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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4278/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 17.03.2025 comunicata in pari data, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., avv. Michele Napoletano (C.F. ), C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Ugo Torsi (C.F.
), presso il cui studio in Avellino, alla Via F. Iannaccone, n. 4 C.F._2
è elettivamente domiciliato
-APPELLANTE
RGn°4278/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._3 mandato in atti, dall' avvocato Paolo Parlato (C.F. ) presso il C.F._4 cui studio in Napoli, alla via Toledo 256, è elettivamente domiciliato.
Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 27.10.2020, conveniva, CP_1 innanzi al Tribunale di Napoli, il , in Parte_1 Parte_3
persona dell'amministratore p.t., al fine di veder dichiarare l'invalidità delle delibere assembleari adottate dal condominio convenuto in data 22.05.2017, 22.04.2016,
25.09.2017 e 25.09.2018, deducendo la sua omessa convocazione e il mancato successivo invio delle relative deliberazioni.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a sostegno della domanda, il condomino esponeva di essere comproprietario di tre unità immobiliari site nel condominio di Napoli, al il cui consesso Parte_1
assembleare, nel corso delle predette adunanze, aveva deliberato l'approvazione dei preventivi e dei consuntivi degli esercizi relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018.
A fondamento della denunciata illegittimità, l'attore deduceva di non essere mai stato convocato per partecipare alle suddette riunioni assembleari così come non era stato convocato il suo dante causa anch'egli comproprietario degli Persona_1
immobili.
Esponeva l'attore di essere venuto a conoscenza delle suddette delibere solo in seguito ad un contenzioso avviato dal per il recupero delle morosità Parte_1 derivanti dall'approvazione dei consuntivi di cui alle delibere assembleari del
22.05.2017, 22.04.2016 e del 25.09.2017.
RGn°4278/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Si costituiva in giudizio, in data 30.01.2021, il convenuto, il quale Parte_1
chiedeva il rigetto delle domande attoree poiché inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; denegati i mezzi istruttori richiesti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.04.2022, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n°7763/2022, pubblicata il 31 agosto 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea, dichiarando la nullità delle delibere assembleari impugnate e condannando il alla refusione delle spese legali. Parte_1
Segnatamente, il giudice di prime cure, nel richiamare il disposto di cui all'art. 1136
c.c. che disciplina la costituzione dell'assemblea nonché la validità delle deliberazioni, stabilendo che l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, evidenziava come il Parte_1 avesse l'obbligo di convocare regolarmente, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tutti i condomini, secondo quanto previsto dall'art. 66 disp. att. c.c.
Osservava poi il Tribunale che, in caso di contestazione in ordine all'effettiva convocazione del condomino impugnante, spetta all'amministratore l'onere di provare di aver inviato, entro cinque giorni prima della deliberazione, l'avviso di convocazione secondo le modalità previste dall'art. 66 disp. att. c.c.; inoltre, nel caso di unità immobiliare in comproprietà, ognuno dei comproprietari ha il diritto di essere personalmente convocato.
Sulla scorta di tali premesse, scrutinando la fattispecie de qua, il Tribunale rilevava come il non avesse provato di aver inviato al dante causa ed allora Parte_1
condomino, nonché a , tutte le convocazioni e le Persona_1 CP_1 successive deliberazioni. In assenza di tale prova, doveva ritenersi la fondatezza della domanda attorea che, pertanto, veniva accolta.
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 06.10.2022, il condominio
, ha spiegato appello, affidato a tre motivi. Parte_1
2.1 Con il primo motivo di gravame – intitolato “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli artt.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
111 Cost. e 2909 c.c. Error in procedendo e in iudicando” - l'appellante lamenta l'errore commesso dal Tribunale, nel non aver considerato che i fatti denunciati nel presente giudizio erano stati già rappresentati da , in altro giudizio CP_1
incardinato sempre innanzi al Tribunale di Napoli, e definito con sentenza n° 4756 del 07.07.2020, avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali risultanti dai consuntivi approvati con le deliberazioni in questa sede impugnate.
Con tale sentenza - che, a dire dell'appellante, il condomino avrebbe dovuto necessariamente impugnare- era stata esclusa la proponibilità in via incidentale dell'impugnativa delle delibere assembleari, nell'ambito del giudizio deputato alla riscossione dei contributi condominiali. Da ciò la prospettata necessità di riforma della sentenza, in questa sede gravata, in applicazione della regola prevista dall'art. 2909 c.c., e quindi in attuazione del principio del ne bis in idem, quale principio di certezza giuridica nei rapporti sostanziali tra le parti, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 226 del 25.05.2001, che aveva sancito il principio della rilevabilità ex officio dell'eccezione di giudicato esterno.
2.2 Con il secondo motivo di gravame - intitolato: “Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e
2909 c.c. Error in procedendo e in iudicando. Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art.
2697 c.c. e dell'art. 2727 e ss. cc.” - l'appellante ha lamentato che l'azione proposta dall'odierno appellato integrerebbe un espediente volto ad ovviare all'acquiescenza prestata alle deliberazioni condominiali prima e al giudicato conseguente alla mancata impugnativa della sentenza n° 4756/20, emessa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio rubricato al N.R.G. 33887/17.
