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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Giudice del Lavoro
Il giudice designato dottor Alessandro Maria Solivetti Flacchi all'esito dell'udienza del
13/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 221/2024: tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma a viale delle Medaglie, n. 266
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F.
), presso i cui uffici di Firenze, via degli Arazzieri n. 4, è legalmente P.IVA_2
Domiciliato
Parte resistente
1 di 22 Nella quale le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti e alle domande ivi formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024, ha agito innanzi a Parte_1
questo Tribunale nei confronti del e del Controparte_1 Controparte_2
al fine di far:
[...]
- “accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione o alla riforma di tutti gli atti in epigrafe impugnati e contestati innanzi a Codesto On.le Tribunale, più precisamente:
1. della Determinazione Negativa – Posizione nr. 14978/SSB recante prot. nr. M_D A934676
SBE2023 0000548 emesso dal Controparte_3
datato 06.10.2023, (notificata all'odierno
[...]
ricorrente con atto recante prot. nr. M_D A934676 REG2023 0096315 emesso dal
[...]
Controparte_3
datato 09.10.2023) con cui l'Amministrazione ha respinto l'istanza (datata 03.05.2023)
[...]
presentata dal Graduato Aiutante dell'Esercito Italiano – finalizzata al Parte_1
riconoscimento dello status di “Soggetto Equiparato a Vittima del Dovere” e concessione dei benefici di legge tutti – ritenendo (erroneamente): “[…] mancante il presupposto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, necessario ed indispensabile per il successivo accertamento delle particolari condizioni ambientali od operative di missione […]”;
- accertare e dichiarare il diritto soggettivo perfetto in capo al ricorrente a vedersi riconosciuti:
1. lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, in quanto l'infermità “Linfoma di DG classico sottotipo sclerosi nodulare” da cui lo stesso è affetto, è da ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006;
2. i benefici non ancora riconosciutigli in virtù del già menzionato status, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla:
a) liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), oltre
2 di 22 rivalutazione ISTAT, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva riscontrata (art. 5, comma 1) secondo quanto quantificato dalla Dott.ssa nella Per_1
“Relazione di Parere Medico Legale in persona del signor Graduato Aiutante Parte_1
E.I.”, datata 05.12.2023 - secondo il calcolo dell'Invalidità Complessiva (I.C.) di cui all'art. 4 del
D.P.R. n. 181/09 - IC (Invalidità Complessiva) = DB (Danno Biologico) + DM (Danno Morale)
+ (solo se favorevole) [IP (Invalidità Permanente) – DB (Danno Biologico)] - nella misura IC = DB
(48%) + DM (32%) + [IP (40%) – DB (48%)] = 80%, e quindi nella misura massima di legge tenuto conto dell'equipollenza normativa fra l'invalidità dell'80% e quella del 100% ai fini della corresponsione della speciale elargizione, o nella maggiore percentuale ove individuata e ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Tribunale;
b) sulla scorta della valutazione dell'invalidità complessiva di cui sopra, alla liquidazione nei confronti dell'odierno ricorrente dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Ex plurimis Cass.
SS.UU. nr. 7761/2017), entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo);
c) riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e
9.
Il tutto con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo, quindi alla rifusione delle spese processuali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario”.
A suffragio della propria domanda, il ricorrente ha rappresentato di essere Graduato
Aiutante dell'Esercito Italiano attualmente in servizio presso il 186° Reggimento
Paracadutisti “Folgore” e di aver svolto, nel corso della propria carriera, numerose missioni internazionali di pace all'estero e addestrative in Italia. In particolare, ha addotto
3 di 22 di aver partecipato:
1. dal 30.08.2003 al 14.09.2003 in Kosovo nell'ambito dell'Operazione “Over the
Horizon Forces Kosovo”;
2. dal 20.01.2004 al 15.07.2004 in Kosovo nell'Ambito dell'Operazione “Decisive
Endeavour”;
3. dal 03.10.2005 al 03.11.2005 in Kosovo nell'ambito dell'Operazione “Over the
Horizon Forces Kosovo”;
4. dal 23.04.2007 al 04.10.2007 in Libano nell'ambito dell'Operazione ; Pt_2
5. dal 03.02.2011 al 05.09.2011 in Afghanistan nell'ambito dell'Operazione “International
Security Assistance Force”;
6. dal 13.02.2017 al 13.08.2017 in Libia nell'ambito dell'Operazione “Ippocrate”.
Ha specificato che nell'ambito di tali missioni “è stato impiegato (privo di qualsivoglia dispositivo di protezione individuale quali guanti, mascherine, tute, occhiali etc.) in teatri operativi intrinsecamente ed irrimediabilmente connotati dall'inquinamento prodotto dai devastanti bombardamenti con munizionamenti all' intervenuti in Persona_2
loco”, essendo costretto ad inalare ingenti quantitativi di polvere/sabbia, dovendo utilizzare solventi a base di benzene per il mantenimento dell'equipaggiamento individuale e dovendo bere acqua del posto. Ancora, prima dell'impiego i tali missioni “è stato sottoposto ad intensa profilassi vaccinale effettuata senza il rispetto dei precisi protocolli medici dettati in tema dal Ministero della Salute i quali prevedono che la siffatta somministrazione avvenga almeno sei mesi prima dell'invio in missione all'estero”. Infine, quanto all'attività addestrativa in Italia è stato impiegato nei poligoni di e , privo dei dispositivi di protezione individuale. Pt_3 Parte_4
Così, per affetto di tali fattori vi sarebbe stata una significativa riduzione delle sue difese immunitarie che hanno condotto all'insorgenza e alla diagnosi, avvenuta in data 15 giugno 2022, di un “Linfoma di DG classico sottotipo sclerosi nodulare”.
