Art. 10. 1. Il comma 3 dell'articolo 737 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo".
"3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo".