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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 863 DELL'ANNO 2024
FRA
AR EN
E
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE
Oggi 7.5.2025 alle ore 11.10 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. NOBERASCO MARIO e la parte Parte_1
personalmente per la parte convenuta : Controparte_1
l'avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA
è altresì presente il funzionario dott. Augusto Meniconzi. CP_2
A domanda del giudice il funzionario rappresenta che:
- Nell'estratto conto veniva rilevato un codice errore. A seguito di verifica si è riscontrata una mancanza di 20 euro, riguardante un premio , per cambio CP_3
aliquota di lire 59.000,00 da pagare entro il luglio 1997 e che CP_3 CP_2
riscuoteva per conto di . Si trattava di contributo aggiuntivo. CP_3
- I contributi relativi al settore agricolo vanno pagati per intero e non sono frazionabili, pertanto, anche a fronte di mancanze di poco rilievo, viene non considerato tutto l'anno;
- Il 1996 era peraltro un anno particolare perché c'era stato il passaggio delle competenze dallo all' per cui era possibile che ci potessero essere Pt_2 CP_2
1 inesattezze, anche se solo sul piano formale. Nel caso di specie c'era stata una inesattezza perché l'anagrafica della signora era ancorata alla posizione Per_1 nuova non solo dall'1.1.1997 ma dall'1.1.1996. Questo errore però era solo sul piano anagrafico e non sul piano della riscossione, in relazione al quale la posizione risultava correttamente attribuita al padre.
- A domanda se il bollettino con la richiesta del contributo aggiuntivo fosse mai stato inviato a risponde: non lo so, perché i bollettini venivano Parte_3
trasmessi da Roma.
- A domanda se sa quando sia stata effettuata la richiesta di pagamento al sig.
[...]
. È stata fatta successivamente, a me risulta nel 2002. Parte_3
- Rilevato l'errore anagrafico di cui ho detto, è stata chiamata la sede centrale Roma che aveva eliminato la posizione debitoria, non so dire per quale motivo. Tuttavia, siccome il codice errore previsto dal programma non andava via, abbiamo dovuto reinserire la posizione debitoria sempre per le 59.000 lire.
- Preciso, inoltre, che rispetto a quelle 59.000 lire originarie, è stato poi tenuto conto di un credito di 10 euro del sig. , che è stato dedotto in Parte_3
compensazione, per cui il debito finale risulta essere di 20,00 euro.
- A domanda sul perché, a fronte dell'ammontare del debito, non è stata applicato l'art. 1 co. 232 della legge 662/1996 e successiva conferma risponde: noi non l'applichiamo, non so dire il motivo.
- Sugli ultimi provvedimenti di cancellazione e reiscrizione, rappresento che si è trattato di un tentativo di risolvere l'errore anagrafico di cui ho detto prima, cioè che nel 1996 conteneva già l'anagrafica della signora quando Parte_4
invece la posizione di riscossione risultava ancora sotto il padre Parte_3
Confermo che la signora non ha formulato alcuna domanda al riguardo.
- Ribadisco che nel 1996 ci sono stati diversi errori in relazione ai contributi a fronte del cambio di competenze . CP_2
Viene data rilettura delle dichiarazioni, che il funzionario conferma.
A questo punto l'avv. Noberasco insiste come in ricorso, anche in relazione al danno non patrimoniale subito dalla signora confermato dall'istruttoria, nonché Per_1
sul danno patrimoniale, pari alla pensione non ricevuta.
L'avv. Pisanu si richiama a tutte le difese svolte.