Così, in data 9 agosto 2022 ha avanzato istanza per ottenere il riconoscimento di tale patologia quale dipendente da Causa di servizio, così ottenendo il relativo equo
4 di 22 indennizzo, nonché, in ragione delle descritte condizioni ambientali ed operative delle missioni internazionali di pace e l'attività addestrativa svolta, ha presentato in data 3 maggio 2023 istanza per ottenere il riconoscimento dello status di “Soggetto Equiparato
a Vittima del Dovere” e conseguente concessione dei benefici di legge.
A sostegno di tali domande, sì da provare il nesso tra la patologia de qua e l'impiego dei sopracitati ambienti contaminati, ha allegato le “Analisi dei Metalli, campione sangue del 12.04.2023” svolte dall'Università Parte_1 Controparte_4
Biotecnologie Molecolari per la Salute – Sezione di Chimica,
[...] CP_5
datate, 05.07.2023, che hanno identificato ed individuato nel sangue del ricorrente micro e nanoparticelle di metalli pesanti, espressamente identiche, per forma, tipo e dimensione a quelle menzionate nei D.P.R. 37/2009, 90/2010 e 40/2012; nonché la “Relazione di
Parere Medico Legale in persona del signor Aiutante E.I.”, datata Persona_3
05.12.2023, redatta da medico specialista il 5 dicembre 2023, che riconosce il nesso in oggetto e quantifica l'invalidità complessiva de ricorrente nella misura dell'80%.
Le domande amministrative presentate, ivi compresa quella per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, tuttavia non veniva accolte e i relativi provvedimenti negativi venivano impugnate la (in relazione alla causa di servizio) e in questa sede Parte_5
(per lo status di vittima del dovere).
Il ricorrente ribadiva poi la giurisdizione e la competenza del Tribunale Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, quanto a conoscere l'impugnazione del provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato. Allegava poi l'assenza di qualsivoglia correlazione tra l'accertamento dell'infermità come derivate da causa di servizio ed il riconoscimento dello status di “Soggetto Equiparato alle
Vittime del Dovere”, sottolineando la diversità dei due procedimenti e degli eventuali giudizi impugnatori, e più diffusamente illustrato l'esposizione a maggior rischi (inteso come “Specifico elemento di rischio ultroneo rispetto alla normalità delle funzioni istituzionali”) o fatiche cui il ricorrente è stato esposto nei teatri di missione di pace ed addestrativi. Al riguardo ha quindi illustrato come, per giurisprudenza consolidata e allegata al ricorso in tali casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali, grava sull'amministrazione l'onere
5 di 22 di fornire, a contrario, un principio di prova circa l'intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all'esposizione al DU ed ai metalli pesanti.
In relazione alla quantificazione dell'invalidità complessiva, ai sensi del DPR 181/09, ha fatto richiamo al Relazione Medica della dottoressa datata 5 dicembre 2023, Per_1
allegata al ricorso, che lo ha così determinato: IC = DB (48%) + DM (32%) + [IP (40%)
– DB (48%)] = 80%.
Ha infine il ricorrente argomentato circa la spettanza del diritto soggettivo a percepire l'assegno vitalizio nell'importo di euro 500,00.
Si è costituito in giudizio il , assieme al Controparte_1 Controparte_2
chiedendo in via pregiudiziale la declaratoria del difetto di legittimazione
[...]
passiva del e, per l'effetto, dichiararne Controparte_2
l'estromissione, nonché di sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295
c.p.c., stante la contemporanea pendenza di un processo innanzi al Giudice
Amministrativo in ordine al presupposto necessario (ma non sufficiente) della dipendenza da causa di servizio della sofferta patologia;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso avanzato per infondatezza dello stesso e, in subordine, di dichiarare la spettanza dei benefici a partire dalla domanda amministrativa (9 agosto 2022) e di accordare la rivalutazione della speciale elargizione a far data dal 1° dicembre 2007.con
Al riguardo, le amministrazioni resistenti hanno ribadito che a seguito di istanza presentata il 9 agosto 2022 dall'odierno ricorrente per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità sofferta, con verbale mod. BL/B n. 19544 in data 19.09.2022 la Commissione Medica di Verifica di
Firenze giudicava il graduato Cono affetto dall'infermità "Linfoma di DG classico sottotipo sclerosi nodulare", ritenendola non stabilizzata. Così, il Comitato di Verifica per le
Cause di Sevizio giudicava, con il parere n. 90044/2022 del 28.02.2023, la suddetta infermità non dipendente da fatti di servizio. Valutazione questa ribadita con il parere n.
95332/2023 del 11.07.2023, cui seguita il decreto n. 3054 del 25.07.2023 del
[...]
che riconosceva come non dipendente da causa di servizio l'infermità CP_1
sofferta dal graduato Cono, respingendo in conseguenza la relativa istanza di
6 di 22 concessione del beneficio indennitario per mancanza dei presupposti di legge.
Tuttavia, il 3 maggio 2023 lo stesso Cono aveva richiesto il riconoscimento della qualifica di soggetto equiparato a vittima del dovere, nonché dei connessi benefici economici, per la patologia “Linfoma di DG classico sottotipo sclerosi nodulare".
