Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2906/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Davide Olivero,
e
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Cecilia Cattaneo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 6-12.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 1.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 22.4.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito
1
- con sentenza n. 278/2024, pubblicata il 9.9.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- con successive note scritte i coniugi hanno rinnovato la volontà di divorziare alle condizioni concordate come ivi precisate;
*** esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Genova (GE) il 22.10.2020 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
278/2024 del 9.9.2024, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
2 lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 22.10.2020;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- I coniugi dichiarano di avere situazioni abitative autonome e distinte;
- I coniugi dichiarano di aver già reciprocamente regolato tra loro ogni pendenza economica pregressa, e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico e/o di mantenimento a qualsiasi titolo;
- I coniugi esprimono, per quanto possa occorrere, reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio, e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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