In quest'ottica, l'appellante ha protestato che dopo l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale dei rendiconti relativi agli anni 2016-2018,
l'amministratore p.t. aveva provveduto ad inviare a nel mese di luglio Persona_1
2017, tre raccomandate, rimaste inevase, invitandolo al pagamento del dovuto.
Successivamente lo stesso , in data 14.11.2017, veniva convocato innanzi CP_1
all'organismo di mediazione “B.S. Conciliazioni sas”, ma anche tale tentativo non sortiva alcun effetto nonostante la regolare convocazione. Infine, sebbene
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda regolarmente citato per l'udienza del 22.03.2018, nel giudizio contraddistinto dal numero R.G. 33887/2017, non si era costituito nei modi e nei termini di Persona_1 legge.
Secondo quanto dedotto nell'atto di gravame, se effettivamente avesse Persona_1 voluto opporsi ai deliberati oggetto dell'odierna impugnazione, avrebbe dovuto farlo nel rispetto del termine di trenta giorni, prescritto dall'art. 1137 c.c., e decorrente dalla notifica dell'atto di citazione per il recupero degli oneri condominiali. Infatti,
l'annullabilità delle delibere assembleari per mancato avviso di convocazione all'assemblea non potrebbe essere fatta valere allorché il condomino nei cui confronti la convocazione sia stata omessa sia venuto a conoscenza della delibera stessa, e non abbia tempestivamente proposto impugnativa rimanendo l'eventuale irregolarità della convocazione conseguenzialmente sanata.
Nell'assunto del , pertanto, il condomino non avrebbe potuto dare Parte_1 CP_1 impulso ad un'autonoma impugnativa delle delibere assembleari;
peraltro, l'appellato avrebbe omesso di fornire la prova relativa alla propria legittimazione all'impugnativa delle delibere assembleari, non potendosi la stessa ritenere acquisita attraverso la mera allegazione della sua qualità di erede di Persona_1
2.3 Con il terzo motivo di gravame - intitolato: “Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c.
Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.” - l'appellante ha poi denunciato l'inammissibilità dell'impugnativa per difetto di un effettivo interesse, concreto ed effettivo, valutabile in termini economici;
la legittimazione ad agire non implicherebbe infatti che si possano proporre azioni prive di ogni effettiva utilità, solo per sottrarsi al pagamento del dovuto. Nell'assunto dell'impugnante, non sarebbe dato comprendere quale sia il pregiudizio derivante dall'approvazione delle delibere oggetto di causa, aventi ad oggetto la ripartizione delle spese condominiali;
ciò tanto più in quanto la sentenza n°4756/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, non impugnata, non si limitava a riconoscere in capo al il credito portato Parte_1 dalle delibere, ma verificava la legittimità e la congruità degli importi richiesti stabilendo il diverso e minore importo di € 3.536,98, a fronte degli € 5.506,93 costituenti oggetto dell'originaria domanda. Secondo la tesi sostenuta dall'appellante,
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nessun pregiudizio, nemmeno astratto, avrebbe subito l'appellato, così come nessun vantaggio potrebbe conseguire dall'annullamento definitivo delle delibere impugnate, considerato il maturato diritto di credito dell'ente di gestione, cristallizzato nella sentenza, non impugnata, n° 4756/2020.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data
31.01.2023, si è costituito in giudizio chiedendo: in via preliminare CP_1 ed assorbente di dichiarare l'inammissibilità dei primi due motivi di impugnazione per violazione evidente dell'art 345 c.p.c. e, pertanto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello; sempre in via preliminare di dichiarare la formazione del giudicato interno per omessa impugnazione della sentenza appellata, con riferimento al merito della decisione resa tra le parti e per l'effetto dichiarare l'appello avverso improcedibile;
in via gradata e nel merito il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 06.10.2022, risultando rispettato il termine breve di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 09.09.2022.
5.Tanto debitamente premesso, i tre motivi di gravame, che per evidenti ragioni di connessione meritano di essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Non merita infatti condivisione, alla luce degli insegnamenti della Corte di legittimità, da ultimo messi a punto con la pronuncia delle Sezioni Unite
n.9839/2021, la pretesa del appellante di veder dichiarare inammissibile Parte_1
l'impugnativa spiegata, con separato giudizio ex art. 1137 c.c., avverso le deliberazioni assembleari con cui sono stati approvati i bilanci consuntivi e preventivi relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018, per effetto del giudicato che si assume intervenuto all'esito del giudizio di riscossione dei contributi condominiali, giudicato che su tali delibere - quali titoli azionati dall'ente di gestione - si fonderebbe.