Ciononostante, con la determina 0000548 del 06.10.2023, l'Amministrazione resistente, sulla base del decreto di diniego della dipendenza ai sensi del D.P.R. 461/2001, respingeva l'istanza, ai sensi dell'art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005, risultando carente nel caso di specie il presupposto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, necessario ed indispensabile per il successivo accertamento delle particolari condizioni ambientali od operative di missione. Tale parere negativo veniva confermato dalla nota 0098894 del 13.10.2023, all'esito della presentazione del referto di analisi dei metalli da parte del graduato Pt_1
Così riassunti i presupposti procedimentali che hanno condotto alla presentazione del ricorso (fatti non contestati dalle parti e assunti come pacifici, alla luce anche della produzione, da entrambe le parti processuali, dei provvedimenti citati), la parte resistente ha sostenuto il difetto di legittimazione passiva del MEF, “in quanto sono contestati valutazioni e provvedimenti amministrativi posti in essere da altra Amministrazione ( Controparte_1
), a cui risultano integralmente imputabili”. Di contro il MEF ha competenza al solo
[...]
eventuale pagamento degli assegni vitalizi, posto che il riconoscimento del beneficio spetta ad altre amministrazioni, quale nel caso di specie il . Controparte_1
Ancora, parte resistente in via preliminare ha chiesto la sospensione del procedimento ex art. 295 cpc essendo pendente giudizio al TAR Toscana sull'impugnazione del provvedimento de che ha negato la sussistenza della causa di Controparte_1
servizio e la concessione del beneficio dell'equo indennizzo al graduato Cono.
Il ha sostenuto che tale dipendenza della causa di servizio rappresenti CP_1
presupposto necessario, ma non sufficiente, ai fini del riconoscimento dei benefici oggetto del presente procedimento.
Nel merito, ha ribadito la correttezza della valutazione del comitato di verifica e quindi la non dipendenza da fatti di servizio della patologia che gravava il Cono e ciò per assenza
7 di 22 di fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo alla patologia neoplastica.
Al riguardo il ha ribadito che: CP_1
- “le attuali evidenze mediche, basate sulla revisione metanalitica della letteratura scientifica mondiale ad elevato fattore d'impatto, riconoscono quali unici elementi predisponenti allo sviluppo della malattia fattori genetici (familiarità, sesso maschile) e fattori infettivi (virus di Hepstein-Barr e, forse, HIV).
- Inoltre, sotto il profilo epidemiologico, l'interessato (classe 1981) rientra per sesso ed età all'epoca della diagnosi (2020) tra i soggetti tipicamente colpiti nel mondo occidentale (maschi nella 2^- 4^ decade di vita). - Di contro, gli ampi studi epidemiologici condotti dalla Commissione Mandelli sul personale militare impiegato nei Balcani (1996-2007) hanno dimostrato un'incidenza della neoplasia in esame sostanzialmente sovrapponibile a quella della popolazione generale italiana.
- Inoltre, non è scientificamente riconosciuto alcun potenziale oncogeno generico o, tanto meno, specifico per il Linfoma di DG ai vaccini né all'esposizione a radiazioni non ionizzanti (onde radio), come quelle emesse dal " , cui il ricorrente accenna, quale fattore di rischio in occasione della Per_4
partecipazione alla missione in Afghanistan, anche perché il dispositivo montato sull'automezzo militare irradia all'esterno del veicolo stesso. Peraltro, nessun ruolo è riconosciuto nella genesi della neoplasia in esame all'esposizione professionale ad oli e solventi per armi, allo stress psico-fisico od a disagiate condizioni climatiche ed ambientali”.
Ancora, parte resistente ha ribadito come il riconoscimento della causa di servizio dell'infermità sia presupposto necessario e imprescindibile per l'accesso ai benefici oggetto del presente procedimento e che, in ogni caso, le valutazioni del Comitato di
Verifica, in ragione della ampia discrezionalità tecnica di cui gode siano non solo vincolanti per l'amministrazione (ex art. 14 D.P.R. n. 461 del 2001), ma altresì insindacabile per il Giudice, e ciò per via del principio di separazione dei poteri, salvo il caso di macroscopica irragionevolezza, illogicità o palese incongruità, trattandosi di atti a forte discrezionalità tecnica.
Ancora, parte resistente ha escluso l'esposizione a uranio impoverito nelle missioni all'estero cui ha partecipato, nonché nelle esercitazioni in Patria. Similmente ha Pt_1
escluso che le vaccinazioni cui il ricorrente è stato sottoposto abbiano potuto incidere
8 di 22 sulla insorgenza del linfonodo in questione e lo stesso per nanoparticelle nel sangue e l'esposizione a onde radar.
Altresì, i resistenti hanno contestato l'asserita inversione dell'onere della prova CP_6
circa la sussistenza del nesso causale tra l'attività professionale svolta e l'insorgenza della malattia, dovendo anzi essere la parte ricorrente a dover dimostrare la sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative determinanti l'infermità. Circostanza questa non allegata, non avendo il Cono operato in straordinarie condizioni di servizio come richiesto espressamente dall'art.1 comma c) del DPR 243/2006, ovvero che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Infine, in via subordinata, hanno sottolineato come la presentazione della domanda amministrativa si qualifica come ineludibile condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria e condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giurisdizionale, sì che l'eventuale spettanza dei benefici debba decorrere dalla data della domanda stessa. Mentre la decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione deve essere a far data dal 1° dicembre 2007, data di entrata in vigore della legge 222/2007 e che non espettano tutti i benefici di cui agli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e
9della Legge 206/2004.
