficacia del recesso dal momento della ricezione da parte della banca (presunzione di conoscenza), senza necessità di accettazione da parte dell'istituto di credito.
Nel caso di specie, non si è avvalso semplicemente della facoltà di recesso prevista CP_1 dal contratto, ma ha concordato con l'istituto di credito specifiche modalità di liberazione dalla garanzia, che trovano puntualizzazione nella missiva del 4.1.2018
(doc.8 fascicolo I grado con la quale la banca ha riscontrato l'intervenuta “revoca” CP_1 della fideiussione.
In tale contesto, le prove testimoniali, di cui l'appellante ha eccepito l'inammissibilità ex art. 2722 c.c., sono state ammesse in funzione chiarificatrice degli accordi intercorsi
(sul punto cfr. Cass. sez. 2, n.9952 del 27/05/2020) così come trasfusi nelle missive del
29.12.2017, con cui comunicava la volontà di “revocare” la fideiussione a suo CP_1
Contr tempo prestata e del 4.1.2018, con cui nell'accogliere la richiesta del CP_1 perimetrava il contenuto della garanzia al momento del recesso.
Infatti, lungi dal limitarsi ad inviare la raccomandata alla banca con la CP_1 comunicazione della volontà di avvalersi del recesso convenzionale previsto dall'art. 4 del contratto (che avrebbe reso applicabile la disciplina ivi prevista anche quanto agli obblighi rimasti in capo al garante), ha inviato una comunicazione datata 29.12.2017 pag. 10/14 con la richiesta di revoca della fideiussione (“sono a richiedere di revocare la fideiussione a suo tempo prestata in favore della società a decorrere dalla Pt_4 corrente data”).
Richiesta accettata dalla banca con la missiva del 4.1.2018, in cui si legge “con riferimento alla lettera del 29.12.2017 da noi ricevuta in data 29.12.2017 con la quale viene revocata la fidejussione da Lei prestata fino alla concorrenza di euro 300.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie concesse a 24-
nel darLe atto di aver preso nota di tale Sua dichiarazione, Le ricordiamo che, Pt_6 ai sensi delle disposizioni regolanti il contratto di fidejussione, Lei, nonostante la revoca, rimane impegnata nei confronti della scrivente Banca sino alla chiusura del rapporto garantito/garantiti fino alla concorrenza di euro 300.000,00 nei limiti di quanto dovuto dal debitore principale alla data di ricezione del recesso da parte della
Banca, nonché per quelle obbligazioni che avessero eventualmente ad emergere a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti effettuatici ad estinzione delle obbligazioni garantite prima del recesso”.
Le prove testimoniali hanno confermato che tali missive erano state precedute da una serie di incontri volti a concordare una precisa operazione negoziale per liberare da CP_1 ogni suo vincolo fideiussorio, a fronte del subentro di un nuovo soggetto fideiussore, in sostituzione alla posizione di garanzia precedentemente ricoperta dal CP_1
L'accordo raggiunto fu nel senso di offrire alla banca una analoga fideiussione omnibus da parte di altro soggetto ( in sostituzione del che non sarebbe stata Persona_1 CP_1 necessaria in caso di semplice recesso pattizio, che la non aveva il potere di Pt_1 condizionare in alcun modo e di limitare la garanzia del alle rate insolute alla data CP_1 del recesso.
Infatti, come dichiarato dallo stesso , funzionario dell'istituto di credito, dal Per_2 momento della sostituzione del fideiussore operavano gli effetti della revoca del CP_1
(verbale ud.17.6.2021 in risposta ai capitoli 12 e 16; in tal senso anche e Parte_5 in risposta ai capitoli 16 e 17) mantenendolo, tuttavia, obbligato per gli insoluti CP_5 sino ad allora maturati in quanto “la sostituzione del garante sarebbe stata difficilmente ottenibile in presenza di rate impagate” (verbale ud.17.6.2021 in risposta al capitolo pag. 11/14 21) e, infatti, sempre a detta del teste, il garante restava impegnato “per l'esposizione della società alla data della richiesta di revoca” (verbale ud.17.6.2021 in risposta al capitolo 8).
Esposizione limitata, in quel momento, alle due rate impagate per complessivi
70.000,00 euro, saldate in un momento successivo (fatti non contestati).
Gli accordi modificativi intervenuti tra le parti in ordine alla delimitazione dell'obbligazione fideiussoria del chiariscono, dunque, le espressioni utilizzate CP_1 nelle missive sopra richiamate, laddove si parla di “revoca” della fideiussione e non di recesso (anche se nella missiva del 4.1.18 la banca utilizza anche il termine “recesso”, ma solo dopo aver dato conto dell'intervenuta “revoca” della fideiussione, a riprova della valenza dell'espressione) e si fa riferimento non alle obbligazioni in essere al momento delle revoca, ma a quanto “dovuto” a quel momento, espressione che non può che fare riferimento ai debiti in quel momento scaduti, alla luce dell'articolata operazione posta in essere e del comportamento delle parti.
