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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5283/2019
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 25.9.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
CP_1 CP_2
sono comparsi:
per l'opponente l'avv. CODASTEFANO ANGELA
per l'opposto l'avv. Cesare Cesaroni D'ELETTO PAOLO
L'avv. Cesaroni si riporta alle memorie illustrative di cui chiede l'accoglimento. L'avv. Codastefano si riporta agli scritti difensivi e chiede accogliersi l'opposizione.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5283/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Angela Codastefano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, via Tagliamento n. 9
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_3 procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Cesare
Cesaroni, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo D'Eletto in
Velletri alla via U. Mattoccia n. 6/i
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 3065/2019, la Controparte_3 chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere a il pagamento della Parte_1 somma complessiva di euro 14.317,26 oltre interessi e spese.
Fondava il credito su fatture emesse e rimaste insolute per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edile in favore dell'opponente ed estratto autentico notarile.
Con d.i. n. 1224/2019, emesso in data 9.07.2019 il Tribunale adito ingiungeva
2 il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di prova del credito e la non completa e corretta esecuzione delle opere. In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento del danno per vizi delle opere, non eseguite a regola d'arte, invocando la garanzia dell'appaltatore e riduzione del prezzo ex artt. 1667 e 1668
c.c.
Si costituiva in giudizio la deducendo la corrispondenza Controparte_3 tra i lavori indicati nel contratto e quelli fatturati nonché l'assenza di vizi nell'esecuzione dell'opera.
Prodotta documentazione, raccolto l'interrogatorio formale dell'opponente, espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del
25.09.2025, all'esito della discussione orale della causa, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto commerciale intercorso tra le parti costituita dalle fatture con allegato estratto notarile.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
In sede di opposizione, ove le stesse siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: (Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
3 Per la valida stipula del contratto di appalto non è richiesta alcuna forma prescritta dalla legge a pena di validità o ad probationem, essendo possibile il verificarsi dell'ipotesi del c.d. “appalto di fatto”.
Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è pacifico nel ritenere che
“…la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia…” (Cass. n. 2303/2017; Cass. 16530/2016).
Nel caso di specie, è incontestata tra le parti l'esecuzione di opere edili a cura della presso l'immobile sito in Latina alla via Giuseppe CP_1 CP_2
Garibaldi n. 5, di proprietà dell'opponente , in virtù di contratto Parte_1 di appalto stipulato in data 20.07.2017.
Orbene, pur non essendovi accordo tra le parti in ordine all'effettivo accordo da ritenersi valido, pacificamente non è contestato (nonché è documentato) che sia stato eseguito il contratto con prezzo pattuito di euro 70.000,00 il cui pagamento non
è contestato (e documentato in atti mediante ricevute dei bonifici)..
Non sono infatti oggetto di richiesta monitoria i pagamenti dei lavori dedotti nel suddetto contratto di appalto, ma lavori extra contratto di appalto, riconosciuti dall'opponente nella misura inferiore di euro 6.327,00, in luogo dei 9.713,24 oltre iva richiesti dall'opposto.
La non ha infatti contestato il mancato pagamento delle CP_1 CP_2 somme dedotte nel contratto di appalto approvato, bensì i lavori extra appalto eseguiti e una residua somma a titolo di iva dovuta sugli importi ricevuti in contanti e fatturati solo in seguito cui alle fatture 41-42-43 del 19.11.2018.
Per quanto riguarda l'iva, non è stata corrisposta per le sei rate da euro
5.500,00 cadauna (cfr. ricevute versate in atti da parte opponente) per complessivi euro 3.300,00, somma della quale non è provato il pagamento e da ritenersi dovuta.
È documentato, infatti, che l'iva fosse a carico del committente.
Del pari deve osservarsi con riferimento alla somma di euro 332,70, quale iva dovuta sulla somma di euro 3.327,00 versata dall'opponente a titolo di acconto per le opere extra capitolato e dallo stesso riconosciuta come dovuta e corrisposta.
4 Con riferimento alle opera extra capitolato la giurisprudenza distingue tra opere extracontrattuali e varianti in corso d'opera, per cui “In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di , sicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Cass. Civ., sez.