All'udienza di prima discussione del 3 giugno 2024, non svolto il tentativo di conciliazione per mancata comparizione dei resistenti, il giudice ha, in CP_6
accoglimento dell'eccezione già citata, estromesso il Controparte_2
per carenza di legittimazione passiva, sì condividendo le argomentazioni sul
[...]
punto spese nella comparsa di costituzione.
Il Giudice ha quindi rigettato l'eccezione di sospensione del presente giudizio, non ravvisando alcun presupposto logico e giuridico tra le due valutazioni oggetto tanto di questo, tanto del giudizio attualmente pendente in sede di giustizia amministrativa per il riconoscimento della causa di servizio.
Quanto alle prove testimoniali e alla TU richieste da parte ricorrente, il Giudice, anche alla luce delle ampie produzioni documentali svolte, ha ritenuto la causa interamente
9 di 22 istruita, salvo doversi disporre TU ai fini della sola quantificazione del grado di invalidità sofferto dal ricorrente, con determinazione dei benefici assistenziali conseguenti e oggetto del ricorso.
All'udienza successiva del 1° luglio 2025 il nominato TU dottor ha Persona_5
prestato giuramento ed assunto l'incarico affidatogli. Le parti hanno nominato rispettivi
CC.TT.PP.
Il quesito posto ed oggetto di consulenza tecnica d'ufficio è stato il seguente:
“Accerti il TU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il periziando, acquisito ogni ulteriore documento necessario ed eseguito ogni opportuno accertamento se lo stesso per le infermità fisiche
o psichiche dalle quali è affetto, ed in particolare valutata l'infermità "linfoma di DG classico sottotipo sclerosi nodulare", sia affetto da quale grado di invalidità secondo il calcolo dell'Invalidità
Complessiva (I.C.) di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 181/09 - IC (Invalidità complessiva) = DB
(danno biologico) + danno morale + invalidità permanente (se favorevole) - danno biologico e ciò ai fini della valutazione della corresponsione della speciale elargizione di cui in narrativa del ricorso, dei benefici di cui alla Legge 206/2004, dello speciale assegno vitalizio, ex art. 5 comma 3, e assegno vitalizio ex art. 2 della Legge 407/1998, così come implementato ad euro 500,00 dalla Legge 350/2003, nonché di tutte le provvidenze assistenziali, previdenziali e pensionistiche della Legge 206/2004 ed in particolare agli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e 9"
All'udienza del 2 dicembre 2024, il Giudice ha rappresentato che il nominato TU ha depositato solo il giorno precedente, 1° dicembre 2024, l'elaborato conclusivo della disposta consulenza e il Giudice, stante la mancata comparizione dell'Avvocatura dello
Stato, al fine di meglio consentire il pieno esercizio dei diritti difensivi, ha rinviato all'odierna udienza del 13 gennaio 2025 per la discussione, autorizzando il deposito di note, nella quale le parti hanno concluso come in epigrafe riportato.
****
1. In via preliminare deve essere ribadito, anche in questa sede oltre quanto già provveduto nel corso dello svolgimento del presente processo, il difetto di legittimazione passiva del , con derivata sua estromissione dal Controparte_2
10 di 22 procedimento.
Deve difatti essere accolta l'eccezione svolta dalla parte resistente, posto che, come correttamente evidenziato nella comparsa di comparizione, il Controparte_2
nella sua veste di ordinatore secondario, interviene nella sola fase del pagamento degli
[...]
assegni vitalizi, mentre la competenza alla liquidazione degli stessi unitamente alla titolarità della relativa spesa è attribuita in via esclusiva al ”, così che non svolga alcun Controparte_1
ruolo nell'ambito della domanda avanzata dal ricorrente e pertanto debba essere estromesso dall'odierno processo, per carenza di legittimazione passiva.
2. Sempre in via preliminare occorre ribadire che il presente procedimento non possa e non debba essere sospeso ex art. 295 cpc in considerazione della pendenza di diverso procedimento pendente al TAR in ordine l'accertamento della causa di servizio Pt_5
della malattia patita dall'odierno ricorrente.
Invero, così condividendo e richiamando le argomentazioni spese nel ricorso introduttivo del presente procedimento, deve riaffermarsi che l'oggetto dei due procedimenti sia diverso e in alcun modo legato, non essendo in particolare l'accertamento della causa di servizio in alcun modo condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Difatti, tali due accertamenti, oggetto rispettivamente del giudizio presentato al giudice amministrativo e del presente procedimento, vertono su valutazioni e accertamenti in parte diversi e comunque non legati da rapporto di stretta consequenzialità e di presupposto logico-giuridico sì che si imponga la sospensione di questo giudizio, all'esito della definizione di quello pendente al TAR Pt_5
Invero, così richiamando anche la giurisprudenza copiosa allegata al ricorso introduttivo,
l'accertamento e il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato non deriva dalla medesima sussistenza dei presupposti della causa di servizio della patologia occorsa al lavoratore (cfr. Cass., ordinanza nr. 19152/2022, depositata in data
14.06.2022). Essa, difatti, come in realtà richiamato anche dalle amministrazioni resistenti, deriva solo ed esclusivamente dalla sussistenza di peculiari ed eccezionali condizioni operative che hanno portato nel caso di specie il militare ad essere esposto ad
11 di 22 eccentrici rischi che vanno ben oltre la mera ordinaria attività lavorativa che invece rappresenta l'ambito di applicazione della diversa disciplina della causa di servizio.
