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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7516 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 17.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 34235 /2024 R.G. promossa da: in qualità di genitore del minore Parte_1 Persona_1 con il patrocinio dell'avv. MARINI PAOLO
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.9.2024 la ricorrente ha premesso: di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento in capo al minore della condizioni di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 (domanda del
14.8.2023); di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo
(ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile;
di aver contestato tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92.
Assumendo pertanto l'erroneità della perizia sotto vari profili, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento della sussistenza in capo al minore dei requisiti di CP_1
cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, fin dalla domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la fondatezza della domanda e ne CP_1
ha chiesto il rigetto.
La domanda è fondata.
Il nominato ctu Dott. ha accertato, sulla base degli elementi Persona_2 clinico-obiettivi e documentali, che il minore è affetto da un complesso morboso di gravità tale da comportare la necessità di un sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3 comma 3 L,
104/92,.
Rileva in particolare il CTU che “Anche prescindendo dal non irrilevante problema dei ripetuti episodi sincopali – tanto più preoccupanti in quanto ne è ancora sconosciuta la eziologia – resta la diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico che, - da sé sola – integra la nozione di necessità assistenziale continuativa: così sarebbe per un adulto, a maggior ragione per un minore, un adolescente, che ha ovviamente minore esperienza della vita, vita che comincia in questi anni ad “esplorare”, esplorazione nella quale, pare a chi scrive assolutamente opportuno, – meno eufemisticamente, necessario – che venga accompagnato da genitori e/o da terzi mercenari specializzati. Non v'è chi non veda infatti come dall'autismo, essendo sostanzialmente una destrutturazione del pensiero proprio specificamente in ambito “relazionale”, possa scaturire, ove il minore fosse non adeguatamente e continuamente assistito, l'emissione di comportamenti incongrui, ovvero pericolosi per sé e gli altri, fino ad anti-sociali”.
Il ctu ha infine accertato che tale condizione sussiste sin dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni di invalidità cui giunge il C.T.U., non contestate dall'ente previdenziale, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicchè possono senz'altro condividersi.
Le spese di lite della doppia fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e delle tariffe in vigore ridotte del 50%, considerata la semplicità e ripetitività dell'attività defensionale spiegata, riconducibile alle migliaia di controversie identiche proposte ogni anno nel solo
Distretto di Corte di Appello di Roma.
2 Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico dell e CP_1
vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto, in atti.
P.Q.M.
Dichiara che il minore è persona disabile con necessità di un sostegno Persona_1 intensivo ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 14.8.2023; condanna l alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate, CP_1 per la fase sommaria in Euro 1.580,00 e per l'odierna fase in € 3.290,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.; pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate, CP_1 quanto alla odierna fase di opposizione, come da separato decreto
Si comunichi
Roma 26.6.2025
Il giudice F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 17.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 34235 /2024 R.G. promossa da: in qualità di genitore del minore Parte_1 Persona_1 con il patrocinio dell'avv. MARINI PAOLO
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.9.2024 la ricorrente ha premesso: di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento in capo al minore della condizioni di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 (domanda del
14.8.2023); di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo
(ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile;
di aver contestato tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92.
Assumendo pertanto l'erroneità della perizia sotto vari profili, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento della sussistenza in capo al minore dei requisiti di CP_1
cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, fin dalla domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la fondatezza della domanda e ne CP_1
ha chiesto il rigetto.
La domanda è fondata.
Il nominato ctu Dott. ha accertato, sulla base degli elementi Persona_2 clinico-obiettivi e documentali, che il minore è affetto da un complesso morboso di gravità tale da comportare la necessità di un sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3 comma 3 L,
104/92,.
Rileva in particolare il CTU che “Anche prescindendo dal non irrilevante problema dei ripetuti episodi sincopali – tanto più preoccupanti in quanto ne è ancora sconosciuta la eziologia – resta la diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico che, - da sé sola – integra la nozione di necessità assistenziale continuativa: così sarebbe per un adulto, a maggior ragione per un minore, un adolescente, che ha ovviamente minore esperienza della vita, vita che comincia in questi anni ad “esplorare”, esplorazione nella quale, pare a chi scrive assolutamente opportuno, – meno eufemisticamente, necessario – che venga accompagnato da genitori e/o da terzi mercenari specializzati. Non v'è chi non veda infatti come dall'autismo, essendo sostanzialmente una destrutturazione del pensiero proprio specificamente in ambito “relazionale”, possa scaturire, ove il minore fosse non adeguatamente e continuamente assistito, l'emissione di comportamenti incongrui, ovvero pericolosi per sé e gli altri, fino ad anti-sociali”.
Il ctu ha infine accertato che tale condizione sussiste sin dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni di invalidità cui giunge il C.T.U., non contestate dall'ente previdenziale, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicchè possono senz'altro condividersi.
Le spese di lite della doppia fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e delle tariffe in vigore ridotte del 50%, considerata la semplicità e ripetitività dell'attività defensionale spiegata, riconducibile alle migliaia di controversie identiche proposte ogni anno nel solo
Distretto di Corte di Appello di Roma.
2 Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico dell e CP_1
vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto, in atti.
P.Q.M.
Dichiara che il minore è persona disabile con necessità di un sostegno Persona_1 intensivo ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 14.8.2023; condanna l alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate, CP_1 per la fase sommaria in Euro 1.580,00 e per l'odierna fase in € 3.290,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.; pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate, CP_1 quanto alla odierna fase di opposizione, come da separato decreto
Si comunichi
Roma 26.6.2025
Il giudice F. R. Pucci
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