2 Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
3 N. R.G. 863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 953/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to NOBERASCO MARIO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. PISANU RITA P.IVA_1
ASSUNTA MARIA, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - ella ha svolto attività lavorativa dal 1.1.1981 al pensionamento, avvenuto il 1.2.2024; - dal 1981 al 21.12.1992 aveva lavorato come titolare di impresa artigiana;
dal 1.1.1993 al 31.12.1995 come coadiuvante nell'impresa agricola del padre, e infine dal 1.1.1996 al 31.12.2022 come titolare di impresa agricola già di titolarità del padre e rilevata il 1.1.1996; - dopo aver raggiunto quarantadue anni di lavoro e aver compiuto il 63° anno di età, aveva deciso di avvalersi della possibilità di ottenere il trattamento pensionistico anticipato per potersi dedicare alla sua famiglia;
- sennonché, aveva rigettato la domanda, risultando CP_2
mancanti 43 settimane di contribuzione;
- a seguito di richieste informazioni, era emerso che la scopertura previdenziale era dipesa da un debito di euro 20,43 relativo ad un bollettino integrativo all'anno di imposizione 1996, che aveva determinato il mancato riconoscimento dell'intero anno di contribuzione;
- tuttavia, ella aveva ritualmente pagato tutta la contribuzione dovuta per l'anno 1996, come risultava dai bollettini premarcati predisposti da , e non aveva ricevuto alcun bollettino integrativo;
- ella aveva CP_2
pertanto richiesto ad di dichiarare se avesse mai richiesto in pagamento tali somme, CP_2
mediante bollettini o avvisi bonari, ma l'istituto non aveva fornito riscontro;
- pertanto, aveva proposto ricorso avverso il diniego della pensione, che in un primo tempo era stato accolto dal Comitato Provinciale, salvo poi essere respinto dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, sul presupposto che con raccomandata del 4.8.2005, aveva sollecitato CP_2 il contribuente a verificare la regolarità dei versamenti contributivi relativi all'anno 1996;
- sennonché, tale raccomandata non era stata inviata a lei, ma ad nove Persona_2
anni dopo la cessazione della sua attività, e non menzionava la posizione di Pt_1
- inoltre, l'istituto aveva calcolato in modo errato l'asserita contribuzione
[...]
mancante, poiché sommando l'ammontare dei bollettini pagati risultava una somma di lire 2.034,676 e non di 1.994.784, con la conseguenza che il debito sarebbe stato comunque pari a 19.110 lire.
Tanto premesso, la ricorrente ha lamentato che:
5 - Ella era in possesso del requisito per accedere alla pensione anticipata al momento della domanda del 10.11.2022 ed aveva sempre pagato tutti i contributi richiesti dall'istituto, anche nell'anno 1996;
- non aveva emesso alcun bollettino integrativo e mai ne aveva fatto richiesta alla CP_2
ricorrente;
- l'unica richiesta risultava effettuata nei confronti del di lei padre, che aveva cessato l'attività il 31.12.1995, e ben nove anni dopo, senza alcuna indicazione circa la posizione della signora Pt_1
- i pretesi contributi mancanti erano pari semmai a 9,86 euro (19.110 lire) con la conseguenza che doveva trovare applicazione l'art. 1 co. 232 della l. 662/1996 confermato dall'art. 4 co. 6 del d.l. 79/1997;
- l'importo richiesto non riguardava la contribuzione ordinaria, bensì l'aumento del canone di cui al d.lgs. 219/1996, pari a 59.000 lire per i coltivatori diretti nelle CP_3
zone montane. Pertanto, la prestazione era attinente ad un premio che non andava CP_3
ad incidere in alcun modo sulla posizione contributiva della ricorrente, utile alla pensione.
La ricorrente ha chiesto conclusivamente accertare l'illegittimità del diniego opposto da alla richiesta di concessione della pensione anticipate;
accertare CP_2 conseguentemente la responsabilità dell'istituto e condannarlo a corrisponderle il trattamento pensionistico dalla data della domanda sino al successivo riconoscimento della pensione, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Si è costituito ritualmente , che alle avverse argomentazioni ha replicato: - CP_2
la ricorrente non aveva dato prova di aver versato la somma richiesta da;
- CP_2 CP_2
aveva sollecitato il contribuente nell'anno 2005 a verificare la regolarità contributiva relativa all'anno 1996 ed eventualmente a sanare l'omissione; - ciò nonostante, la ricorrente non aveva assunto alcuna iniziativa;
- inoltre, ella aveva proposto domanda di pensione anticipata quando invece già dal suo estratto contributivo risultava chiaro che difettava il requisito contributivo previsto dalla legge.
ha chiesto in conclusione il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimonianze e l'assunzione di informazioni da parte del funzionario interno all'istituto, occupatosi della pratica.
All'esito, il giudice pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
6 **************************************
Il ricorso è fondato, per i motivi che di seguito si espongono.