Secondo il consolidato insegnamento del giudice della nomofilachia, infatti, “quanto detto conduce ad escludere, nella fattispecie in esame, l'esistenza di un nesso di pregiudizialità logico giuridica, necessario ai fini della sospensione facoltativa del giudizio, tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;
quest'ultima, infatti, è ancorata a elementi costitutivi diversi dalla prima in quanto rappresentati dalla "causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" e presuppone l'accertamento di infermità derivanti non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari, cioè eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività; 29. con la conseguenza che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sé determinare
l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla legge n. 266 del 2005”
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020, Rv. 659882 – 01).
Per tali ragioni, così anche anticipando le argomentazioni di merito, non si ravvede alcun collegamento tra i due accertamenti e quindi tra i due relativi procedimenti giurisdizionali e non si può che rigettare a richiesta di sospensione del procedimento.
3. Passando al merito della vicenda, il ricorso presentato da e vertente il Parte_1
riconoscimento dello status di vittima del dovere e quindi la definizione del quantum di invalidità permanente a seguito di accertamento di tale status, con derivata pronuncia di annullamento del relativo provvedimento dello stesso e di condanna del CP_1
medesimo al riconoscimento dei relativi benefici di legge, deve essere parzialmente accolto, nei termini di cui al dispositivo della presente sentenza.
Tale decisione si impone alla luce di quanto correttamente accertato nel richiamato provvedimento conclusivo della consulenza tecnica di ufficio. Le argomentazioni svolte e gli accertamenti operati dal nominato TU appaiono invero perfettamente condivisibili per la loro logicità e linearità, sì che se ne impone una piena ricezione.
12 di 22 Pertanto, non può che in questa sede farsi richiamo agli accertamenti e alle valutazioni svolte dal nominato consulente tecnico di ufficio.
4. Ciò detto deve, tuttavia, in via preliminare ribadirsi la piena sindacabilità degli accertamenti tecnici operati nei provvedimenti impugnati in questa sede, essendo pieno potere del giudice, in particolare del giudice ordinario, sindacare tali accertamenti tecnici.
Così, devono essere sul punto disattese le doglianze svolte in sede di memoria di costituzione del resistente e fatte proprie, di contro, le argomentazioni sul CP_1
punto svolte da parte ricorrente in sede di affermazione della giurisdizione ordinaria e di piena legittimità di un sindacato sul punto. Al riguardo deve essere altresì fatto proprio in questa sede il richiamo alla giurisprudenza di legittimità svolto da parte ricorrente (in particolare le sentenze della Corte Suprema di cassazione nn. 23300/2016, 23396/2016,
759/2017, 7761/2017 e 15484/2017), vertendo altresì la materia oggetto di accertamento su diritti soggettivi e non già di interessi legittimi.
Posta quindi la giurisdizione del giudice ordinario, ed in particolare di quello in funzione di giudice del lavoro, e della piena sindacabilità di un accertamento tecnico dell'amministrazione, in ragione anche del pieno pacifico potere di disapplicazione di un provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario (per effetto anche della
Legge abolitrice del contenzioso amministrativo), devono essere in questa sede ripercorsi e fatti propri gli sviluppi argomentativi, logici e lineari nello svolgimento e nelle conclusioni, effettuati dal nominato TU.
5. Ciò posto, deve ribadirsi che la causa è apparsa interamente istruita quanto ai presupposti per ritenere la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività professionale svolta dal ricorrente e la sussistenza della descritta patologia che lo affligge, così che l'unica attività istruttoria svolta è stata la menzionata TU.
Invero, deve condividersi quanto evidenziato da parte ricorrente, che al riguardo ha citato e allegato copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto (e specifica proprio di casi di militari impiegati nei medesimi teatri operativi dell'odierno ricorrente), cui il
Tribunale non intende discostarsi, che fonda in tali casi un inversione dell'onere probatorio, dovendo, con argomentazioni specifiche, l'amministrazione resistente
13 di 22 illustrare e provare la sussistenza di gravi fattori alternativi che abbiano portato all'insorgenza della patologia cancerogena in oggetto.
Invero, a fronte di specifiche e puntuali indicazioni di parte ricorrente sull'attività professionale svolta, sugli impieghi e le mansioni affidate, parte resistente ha invece fatto un generico richiamo a studi (ad esempio ha genericamente negato l'impiego di acqua del luogo) o lavori di commissioni parlamentari e altre sentenze che invece afferiscono a diversi episodi ovvero alla sussistenza, in quei casi specifici, di fattori alternativi della malattia cancerogena (quali ad esempio il fumo) che, invece, nel caso di specie non sono stati né allegati, né provati.
L'amministrazione resistente non ha quindi adeguatamente provveduto ad invertire l'onere della prova che invece è delineato dalla costante giurisprudenza, citata e allegata da parte ricorrente, sul punto e specialmente sui militari impiegati in teatri come il
Kossovo.
