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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/05/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8423/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8423/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
FALCO GIUSEPPE e DE GIOSA LEONARDO ( ) VIA COGNETTI C.F._1
15 BARI;
, con elezione di domicilio in VIA COGNETTI N° 15 BARI presso l'avv. DE
FALCO GIUSEPPE;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_2
avv. LOBIANCO ANGELA e , con elezione di domicilio in Via Isonzo n°31 null 70015
Noci, presso l'avv. LOBIANCO ANGELA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 10-01-25, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 6 giugno 2018, la società
[...]
conveniva in giudizio la chiedendo: 1) la Controparte_1 Controparte_2
condanna al rilascio della carta di circolazione relativa al furgone modello Peugeot
Boxer 328 tg. ES960HA e della relativa attestazione di carrozzeria per il trasporto di derrate alimentari;
2) il risarcimento dei danni quantificati in €10.000,00 per non aver potuto utilizzare il mezzo.
Si costituiva la convenuta eccependo: 1) l'incompetenza del Tribunale in favore CP_2
del Giudice di Pace;
2) l'avvenuto adempimento, avendo inviato la documentazione richiesta con raccomandata del 7.2.2014; 3) la prescrizione dell'azione ex art. 2226 c.c.
La causa, inizialmente introdotta con rito sommario, veniva convertita in rito ordinario.
All'esito dell'istruttoria, consistita nell'escussione della teste , il Giudice Testimone_1 formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. per €3.000,00 oltre €900,00 per spese legali, accettata dalla ricorrente ma rifiutata dalla convenuta.
Le domande sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza per valore, in quanto la domanda di risarcimento danni per €10.000,00 rientra nella competenza del Tribunale.
Nel merito, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata emerge che:
- la sostiene di aver inviato la documentazione richiesta con raccomandata del CP_2
7.2.2014 all'indirizzo della legale rappresentante della Controparte_1
- tuttavia non ha fornito prova dell'effettiva ricezione, non avendo prodotto la cartolina di ritorno né dimostrato di essersi attivata per reperirne un duplicato;
- la teste ha confermato solo di aver concordato telefonicamente l'invio Tes_1
all'indirizzo indicato, ma non l'effettiva ricezione.
Ciò posto, va rilevato che, come evidenziato dalla giurisprudenza, in caso di smarrimento della carta di circolazione è possibile ottenerne un duplicato secondo la procedura prevista dall'art. 95 del Codice della Strada, che prevede la denuncia alle pagina 2 di 4 autorità e la successiva richiesta di duplicato.
Tale procedura poteva essere attivata da entrambe le parti, essendo nell'interesse comune ottenere la documentazione necessaria per la circolazione del veicolo.
La una volta appreso nel 2017 della mancata ricezione, avrebbe potuto CP_2
attivarsi per fornire una denuncia di smarrimento e richiedere il duplicato, come previsto dalla normativa.
Pertanto, pur non potendosi configurare un inadempimento totale della convenuta, va riconosciuta una sua corresponsabilità per non essersi attivata tempestivamente per risolvere la situazione una volta informata del problema.
Non può sottacersi, tuttavia, il comportamento tenuto dalla ricorrente che pur potendo non si è attivata per limitare i danni in ragione dello smarrimento della detta carta di circolazione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha elaborato importanti principi in materia evidenziando che il comportamento colposo del danneggiato che non abbia adottato l'ordinaria diligenza per evitare o limitare il danno determina la riduzione o l'esclusione del risarcimento (Tribunale di Palermo, sentenza n. 17/2015). In particolare, quando il danneggiato è a conoscenza di un errore amministrativo che gli ha causato un danno, deve tempestivamente attivare i rimedi giuridici a sua disposizione per farlo correggere.
Di fatto la non ha posto in essere i detti rimedi per limitare il danno dalla Controparte_1
stessa lamentato.
Il danno lamentato dalla ricorrente va quindi ridimensionato, sia per la descritta possibilità di attivarsi autonomamente per ottenere i duplicati, sia per non aver tempestivamente segnalato la mancata ricezione dei documenti, attendendo circa 3 anni.
Appare quindi equo liquidare il danno in € 3.000,00, importo corrispondente alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c. e rifiutata dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, oltre che del comportamento processuale delle parti.
pagina 3 di 4 Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 To-tale €.
