Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/09/2023, n. 26183
CASS
Sentenza 8 settembre 2023

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione il 9 maggio 2023. La società ricorrente ha richiesto il rimborso di ritenute su interessi attivi, sostenendo che tali ritenute fossero state applicate indebitamente, in violazione dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione elvetica. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la corretta interpretazione delle norme fiscali applicabili e la necessità di dimostrare la tassazione degli interessi nel Paese di residenza della società.

Il giudice ha accolto i primi e terzi motivi di ricorso, ritenendo che il requisito per il rimborso fosse il mero assoggettamento della società a imposta diretta sugli utili, senza necessità di provare la tassazione concreta degli interessi nel Paese di residenza. La Corte ha sottolineato che l'Accordo e la direttiva comunitaria non richiedono tale prova, evitando così la doppia imposizione. Pertanto, la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e il ricorso originario è stato accolto, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese legali.

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Massime1

L'art. 15, comma 2, dell'Accordo tra Comunità Europea e Confederazione elvetica del 26 ottobre 2004, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, presuppone unicamente la sottoposizione della società residente in Svizzera all'imposta sugli utili senza beneficiarie di esenzione, indipendentemente dall'effettivo pagamento delle imposte. Alla stregua di tale disposizione, dunque, il requisito che viene in rilievo ai fini del rimborso delle ritenute su interessi è quello del mero assoggettamento della società contribuente ad imposta diretta sugli utili, senza beneficiare di esenzioni, in particolare, con riguardo ai pagamenti di interessi. Pertanto, ai fini del rimborso delle ritenute applicate nel Paese di residenza delle società che corrispondono gli interessi è necessario e sufficiente il mero assoggettamento alla imposizione secondo le regole interne, mentre non è previsto in alcun modo, né dalla direttiva né, tantomeno, dall'Accordo tra la Comunità Europea e la Svizzera del 2004, che gli interessi corrisposti siano poi in concreto soggetti a tassazione nel Paese della società percipiente, né che la società beneficiaria debba fornire prova della sottoposizione, in concreto, degli interessi a tassazione nel proprio Paese di residenza.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/09/2023, n. 26183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26183
    Data del deposito : 8 settembre 2023
    Fonte ufficiale :

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