In particolare il ricorrente ha specificatamente addotto le circostanze straordinarie e i fatti di servizio che lo hanno esposto a maggiori rischi o fatiche, in relazione alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto: “il ricorrente ha operato senza
l'ausilio di alcun dispositivo di protezione di alcun genere (mascherine, guanti etc.), in ambienti operativi caratterizzati da un altissimo livello di inquinamento ambientale (Kosovo, Libano, Libia ed
Afghanistan per quanto concernente gli impieghi esteri, nonché, i poligoni siti sul territorio nazionale), dovuto al massiccio impiego di proiettili all'Uranio Impoverito, ha dovuto provvedere al mantenimento ed alla cura dell'equipaggiamento individuale mediante l'impiego di solventi a base di benzene (sostanza notoriamente cancerogena) in locali non areati sottoposto ad ingente ed intensiva profilassi vaccinale avvenuta in violazione dei protocolli medici dettati in materia (come da documentazione versata in atti) e continuamente assoggettato all'effetto delle onde radio/elettromagnetiche dei dispositivi Jammer impiegati onde ridurre il rischio di attentati/attacchi di matrice terroristica, nonché, ancora ha provveduto (nel corso delle Missioni Internazionali sopradescritte) a consumare cibi procacciati in loco e/o cucinati con
l'acqua del luogo e ad impiegare l'acqua del posto per provvedere alla propria igiene orale e personale”.
A fronte di tali peculiari ed eccezionali condizioni operative, che certamente lo hanno esposto a eccezionali fattori di rischio di contrarre malattie come quella che lo grava, ha
14 di 22 altresì dimostrato la presenza di metalli pesanti nel suo sangue. Così, rigettando sul punto le argomentazioni difensive, deve riconoscersi che “la presenza di nano e microparticelle di metalli pesanti di e CROMO integra e realizza il rischio tipizzato dal Per_2
Legislatore” nella fattispecie qui interessata. Così, anche richiamando in questa sede la giurisprudenza citata da parte ricorrente sul punto, nonché quando svolto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, deve riconoscersi la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività operativa e lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia oggetto del procedimento.
Così deve riconoscersi che l'infermità “Linfoma di DG classico sottotipo sclerosi nodulare” da cui lo stesso è affetto, è da ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006. Pertanto, deve vedersi Parte_1
riconosciuto il derivante status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, con derivato riconoscimento di tutti i connessi benefici previsti per legge e ciò a far data dalla domanda amministrativa, sì come affermato nella nota conclusiva anche dalla stessa parte ricorrente.
5.1. Al riguardo, proprio per ribadire che l'amministrazione non ha provato la sussistenza nel caso di specie di fattori alternativi innestanti la malattia, appare utile richiamare la giurisprudenza amministrativa citata da parte ricorrente secondo cui: “Ne consegue che, una volta accertata l'esposizione del militare agli inquinanti, è l'Amministrazione che deve dimostrare che tale agente patogeno non abbia determinato l'insorgere della riscontrata infermità e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni), dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità (fin qui, n. 6684/2021 cit.). Va soggiunto che la correlazione tra le patologie neoplastiche e l'esposizione a polveri di uranio impoverito è stata da tempo acquisita in diverse sedi scientifiche, anche internazionali;
tanto che lo stesso legislatore nazionale ha riconosciuto l'esistenza del “rischio specifico” correlato all'impiego nei Teatri Operativi e di conseguenza ha previsto appositi benefici economici a favore del personale che abbia contratto patologie a causa dell'esposizione all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico: art. 1079, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2010 - e
15 di 22 già con l'abrogato art. 2 D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79, della L. n. 244 del 2007 (sez. IV, 26/02/2021 n.1661 cit.). […]” (Consiglio di Stato, sentenza del 3 novembre 2023, n. 9544). Ma sul punto si veda anche giurisprudenza del giudice di legittimità ordinario e segnatamente Cass. sentenze nn. 7409/2023 e
12595/2024.
6. Ciò posto, dimostrata l'esposizione ad eccezionali fattori di rischio (come meglio specificati anche nella parte riassuntiva del ricorso introduttivo) e l'assenza di valide ricostruzioni alternativa (in ragione anche della presenza di metalli e nanoparticelle nel sangue del ricorrente), occorre analizzare nel dettaglio gli accertamenti, qui pienamente condivisi e fatti propri, svolti dal nominato TU, posto che appaiono dimostrati i presupposti per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere.
Le conclusioni dello stesso appaiono pienamente condivisibili e logiche e devono essere qui richiamate a fatte proprie specialmente in relazione alla quantificazione del danno biologico dallo stesso ricorrente patito e quindi anche nella determinazione dei relativi e derivanti indennizzi e benefici tutti.
Ciò in relazione anche alle osservazioni svolte dalle parti all'elaborato del TU, le cui contro deduzioni devono essere altresì condivise e fatte proprie, avendo egli illustrato, con motivazione logica e chiara, perché e come le stesse debbono essere superate.
Ed invero, il TU ha analizzato la documentazione sanitaria del ricorrente sul punto ed in particolare: lettera di dimissione, UOC Medicina, Policlinico Militare di Roma “Celio”, con ricovero dal 18.05.2022 al 01.06.2022; e Diagnosi di dimissione: Multiple linfoadenomegalie in approfondimento diagnostico in paziente con astenia e calo ponderale...; referto esame Istologico, UOC di patologia Clinica, Policlinico Militare di Roma “Celio”; ...