II, 8.6.2023, n. 16222).
Dunque, in caso di esecuzione di opere ulteriori non costituenti modifiche di quelle originariamente pattuite, non viene in rilievo la disciplina codicistica delle varianti in corso d'opera, trattandosi in effetti di un appalto nuovo ed autonomo, idoneo a vincolare le parti e a fondare il diritto dell'appaltatore a percepire il compenso per i lavori eseguiti.
Va altresì rilevato che la pattuizione sull'esecuzione di lavori extra-contratto non esige la forma scritta ai fini della prova e che, nel caso di specie, a fronte della domanda di parte opposta nella misura di euro 9.713,24, in sede di interrogatorio formale il riconosceva, con dichiarazione dal valore confessorio, lavori extra Pt_1 appalto per la misura di euro 6.327,00 “è vero. erano lavori extra pattuiti per euro
6.327,00” precisando altresì di non aver corrisposto la somma di euro 3.000,00, somma che, pertanto, dovrà essere corrisposta oltre iva per complessivi euro
3.300,00.
Non risulta, invece, provato lo svolgimento di opere ulteriori fino a concorrenza dell'importo di euro 9.713,24, non avendo l'opposta, sui cui gravava l'onere, provato il loro effettivo svolgimento.
Ed invero i testi escussi non sono stati in grado di precisare effettivamente il tipo e la natura delle ulteriori lavorazioni.
5 Il teste ha riferito di aver visto effettuare le seguenti Testimone_1 lavorazioni: “impianto elettrico, installazione finestre, installazione bagni con impianti, posa pavimenti bagno e cucina, realizzazione di parti in muratura….delle lavorazioni di cui alla fattura 43 posso dire che è stato fatto lo spostamento dei termosifoni. Lo ricordo perché era in un punto delicato per il parquet. È stato fatto il montaggio di copertura in legno gradini e finestre scorrevoli sala, fissaggio serrande con malta cementizia, esecuzione nicchie in bagno, montaggio/smontaggio lavandino appoggio camera, spicconatura soffitto salone infiltrazioni, esecuzione tubazioni sottotraccia sopra la caldaia, differenza quote massetto montaggio marmo
. delle altre lavorazioni enumerate non ricordo”, le quali ammontano ad euro
3.809,24, pertanto in misura inferiore a quanto riconosciuto dall'opponente, mentre non ha trovato riscontro probatorio lo svolgimento delle ulteriori lavorazioni.
Difatti il teste ha riferito “non sono in grado di riferire Tes_2 precisamente quali lavorazioni siano state effettuate da loro o se avesse degli ausiliari …Ho visato altre persone che lavoravano sul cantiere ma non so il loro ruolo specifico.”
A ciò si aggiunga che il contratto di appalto prevedeva che per : “i lavori aggiuntivi o le varianti rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, saranno riconosciuti soltanto se autorizzati per iscritto dal Committente ( cfr. art. 11
Contratto di appalto )”.
L'opponente è pertanto debitore nei confronti dell'opposta della residua somma di euro 6.932,70.
Parte opponente ha contestato l'effettiva corretta esecuzione di alcune opere, deducendo la sussistenza di vizi e difformità, chiedendo la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno.
Sul piano processuale, secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione nell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass. SS UU. n. 13533 del 2001) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno ovvero per l' inadempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve soltanto provare la
6 fonte, negoziale o legale, del suo diritto e relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento. Uguale criterio di riparto degli oneri assertivi deve considerarsi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex. art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (tale orientamento ha trovato conferma in molte pronunce, tra le molte cfr.
Cass. sent. n. 982 del 2002; Cass. sent. n.13925 del 2002; Cass. sent. n. 2387 del
2004; Cass. sent. n. 8615 del 2006; Cass. sent. n.13674 del 2006).
Orbene in ordine ai dedotti vizi, hanno trovato riscontro unicamente le contestazioni ed i vizi relativi alla posa del parquet, come emerso dalla prova testimoniale espletata.
