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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/01/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Sechi Presidente relatore dott. Emanuela Cugusi Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 206 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023,
proposta da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Carlitria Parte_1
Bellu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari in data 15 maggio 2023
appellante
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessandra CP_1
Puggioni, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva in appello
appellato
All'udienza del 1.12.2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma dell'impugnata sentenza:
In via preliminare, sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata, con provvedimento da assumere inaudita altera parte, per i motivi di cui in espositiva. Nel merito, 1) Accertare e dichiarare che la sig.ra in sede di precisazione delle Parte_1
conclusioni, non ha reiterato la domanda per un assegno divorzile in suo favore, e per l'effetto riformare la sentenza nella parte in cui stabilisce il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1
2) Accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per la condanna alle spese processuali della sig.ra per i motivi di cui in espositiva, e per l'effetto, revocare la condanna Parte_1
alle spese processuali poste a carico della sig.ra in quanto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, per i motivi di cui in espositiva;
3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
3a) In via subordinata compensare le spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede di essere rimessi in termini ed essere autorizzati al deposito dei documenti
I), L), M), in quanto necessari al fine del decidere.
Nell'interesse dell'appellato: la Corte d'Appello Ill.ma voglia rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza e l'appello in toto con conferma delle statuizioni di primo grado e condanna della anche alle spese del secondo grado del giudizio. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.06.2019 presso la Cancelleria del Tribunale di Cagliari, , CP_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con celebrato a Narcao il Parte_1
13.01.1991, di aver avuto dall'unione due figlie, nata il [...] e nata il Per_1 Per_2
19.09.1995, delle quali la prima si era trasferita in Messico dopo la laurea, mentre l'altra era ricoverata presso l' e sottoposta ad amministrazione di sostegno, di aver ottenuto la Org_1
separazione dalla coniuge con sentenza del 12.07.2011, con la quale era stato previsto un assegno per le sole figlie, chiese la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno per la figlia e la corresponsione dell'assegno per direttamente Per_1 Per_2
all'istituto, nella misura mensile di € 200,00, senza la previsione di alcun assegno divorzile.
A sostegno delle proprie istanze, espose di versare in precarie condizioni economiche, aggravate da una significativa esposizione debitoria, evidenziando che la moglie svolgeva attività lavorativa e risiedeva in una casa donatale dai propri genitori. costituitasi, pur aderendo alla domanda di divorzio, chiese la condanna del Puliga Parte_1
al pagamento, sia di un assegno divorzile in proprio favore, nella misura mensile di € 300,00, sia di un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di mensile di € 200,00, allegando Per_2
di essere priva di occupazione, che la propria casa era gravata da pignoramento e che entrambe le figlie non erano economicamente autosufficienti
Con ordinanza del 30.12.2019, il Presidente f.f., ai sensi dell'art. 4, co. 8, L. n°898/1970, rilevato che una figlia era sottoposta ad amministrazione di sostegno e ricoverata presso una struttura riabilitativa mentre l'altra, trasferitasi all'estero, era fuoriuscita dal nucleo familiare, revocò
l'assegno disposto in favore di quest'ultima, confermando invece l'obbligo del di CP_1
corrispondere alla il contributo per la figlia da girare poi all'ADS della ragazza. Pt_1 Per_2
Con sentenza non definitiva n. 697/2020 pubblicata il 28.03.2020, il Tribunale pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione della causa in istruttoria in ordine alle ulteriori questioni di carattere economico.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 807/2023 il Tribunale di Cagliari
revocò il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne per mancanza di Per_2
legittimazione attiva della madre, e rigettò la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €
4.000,00 oltre accessori.