È pacifico che abbia negato alla ricorrente di accedere alla pensione CP_2
anticipata, a seguito di domanda presentata il 10.11.2022 (doc. 2), ritenendo che fosse stato omesso il versamento della contribuzione per l'anno 1996, dal quale sarebbe discesa la maturazione di 2132 contributi settimanali, in luogo dei 2175 previsti dalla legge.
In particolare, ha contestato a di aver omesso, per l'anno CP_2 Parte_1
1996, la corresponsione di contributi per lire 59.000, relativi per espressa ammissione dell' , all'aumento del canone di cui al decreto legislativo n. 219 del CP_1 CP_3
26.4.1996 e al decreto del Ministero del lavoro 8.8.1996. Da tale omissione sarebbe discesa la scopertura dell'intero anno di riferimento, ai sensi della disciplina sui coltivatori diretti (in relazione ai quali non opera il principio della frazionabilità dei contributi previdenziali omessi, per cui in caso di mancato pagamento di una quota dei contributi annuali viene ritenuto scoperto l'intero anno).
Si ritiene che tale ragionamento non possa essere condiviso.
Innanzitutto, è documentato dai bollettini premarcati e timbrati che parte ricorrente abbia versato tutti i contributi richiesti da per l'anno 1996 utili ai fini di CP_2
invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) (doc.
5.1. parte ricorrente).
Risulta altresì provato in via documentale che dal cassetto previdenziale intestato a non risultano mai essere stati emessi nei suoi confronti avvisi bonari o Parte_1
iscrizioni a ruolo relativi a pretesi debiti contributivi (doc.
5.2. parte ricorrente).
È, invece, pacifico che l'unica omissione che viene contestata alla ricorrente riguarda il versamento del “contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni” di cui all'art. 4 della legge 852 del 27.12.1973, pari proprio a 59.000 lire per l'anno 1996 a seguito della rivalutazione del 20% delle rendite a partire dal 1° gennaio 1996, disposta con CP_3
decreto del Ministero del Lavoro dell'8 agosto 1996.
In particolare, l'art. 4 citato dispone che: “A decorrere dal 1 gennaio 1974 i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura nella misura di una quota capitaria annua pari a lire 600 per
7 ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.
I contributi previsti dall'articolo 3 e quelli di cui al precedente comma del presente articolo sono riscossi secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti”.
Il decreto del Ministero del lavoro dell'8 agosto 1996, ha poi stabilito un'addizionale del 20% sui contributi dovuti a fini , disponendo che tale aumento CP_3
fosse pari appunto a 59.000 lire nell'anno 1996 per le zone agevolate, delle quali faceva parte l'impresa agricola Pt_1
Orbene, da tale disposizione, che lo stesso pone a fondamento del proprio CP_2
diniego, si evince chiaramente, come affermato dalla difesa della ricorrente, che la prestazione richiesta non costituisce un contributo rilevante a fini IVS, ma costituisce la
“rivalutazione delle prestazioni economiche ” (come letteralmente enunciato nel CP_3
decreto del Ministero del lavoro citato).
Ed in effetti, l'art. 4 della legge 852/1973 prevede il pagamento di tali “contributi”
a soli fini dell'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, assimilandoli a quelli dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, solo per quanto concerne le modalità di riscossione (sottoponendole alla procedura unificata) e non già alla natura della pretesa, che resta espressamente distinta.
Tanto si evince anche dalla circolare 130 del 1997, ove risulta che il CP_2
contributo assicurativo viene riscosso da per effetto della procedura CP_3 CP_2
unificata ai sensi dell'art. 1 del d.l. 219/1996, ma è pur sempre relativo ad una prestazione dovuta a . CP_3
Muovendo da tale presupposto, occorre considerare che l'art. 62 della legge 153 del 30.4.1969 prevede per i coltivatori diretti che “i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
e successive modificazioni, si intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata.
La prova dell'avvenuto versamento può essere raggiunta mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento e dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati dalla quale risulti che il richiedente la prestazione è soggetto all'obbligo assicurativo per la invalidità e la vecchiaia”.
8 Dalla norma si evince chiaramente non solo che i requisiti pensionistici maturano alla prova dell'avvenuto versamento della contribuzione, ma altresì che la contribuzione rilevante a tale fine è solo quella relativa all'assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti). Infatti, nel richiamare la legge 1047 del 1959, rubricata “estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, la disposizione richiede che la “contribuzione stessa”, ovvero ivi prevista, sia versata.