Dall'esame della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4756/2020, invocata dall'impugnante, si desume infatti che il giudice investito della domanda di pagamento degli oneri condominiali, nei confronti del condomino e poi Persona_1
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dei suoi eredi, tra cui l'odierno appellato , ebbe ad escludere di poter CP_1
sindacare incidenter tantum la validità delle deliberazioni assembleari poste alla base della pretesa di riscossione, ritenendo che la sua delibazione dovesse essere astretta esclusivamente alla verifica della persistente efficacia di tali deliberazioni. Trattasi di un'applicazione del principio, che può ritenersi consolidato fino all'intervento nomofilattico da ultimo menzionato, secondo cui, nel giudizio concernente il pagamento di contributi per le spese condominiali, il condomino non poteva far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima (Cass., Sez. 2, n. 22573 del 07/11/2016; Cass.,
Sez. 2, n. 17486 del 01/08/2006). In particolare, si era statuito che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo doveva limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare, senza poter sindacare, neppure in via incidentale, la sua validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata (Cass., Sez. Un., n. 26629 del 18/12/2009; nel medesimo senso, Cass., Sez. 2, n. 3354 del 19/02/2016; Cass., Sez. 2, n. 4672 del
23/02/2017; in senso conforme, non massimate: Cass., Sez. 2, n. 6436 del
19/03/2014; Cass., Sez. 2, n. 8685 del 28/03/2019; da ultimo Cass., Sez. 2, n. 21240 del 09/08/2019, in motiv.); egli poteva accogliere l'opposizione solo se la delibera condominiale avesse perduto la sua efficacia, per essere stata annullata o per esserne stata sospesa l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 19938 del
14/11/2012; Cass., Sez. 6 - 2, n. 7741 del 24/03/2017).
Queste conclusioni, che relegavano lo scrutinio dei vizi della delibera assembleare ad un separato giudizio, necessariamente distinto da quello di opposizione al decreto ingiuntivo, sono state superate, nella loro assolutezza, da un nuovo indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte , che ha affermato il diverso principio secondo cui, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità della sottostante delibera non opera allorché si tratti di vizi implicanti la sua nullità, in quanto la validità della delibera rappresenta un elemento costitutivo della domanda di pagamento (Cass., Sez. 2, n. 305 del 12/01/2016; Cass., Sez. 2, n. 19832 del
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
23/07/2019; nello stesso senso, non massimate: Cass., Sez. 6-2, n. 22157 del
12/09/2018; Cass., Sez. 6-2, n. 33039 del 20/12/2018; Cass., Sez. 6-2, n. 23223 del
27/09/2018).
Quanto alle ipotesi di annullabilità - integranti la regola rispetto alla categoria della nullità, di portata ormai residuale - vale invece, secondo il più recente orientamento, il principio generale secondo cui il condomino, nel contestare il diritto azionato dal
, può proporre domanda riconvenzionale, anche deducendo un titolo non Parte_1 strettamente dipendente da quello posto a fondamento della domanda (da ultimo,
Cass., Sez. 2, n. 6091 del 04/03/2020; Cass., Sez. 1, n. 16564 del 22/06/2018), e può, con la domanda riconvenzionale, esercitare l'azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento della pretesa ( o del decreto ingiuntivo), ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ.
Segnatamente, soffermandosi sul pregnante significato che assume la disposizione dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel prescrivere le modalità processuali tramite le quali l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea dei condomini può essere fatta valere in giudizio, la Corte nomofilattica ha ribadito trattarsi di una disposizione che descrive il "modello legal-tipico" tramite il quale l'annullabilità della deliberazione assembleare può essere dedotta dinanzi al giudice: tale modello è quello dell'azione di impugnativa", da esercitare mediante la proposizione di apposita domanda giudiziale.
Ciò vuol dire che l'annullabilità della deliberazione assembleare può essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento;
tale azione deve estrinsecarsi in una domanda che può essere proposta "in via principale", nell'ambito di autonomo giudizio, oppure "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sempreché il termine per l'esercizio dell'azione di annullamento non sia perento (come avviene, ad es., nel caso in cui il condomino assente non abbia ricevuto comunicazione della deliberazione assembleare di riparto delle spese). L'annullabilità della deliberazione non può essere dedotta in via di eccezione, ma solo "in via di azione", ossia nella sola forma che consente una pronuncia di annullamento con efficacia nei confronti di tutti i
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda condomini;
infatti, mentre l'azione di impugnativa è un'azione costitutiva, che mira alla rimozione della deliberazione con efficacia erga omnes, l'eccezione ha il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui ed ottenerne il rigetto, senza sollecitare la cancellazione della deliberazione viziata dal mondo giuridico. Invero - come chiarito da Cass. SU n. 9839/2021- ove fosse consentito dedurre l'annullabilità della deliberazione in via di eccezione, la deliberazione che risultasse viziata sarebbe privata di validità e di efficacia solo nei confronti del condomino eccipiente, restando valida ed efficace nei confronti degli altri condomini.
Un risultato di questo genere, però, sarebbe in contrasto con le esigenze di funzionamento del , fatte proprie dal legislatore, e, nel caso di Parte_1
deliberazioni di ripartizione delle spese, renderebbe impossibile la gestione della contabilità condominiale. Infatti, la quota di contribuzione di ciascun partecipante al condominio è rapportata alla quota di contribuzione degli altri, cosicché la caducazione di una quota non può non travolgere, inevitabilmente, anche le altre.
In conclusione, ad avviso del Giudice nomofilattico, “deve ritenersi che l'art. 1137, secondo comma, cod. civ., prescrive l'azione di annullamento quale "unico modello legale" attraverso il quale è possibile far valere l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea condominiale, con esclusione della possibilità di dedurre
l'annullabilità in via di eccezione.
