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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1410/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca CASTELLETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Trieste alla via della Geppa, n. 9, e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia BERNOT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Gorizia, Via Don Bosco n. 55, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 3 febbraio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 4 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio a Staranzano il 23 settembre 2023. Dall'unione non sono nati figli. Dopo che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025, il 9 aprile 2025 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione del 4 dicembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal termine fissato per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
LC il 23 marzo 1996 e , nato a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Staranzano (Gorizia) il 23 settembre 2023, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 5 parte 2 serie A - anno 2023; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che:
- con separato atto pubblico da effettuarsi presso notaio di fiducia della NO
il signor cederà la propria quota di ½ dell'immobile in comproprietà Pt_1 Pt_2 alla moglie la quale si farà esclusivo carico delle spese notarili ed accessorie tutte;
- contestualmente la NO si accollerà in via esclusiva con atto di accollo Pt_1 privativo, le cui spese anche notarili saranno a suo esclusivo carico, l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante a euro 161. 058,00 al 21 settembre 2024) che i coniugi hanno verso la Crédit Agricole Italia s.p.a. (atto del Notaio Persona_1
pagina 2 di 3 - rep. 3048 racc. 2586 registrato a Ferrara in data 9 maggio 2022 N. 3288 Serie Pt_3
1T Iscritto a Bologna in data 9 maggio 2022 N. 23590 RG e 4438 RP), ipoteca che verrà cancellata a suo tempo e cura e spese anche notarili dalla NO una volta Pt_1 completamente estinto il mutuo;
- a tutti gli effetti quest'ultima subentrerà verso la banca mutuante obbligandosi a liberare, a proprie spese, da ogni vincolo di garanzia il cedente all'atto di cessione di cui sopra;
- dal momento della effettiva cessione, la stessa si accollerà le spese condominiali ordinarie e straordinarie;
2) prende atto che le parti hanno concordato che il signor rilascerà la casa Pt_2 coniugale entro e non oltre 6 mesi dalla data dell'anzidetto rogito, prorogabili di tanto tempo quanto necessario per l'emissione da parte dell'istituto bancario della dichiarazione di liberazione dal mutuo in capo al signor qualora questo superi i Pt_2 dieci giorni dal rogito, impegnandosi a versare alla banca, o alla NO una Pt_1 volta conclusa la pratica di accollo privativo, l'importo di euro 400,00 mensili (pari alla propria quota attuale della rata del mutuo);
- nel caso di rilascio dell'immobile da parte del signor prima del predetto Pt_2 termine, quest'ultimo a nulla sarà più tenuto e l'intero rateo del mutuo sarà dal momento del rilascio ad esclusivo carico della NO;
Pt_1
- qualora il signor rilasciasse l'abitazione prima di tale data la NO Pt_2
pagherà, dal mese successivo qualora la rata del mese sia già stata pagata Pt_1 all'istituto bancario, ovvero dal mese in corso qualora la rata non sia stata ancora pagata all'istituto bancario, l'intera rata del mutuo ipotecario anche in pendenza della pratica di accollo liberatorio di cui al punto precedente;
3) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autonomi e che nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
4) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver separatamente risolto ogni altra questione pendente tra loro e di non avere quindi nulla da pretendere l'una dall'altra e che pertanto espressamente rinunciano a qualsiasi azione giudiziale relativa alla separazione ed al divorzio nonché a qualsiasi domanda risarcitoria di qualsivoglia danno endofamiliare;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 10 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca CASTELLETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Trieste alla via della Geppa, n. 9, e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia BERNOT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Gorizia, Via Don Bosco n. 55, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 3 febbraio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 4 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio a Staranzano il 23 settembre 2023. Dall'unione non sono nati figli. Dopo che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025, il 9 aprile 2025 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione del 4 dicembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal termine fissato per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
LC il 23 marzo 1996 e , nato a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Staranzano (Gorizia) il 23 settembre 2023, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 5 parte 2 serie A - anno 2023; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che:
- con separato atto pubblico da effettuarsi presso notaio di fiducia della NO
il signor cederà la propria quota di ½ dell'immobile in comproprietà Pt_1 Pt_2 alla moglie la quale si farà esclusivo carico delle spese notarili ed accessorie tutte;
- contestualmente la NO si accollerà in via esclusiva con atto di accollo Pt_1 privativo, le cui spese anche notarili saranno a suo esclusivo carico, l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante a euro 161. 058,00 al 21 settembre 2024) che i coniugi hanno verso la Crédit Agricole Italia s.p.a. (atto del Notaio Persona_1
pagina 2 di 3 - rep. 3048 racc. 2586 registrato a Ferrara in data 9 maggio 2022 N. 3288 Serie Pt_3
1T Iscritto a Bologna in data 9 maggio 2022 N. 23590 RG e 4438 RP), ipoteca che verrà cancellata a suo tempo e cura e spese anche notarili dalla NO una volta Pt_1 completamente estinto il mutuo;
- a tutti gli effetti quest'ultima subentrerà verso la banca mutuante obbligandosi a liberare, a proprie spese, da ogni vincolo di garanzia il cedente all'atto di cessione di cui sopra;
- dal momento della effettiva cessione, la stessa si accollerà le spese condominiali ordinarie e straordinarie;
2) prende atto che le parti hanno concordato che il signor rilascerà la casa Pt_2 coniugale entro e non oltre 6 mesi dalla data dell'anzidetto rogito, prorogabili di tanto tempo quanto necessario per l'emissione da parte dell'istituto bancario della dichiarazione di liberazione dal mutuo in capo al signor qualora questo superi i Pt_2 dieci giorni dal rogito, impegnandosi a versare alla banca, o alla NO una Pt_1 volta conclusa la pratica di accollo privativo, l'importo di euro 400,00 mensili (pari alla propria quota attuale della rata del mutuo);
- nel caso di rilascio dell'immobile da parte del signor prima del predetto Pt_2 termine, quest'ultimo a nulla sarà più tenuto e l'intero rateo del mutuo sarà dal momento del rilascio ad esclusivo carico della NO;
Pt_1
- qualora il signor rilasciasse l'abitazione prima di tale data la NO Pt_2
pagherà, dal mese successivo qualora la rata del mese sia già stata pagata Pt_1 all'istituto bancario, ovvero dal mese in corso qualora la rata non sia stata ancora pagata all'istituto bancario, l'intera rata del mutuo ipotecario anche in pendenza della pratica di accollo liberatorio di cui al punto precedente;
3) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autonomi e che nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
4) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver separatamente risolto ogni altra questione pendente tra loro e di non avere quindi nulla da pretendere l'una dall'altra e che pertanto espressamente rinunciano a qualsiasi azione giudiziale relativa alla separazione ed al divorzio nonché a qualsiasi domanda risarcitoria di qualsivoglia danno endofamiliare;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 10 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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