2.540,00 oltre al contributo unificato e marca da bollo pari ad € 145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa n. 8423/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_2
al pagamento in favore della della somma di
[...] Controparte_1
€3.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 2.540,00 per compensi, €. 145,5 per spese oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Bari, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8423/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
FALCO GIUSEPPE e DE GIOSA LEONARDO ( ) VIA COGNETTI C.F._1
15 BARI;
, con elezione di domicilio in VIA COGNETTI N° 15 BARI presso l'avv. DE
FALCO GIUSEPPE;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_2
avv. LOBIANCO ANGELA e , con elezione di domicilio in Via Isonzo n°31 null 70015
Noci, presso l'avv. LOBIANCO ANGELA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 10-01-25, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 6 giugno 2018, la società
[...]
conveniva in giudizio la chiedendo: 1) la Controparte_1 Controparte_2
condanna al rilascio della carta di circolazione relativa al furgone modello Peugeot
Boxer 328 tg. ES960HA e della relativa attestazione di carrozzeria per il trasporto di derrate alimentari;
2) il risarcimento dei danni quantificati in €10.000,00 per non aver potuto utilizzare il mezzo.
Si costituiva la convenuta eccependo: 1) l'incompetenza del Tribunale in favore CP_2
del Giudice di Pace;
2) l'avvenuto adempimento, avendo inviato la documentazione richiesta con raccomandata del 7.2.2014; 3) la prescrizione dell'azione ex art. 2226 c.c.
La causa, inizialmente introdotta con rito sommario, veniva convertita in rito ordinario.
All'esito dell'istruttoria, consistita nell'escussione della teste , il Giudice Testimone_1 formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. per €3.000,00 oltre €900,00 per spese legali, accettata dalla ricorrente ma rifiutata dalla convenuta.
Le domande sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza per valore, in quanto la domanda di risarcimento danni per €10.000,00 rientra nella competenza del Tribunale.
Nel merito, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata emerge che:
- la sostiene di aver inviato la documentazione richiesta con raccomandata del CP_2
7.2.2014 all'indirizzo della legale rappresentante della Controparte_1
- tuttavia non ha fornito prova dell'effettiva ricezione, non avendo prodotto la cartolina di ritorno né dimostrato di essersi attivata per reperirne un duplicato;
- la teste ha confermato solo di aver concordato telefonicamente l'invio Tes_1
all'indirizzo indicato, ma non l'effettiva ricezione.
Ciò posto, va rilevato che, come evidenziato dalla giurisprudenza, in caso di smarrimento della carta di circolazione è possibile ottenerne un duplicato secondo la procedura prevista dall'art. 95 del Codice della Strada, che prevede la denuncia alle pagina 2 di 4 autorità e la successiva richiesta di duplicato.
Tale procedura poteva essere attivata da entrambe le parti, essendo nell'interesse comune ottenere la documentazione necessaria per la circolazione del veicolo.
La una volta appreso nel 2017 della mancata ricezione, avrebbe potuto CP_2
attivarsi per fornire una denuncia di smarrimento e richiedere il duplicato, come previsto dalla normativa.
Pertanto, pur non potendosi configurare un inadempimento totale della convenuta, va riconosciuta una sua corresponsabilità per non essersi attivata tempestivamente per risolvere la situazione una volta informata del problema.
Non può sottacersi, tuttavia, il comportamento tenuto dalla ricorrente che pur potendo non si è attivata per limitare i danni in ragione dello smarrimento della detta carta di circolazione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha elaborato importanti principi in materia evidenziando che il comportamento colposo del danneggiato che non abbia adottato l'ordinaria diligenza per evitare o limitare il danno determina la riduzione o l'esclusione del risarcimento (Tribunale di Palermo, sentenza n. 17/2015). In particolare, quando il danneggiato è a conoscenza di un errore amministrativo che gli ha causato un danno, deve tempestivamente attivare i rimedi giuridici a sua disposizione per farlo correggere.
Di fatto la non ha posto in essere i detti rimedi per limitare il danno dalla Controparte_1
stessa lamentato.
Il danno lamentato dalla ricorrente va quindi ridimensionato, sia per la descritta possibilità di attivarsi autonomamente per ottenere i duplicati, sia per non aver tempestivamente segnalato la mancata ricezione dei documenti, attendendo circa 3 anni.
Appare quindi equo liquidare il danno in € 3.000,00, importo corrispondente alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c. e rifiutata dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, oltre che del comportamento processuale delle parti.
pagina 3 di 4 Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 To-tale €.
2.540,00 oltre al contributo unificato e marca da bollo pari ad € 145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa n. 8423/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_2
al pagamento in favore della della somma di
[...] Controparte_1
€3.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 2.540,00 per compensi, €. 145,5 per spese oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Bari, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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