Tale disposizione costituisce "norma speciale di ordine pubblico", posta a tutela dell'interesse pubblico al funzionamento della collettività condominiale, derogatoria rispetto alle ordinarie regole dettate nella materia contrattuale. Trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, la mancata deduzione della annullabilità nelle forme prescritte dalla legge, ossia con l'azione di annullamento, dà luogo a decadenza per mancato compimento dell'atto previsto dalla legge, che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (a differenza di quanto vale per la decadenza discendente dalla scadenza del termine di cui all'art. 1137, secondo comma, cod. civ., che è riservata all'eccezione di parte, ai sensi dell'art.
2969 cod. civ.)”.
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Peraltro, “la domanda di annullamento della deliberazione assembleare può essere proposta "in via principale", nell'ambito di autonomo giudizio, o "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La domanda in via principale può precedere il giudizio instaurato con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma può anche seguirlo, purché sia osservato il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 cod. civ.”
Sulla scorta di tali univoche coordinate ermeneutiche, pur tenendo conto dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, il gravame appare evidentemente infondato, non essendo configurabile alcuna preclusione – anche in considerazione del tenore dei vizi denunciati dall'impugnante, quali l'omessa convocazione alle assemblee, integranti, al di là della locuzione impropriamente utilizzata nel dispositivo della pronuncia impugnata ( in contrasto con la motivazione, ove, a pagina 6, ripetutamente si discorre di annullabilità) ipotesi di annullabilità del deliberato assembleare - derivante dalle statuizioni adottate nel precedente giudizio, avente ad oggetto il pagamento dei contributi.
Del resto, anche in epoca successiva all'intervento nomofilattico finora citato, occupandosi di una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui “in tema di ingiunzione per spese condominiali, mentre il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non si estende alla validità della deliberazione assembleare, la caducazione di quest'ultima, pronunciata in altro giudizio, può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione dal debitore, trattandosi di fatto Parte_1
sopravvenuto all'emissione del decreto ingiuntivo che, con riguardo al giudizio di opposizione avverso quest'ultimo, non rientra nella regola secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” ( Cass.sez. 3 - , Ordinanza n. 33141 del 18/12/2024, che, in motivazione, si sofferma proprio su una fattispecie analoga a quella oggetto di causa).
Evidentemente tardivo, poi, e pertanto inammissibile, è il rilievo, contenuto nel secondo motivo, secondo cui l'appellato, se avesse voluto impugnare le delibere in questione, avrebbe dovuto farlo tempestivamente. Come sopra già osservato, richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte, la decadenza dal
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda diritto di impugnare la deliberazione dell'assemblea dei condomini dinanzi all'autorità giudiziaria, prevista dal terzo comma dell'art. 1137 cod. civ., trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti, integra un'eccezione in senso stretto, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Cass. sez. 2, sentenza n. 15131 del
28/11/2001; Cass. sez. 2, sentenza n. 9667 del 17/06/2003; Cass. sez. 2, Sentenza n.
8216 del 20/04/2005).
Nel caso di specie, il odierno appellante, costituendosi nel giudizio di Parte_1 primo grado con la comparsa di costituzione depositata in data 30 gennaio 2021, non ha sollevato una tale eccezione;
la relativa proposizione deve pertanto ritenersi preclusa, in quanto non intervenuta nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 167, 2° comma, c.c. Del resto, l'art. 345, 2° comma, c.p.c., espressamente prevede, con riferimento al giudizio di appello, che “non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Infine, una volta ribadita la legittimazione ad impugnare le delibere di CP_1
– che, proprio in qualità di erede di è stato condannato al
[...] Persona_1
pagamento dei contributi condominiali, con la sentenza n. 4756/2020, invocata dalla medesima parte appellante – ed in difetto di una specifica censura della statuizione con cui il Giudice di prime cure, muovendo dall'applicabilità dell'art.1335 c.c., ha affermato che il condominio non aveva offerto prova di aver inviato al dante causa e allora le convocazioni e le successive deliberazioni, come Parte_1 Persona_1 pure al comproprietario neppure coglie nel segno il terzo motivo, CP_1 teso a protestare la carenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione delle delibere.
Infatti, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni. (Cass. sez. 2, ordinanza n. 17294 del 19/08/2020; Cass. sez. 2, sentenza n. 2999 del 10/02/2010).
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nel caso di specie, peraltro, avendo le deliberazioni in questione fondato la pronuncia di condanna al pagamento dei contributi condominiali, di cui alla precitata sentenza n. 4756/2020, ricorre senz'altro anche un interesse di tipo economico alla caducazione dei titoli contestati.
Per il complesso degli argomenti che precedono, il gravame proposto non può che essere disatteso, e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
6. La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue, in favore dell'appellato , con attribuzione all'avv. Paolo Parlato, dichiaratosi CP_1 anticipatario.
7. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7763/2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellato , spese che liquida nell'importo di € 3.966,00 CP_1
per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Paolo Parlato, dichiaratosi anticipatario;
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4278/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 17.03.2025 comunicata in pari data, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., avv. Michele Napoletano (C.F. ), C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Ugo Torsi (C.F.
), presso il cui studio in Avellino, alla Via F. Iannaccone, n. 4 C.F._2
è elettivamente domiciliato
-APPELLANTE
RGn°4278/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._3 mandato in atti, dall' avvocato Paolo Parlato (C.F. ) presso il C.F._4 cui studio in Napoli, alla via Toledo 256, è elettivamente domiciliato.
Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 27.10.2020, conveniva, CP_1 innanzi al Tribunale di Napoli, il , in Parte_1 Parte_3
persona dell'amministratore p.t., al fine di veder dichiarare l'invalidità delle delibere assembleari adottate dal condominio convenuto in data 22.05.2017, 22.04.2016,
25.09.2017 e 25.09.2018, deducendo la sua omessa convocazione e il mancato successivo invio delle relative deliberazioni.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a sostegno della domanda, il condomino esponeva di essere comproprietario di tre unità immobiliari site nel condominio di Napoli, al il cui consesso Parte_1
assembleare, nel corso delle predette adunanze, aveva deliberato l'approvazione dei preventivi e dei consuntivi degli esercizi relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018.
A fondamento della denunciata illegittimità, l'attore deduceva di non essere mai stato convocato per partecipare alle suddette riunioni assembleari così come non era stato convocato il suo dante causa anch'egli comproprietario degli Persona_1
immobili.
Esponeva l'attore di essere venuto a conoscenza delle suddette delibere solo in seguito ad un contenzioso avviato dal per il recupero delle morosità Parte_1 derivanti dall'approvazione dei consuntivi di cui alle delibere assembleari del
22.05.2017, 22.04.2016 e del 25.09.2017.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Si costituiva in giudizio, in data 30.01.2021, il convenuto, il quale Parte_1
chiedeva il rigetto delle domande attoree poiché inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; denegati i mezzi istruttori richiesti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.04.2022, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n°7763/2022, pubblicata il 31 agosto 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea, dichiarando la nullità delle delibere assembleari impugnate e condannando il alla refusione delle spese legali. Parte_1
Segnatamente, il giudice di prime cure, nel richiamare il disposto di cui all'art. 1136
c.c. che disciplina la costituzione dell'assemblea nonché la validità delle deliberazioni, stabilendo che l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, evidenziava come il Parte_1 avesse l'obbligo di convocare regolarmente, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tutti i condomini, secondo quanto previsto dall'art. 66 disp. att. c.c.
Osservava poi il Tribunale che, in caso di contestazione in ordine all'effettiva convocazione del condomino impugnante, spetta all'amministratore l'onere di provare di aver inviato, entro cinque giorni prima della deliberazione, l'avviso di convocazione secondo le modalità previste dall'art. 66 disp. att. c.c.; inoltre, nel caso di unità immobiliare in comproprietà, ognuno dei comproprietari ha il diritto di essere personalmente convocato.
Sulla scorta di tali premesse, scrutinando la fattispecie de qua, il Tribunale rilevava come il non avesse provato di aver inviato al dante causa ed allora Parte_1
condomino, nonché a , tutte le convocazioni e le Persona_1 CP_1 successive deliberazioni. In assenza di tale prova, doveva ritenersi la fondatezza della domanda attorea che, pertanto, veniva accolta.
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 06.10.2022, il condominio
, ha spiegato appello, affidato a tre motivi. Parte_1
2.1 Con il primo motivo di gravame – intitolato “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli artt.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
111 Cost. e 2909 c.c. Error in procedendo e in iudicando” - l'appellante lamenta l'errore commesso dal Tribunale, nel non aver considerato che i fatti denunciati nel presente giudizio erano stati già rappresentati da , in altro giudizio CP_1
incardinato sempre innanzi al Tribunale di Napoli, e definito con sentenza n° 4756 del 07.07.2020, avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali risultanti dai consuntivi approvati con le deliberazioni in questa sede impugnate.
Con tale sentenza - che, a dire dell'appellante, il condomino avrebbe dovuto necessariamente impugnare- era stata esclusa la proponibilità in via incidentale dell'impugnativa delle delibere assembleari, nell'ambito del giudizio deputato alla riscossione dei contributi condominiali. Da ciò la prospettata necessità di riforma della sentenza, in questa sede gravata, in applicazione della regola prevista dall'art. 2909 c.c., e quindi in attuazione del principio del ne bis in idem, quale principio di certezza giuridica nei rapporti sostanziali tra le parti, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 226 del 25.05.2001, che aveva sancito il principio della rilevabilità ex officio dell'eccezione di giudicato esterno.
2.2 Con il secondo motivo di gravame - intitolato: “Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e
2909 c.c. Error in procedendo e in iudicando. Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art.
2697 c.c. e dell'art. 2727 e ss. cc.” - l'appellante ha lamentato che l'azione proposta dall'odierno appellato integrerebbe un espediente volto ad ovviare all'acquiescenza prestata alle deliberazioni condominiali prima e al giudicato conseguente alla mancata impugnativa della sentenza n° 4756/20, emessa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio rubricato al N.R.G. 33887/17.