Ed invero il teste di parte opponente, , escussa all'udienza Testimone_3 del 28.9.2021, a conoscenza dei fatti di causa, in quanto progettista e direttore dei lavori ha riferito “sul posto verificai la presenza di un dislivello tra il parquet e
l'inserto in marmo di 5 millimetri. Il parquet mi ha dato problemi da subito. Il parquettista ha iniziato dall'ultima stanza e non dalla prima trovandosi così il dislivello. Io gli avevo suggerito di iniziare dall'ingresso con gli inserti di marmo.
Poiché nella zona giorno c'erano dei lavori ancora in essere cominciò dalla parte della casa che non era interessata dai lavori. … Il marmo risultava più alto. … fu
ad ordinare al parquettista di iniziare dalla fine per velocizzare i Persona_1 lavori…. Il difetto è stato risolto da altro parquettista che ha rimoso il parquet e l'ha riposato complanando il dislivello. Tale lavoro fu fatto al di fuori del contratto con il girondino che non volle sapere di eliminare il vizio contestato. … il parquet era scollato anche in altri punti della casa. … le contestazioni sono state fatte inizialmente a voce, poi ho cominciato a scrivere delle mail pec”.
I vizi risultano tempestivamente denunciati e l'azione intrapresa nel termine di prescrizione e decadenza.
7 Deve pertanto riconoscersi l'importo di euro 6.068,60 per le spese sostenute per il ripristino del parquet, come da fatture in atti.
In difetto di prova sul punto, non può trovare accoglimento il riconoscimento dell'importo di euro 3.080,00 di cui alla fattura 53 del 2018, relativa genericamente a “lavori da eseguire in via Garibaldi Latina”.
Circa la domanda di riduzione del prezzo ex art. 1667 e 1668, comma 1 c.c. promossa dal di risarcimento dei danni subiti va osservato quanto segue. Pt_1
L'azione di riduzione del prezzo e l'azione di risarcimento del danno possono essere proposte congiuntamente, in quanto: a) l'azione di riduzione del prezzo tende a riconoscere il minor valore della cosa appaltata rispetto al risultato convenuto, a causa di difformità o vizi;
b) l'azione di risarcimento del danno tende a riparare danni ulteriori rispetto al minor valore della cosa appaltata (es.: danni da ritardo, danni a persone e cose, ecc.).
Nel caso di specie, con riferimento all'azione di riduzione del prezzo, deve affermarsi che il riconoscimento dell'importo sborsato per l'eliminazione dei vizi non sia cumulabile con l'azione di riduzione del prezzo, la quale si fonda sul presupposto del minor valore dell'opera rispetto a quella pattuita.
La riduzione del prezzo costituisce un rimedio volto al riequilibrio economico del contratto secondo quanto pattuito originariamente dalle parti ed è diretto ad adeguare il prezzo dell'opera commissionata al suo minor valore a causa dei vizi riscontrati, mentre nel caso di specie il committente ha eliminato i vizi a proprie spese.
Il riconoscimento delle spese sopportate per l'eliminazione dei vizi delle opera accertati in corso di causa (parquet) determina la riparazione dell'interesse leso, posto che il bene all'esito della spesa sostenuta per la riparazione è conforme alle aspettative del committente.
L'azione di risarcimento del danno, in materia di appalto, si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, all'azione diretta all'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o a quella di riduzione del prezzo.
8 Tale azione, dunque, riguarda il ristoro dei pregiudizi patrimoniali non realizzabile tramite l'esperimento dell'azione per la eliminazione dei vizi o di quella di riduzione del prezzo, in quanto concernente la lesione di interessi del committente tutelati dall'ordinamento, quali il danno a persone o a cose derivanti dai vizi lamentati ulteriori rispetto agli stessi.
In applicazione dei principi previsti in materia di inadempimento delle obbligazioni, pertanto, il creditore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare l'avvenuto inadempimento e di dimostrare il danno conseguenza. Rimane invece presunto l'elemento soggettivo, costituito dalla colpa del debitore, sino alla prova contraria assolta dallo stesso attraverso la dimostrazione del caso fortuito o della non imputabilità dell'inadempimento.