Diagnosi: L'insieme dei reperti morfologici ed immunofenotipici descritti sono compatibili con la diagnosi di linfoma di DG classico, sottotipo sclerosi nodulare
(sec. WHO 2017); referto esame Pet Globale Corporea, UOC Medicina Nucleare,
AOUS, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
relazione visita ematologica, UOC
Ematologia, AOUS Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
parere Dr.ssa Elisabetta
16 di 22 Piccolo, UOSD Medicina Legale, Ausl Toscana S/E, Siena;
relazione visita ematologica,
UOC Ematologia, AOUS Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
relazione visita ematologica, UOC Ematologia, AOUS Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
relazione visita ematologica, UOC Ematologia, AOUS Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese;
relazione visita ematologica, UOC Ematologia, AOUS Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese;
relazione visita ematologica, UOC Ematologia, AOUS
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
relazione visita ematologica, UOC
Ematologia, AOUS Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
relazione visita ematologica, UOC Ematologia, AOUS Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
referto esame Tc collo, torace e addome completo, AOUS, Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese;
referto esame Pet Globale Corporea, UOC Medicina Nucleare,
AOUS, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
relazione visita ematologica, UOC
Ematologia, AOUS Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
relazione visita ematologica, UOC Ematologia, AOUS Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
relazione visita ematologica, UOC Ematologia, AOUS Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese;
relazione visita ematologica, UOC Ematologia, AOUS Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese;
analisi dei metalli su campione di sangue, Dipartimento
Di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Sezione Di Chimica, Università degli
Studi di;
relazione di parere medico legale, Dr.ssa spec. in Medicina CP_4 Per_1
Legale e delle Assicurazioni, Torino.
Il TU ha anche analizzato ulteriore documentazione in atti e segnatamente:
● 09.08.2022: domanda per il Riconoscimento della Dipendenza da Causa di Servizio e
Concessione dell'equo indennizzo, all'Ufficio Maggiorità e Personale, 186° Reggimento
Paracadutisti “Folgore”, Parte_1
● 03.05.2023: domanda per benefici previsti per vittima del dovere, al
[...]
– II Reparto- Servizio Controparte_3
Speciali Benefici, Graduato Aiutante Esercito Italiano Cono;
Parte_1
● 09.10.2023: determinazione negativa, Controparte_3
;
[...]
17 di 22 ● 12.01.2024: ricorso ex artt. 414 e segg.ti C.p.c, al Tribunale di Siena in funzione del
Giudice del Lavoro, Studio Legale Tartaglia, Roma.
Così appare pienamente completa l'istruzione svolta dal nominato TU che ha quindi compiuto direttamente ulteriori e completi accertamenti medico-sanitari sulla persona del ricorrente, alla luce anche delle relazioni delle visite ematologiche eseguite presso la
UOC Ematologia della Azienda Ospedaliera Universitaria Senese dal 22.07.2022 al
02.03.2023 che avevano evidenziato:
- pronta e completa capacità di risposta alla terapia
- graduale e progressiva attenuazione dei sintomi dall'inizio della terapia
- “remissione completa della malattia” certificata in occasione della visita di controllo del
02.03.2023 presso la UOC Ematologia della Azienda Ospedaliera Universitaria Senese si può indicare una percentuale di invalidità al 20%.
Così il nominato TU ha dato atto che a seguito del riconoscimento del “linfoma di
DG classico, sottotipo sclerosi nodulare”, il ricorrente ha subito sei cicli di chemioterapia presso la UOC ematologia di Siena che nel marzo 2023 lo dichiarava guarito in quanto veniva riscontrata la “remissione completa della patologia”, con conseguente follow up semestrale, ad oggi negativo per ripresa di patologia.
Ancora, ripercorrendo l'impiego militare del ricorrente ed in particolare l'utilizzo di armamenti all'uranio impoverito, il TU, senza tuttavia che ciò fosse strettamente necessario per quanto sopra già detto, rappresentato che “Appare dunque evidente come le attività di Servizio, nonché le missioni nei Balcani, eseguite dal Sig. siano caratterizzate Pt_1
intrinsecamente da tutti i fattori di rischio sopramenzionati che, agendo in maniera sinergica, sono risultati etiopatogeneticamente fondamentali nello sviluppo del documentato Linfoma Non Hodking.
Questo è, quindi, il punto nodale che rende di fatto l'attività lavorativa, cui è stato soggetto il Sig. Pt_1
durante i lunghi anni di Servizio nonché le missioni, non una mera occasione rivelatrice bensì una concausa efficiente e determinante nello sviluppo della patologia di cui egli ora soffre, adottando, come peraltro suggerito dalla stessa III Commissione di Inchiesta Parlamentare sulla materia in oggetto, un criterio di tipo probabilistico che prescinda dall'accertamento puntuale di un nesso di causalità tra
18 di 22 l'esposizione ad agenti patogeni di varia natura e le malattie invalidanti, che risulta spesso indimostrabile. Di contro, visto l'invito all'estrema prudenza e la necessità di ulteriori studi circa
l'argomento espressa sia da esperti nazionali che internazionali di altissimo livello, appare discutibile e non condivisibile la posizione espressa dal Comitato di Verifica che, contrariamente al fatto che nella letteratura internazionale il tema sia ancora oggetto di ricerca e dibattito scientifico, formula un giudizio lapidario ignorando il criterio statistico-probabilistico ed epidemiologico”.