Del resto, anche a livello interpretativo, appare più corretto ritenere che solo l'omesso versamento di un contributo attinente all'assicurazione IVS (già particolarmente gravoso per i coltivatori diretti a fronte del principio della non frazionabilità dei contributi previdenziali omessi) possa incidere e rilevare sul diritto al trattamento pensionistico, mentre costituisce una ingiustificata penalizzazione quella di ritenere che ogni
“contributo”, anche dovuto in favore di al diverso titolo di assicurazione per CP_3
malattia e infortunio, possa avere un equivalente effetto.
Tale lettura, da un lato, non trova alcun appiglio nella norma di riferimento, che invece àncora l'acquisizione del diritto pensionistico al versamento dei contributi inerenti alla assicurazione IVS;
d'altro lato, viene giustificato dallo stesso nell'ambito della CP_2
Circolare n. 235 del 21.11.1997 non già in ragione del dettato normativo, ma solo perché il sistema di riscossione unificato non consente un recupero disgiunto dei contributi previdenziali rispetto a quelli assistenziali (nella circolare si legge: “Si evidenzia a tal proposito che, stante il vigente sistema di riscossione unificata dei contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, non può configurarsi un recupero soltanto di taluni dei contributi dovuti - ad esempio quelli per l'assicurazione IVS --disgiuntamente dal recupero dei contributi relativi a tutte le altre assicurazioni sociali”).
Tuttavia, non appare legittimo che il diritto alla prestazione pensionistica risulti compresso non in forza di un obbligo normativo, ma solo a causa del sistema di riscossione contributiva, da porsi necessariamente a valle rispetto al primo.
Del resto, anche sembra in qualche modo aver riconosciuto l'illogicità del CP_2
sistema, tenuto conto che, come confermato dal funzionario in data odierna, la sede centrale di Roma aveva provveduto in un primo tempo a cancellare la posizione debitoria della ricorrente (che risultava addirittura a credito per euro 8,57), reinserita poi dalla sede locale non per ragioni di natura sostanziale, bensì solo in quanto il programma in uso non consentiva di cancellare il pregresso “codice errore”.
9 Risultano, invece, irrilevanti le considerazioni svolte da (che richiama sul CP_2
punto la decisione del Comitato Centrale ), in relazione alla circostanza che l'istituto CP_2
avesse sollecitato il contribuente a verificare la propria posizione contributiva nell'anno
1996 perché risultavano irregolarità. Infatti, è documentato che tale comunicazione
(raccomandata del 2005 che non contiene alcun riferimento al tipo di omissione né alla sua riferibilità soggettiva) fu trasmessa non a bensì ad Parte_1 Persona_2
nonostante che quest'ultimo avesse cessato la propria attività il 31.12.1995, nella quale dal 1.1.1996 era subentrata proprio la figlia (cfr. doc.
5.3 parte ricorrente).
Pertanto, da un lato, è del tutto ragionevole ritenere che il sig. non abbia Pt_1
dato seguito alla richiesta, tenuto conto che la stessa era relativa ad un lasso temporale nel quale egli non era più titolare dell'attività e dunque non era tenuto al versamento di contribuzione, e non veniva fatta alcuna menzione alla posizione della figlia.
D'altro lato, è documentale che abbia errato nell'individuare il soggetto CP_2
destinatario della pretesa, peraltro già decorsi i termini prescrizionali per il versamento della prestazione, ed ha mandato il sollecito al solo facendo riferimento Persona_2
ad irregolarità relative alla sua contribuzione, salvo poi far ricadere sulla signora Pt_1
gli effetti pregiudizievoli dell'omissione contestata.
Alla luce delle ragioni esposte, si ritiene che avrebbe avuto diritto Parte_1
di accedere alla pensione anticipata dal 1.2.2023 come richiesto con istanza del
10.11.2022, considerato che ella risultava aver versato all'epoca i contributi utili e richiesti a fini IVS anche nell'anno 1996 (come dimostrato dai bollettini di pagamento), con la conseguente maturazione di 2.175 contributi settimanali.