Il riconoscimento in capo al soggetto che si assume danneggiato del diritto al risarcimento del danno l'ordinamento postula, infatti, l'esistenza di un nesso di causalità tra il fatto ed il danno dedotti, nonché la prova dell'effettivo danno subito.
La Corte di Cassazione nel 2015 ha precisato che "In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici" (Cassazione civile sez.
III 03 dicembre 2015 n. 24632).
Invero la giurisprudenza più risalente, stante la notevole difficoltà di fornire la prova del danno, riteneva che la dimostrazione dello stesso danno sarebbe in re ipsa, per cui non ricadrebbe sull'attore l'onere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibili. Facilmente comprensibili sarebbero le conseguenze: così operando si pone a carico del convenuto danneggiante l'onere della prova contraria all'esistenza del danno, senza che esso sia stato provato
9 dall'attore danneggiato, ritenendo che il fatto illecito costituisca di per sé, sulla base di un criterio di regolarità causale, dimostrazione del danno (Cass. civ., sez. III, sent.
10.05.2001, n. 6507).
Quest'ultima impostazione risulta radicalmente superata dalla giurisprudenza più recente. Si sostiene, infatti, che il danno debba essere allegato e provato, ancorché la sua stessa natura ne renda plausibile vuoi l'accertamento attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza, vuoi la liquidazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c., la quale risulterà ammissibile, conformemente ai principi generali, alla condizione che siano allegati appunto e che siano addotti gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in parola (Cass. civ., sent. n. 19647/2004;
Cass. civ., sent. n. 12110/2004).
Con riguardo ai danni patrimoniali e non, l'attore ha l'onere di dimostrare di avere subito un pregiudizio effettivo e concreto, non sussistente in re ipsa per l'esistenza stessa del fatto foriero di responsabilità come prospettato.
La prova potrà essere può fornita in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro rilievo anche la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa risalire, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
In effetti, quand'anche si volesse ritiene provato il danno sulla base di presunzioni, bisogna pur sempre indicare sulla scorta di quali fatti noti muova il ragionamento presuntivo
Essendo possibile per il giudice avvalersi della prova presuntiva, ed anche come unico mezzo di prova, il danneggiato comunque dovrà però “allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass., sez. un., n. 26972/2008)
Nel caso di specie non è stata fornita dall'attore alcuna prova.
10 Parte attrice in riconvenzionale, infatti, non fornisce alcun elemento, neppure presuntivo, da cui possa ricavarsi anche in via equitativa il danno dedotto non risultando allegati fatti da cui potersi desumere presuntivamente ed equitativamente il danno patito, ulteriori rispetto ai vizi delle opere già ristorati.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale,
l'opponente è creditore della opposta della somma di euro 6.068,60.
Pertanto, operata la compensazione, l'opponente risulta debitore nei confronti della opposta della residua somma di euro 864,10, oltre interessi successivi.
Ed infatti la giurisprudenza, pur ribadendo la rilevabilità dell'eccezione di compensazione solo su istanza di parte, ha elaborato il concetto di compensazione atecnica, (ex multis Cass. 28855/2008; Cass. 5349/2005), che fa esclusivo riferimento ai crediti/debiti maturati all'interno dello stesso rapporto obbligatorio. In questo caso il giudice adito è legittimato a compensare le reciproche poste attive e passive, senza bisogno di specifica eccezione di parte. (Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/08/2015 n° 16800).
In particolare la Cassazione con pronuncia del 23.3.2017 n. 7474 ha stabilito che la compensazione impropria (atecnica o contabile) rende inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alle eccezioni, quindi il giudice può procedere anche d'ufficio ed in assenza di eccezione di parte. Ciò non significa che, la compensazione impropria possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e che, in particolare, essa possa attuarsi anche quando il credito opposto in compensazione sia privo dell'attributo della certezza.