Sotto il primo profilo, il Tribunale rilevò che, stante la maggiore età della figlia il mancato Per_2
suo collocamento presso l'abitazione materna, nonché la nomina di un amministratore di sostegno esterno alla famiglia, la era priva di titolarità a percepire un contributo per il mantenimento Pt_1
della figlia, e finanche a richiederlo, cosicché la sua domanda in tal senso doveva essere rigettata.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, il Tribunale fondò la propria decisione sul rilievo che, da un lato, non vi era alcuna rilevante disparità reddituale tra le parti, in ragione degli oneri gravanti sul reddito del ricorrente, ridotto in ragione delle sue assenze dal lavoro a causa dei suoi problemi di salute;
dall'altro, che non era stata dimostrata, da parte della richiedente, l'assenza di redditi propri né l'impossibilità di procurarseli o di essersi efficientemente, ma infruttuosamente, attivata nella ricerca di un impiego, e neppure era stata provata la diminuzione della capacità lavorativa in ragione di patologie invalidanti, o di particolari sacrifici di concrete aspettative professionali e lavorative per dedicarsi, di comune accordo con il marito, alla cura della famiglia, evidenziando che, alla data della separazione la stessa aveva appena 40 anni.
Avverso tale ultima decisione la ha proposto appello, cui il ha resistito. Pt_1 CP_1
La causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo, l'appellante contesta sostanzialmente la condanna al pagamento delle spese processuali, lamentando l'errore del Tribunale nel ritenerla soccombente.
In particolare, in punto di un assegno divorzile, ha dedotto di non aver reiterato tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, cosicché la stessa doveva ritenersi rinunciata, con conseguente ingiusta condanna alle spese processuali.
Ha, inoltre, dedotto il carattere contraddittorio ed erroneo, dal punto di vista di processuale, della sentenza impugnata, poiché il giudicante, pur essendo a conoscenza, fin dall'inizio del giudizio,
della sottoposizione della figlia ad amministrazione di sostegno, non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministratore di sostegno, dichiarando poi, in solo in sentenza, la carenza di legittimazione attiva della resistente a richiedere il riconoscimento di un contributo del padre al mantenimento della figlia;
e ciò sebbene con ordinanza presidenziale fosse stato confermato il versamento dell'assegno in favore della madre, con obbligo di girata in favore dell'amministratore di sostegno.
L'appellante, quindi, ha dedotto che la richiesta di un contributo, a carico del Puliga, per il mantenimento della figlia era quanto mai fondata, atteso che la ragazza era invalida e inabile Per_2
al lavoro al 100%, e la sua unica entrata era costituita dalla pensione di invalidità di € 470,00
mensili, insufficiente a coprire integralmente le spese e le sue esigenze.
L'appello non è fondato.
Il Tribunale, nel regolamentare le spese di lite, ha fatto corretta applicazione del principio di causalità, in forza del quale “la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una
pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al
processo o alla sua protrazione” (ex plurimis Cass. n. 7625 del 2010). In proposito la giurisprudenza è costante nell'affermare che “al fine di individuare la parte alla quale siano
imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito deve effettuare una
valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di
causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale
compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la
proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri
necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non
sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale
compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione
della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di
cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli art. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo
temporalmente vigente (in tal senso Cass., Sez. III, 22.02.2016, n. 3438).
Nel caso in esame, nel costituirsi in giudizio la aveva avanzato domanda di riconoscimento Pt_1
di un assegno divorzile, in misura non inferiore a € 300,00; domanda che aveva confermato anche dopo l'assunzione dei provvedimenti presidenziali, assumendo di non essere “nelle condizioni di potersi procurare autonomamente i mezzi economici per la propria sopravvivenza” (udienza del
4.10.2021).
Con note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 7.12.2021, la aveva Pt_1
espressamente riformulato la sola domanda di condanna del al pagamento di un contributo CP_1
per il mantenimento della figlia ma nella parte espositiva aveva lungamente dissertato sulle Per_2
proprie modestissime condizioni economiche, assumendo che la propria situazione economica era peggiorata, di svolgere lavoro precario, di non avere diritto ad una pensione. Tutte deduzioni che aveva reiterato con le note conclusive.
Ebbene, contrariamente agli assunti della appellante, non vi era stata alcuna formulazione di rinuncia espressa alla domanda di assegno divorzile, essendosi la limitata a non reiterare, Pt_1
nella sola parte relativa alla formulazione delle conclusioni, la domanda di assegno divorzile. Peraltro, al riguardo, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, “La mancata riproposizione,
in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza
alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo
necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte,
possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”
(Cass 723/21).