In quest'ottica, l'appellante ha protestato che dopo l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale dei rendiconti relativi agli anni 2016-2018,
l'amministratore p.t. aveva provveduto ad inviare a nel mese di luglio Persona_1
2017, tre raccomandate, rimaste inevase, invitandolo al pagamento del dovuto.
Successivamente lo stesso , in data 14.11.2017, veniva convocato innanzi CP_1
all'organismo di mediazione “B.S. Conciliazioni sas”, ma anche tale tentativo non sortiva alcun effetto nonostante la regolare convocazione. Infine, sebbene
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda regolarmente citato per l'udienza del 22.03.2018, nel giudizio contraddistinto dal numero R.G. 33887/2017, non si era costituito nei modi e nei termini di Persona_1 legge.
Secondo quanto dedotto nell'atto di gravame, se effettivamente avesse Persona_1 voluto opporsi ai deliberati oggetto dell'odierna impugnazione, avrebbe dovuto farlo nel rispetto del termine di trenta giorni, prescritto dall'art. 1137 c.c., e decorrente dalla notifica dell'atto di citazione per il recupero degli oneri condominiali. Infatti,
l'annullabilità delle delibere assembleari per mancato avviso di convocazione all'assemblea non potrebbe essere fatta valere allorché il condomino nei cui confronti la convocazione sia stata omessa sia venuto a conoscenza della delibera stessa, e non abbia tempestivamente proposto impugnativa rimanendo l'eventuale irregolarità della convocazione conseguenzialmente sanata.
Nell'assunto del , pertanto, il condomino non avrebbe potuto dare Parte_1 CP_1 impulso ad un'autonoma impugnativa delle delibere assembleari;
peraltro, l'appellato avrebbe omesso di fornire la prova relativa alla propria legittimazione all'impugnativa delle delibere assembleari, non potendosi la stessa ritenere acquisita attraverso la mera allegazione della sua qualità di erede di Persona_1
2.3 Con il terzo motivo di gravame - intitolato: “Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c.
Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.” - l'appellante ha poi denunciato l'inammissibilità dell'impugnativa per difetto di un effettivo interesse, concreto ed effettivo, valutabile in termini economici;
la legittimazione ad agire non implicherebbe infatti che si possano proporre azioni prive di ogni effettiva utilità, solo per sottrarsi al pagamento del dovuto. Nell'assunto dell'impugnante, non sarebbe dato comprendere quale sia il pregiudizio derivante dall'approvazione delle delibere oggetto di causa, aventi ad oggetto la ripartizione delle spese condominiali;
ciò tanto più in quanto la sentenza n°4756/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, non impugnata, non si limitava a riconoscere in capo al il credito portato Parte_1 dalle delibere, ma verificava la legittimità e la congruità degli importi richiesti stabilendo il diverso e minore importo di € 3.536,98, a fronte degli € 5.506,93 costituenti oggetto dell'originaria domanda. Secondo la tesi sostenuta dall'appellante,
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nessun pregiudizio, nemmeno astratto, avrebbe subito l'appellato, così come nessun vantaggio potrebbe conseguire dall'annullamento definitivo delle delibere impugnate, considerato il maturato diritto di credito dell'ente di gestione, cristallizzato nella sentenza, non impugnata, n° 4756/2020.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data
31.01.2023, si è costituito in giudizio chiedendo: in via preliminare CP_1 ed assorbente di dichiarare l'inammissibilità dei primi due motivi di impugnazione per violazione evidente dell'art 345 c.p.c. e, pertanto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello; sempre in via preliminare di dichiarare la formazione del giudicato interno per omessa impugnazione della sentenza appellata, con riferimento al merito della decisione resa tra le parti e per l'effetto dichiarare l'appello avverso improcedibile;
in via gradata e nel merito il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 06.10.2022, risultando rispettato il termine breve di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 09.09.2022.
5.Tanto debitamente premesso, i tre motivi di gravame, che per evidenti ragioni di connessione meritano di essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Non merita infatti condivisione, alla luce degli insegnamenti della Corte di legittimità, da ultimo messi a punto con la pronuncia delle Sezioni Unite
n.9839/2021, la pretesa del appellante di veder dichiarare inammissibile Parte_1
l'impugnativa spiegata, con separato giudizio ex art. 1137 c.c., avverso le deliberazioni assembleari con cui sono stati approvati i bilanci consuntivi e preventivi relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018, per effetto del giudicato che si assume intervenuto all'esito del giudizio di riscossione dei contributi condominiali, giudicato che su tali delibere - quali titoli azionati dall'ente di gestione - si fonderebbe.
Dall'esame della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4756/2020, invocata dall'impugnante, si desume infatti che il giudice investito della domanda di pagamento degli oneri condominiali, nei confronti del condomino e poi Persona_1
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dei suoi eredi, tra cui l'odierno appellato , ebbe ad escludere di poter CP_1
sindacare incidenter tantum la validità delle deliberazioni assembleari poste alla base della pretesa di riscossione, ritenendo che la sua delibazione dovesse essere astretta esclusivamente alla verifica della persistente efficacia di tali deliberazioni. Trattasi di un'applicazione del principio, che può ritenersi consolidato fino all'intervento nomofilattico da ultimo menzionato, secondo cui, nel giudizio concernente il pagamento di contributi per le spese condominiali, il condomino non poteva far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima (Cass., Sez. 2, n. 22573 del 07/11/2016; Cass.,
Sez. 2, n. 17486 del 01/08/2006). In particolare, si era statuito che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo doveva limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare, senza poter sindacare, neppure in via incidentale, la sua validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata (Cass., Sez. Un., n. 26629 del 18/12/2009; nel medesimo senso, Cass., Sez. 2, n. 3354 del 19/02/2016; Cass., Sez. 2, n. 4672 del
23/02/2017; in senso conforme, non massimate: Cass., Sez. 2, n. 6436 del
19/03/2014; Cass., Sez. 2, n. 8685 del 28/03/2019; da ultimo Cass., Sez. 2, n. 21240 del 09/08/2019, in motiv.); egli poteva accogliere l'opposizione solo se la delibera condominiale avesse perduto la sua efficacia, per essere stata annullata o per esserne stata sospesa l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 19938 del
14/11/2012; Cass., Sez. 6 - 2, n. 7741 del 24/03/2017).
Queste conclusioni, che relegavano lo scrutinio dei vizi della delibera assembleare ad un separato giudizio, necessariamente distinto da quello di opposizione al decreto ingiuntivo, sono state superate, nella loro assolutezza, da un nuovo indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte , che ha affermato il diverso principio secondo cui, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità della sottostante delibera non opera allorché si tratti di vizi implicanti la sua nullità, in quanto la validità della delibera rappresenta un elemento costitutivo della domanda di pagamento (Cass., Sez. 2, n. 305 del 12/01/2016; Cass., Sez. 2, n. 19832 del
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
23/07/2019; nello stesso senso, non massimate: Cass., Sez. 6-2, n. 22157 del
12/09/2018; Cass., Sez. 6-2, n. 33039 del 20/12/2018; Cass., Sez. 6-2, n. 23223 del
27/09/2018).
Quanto alle ipotesi di annullabilità - integranti la regola rispetto alla categoria della nullità, di portata ormai residuale - vale invece, secondo il più recente orientamento, il principio generale secondo cui il condomino, nel contestare il diritto azionato dal
, può proporre domanda riconvenzionale, anche deducendo un titolo non Parte_1 strettamente dipendente da quello posto a fondamento della domanda (da ultimo,
Cass., Sez. 2, n. 6091 del 04/03/2020; Cass., Sez. 1, n. 16564 del 22/06/2018), e può, con la domanda riconvenzionale, esercitare l'azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento della pretesa ( o del decreto ingiuntivo), ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ.
Segnatamente, soffermandosi sul pregnante significato che assume la disposizione dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel prescrivere le modalità processuali tramite le quali l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea dei condomini può essere fatta valere in giudizio, la Corte nomofilattica ha ribadito trattarsi di una disposizione che descrive il "modello legal-tipico" tramite il quale l'annullabilità della deliberazione assembleare può essere dedotta dinanzi al giudice: tale modello è quello dell'azione di impugnativa", da esercitare mediante la proposizione di apposita domanda giudiziale.
Ciò vuol dire che l'annullabilità della deliberazione assembleare può essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento;
tale azione deve estrinsecarsi in una domanda che può essere proposta "in via principale", nell'ambito di autonomo giudizio, oppure "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sempreché il termine per l'esercizio dell'azione di annullamento non sia perento (come avviene, ad es., nel caso in cui il condomino assente non abbia ricevuto comunicazione della deliberazione assembleare di riparto delle spese). L'annullabilità della deliberazione non può essere dedotta in via di eccezione, ma solo "in via di azione", ossia nella sola forma che consente una pronuncia di annullamento con efficacia nei confronti di tutti i
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda condomini;
infatti, mentre l'azione di impugnativa è un'azione costitutiva, che mira alla rimozione della deliberazione con efficacia erga omnes, l'eccezione ha il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui ed ottenerne il rigetto, senza sollecitare la cancellazione della deliberazione viziata dal mondo giuridico. Invero - come chiarito da Cass. SU n. 9839/2021- ove fosse consentito dedurre l'annullabilità della deliberazione in via di eccezione, la deliberazione che risultasse viziata sarebbe privata di validità e di efficacia solo nei confronti del condomino eccipiente, restando valida ed efficace nei confronti degli altri condomini.
Un risultato di questo genere, però, sarebbe in contrasto con le esigenze di funzionamento del , fatte proprie dal legislatore, e, nel caso di Parte_1
deliberazioni di ripartizione delle spese, renderebbe impossibile la gestione della contabilità condominiale. Infatti, la quota di contribuzione di ciascun partecipante al condominio è rapportata alla quota di contribuzione degli altri, cosicché la caducazione di una quota non può non travolgere, inevitabilmente, anche le altre.
In conclusione, ad avviso del Giudice nomofilattico, “deve ritenersi che l'art. 1137, secondo comma, cod. civ., prescrive l'azione di annullamento quale "unico modello legale" attraverso il quale è possibile far valere l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea condominiale, con esclusione della possibilità di dedurre
l'annullabilità in via di eccezione.