Pertanto, ove risultante dagli atti di causa, il giudice potrà procedere alla compensazione atecnica.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 1224/2019, emesso il 9.7.2019 dal Tribunale di Latina;
b) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente e per l'effetto;
c) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3 in persona del legale rapp.te p.t., della somma di euro 864,10 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Latina il 25.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
12
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 25.9.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
CP_1 CP_2
sono comparsi:
per l'opponente l'avv. CODASTEFANO ANGELA
per l'opposto l'avv. Cesare Cesaroni D'ELETTO PAOLO
L'avv. Cesaroni si riporta alle memorie illustrative di cui chiede l'accoglimento. L'avv. Codastefano si riporta agli scritti difensivi e chiede accogliersi l'opposizione.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5283/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Angela Codastefano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, via Tagliamento n. 9
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_3 procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Cesare
Cesaroni, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo D'Eletto in
Velletri alla via U. Mattoccia n. 6/i
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 3065/2019, la Controparte_3 chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere a il pagamento della Parte_1 somma complessiva di euro 14.317,26 oltre interessi e spese.
Fondava il credito su fatture emesse e rimaste insolute per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edile in favore dell'opponente ed estratto autentico notarile.
Con d.i. n. 1224/2019, emesso in data 9.07.2019 il Tribunale adito ingiungeva
2 il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di prova del credito e la non completa e corretta esecuzione delle opere. In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento del danno per vizi delle opere, non eseguite a regola d'arte, invocando la garanzia dell'appaltatore e riduzione del prezzo ex artt. 1667 e 1668
c.c.
Si costituiva in giudizio la deducendo la corrispondenza Controparte_3 tra i lavori indicati nel contratto e quelli fatturati nonché l'assenza di vizi nell'esecuzione dell'opera.
Prodotta documentazione, raccolto l'interrogatorio formale dell'opponente, espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del
25.09.2025, all'esito della discussione orale della causa, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto commerciale intercorso tra le parti costituita dalle fatture con allegato estratto notarile.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
In sede di opposizione, ove le stesse siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: (Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
3 Per la valida stipula del contratto di appalto non è richiesta alcuna forma prescritta dalla legge a pena di validità o ad probationem, essendo possibile il verificarsi dell'ipotesi del c.d. “appalto di fatto”.
Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è pacifico nel ritenere che
“…la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia…” (Cass. n. 2303/2017; Cass. 16530/2016).
Nel caso di specie, è incontestata tra le parti l'esecuzione di opere edili a cura della presso l'immobile sito in Latina alla via Giuseppe CP_1 CP_2
Garibaldi n. 5, di proprietà dell'opponente , in virtù di contratto Parte_1 di appalto stipulato in data 20.07.2017.
Orbene, pur non essendovi accordo tra le parti in ordine all'effettivo accordo da ritenersi valido, pacificamente non è contestato (nonché è documentato) che sia stato eseguito il contratto con prezzo pattuito di euro 70.000,00 il cui pagamento non
è contestato (e documentato in atti mediante ricevute dei bonifici)..
Non sono infatti oggetto di richiesta monitoria i pagamenti dei lavori dedotti nel suddetto contratto di appalto, ma lavori extra contratto di appalto, riconosciuti dall'opponente nella misura inferiore di euro 6.327,00, in luogo dei 9.713,24 oltre iva richiesti dall'opposto.
La non ha infatti contestato il mancato pagamento delle CP_1 CP_2 somme dedotte nel contratto di appalto approvato, bensì i lavori extra appalto eseguiti e una residua somma a titolo di iva dovuta sugli importi ricevuti in contanti e fatturati solo in seguito cui alle fatture 41-42-43 del 19.11.2018.
Per quanto riguarda l'iva, non è stata corrisposta per le sei rate da euro
5.500,00 cadauna (cfr. ricevute versate in atti da parte opponente) per complessivi euro 3.300,00, somma della quale non è provato il pagamento e da ritenersi dovuta.
È documentato, infatti, che l'iva fosse a carico del committente.
Del pari deve osservarsi con riferimento alla somma di euro 332,70, quale iva dovuta sulla somma di euro 3.327,00 versata dall'opponente a titolo di acconto per le opere extra capitolato e dallo stesso riconosciuta come dovuta e corrisposta.
4 Con riferimento alle opera extra capitolato la giurisprudenza distingue tra opere extracontrattuali e varianti in corso d'opera, per cui “In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di , sicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Cass. Civ., sez.