E dunque, proprio la formulazione, da parte della convenuta delle deduzioni relative alle Pt_1
proprie condizioni economiche, era incompatibile con una rinuncia tacita alla domanda di assegno divorzile, cosicché non si ravvisa alcun errore sul punto da parte del Tribunale.
Tra l'altro, anche nel presente grado al ha chiesto di poter produrre i documenti I), L) e M), Pt_1
tutti relativi ad una dimostrazione delle sue condizioni economiche.
In ogni caso, anche volendo ritenere una rinuncia tacita, va rilevato che la stessa era stata effettuata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, ossia al termine del giudizio, dopo che la stessa parte vi aveva insistito per tutto il corso del giudizio;
va, altresì, evidenziato che l'appellante si è limitata a rilevare l'errore del Tribunale nel pronunciare il rigetto della domanda di assegno divorzile;
pronuncia di rigetto che, peraltro, non ha censurato nel merito, cosicché neppure sotto il profilo di una soccombenza virtuale potrebbe ottenere una riforma della condanna alle spese del primo grado.
Quanto all'ulteriore motivo di gravame, premesso che non è ravvisabile nel presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio un litisconsorzio necessario con soggetti diversi dai coniugi, basti rilevare che il Tribunale ha, del tutto correttamente, ritenuto il difetto di titolarità della a chiedere un contributo per il mantenimento della figlia collocata dal 2018 presso una Pt_1 Per_2
struttura e sottoposta ad amministrazione di sostegno, con nomina di un ADS diverso dai genitori.
Pronuncia che non è oggetto di specifica censura, restando, quindi, del tutto irrilevanti le deduzioni relative alle condizioni economiche della figlia Per_2
Tra l'altro, la stessa amministratrice di sostegno, signora era stata personalmente sentita Per_3
all'udienza del 20.11.2019, ed aveva dichiarato che, in luogo di un contributo versato dal Puliga alla che poi le doveva girare la somma, sarebbe stato meglio che detto contributo venisse versato Pt_1
direttamente sul conto della tutela, appositamente aperto a nome della amministrata.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 807/23 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023
Il Presidente estensore dott. Maria Sechi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Sechi Presidente relatore dott. Emanuela Cugusi Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 206 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023,
proposta da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Carlitria Parte_1
Bellu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari in data 15 maggio 2023
appellante
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessandra CP_1
Puggioni, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva in appello
appellato
All'udienza del 1.12.2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma dell'impugnata sentenza:
In via preliminare, sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata, con provvedimento da assumere inaudita altera parte, per i motivi di cui in espositiva. Nel merito, 1) Accertare e dichiarare che la sig.ra in sede di precisazione delle Parte_1
conclusioni, non ha reiterato la domanda per un assegno divorzile in suo favore, e per l'effetto riformare la sentenza nella parte in cui stabilisce il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1
2) Accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per la condanna alle spese processuali della sig.ra per i motivi di cui in espositiva, e per l'effetto, revocare la condanna Parte_1
alle spese processuali poste a carico della sig.ra in quanto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, per i motivi di cui in espositiva;
3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
3a) In via subordinata compensare le spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede di essere rimessi in termini ed essere autorizzati al deposito dei documenti
I), L), M), in quanto necessari al fine del decidere.
Nell'interesse dell'appellato: la Corte d'Appello Ill.ma voglia rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza e l'appello in toto con conferma delle statuizioni di primo grado e condanna della anche alle spese del secondo grado del giudizio. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.06.2019 presso la Cancelleria del Tribunale di Cagliari, , CP_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con celebrato a Narcao il Parte_1
13.01.1991, di aver avuto dall'unione due figlie, nata il [...] e nata il Per_1 Per_2
19.09.1995, delle quali la prima si era trasferita in Messico dopo la laurea, mentre l'altra era ricoverata presso l' e sottoposta ad amministrazione di sostegno, di aver ottenuto la Org_1
separazione dalla coniuge con sentenza del 12.07.2011, con la quale era stato previsto un assegno per le sole figlie, chiese la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno per la figlia e la corresponsione dell'assegno per direttamente Per_1 Per_2
all'istituto, nella misura mensile di € 200,00, senza la previsione di alcun assegno divorzile.