Del resto, gli incontri intervenuti tra le parti e la risposta data in tali termini dalla Pt_1 non sarebbero stati necessari laddove la delimitazione della garanzia fosse stata quella pattiziamente prevista dall'art. 4 del contratto, per l'operare della quale sarebbe stato sufficiente, da parte del il mero esercizio del diritto potestativo di recesso, sul CP_1 quale la non avrebbe potuto avere interlocuzione alcuna né avrebbe dovuto Pt_1 specificare alcunchè.
L'argomento speso dall'appellante secondo cui la precisazione contenuta nella missiva relativa alle “obbligazioni che avessero eventualmente ad emergere a seguito di annullamento, revoca o inefficacia di pagamenti effettuati ad estinzione delle obbligazioni garantite prima del recesso” -utilizzata dal giudice di prime cure per corroborare la delimitazione della garanzia del - era volta a richiamare l'art. 2 della CP_1 garanzia e non ad escludere il pagamento del dovuto non appare concludente e, anzi, conferma la limitazione della garanzia del ai soli pagamenti dovuti alla data della CP_1 revoca della garanzia.
L'art. 2 del contratto di fideiussione ha, infatti, ad oggetto la cosiddetta clausola “di reviviscenza”, che obbliga il garante a tenere indenne il creditore anche quando, pur avendo il debitore adempiuto alle proprie obbligazioni, la banca sia tenuta alla pag. 12/14 restituzione di quanto ricevuto.
Tuttavia, la nella missiva del 4.1.18, oltre a precisare che restava garante Pt_1 CP_1 per il “dovuto al momento del recesso”, così restringendo, sulla base degli accordi presi,
l'ambito di operatività della garanzia normalmente previsto in caso di recesso pattizio, limitava anche la garanzia per le vicende successive all'avvenuto adempimento dei pagamenti effettuati ad estinzione delle obbligazioni garantite prima del recesso, pretendendo per il futuro solo la responsabilità per l'ipotesi in cui fossero sopravvenuti atti estintivi già contabilizzati durante la vigenza della garanzia.
Il che conferma ulteriormente la cristallizzazione del debito garantito agli importi esigibili o riscossi al momento della revoca.
La delimitazione della garanzia residuata dopo la revoca, nei termini indicati nella sentenza di primo grado, trova poi conferma nel comportamento successivo tenuto dalla che ha interrotto l'inoltro al dei documenti di rendiconto annuale, non ha Pt_1 CP_1 inviato le comunicazioni di sollecito di pagamento del 6.06.2019, 16.08.2019, di passaggio a contenzioso del 19.08.2019 né di revoca dei fidi ed escussione della garanzia del 26.09.2019 (docc.12-16 fascicolo I grado e ha provveduto alla CP_1 cancellazione del dalla Centrale Rischi (doc.11 fascicolo I grado . CP_1 CP_1
Sul punto l'appellante si limita ad osservare, quanto al mancato invio delle comunicazioni, che il garante era tenuto a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la mentre la era tenuta a comunicare al garante l'entità Pt_1 Pt_1 dell'esposizione complessiva del debitore solo nell'ipotesi di un'esplicita “richiesta del fideiussore”, mai formulata invece dal nulla viene dedotto sulla avvenuta CP_1 cancellazione in Centrale Rischi.
Quanto al mancato inserimento del tra i destinatari delle comunicazioni rivolte ai CP_1 garanti, l'argomento dell'appellante non consente di superare la valenza, significativa ai sensi dell'art. 1362 c.c., del comportamento successivo tenuto dalla Banca, considerato che quelle comunicazioni erano state, invece, inviate a tutti gli altri garanti, che pure avevano sottoscritto fideiussioni con clausole analoghe ivi compresa quella contenente gli obblighi informativi a carico del fideiussore.
Particolarmente indicativa si profila poi l'avvenuta cancellazione del dalla Centrale CP_1
pag. 13/14 Rischi, su cui l'appellante non ha fornito spiegazione alcuna, a fronte del fatto che la cancellazione del garante avviene solo a seguito dell'estinzione del debito principale o della garanzia.
4. La sentenza di primo grado va, dunque, confermata e le spese del presente grado di giudizio poste a carico degli appellanti sulla base del principio di soccombenza.
I compensi vengono liquidati come in dispositivo sulla base dei valori medi in base ai parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 52.001,00 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Padova nr.1821/2022 pubblicata il 28.10.2022
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 9.991,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
3) l'appellante è obbligata a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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