II, 8.6.2023, n. 16222).
Dunque, in caso di esecuzione di opere ulteriori non costituenti modifiche di quelle originariamente pattuite, non viene in rilievo la disciplina codicistica delle varianti in corso d'opera, trattandosi in effetti di un appalto nuovo ed autonomo, idoneo a vincolare le parti e a fondare il diritto dell'appaltatore a percepire il compenso per i lavori eseguiti.
Va altresì rilevato che la pattuizione sull'esecuzione di lavori extra-contratto non esige la forma scritta ai fini della prova e che, nel caso di specie, a fronte della domanda di parte opposta nella misura di euro 9.713,24, in sede di interrogatorio formale il riconosceva, con dichiarazione dal valore confessorio, lavori extra Pt_1 appalto per la misura di euro 6.327,00 “è vero. erano lavori extra pattuiti per euro
6.327,00” precisando altresì di non aver corrisposto la somma di euro 3.000,00, somma che, pertanto, dovrà essere corrisposta oltre iva per complessivi euro
3.300,00.
Non risulta, invece, provato lo svolgimento di opere ulteriori fino a concorrenza dell'importo di euro 9.713,24, non avendo l'opposta, sui cui gravava l'onere, provato il loro effettivo svolgimento.
Ed invero i testi escussi non sono stati in grado di precisare effettivamente il tipo e la natura delle ulteriori lavorazioni.
5 Il teste ha riferito di aver visto effettuare le seguenti Testimone_1 lavorazioni: “impianto elettrico, installazione finestre, installazione bagni con impianti, posa pavimenti bagno e cucina, realizzazione di parti in muratura….delle lavorazioni di cui alla fattura 43 posso dire che è stato fatto lo spostamento dei termosifoni. Lo ricordo perché era in un punto delicato per il parquet. È stato fatto il montaggio di copertura in legno gradini e finestre scorrevoli sala, fissaggio serrande con malta cementizia, esecuzione nicchie in bagno, montaggio/smontaggio lavandino appoggio camera, spicconatura soffitto salone infiltrazioni, esecuzione tubazioni sottotraccia sopra la caldaia, differenza quote massetto montaggio marmo
. delle altre lavorazioni enumerate non ricordo”, le quali ammontano ad euro
3.809,24, pertanto in misura inferiore a quanto riconosciuto dall'opponente, mentre non ha trovato riscontro probatorio lo svolgimento delle ulteriori lavorazioni.
Difatti il teste ha riferito “non sono in grado di riferire Tes_2 precisamente quali lavorazioni siano state effettuate da loro o se avesse degli ausiliari …Ho visato altre persone che lavoravano sul cantiere ma non so il loro ruolo specifico.”
A ciò si aggiunga che il contratto di appalto prevedeva che per : “i lavori aggiuntivi o le varianti rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, saranno riconosciuti soltanto se autorizzati per iscritto dal Committente ( cfr. art. 11
Contratto di appalto )”.
L'opponente è pertanto debitore nei confronti dell'opposta della residua somma di euro 6.932,70.
Parte opponente ha contestato l'effettiva corretta esecuzione di alcune opere, deducendo la sussistenza di vizi e difformità, chiedendo la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno.
Sul piano processuale, secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione nell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass. SS UU. n. 13533 del 2001) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno ovvero per l' inadempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve soltanto provare la
6 fonte, negoziale o legale, del suo diritto e relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento. Uguale criterio di riparto degli oneri assertivi deve considerarsi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex. art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (tale orientamento ha trovato conferma in molte pronunce, tra le molte cfr.
Cass. sent. n. 982 del 2002; Cass. sent. n.13925 del 2002; Cass. sent. n. 2387 del
2004; Cass. sent. n. 8615 del 2006; Cass. sent. n.13674 del 2006).
Orbene in ordine ai dedotti vizi, hanno trovato riscontro unicamente le contestazioni ed i vizi relativi alla posa del parquet, come emerso dalla prova testimoniale espletata.