A sostegno delle proprie istanze, espose di versare in precarie condizioni economiche, aggravate da una significativa esposizione debitoria, evidenziando che la moglie svolgeva attività lavorativa e risiedeva in una casa donatale dai propri genitori. costituitasi, pur aderendo alla domanda di divorzio, chiese la condanna del Puliga Parte_1
al pagamento, sia di un assegno divorzile in proprio favore, nella misura mensile di € 300,00, sia di un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di mensile di € 200,00, allegando Per_2
di essere priva di occupazione, che la propria casa era gravata da pignoramento e che entrambe le figlie non erano economicamente autosufficienti
Con ordinanza del 30.12.2019, il Presidente f.f., ai sensi dell'art. 4, co. 8, L. n°898/1970, rilevato che una figlia era sottoposta ad amministrazione di sostegno e ricoverata presso una struttura riabilitativa mentre l'altra, trasferitasi all'estero, era fuoriuscita dal nucleo familiare, revocò
l'assegno disposto in favore di quest'ultima, confermando invece l'obbligo del di CP_1
corrispondere alla il contributo per la figlia da girare poi all'ADS della ragazza. Pt_1 Per_2
Con sentenza non definitiva n. 697/2020 pubblicata il 28.03.2020, il Tribunale pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione della causa in istruttoria in ordine alle ulteriori questioni di carattere economico.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 807/2023 il Tribunale di Cagliari
revocò il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne per mancanza di Per_2
legittimazione attiva della madre, e rigettò la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €
4.000,00 oltre accessori.
Sotto il primo profilo, il Tribunale rilevò che, stante la maggiore età della figlia il mancato Per_2
suo collocamento presso l'abitazione materna, nonché la nomina di un amministratore di sostegno esterno alla famiglia, la era priva di titolarità a percepire un contributo per il mantenimento Pt_1
della figlia, e finanche a richiederlo, cosicché la sua domanda in tal senso doveva essere rigettata.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, il Tribunale fondò la propria decisione sul rilievo che, da un lato, non vi era alcuna rilevante disparità reddituale tra le parti, in ragione degli oneri gravanti sul reddito del ricorrente, ridotto in ragione delle sue assenze dal lavoro a causa dei suoi problemi di salute;
dall'altro, che non era stata dimostrata, da parte della richiedente, l'assenza di redditi propri né l'impossibilità di procurarseli o di essersi efficientemente, ma infruttuosamente, attivata nella ricerca di un impiego, e neppure era stata provata la diminuzione della capacità lavorativa in ragione di patologie invalidanti, o di particolari sacrifici di concrete aspettative professionali e lavorative per dedicarsi, di comune accordo con il marito, alla cura della famiglia, evidenziando che, alla data della separazione la stessa aveva appena 40 anni.
Avverso tale ultima decisione la ha proposto appello, cui il ha resistito. Pt_1 CP_1
La causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo, l'appellante contesta sostanzialmente la condanna al pagamento delle spese processuali, lamentando l'errore del Tribunale nel ritenerla soccombente.
In particolare, in punto di un assegno divorzile, ha dedotto di non aver reiterato tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, cosicché la stessa doveva ritenersi rinunciata, con conseguente ingiusta condanna alle spese processuali.
Ha, inoltre, dedotto il carattere contraddittorio ed erroneo, dal punto di vista di processuale, della sentenza impugnata, poiché il giudicante, pur essendo a conoscenza, fin dall'inizio del giudizio,
della sottoposizione della figlia ad amministrazione di sostegno, non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministratore di sostegno, dichiarando poi, in solo in sentenza, la carenza di legittimazione attiva della resistente a richiedere il riconoscimento di un contributo del padre al mantenimento della figlia;
e ciò sebbene con ordinanza presidenziale fosse stato confermato il versamento dell'assegno in favore della madre, con obbligo di girata in favore dell'amministratore di sostegno.
L'appellante, quindi, ha dedotto che la richiesta di un contributo, a carico del Puliga, per il mantenimento della figlia era quanto mai fondata, atteso che la ragazza era invalida e inabile Per_2
al lavoro al 100%, e la sua unica entrata era costituita dalla pensione di invalidità di € 470,00
mensili, insufficiente a coprire integralmente le spese e le sue esigenze.