Ciò chiarito, costituisce principio consolidato che, nel caso di ritardo nell'attribuzione del riconoscimento del trattamento pensionistico, è tenuto a CP_2
risarcire l'assicurato per il danno ad esso arrecato. In particolare, ancora recentemente la
Suprema Corte ha affermato che “all'illegittimo diniego, da parte dell'ente previdenziale, della domanda di pensionamento avanzata dal lavoratore può conseguire un pregiudizio di natura non patrimoniale, in quanto scaturente dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti (quale quello di poter realizzare liberamente una legittima scelta di vita), la cui sussistenza, in ossequio ai principi generali, dev'essere allegata e provata dal lavoratore, non essendo configurabile alla stregua di danno "in re ipsa"” (Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 4886 del 24/02/2020).
10 Nel caso di specie, la ricorrente ha idoneamente dimostrato la sussistenza di tale danno, posto che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso, da un lato, che la determinazione di accedere alla pensione anticipata era stata maturata in considerazione dell'enorme sforzo fisico nella prosecuzione dell'attività lavorativa, dovuto al fatto che la signora soffriva di importanti dolori alla schiena, alle braccia e alle mani e di Pt_1
una dermatite che la costringeva a lavorare con i guanti anche d'estate. Pertanto, è del tutto presumibile che la prosecuzione del lavoro per ancora un anno abbia determinato in capo alla ricorrente uno stato di frustrazione e di sofferenza significativamente apprezzabile, reso ancor più gravoso al pensiero di dover continuare a versare nella condizione di dolore per diverso tempo.
D'altro lato, i testimoni hanno confermato che la signora veva intenzione Pt_1
di dedicarsi alla propria famiglia, ed in particolare all'assistenza della madre e ad avvicinarsi a figlia, genero e nipoti, residenti in Svizzera.
Si ritiene, pertanto, che la ricorrente abbia idoneamente dimostrato di aver subito una lesione al diritto di autodeterminarsi, avendo il diniego alla pensione prodotto conseguenze di significativo rilievo sia in relazione allo stato emotivo e psicologico, sia in relazione a scelte riguardanti la propria conduzione di vita.
Si ritiene equo quantificare tale danno, da determinare in via puramente equitativa, nella somma di 500 euro mensili, per dodici mensilità (pari al ritardo accumulato dalla domanda al definitivo accesso alla pensione), e dunque in euro 6.000,00. Su tale somma, debito di valore in quanto posta risarcitoria, devono essere calcolati rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1.2.2023 (data di verificazione dell'evento lesivo) al saldo.
Si ritiene, invece, non fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, coincidente con l'ammontare della pensione non percepita. Infatti, il pregiudizio di natura patrimoniale deve per sua natura integrare una deminutio verificatasi appunto nel patrimonio del danneggiato a causa dell'evento dannoso subito. Sennonché, nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato una tale perdita, in quanto ella per sua pacifica ammissione ha continuato a lavorare e dunque a percepire un reddito fino al collocamento in quiescenza.
Ella avrebbe pertanto dovuto dimostrare che il reddito percepito nel lasso temporale 1.2.2023/1.2.2024 era più basso della pensione che avrebbe avuto diritto a
11 percepire in via anticipata e il danno sarebbe in tal caso consistito nel delta tra i due importi. Ed invece, la mera richiesta del riconoscimento di un importo corrispondente alla pensione non percepita comporterebbe in favore della ricorrente non già il ristoro di un pregiudizio subito, ma un arricchimento, derivante dall'accumulo tra il reddito da lavoro e l'ammontare della pensione.
Non rileva, inoltre, ai fini del riconoscimento del risarcimento richiesto che CP_2
non ne abbia contestato la debenza, posto che è pur sempre il danneggiato tenuto a provare l'esistenza e la quantificazione del pregiudizio, che non costituisce un fatto comune alla controparte.
La domanda, di conseguenza, sotto tale profilo deve essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte convenuta, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti per lo scaglione di riferimento, ridotti del 20%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accerta il diritto della ricorrente di fruire della pensione anticipata a decorrere dal
1.2.2023 e conseguentemente accerta l'illegittimità del diniego opposto dall' CP_2
alla relativa istanza;
2) Condanna a pagare alla ricorrente a titolo risarcitorio la somma di euro CP_2
6.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal 1.2.2023 al saldo;
3) Condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate CP_2 in € 4.313,00 per compenso del difensore, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA.
Savona, 07/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Laura Serra
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