6.1. Così, quanto alla quantificazione del danno derivante da tale diagnosticata malattia, il
TU ha, condivisibilmente, ragionevolmente e logicamente, così provveduto a determinarla, facendo riferimento al D.M. 12 luglio 2000 (Danno biologico ): CP_7
danno biologico permanente pari al 15%; invalidità permanente nella misura del 25%
(ascrivibile alla TABELLA A, VIII categoria, che convertita con la tabella F1 propone un range del 21-30%, da intendersi nella sua misura media) e danno morale pari a 1/2 del danno biologico, che corrisponde ad un valore del 7% (trattandosi di patologia neoplastica con rischi evidenti di morte e necessità di chemioterapia che fortunatamente ha portato a restitutio ad integrum). Tali argomentazioni appaiono pienamente logiche e condivisibili e le più diffuse argomentazioni del TU devono solo essere riassunte in questa sede per ragioni espositive.
Così, “Dall'esame della documentazione e dalle risultanze delle operazioni di consulenza tecnica, è emerso che il sig. dal maggio 2022 al marzo 2023 fu affetto da “linfoma di DG classico, Pt_1
sottotipo sclerosi nodulare”, trattato con chemioterapia, in attuale remissione clinica con follow up semestrale. Applicando i valori di danno sopra esposti alla citata formula [IC=DB+DM+(IP-DB)] prevista dal citato art. 4 del DPR 181/2009 si ottiene: IC = 15 + 7 + (25 – 15) = 32%.
In conclusione, l'infermità da cui è affetto il Sig. determina ad oggi, in base ai criteri Parte_1
valutativi previsti dal DPR 181/2009, una invalidità complessiva (IC) nella misura del 32%
(trentadue). La stabilizzazione del quadro clinico può essere individuata nella data del 2.03.2023, come documentato dalla relazione UOC Ematologia AOUS”.
Tale conclusione, logica, coerente e condivisibile e fatta propria per la definizione del presente procedimento, non appare smentita dalle osservazioni dei nominati CCTTPP delle parti. Invero, le doglianze del ctp di parte ricorrente sono state correttamente
19 di 22 superate. Invero, il ctp di parte ricorrente che quantifica in modo superiore l'invalidità complessiva perché non considera che il ricorrente è ad oggi totalmente guarito dal linfonodo contratto e pertanto appare coerente e corretta la quantificazione operata dal
TU e fissata al 32%.
La funzione dell'istituto in oggetto è invero quella di indennizzo che non può che considerare le attuali condizioni del ricorrente, non quelle pregresse.
7. Ciò posto e per tali argomentazioni il ricorso avanzato da deve essere Parte_1
accolto nella misura rilevata correttamente dal TU ed esposto nel suo elaborato finale che ha determinato nella misura del 32% il grado di invalidità complessivo dallo stesso patito in ragione del riconoscimento del suo status di soggetto “equiparato” a vittima del dovere.
In tali limiti deve quindi accertarsi e per le argomentazioni sopra svolte (e per quelle del
TU al cui elaborato finale si fa pieno riferimento) il riconoscimento di una lesione dell'integrità psicofisica in termini di danno biologico nella misura del 15% con determinazione del grado di invalidità permanente correttamente calcolato nella misura del 32%, con data di stabilizzazione al 2 marzo 2023, con spettanza di tutti i benefici che ex lege derivano da tale riconoscimento e a far data, come concordemente indicato dalle parti, al 9 agosto 2022, data della presentazione della istanza amministrativa.
Da tale accertamento deriva quindi la disapplicazione dei provvedimenti al riguardo impugnati del resistente che ha negato tale riconoscimento (e segnatamente CP_1
Determinazione Negativa – Posizione nr. 14978/SSB recante prot. nr. M_D 934676
SBE2023 0000548 emesso dal Controparte_3
– II Reparto datata
[...] Controparte_3
06.10.2023) e i relativi conseguenti benefici che ex lege spettano al ricorrente (a far data della domanda amministrativa) e segnatamente i trattamenti economici, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo, ivi compresi la speciale elargizione, ex art. 5, commi 1 e 5 della legge n. 206/04 ed art. 34 della legge n. 222/07, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata oltre rivalutazione ISTAT, l'assegno vitalizio di € 500,00
20 di 22 mensili, ex art. 2 l. 407/98, come elevato dall'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l.
206/04, sempre dalla citata data del 9 agosto 2022.
A fronte dell'accoglimento parziale del ricorso presentato si impone una compensazione delle spese di lite, mentre quelle di TU devono essere poste a carico solidalmente delle parti, in ragione anche della complessità degli accertamenti svolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
in accoglimento parziale del ricorso presentato, accerta e dichiara che, in considerazione delle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006, il ricorrente ha riportato postumi con un grado di inabilità complessiva pari al 32%, con stabilizzazione del quadro clinico al 2 marzo 2023. Per l'effetto, condanna il CP_1
resistente, in persona del p.t., alla corresponsione delle somme dovute a fronte CP_8
di tale riconoscimento e dello status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, e segnatamente dei benefici non ancora riconosciutigli in virtù del già menzionato status, tra cui la liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data della domanda amministrativa, 9 agosto 2022, sino al soddisfo), oltre rivalutazione ISTAT, in ragione di
€ 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva riscontrata, dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, anch'essi soggetti a rivalutazione annua a far data dalla domanda amministrativa, e al riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, previdenziale e pensionistico previste dalla Legge n.
206/04.
Compensa le spese di lite tra le parti e pone le spese di TU in solido tra le parti.
Visto l'art. 429 c.p.c. viene indicato in giorni 60 il maggior termine per il deposito della motivazione.
21 di 22 Siena, 13/1/2025
Il Giudice
Alessandro Maria Solivetti Flacchi
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