Tale disposizione costituisce "norma speciale di ordine pubblico", posta a tutela dell'interesse pubblico al funzionamento della collettività condominiale, derogatoria rispetto alle ordinarie regole dettate nella materia contrattuale. Trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, la mancata deduzione della annullabilità nelle forme prescritte dalla legge, ossia con l'azione di annullamento, dà luogo a decadenza per mancato compimento dell'atto previsto dalla legge, che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (a differenza di quanto vale per la decadenza discendente dalla scadenza del termine di cui all'art. 1137, secondo comma, cod. civ., che è riservata all'eccezione di parte, ai sensi dell'art.
2969 cod. civ.)”.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Peraltro, “la domanda di annullamento della deliberazione assembleare può essere proposta "in via principale", nell'ambito di autonomo giudizio, o "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La domanda in via principale può precedere il giudizio instaurato con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma può anche seguirlo, purché sia osservato il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 cod. civ.”
Sulla scorta di tali univoche coordinate ermeneutiche, pur tenendo conto dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, il gravame appare evidentemente infondato, non essendo configurabile alcuna preclusione – anche in considerazione del tenore dei vizi denunciati dall'impugnante, quali l'omessa convocazione alle assemblee, integranti, al di là della locuzione impropriamente utilizzata nel dispositivo della pronuncia impugnata ( in contrasto con la motivazione, ove, a pagina 6, ripetutamente si discorre di annullabilità) ipotesi di annullabilità del deliberato assembleare - derivante dalle statuizioni adottate nel precedente giudizio, avente ad oggetto il pagamento dei contributi.
Del resto, anche in epoca successiva all'intervento nomofilattico finora citato, occupandosi di una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui “in tema di ingiunzione per spese condominiali, mentre il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non si estende alla validità della deliberazione assembleare, la caducazione di quest'ultima, pronunciata in altro giudizio, può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione dal debitore, trattandosi di fatto Parte_1
sopravvenuto all'emissione del decreto ingiuntivo che, con riguardo al giudizio di opposizione avverso quest'ultimo, non rientra nella regola secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” ( Cass.sez. 3 - , Ordinanza n. 33141 del 18/12/2024, che, in motivazione, si sofferma proprio su una fattispecie analoga a quella oggetto di causa).
Evidentemente tardivo, poi, e pertanto inammissibile, è il rilievo, contenuto nel secondo motivo, secondo cui l'appellato, se avesse voluto impugnare le delibere in questione, avrebbe dovuto farlo tempestivamente. Come sopra già osservato, richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte, la decadenza dal
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda diritto di impugnare la deliberazione dell'assemblea dei condomini dinanzi all'autorità giudiziaria, prevista dal terzo comma dell'art. 1137 cod. civ., trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti, integra un'eccezione in senso stretto, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Cass. sez. 2, sentenza n. 15131 del
28/11/2001; Cass. sez. 2, sentenza n. 9667 del 17/06/2003; Cass. sez. 2, Sentenza n.
8216 del 20/04/2005).
Nel caso di specie, il odierno appellante, costituendosi nel giudizio di Parte_1 primo grado con la comparsa di costituzione depositata in data 30 gennaio 2021, non ha sollevato una tale eccezione;
la relativa proposizione deve pertanto ritenersi preclusa, in quanto non intervenuta nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 167, 2° comma, c.c. Del resto, l'art. 345, 2° comma, c.p.c., espressamente prevede, con riferimento al giudizio di appello, che “non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Infine, una volta ribadita la legittimazione ad impugnare le delibere di CP_1
– che, proprio in qualità di erede di è stato condannato al
[...] Persona_1
pagamento dei contributi condominiali, con la sentenza n. 4756/2020, invocata dalla medesima parte appellante – ed in difetto di una specifica censura della statuizione con cui il Giudice di prime cure, muovendo dall'applicabilità dell'art.1335 c.c., ha affermato che il condominio non aveva offerto prova di aver inviato al dante causa e allora le convocazioni e le successive deliberazioni, come Parte_1 Persona_1 pure al comproprietario neppure coglie nel segno il terzo motivo, CP_1 teso a protestare la carenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione delle delibere.
Infatti, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni. (Cass. sez. 2, ordinanza n. 17294 del 19/08/2020; Cass. sez. 2, sentenza n. 2999 del 10/02/2010).
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nel caso di specie, peraltro, avendo le deliberazioni in questione fondato la pronuncia di condanna al pagamento dei contributi condominiali, di cui alla precitata sentenza n. 4756/2020, ricorre senz'altro anche un interesse di tipo economico alla caducazione dei titoli contestati.
Per il complesso degli argomenti che precedono, il gravame proposto non può che essere disatteso, e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
6. La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue, in favore dell'appellato , con attribuzione all'avv. Paolo Parlato, dichiaratosi CP_1 anticipatario.
7. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7763/2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellato , spese che liquida nell'importo di € 3.966,00 CP_1
per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Paolo Parlato, dichiaratosi anticipatario;
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3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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