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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1898/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.02.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ROSA CAPRIOTTI presso la quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. ROSA CAPRIOTTI presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Roma il 13.03.1988 (anno 1988, atto n. 105, parte II, serie A) In separazione dei beni.
Separati consensualmente con sentenza n. 1283/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 19.03.2025 e pubblicata il 03.04.2025
Pagina 1 di 5 (passata in giudicato, v. documentazione in atti)
Con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente;
- nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_2 indipendente;
- nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_3 indipendente;
- nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Controparte_1 indipendente;
- nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Controparte_2 indipendente;
- nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Parte_3 indipendente;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 13.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Pagina 2 di 5
Pagina 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1282/2025 emessa il 19.03.2025 e pubblicata il 03.04.2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dalle stesse concordate e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, modificando e integrando concordemente le condizioni di cui al ricorso come sopra riportate e trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 13.03.1988 tra e anno 1988, atto n. 105, parte II, serie Parte_1 Parte_2
A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.02.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ROSA CAPRIOTTI presso la quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. ROSA CAPRIOTTI presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Roma il 13.03.1988 (anno 1988, atto n. 105, parte II, serie A) In separazione dei beni.
Separati consensualmente con sentenza n. 1283/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 19.03.2025 e pubblicata il 03.04.2025
Pagina 1 di 5 (passata in giudicato, v. documentazione in atti)
Con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente;
- nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_2 indipendente;
- nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_3 indipendente;
- nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Controparte_1 indipendente;
- nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Controparte_2 indipendente;
- nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Parte_3 indipendente;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 13.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
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Pagina 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1282/2025 emessa il 19.03.2025 e pubblicata il 03.04.2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dalle stesse concordate e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, modificando e integrando concordemente le condizioni di cui al ricorso come sopra riportate e trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 13.03.1988 tra e anno 1988, atto n. 105, parte II, serie Parte_1 Parte_2
A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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