L'appello non è fondato.
Il Tribunale, nel regolamentare le spese di lite, ha fatto corretta applicazione del principio di causalità, in forza del quale “la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una
pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al
processo o alla sua protrazione” (ex plurimis Cass. n. 7625 del 2010). In proposito la giurisprudenza è costante nell'affermare che “al fine di individuare la parte alla quale siano
imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito deve effettuare una
valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di
causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale
compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la
proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri
necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non
sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale
compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione
della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di
cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli art. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo
temporalmente vigente (in tal senso Cass., Sez. III, 22.02.2016, n. 3438).
Nel caso in esame, nel costituirsi in giudizio la aveva avanzato domanda di riconoscimento Pt_1
di un assegno divorzile, in misura non inferiore a € 300,00; domanda che aveva confermato anche dopo l'assunzione dei provvedimenti presidenziali, assumendo di non essere “nelle condizioni di potersi procurare autonomamente i mezzi economici per la propria sopravvivenza” (udienza del
4.10.2021).
Con note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 7.12.2021, la aveva Pt_1
espressamente riformulato la sola domanda di condanna del al pagamento di un contributo CP_1
per il mantenimento della figlia ma nella parte espositiva aveva lungamente dissertato sulle Per_2
proprie modestissime condizioni economiche, assumendo che la propria situazione economica era peggiorata, di svolgere lavoro precario, di non avere diritto ad una pensione. Tutte deduzioni che aveva reiterato con le note conclusive.
Ebbene, contrariamente agli assunti della appellante, non vi era stata alcuna formulazione di rinuncia espressa alla domanda di assegno divorzile, essendosi la limitata a non reiterare, Pt_1
nella sola parte relativa alla formulazione delle conclusioni, la domanda di assegno divorzile. Peraltro, al riguardo, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, “La mancata riproposizione,
in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza
alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo
necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte,
possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”
(Cass 723/21).
E dunque, proprio la formulazione, da parte della convenuta delle deduzioni relative alle Pt_1
proprie condizioni economiche, era incompatibile con una rinuncia tacita alla domanda di assegno divorzile, cosicché non si ravvisa alcun errore sul punto da parte del Tribunale.
Tra l'altro, anche nel presente grado al ha chiesto di poter produrre i documenti I), L) e M), Pt_1
tutti relativi ad una dimostrazione delle sue condizioni economiche.
In ogni caso, anche volendo ritenere una rinuncia tacita, va rilevato che la stessa era stata effettuata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, ossia al termine del giudizio, dopo che la stessa parte vi aveva insistito per tutto il corso del giudizio;
va, altresì, evidenziato che l'appellante si è limitata a rilevare l'errore del Tribunale nel pronunciare il rigetto della domanda di assegno divorzile;
pronuncia di rigetto che, peraltro, non ha censurato nel merito, cosicché neppure sotto il profilo di una soccombenza virtuale potrebbe ottenere una riforma della condanna alle spese del primo grado.
Quanto all'ulteriore motivo di gravame, premesso che non è ravvisabile nel presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio un litisconsorzio necessario con soggetti diversi dai coniugi, basti rilevare che il Tribunale ha, del tutto correttamente, ritenuto il difetto di titolarità della a chiedere un contributo per il mantenimento della figlia collocata dal 2018 presso una Pt_1 Per_2
struttura e sottoposta ad amministrazione di sostegno, con nomina di un ADS diverso dai genitori.
Pronuncia che non è oggetto di specifica censura, restando, quindi, del tutto irrilevanti le deduzioni relative alle condizioni economiche della figlia Per_2
Tra l'altro, la stessa amministratrice di sostegno, signora era stata personalmente sentita Per_3
all'udienza del 20.11.2019, ed aveva dichiarato che, in luogo di un contributo versato dal Puliga alla che poi le doveva girare la somma, sarebbe stato meglio che detto contributo venisse versato Pt_1
direttamente sul conto della tutela, appositamente aperto a nome della amministrata.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 807/23 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023
Il Presidente estensore dott. Maria Sechi