Ed invero il teste di parte opponente, , escussa all'udienza Testimone_3 del 28.9.2021, a conoscenza dei fatti di causa, in quanto progettista e direttore dei lavori ha riferito “sul posto verificai la presenza di un dislivello tra il parquet e
l'inserto in marmo di 5 millimetri. Il parquet mi ha dato problemi da subito. Il parquettista ha iniziato dall'ultima stanza e non dalla prima trovandosi così il dislivello. Io gli avevo suggerito di iniziare dall'ingresso con gli inserti di marmo.
Poiché nella zona giorno c'erano dei lavori ancora in essere cominciò dalla parte della casa che non era interessata dai lavori. … Il marmo risultava più alto. … fu
ad ordinare al parquettista di iniziare dalla fine per velocizzare i Persona_1 lavori…. Il difetto è stato risolto da altro parquettista che ha rimoso il parquet e l'ha riposato complanando il dislivello. Tale lavoro fu fatto al di fuori del contratto con il girondino che non volle sapere di eliminare il vizio contestato. … il parquet era scollato anche in altri punti della casa. … le contestazioni sono state fatte inizialmente a voce, poi ho cominciato a scrivere delle mail pec”.
I vizi risultano tempestivamente denunciati e l'azione intrapresa nel termine di prescrizione e decadenza.
7 Deve pertanto riconoscersi l'importo di euro 6.068,60 per le spese sostenute per il ripristino del parquet, come da fatture in atti.
In difetto di prova sul punto, non può trovare accoglimento il riconoscimento dell'importo di euro 3.080,00 di cui alla fattura 53 del 2018, relativa genericamente a “lavori da eseguire in via Garibaldi Latina”.
Circa la domanda di riduzione del prezzo ex art. 1667 e 1668, comma 1 c.c. promossa dal di risarcimento dei danni subiti va osservato quanto segue. Pt_1
L'azione di riduzione del prezzo e l'azione di risarcimento del danno possono essere proposte congiuntamente, in quanto: a) l'azione di riduzione del prezzo tende a riconoscere il minor valore della cosa appaltata rispetto al risultato convenuto, a causa di difformità o vizi;
b) l'azione di risarcimento del danno tende a riparare danni ulteriori rispetto al minor valore della cosa appaltata (es.: danni da ritardo, danni a persone e cose, ecc.).
Nel caso di specie, con riferimento all'azione di riduzione del prezzo, deve affermarsi che il riconoscimento dell'importo sborsato per l'eliminazione dei vizi non sia cumulabile con l'azione di riduzione del prezzo, la quale si fonda sul presupposto del minor valore dell'opera rispetto a quella pattuita.
La riduzione del prezzo costituisce un rimedio volto al riequilibrio economico del contratto secondo quanto pattuito originariamente dalle parti ed è diretto ad adeguare il prezzo dell'opera commissionata al suo minor valore a causa dei vizi riscontrati, mentre nel caso di specie il committente ha eliminato i vizi a proprie spese.
Il riconoscimento delle spese sopportate per l'eliminazione dei vizi delle opera accertati in corso di causa (parquet) determina la riparazione dell'interesse leso, posto che il bene all'esito della spesa sostenuta per la riparazione è conforme alle aspettative del committente.
L'azione di risarcimento del danno, in materia di appalto, si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, all'azione diretta all'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o a quella di riduzione del prezzo.
8 Tale azione, dunque, riguarda il ristoro dei pregiudizi patrimoniali non realizzabile tramite l'esperimento dell'azione per la eliminazione dei vizi o di quella di riduzione del prezzo, in quanto concernente la lesione di interessi del committente tutelati dall'ordinamento, quali il danno a persone o a cose derivanti dai vizi lamentati ulteriori rispetto agli stessi.
In applicazione dei principi previsti in materia di inadempimento delle obbligazioni, pertanto, il creditore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare l'avvenuto inadempimento e di dimostrare il danno conseguenza. Rimane invece presunto l'elemento soggettivo, costituito dalla colpa del debitore, sino alla prova contraria assolta dallo stesso attraverso la dimostrazione del caso fortuito o della non imputabilità dell'inadempimento.
