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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
25/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 171/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio De Stafano
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo e Anna Rega
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_2
dagli avvocati Domenica Coppola e Massimiliano De Masi
APPELLATI
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso a questa Corte del 22.1.2024, l'istante impugnava la Pt_1
sentenza n. 4502/2023 del 5.7.2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la domanda della ricorrente di accertamento dell'illegittimità della sospensione dallo svolgimento di ogni e qualsivoglia prestazione o mansione presso l' fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e CP_3
comunque non oltre il 31.12.2021, con privazione, per il predetto periodo, delle retribuzioni e di ogni altro compenso e emolumento comunque denominato, disposta nei
1 suoi confronti con nota prot. n.AOC/0029896/2021 del 15.10.2021, notificata il
19.10.2021.
Le appellate si sono costituite in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in appello, per essere stato lo stesso proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
In subordine, hanno chiesto il rigetto della domanda riportandosi alle eccezioni già sollevate in primo grado.
2.- L'eccezione di tardività del gravame è fondata e l'appello va, pertanto, respinto per inammissibilità.
Risulta, infatti, dal fascicolo telematico ed è pacifico tra le parti che l'appello avverso la sentenza n. 4502/2023 del 5.7.2023, non notificata, è stato proposto con ricorso depositato presso questa Corte il 22.1.2024, ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., che scadeva il 5.1.2024.
Sul punto, è appena il caso di rilevare che alle controversie in materia di lavoro e previdenza non si applica la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n.
12, art. 92.
La natura della pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese del grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 25/02/2025
L'estensore Il Presidente
Carmen Lombardi Gennaro Iacone
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
25/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 171/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio De Stafano
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo e Anna Rega
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_2
dagli avvocati Domenica Coppola e Massimiliano De Masi
APPELLATI
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso a questa Corte del 22.1.2024, l'istante impugnava la Pt_1
sentenza n. 4502/2023 del 5.7.2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la domanda della ricorrente di accertamento dell'illegittimità della sospensione dallo svolgimento di ogni e qualsivoglia prestazione o mansione presso l' fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e CP_3
comunque non oltre il 31.12.2021, con privazione, per il predetto periodo, delle retribuzioni e di ogni altro compenso e emolumento comunque denominato, disposta nei
1 suoi confronti con nota prot. n.AOC/0029896/2021 del 15.10.2021, notificata il
19.10.2021.
Le appellate si sono costituite in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in appello, per essere stato lo stesso proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
In subordine, hanno chiesto il rigetto della domanda riportandosi alle eccezioni già sollevate in primo grado.
2.- L'eccezione di tardività del gravame è fondata e l'appello va, pertanto, respinto per inammissibilità.
Risulta, infatti, dal fascicolo telematico ed è pacifico tra le parti che l'appello avverso la sentenza n. 4502/2023 del 5.7.2023, non notificata, è stato proposto con ricorso depositato presso questa Corte il 22.1.2024, ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., che scadeva il 5.1.2024.
Sul punto, è appena il caso di rilevare che alle controversie in materia di lavoro e previdenza non si applica la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n.
12, art. 92.
La natura della pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese del grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 25/02/2025
L'estensore Il Presidente
Carmen Lombardi Gennaro Iacone
2