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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/11/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr. Roberta Marra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3742/2023 R.G. del ruolo del contenzioso avente ad oggetto
"separazione giudiziale e divorzio"
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaura Ferrara Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1 resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.12.2023, ha esposto che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 25.10.1990 con;
2) dall'unione nasceva Controparte_1 la figlia , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
3) il rapporto di Per_1 coppia, inizialmente sereno, era entrato in crisi, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale e all'esito, nel rispetto dei termini di cui alla legge n.898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con sentenza n.1027/2024 del 3.6.2024, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e , disponendo per il prosieguo. Parte_1 Controparte_1
All'udienza del 2.10.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
* * *
Il Collegio ritiene che la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
1 Ed invero, ricorrono i presupposti richiesti dall'art.3, n. 2, lett. b), legge 898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987 e successivamente dalle leggi n. 162/2014 e n. 55/2015:
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale, sia dalle dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione esibita (sentenza di separazione);
b) il secondo requisito, il protrarsi ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge dello stato di separazione dal predetto accorso di separazione è provato dalla mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte, rimasta contumace.
La situazione sopra delineata rende evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Questa, in definitiva, non può che fondarsi sulla concorde volontà delle parti la quale, quando manchi, non può trovare equipollenti in alcunché di diverso.
Si deve pertanto accogliere la domanda e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Null'altro occorre stabilire, poiché la figlia della coppia è maggiorenne ed economicamente indipendente e non vi sono altre domande di carattere patrimoniale.
Ai sensi dell'art.5 legge 898/70, la ricorrente perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Spese di lite irripetibili, trattandosi di azione relativa allo stato delle persone ed essendo il resistente rimasto contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
3742/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fasano il
25.10.1990 e trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile del predetto comune al n. 197, parte II, serie A, anno 1990 tra e Parte_1 [...]
; CP_1
2) dichiara che la ricorrente perde il cognome acquisito con il matrimonio;
CP_1
3) spese di lite irripetibili;
2 4) manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi, il 4.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr. Roberta Marra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3742/2023 R.G. del ruolo del contenzioso avente ad oggetto
"separazione giudiziale e divorzio"
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaura Ferrara Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1 resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.12.2023, ha esposto che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 25.10.1990 con;
2) dall'unione nasceva Controparte_1 la figlia , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
3) il rapporto di Per_1 coppia, inizialmente sereno, era entrato in crisi, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale e all'esito, nel rispetto dei termini di cui alla legge n.898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con sentenza n.1027/2024 del 3.6.2024, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e , disponendo per il prosieguo. Parte_1 Controparte_1
All'udienza del 2.10.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
* * *
Il Collegio ritiene che la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
1 Ed invero, ricorrono i presupposti richiesti dall'art.3, n. 2, lett. b), legge 898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987 e successivamente dalle leggi n. 162/2014 e n. 55/2015:
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale, sia dalle dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione esibita (sentenza di separazione);
b) il secondo requisito, il protrarsi ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge dello stato di separazione dal predetto accorso di separazione è provato dalla mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte, rimasta contumace.
La situazione sopra delineata rende evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Questa, in definitiva, non può che fondarsi sulla concorde volontà delle parti la quale, quando manchi, non può trovare equipollenti in alcunché di diverso.
Si deve pertanto accogliere la domanda e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Null'altro occorre stabilire, poiché la figlia della coppia è maggiorenne ed economicamente indipendente e non vi sono altre domande di carattere patrimoniale.
Ai sensi dell'art.5 legge 898/70, la ricorrente perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Spese di lite irripetibili, trattandosi di azione relativa allo stato delle persone ed essendo il resistente rimasto contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
3742/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fasano il
25.10.1990 e trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile del predetto comune al n. 197, parte II, serie A, anno 1990 tra e Parte_1 [...]
; CP_1
2) dichiara che la ricorrente perde il cognome acquisito con il matrimonio;
CP_1
3) spese di lite irripetibili;
2 4) manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi, il 4.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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