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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/07/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5352/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. (di separazione e divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.) iscritto al N.R.G. 5352/2024 VG promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Cocci - giusta
[...] C.F._2 procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Fermo in Corso Cavour n. 91;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Rapagnano il 15/2/2020 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rapagnano, Anno 2020, Numero 1, Parte I, Serie, Ufficio1) – dalla cui unione coniugale è nato un figlio, (nato il [...]). Persona_1
***
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati - e Parte_1 Parte_2
- con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c., personalmente
[...] sottoscritto, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sulla separazione dei coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti ex art. 3 L. 898/70, dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 15.02.2020, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Disporre che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna;
4. Stabilire che il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza materna;
5. Stabilire che il padre potrà tenere con sé il figlio nei fine settimana alterni, il sabato pomeriggio o la domenica, o anche in altri momenti, concordemente decisi dai genitori, compatibilmente con le esigenze di vita del minore. Il figlio trascorrerà le vacanze estive con la mamma e quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre. Durante le vacanze di Natale, il padre potrà tenere con sé il figlio minore dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, e per 2 giorni durante quelle di Pasqua, compreso il giorno di Pasqua, ad anni alterni.
6. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante versamento in capo alla sig.ra Pt_2 Pt_1
della somma mensile di € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
[...] come per legge, e da corrispondersi entro il giorno 18 di ogni mese. Tale somma sarà versata dal sig. Pt_2 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla coniuge, che a tal fine indica le seguenti coordinate bancarie: [...] Intesa Sanpaolo.
pagina 2 di 4
7. Le parti concordano che l'assegno unico sarà di spettanza al 100% della sig.ra e che la Parte_1 detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef per i figli a carico sarà effettuata al 50% da ciascun genitore.
Concordano, altresì, che la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 100% dalla sig.ra . Parte_1
8. Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno poste al 50% a carico di entrambi i genitori ed andranno individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo che le parti dichiarano di conoscere e di accettare espressamente in ogni sua parte.
9. Il rimborso delle spese straordinarie, come sopra identificate, sarà versato da ciascun genitore nella percentuale di spettanza (50%) a semplice richiesta dell'altro genitore. Nel caso in cui le somme siano eventualmente anticipate da uno dei genitori, questi potrà pretendere la restituzione della quota di pertinenza dall'altro (50%) entro 15 giorni dalla presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento.
10. Il minore frequenta la scuola dell'Infanzia denominata "San Claudio" a Fermo, in Persona_1 zona Campiglione, ed è seguito dalla pediatra, Dott.ssa . Persona_2
11. Le parti si impegnano a confrontarsi sulle esigenze del figlio, ed inoltre ogni eventuale decisione che incida sulla salute, benessere e serenità degli stessa dovrà essere discussa e concordata tra i genitori.
19. Le parti dichiarano di avere pari dignità economica e di non pretendere nulla l'uno dall'altro.
20. Le parti dichiarano, altresì, di avere già diviso ogni bene in comune e di avere definito ogni reciproco rapporto patrimoniale ed economico, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto in tale atto concordato.
21. I coniugi prestano sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
22. Dichiarare la compensazione tra le parti delle spese e compensi professionali di causa”.
2. Con il ricorso le parti hanno inoltre domandato di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte – con le quali hanno ulteriormente confermato la volontà di separarsi e chiesto il recepimento dell'accordo da parte del Collegio. Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 8/4/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno inoltre domandato la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per l'acquisizione – decorso il termine per la procedibilità della domanda – della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
– i quali hanno contratto matrimonio a Rapagnano il 15/2/2020 (atto Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rapagnano, Anno 2020, Numero 1,
Parte I, Serie, Ufficio1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni, da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rapagnano affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. (di separazione e divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.) iscritto al N.R.G. 5352/2024 VG promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Cocci - giusta
[...] C.F._2 procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Fermo in Corso Cavour n. 91;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Rapagnano il 15/2/2020 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rapagnano, Anno 2020, Numero 1, Parte I, Serie, Ufficio1) – dalla cui unione coniugale è nato un figlio, (nato il [...]). Persona_1
***
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati - e Parte_1 Parte_2
- con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c., personalmente
[...] sottoscritto, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sulla separazione dei coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti ex art. 3 L. 898/70, dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 15.02.2020, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Disporre che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile, dignitosa e rispettosa del ruolo di genitori che li accomuna;
4. Stabilire che il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza materna;
5. Stabilire che il padre potrà tenere con sé il figlio nei fine settimana alterni, il sabato pomeriggio o la domenica, o anche in altri momenti, concordemente decisi dai genitori, compatibilmente con le esigenze di vita del minore. Il figlio trascorrerà le vacanze estive con la mamma e quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre. Durante le vacanze di Natale, il padre potrà tenere con sé il figlio minore dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, e per 2 giorni durante quelle di Pasqua, compreso il giorno di Pasqua, ad anni alterni.
6. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante versamento in capo alla sig.ra Pt_2 Pt_1
della somma mensile di € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
[...] come per legge, e da corrispondersi entro il giorno 18 di ogni mese. Tale somma sarà versata dal sig. Pt_2 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla coniuge, che a tal fine indica le seguenti coordinate bancarie: [...] Intesa Sanpaolo.
pagina 2 di 4
7. Le parti concordano che l'assegno unico sarà di spettanza al 100% della sig.ra e che la Parte_1 detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef per i figli a carico sarà effettuata al 50% da ciascun genitore.
Concordano, altresì, che la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 100% dalla sig.ra . Parte_1
8. Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno poste al 50% a carico di entrambi i genitori ed andranno individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo che le parti dichiarano di conoscere e di accettare espressamente in ogni sua parte.
9. Il rimborso delle spese straordinarie, come sopra identificate, sarà versato da ciascun genitore nella percentuale di spettanza (50%) a semplice richiesta dell'altro genitore. Nel caso in cui le somme siano eventualmente anticipate da uno dei genitori, questi potrà pretendere la restituzione della quota di pertinenza dall'altro (50%) entro 15 giorni dalla presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento.
10. Il minore frequenta la scuola dell'Infanzia denominata "San Claudio" a Fermo, in Persona_1 zona Campiglione, ed è seguito dalla pediatra, Dott.ssa . Persona_2
11. Le parti si impegnano a confrontarsi sulle esigenze del figlio, ed inoltre ogni eventuale decisione che incida sulla salute, benessere e serenità degli stessa dovrà essere discussa e concordata tra i genitori.
19. Le parti dichiarano di avere pari dignità economica e di non pretendere nulla l'uno dall'altro.
20. Le parti dichiarano, altresì, di avere già diviso ogni bene in comune e di avere definito ogni reciproco rapporto patrimoniale ed economico, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto in tale atto concordato.
21. I coniugi prestano sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
22. Dichiarare la compensazione tra le parti delle spese e compensi professionali di causa”.
2. Con il ricorso le parti hanno inoltre domandato di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte – con le quali hanno ulteriormente confermato la volontà di separarsi e chiesto il recepimento dell'accordo da parte del Collegio. Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 8/4/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno inoltre domandato la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per l'acquisizione – decorso il termine per la procedibilità della domanda – della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
– i quali hanno contratto matrimonio a Rapagnano il 15/2/2020 (atto Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rapagnano, Anno 2020, Numero 1,
Parte I, Serie, Ufficio1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni, da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rapagnano affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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