Il riconoscimento in capo al soggetto che si assume danneggiato del diritto al risarcimento del danno l'ordinamento postula, infatti, l'esistenza di un nesso di causalità tra il fatto ed il danno dedotti, nonché la prova dell'effettivo danno subito.
La Corte di Cassazione nel 2015 ha precisato che "In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici" (Cassazione civile sez.
III 03 dicembre 2015 n. 24632).
Invero la giurisprudenza più risalente, stante la notevole difficoltà di fornire la prova del danno, riteneva che la dimostrazione dello stesso danno sarebbe in re ipsa, per cui non ricadrebbe sull'attore l'onere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibili. Facilmente comprensibili sarebbero le conseguenze: così operando si pone a carico del convenuto danneggiante l'onere della prova contraria all'esistenza del danno, senza che esso sia stato provato
9 dall'attore danneggiato, ritenendo che il fatto illecito costituisca di per sé, sulla base di un criterio di regolarità causale, dimostrazione del danno (Cass. civ., sez. III, sent.
10.05.2001, n. 6507).
Quest'ultima impostazione risulta radicalmente superata dalla giurisprudenza più recente. Si sostiene, infatti, che il danno debba essere allegato e provato, ancorché la sua stessa natura ne renda plausibile vuoi l'accertamento attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza, vuoi la liquidazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c., la quale risulterà ammissibile, conformemente ai principi generali, alla condizione che siano allegati appunto e che siano addotti gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in parola (Cass. civ., sent. n. 19647/2004;
Cass. civ., sent. n. 12110/2004).
Con riguardo ai danni patrimoniali e non, l'attore ha l'onere di dimostrare di avere subito un pregiudizio effettivo e concreto, non sussistente in re ipsa per l'esistenza stessa del fatto foriero di responsabilità come prospettato.
La prova potrà essere può fornita in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro rilievo anche la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa risalire, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
In effetti, quand'anche si volesse ritiene provato il danno sulla base di presunzioni, bisogna pur sempre indicare sulla scorta di quali fatti noti muova il ragionamento presuntivo
Essendo possibile per il giudice avvalersi della prova presuntiva, ed anche come unico mezzo di prova, il danneggiato comunque dovrà però “allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass., sez. un., n. 26972/2008)
Nel caso di specie non è stata fornita dall'attore alcuna prova.
10 Parte attrice in riconvenzionale, infatti, non fornisce alcun elemento, neppure presuntivo, da cui possa ricavarsi anche in via equitativa il danno dedotto non risultando allegati fatti da cui potersi desumere presuntivamente ed equitativamente il danno patito, ulteriori rispetto ai vizi delle opere già ristorati.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale,
l'opponente è creditore della opposta della somma di euro 6.068,60.
Pertanto, operata la compensazione, l'opponente risulta debitore nei confronti della opposta della residua somma di euro 864,10, oltre interessi successivi.
Ed infatti la giurisprudenza, pur ribadendo la rilevabilità dell'eccezione di compensazione solo su istanza di parte, ha elaborato il concetto di compensazione atecnica, (ex multis Cass. 28855/2008; Cass. 5349/2005), che fa esclusivo riferimento ai crediti/debiti maturati all'interno dello stesso rapporto obbligatorio. In questo caso il giudice adito è legittimato a compensare le reciproche poste attive e passive, senza bisogno di specifica eccezione di parte. (Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/08/2015 n° 16800).
In particolare la Cassazione con pronuncia del 23.3.2017 n. 7474 ha stabilito che la compensazione impropria (atecnica o contabile) rende inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alle eccezioni, quindi il giudice può procedere anche d'ufficio ed in assenza di eccezione di parte. Ciò non significa che, la compensazione impropria possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e che, in particolare, essa possa attuarsi anche quando il credito opposto in compensazione sia privo dell'attributo della certezza.
Pertanto, ove risultante dagli atti di causa, il giudice potrà procedere alla compensazione atecnica.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 1224/2019, emesso il 9.7.2019 dal Tribunale di Latina;
b) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente e per l'effetto;
c) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3 in persona del legale rapp.te p.t., della somma di euro 864,10 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Latina il 25.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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