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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11560/2024 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle Province n. 50, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Gaetano Franzone, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso;
Opponente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri CP_1 giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Roma del 22.03.2024, Repertorio Per_1
n.37875 Raccolta n.7313;
Opposto
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024 ha adito il Tribunale Parte_1 di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002475587, notificata il 29.11.2024 (come non contestato tra le parti), avente ad oggetto l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2020.
1 A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti CP_ della pretesa sanzionatoria dell'
In primo luogo, ha evidenziato la mancata notifica dell'avviso di accertamento n.
.2100.16/09/2022.0566422. Secondariamente, anche ad ammettere l'esistenza della CP_1 summenzionata notifica – che l'ente opposto ha asserito di aver effettuato il 16.9.2022 – il ricorrente ha lamentato l'intervenuta decadenza della potere di irrogare la sanzione amministrativa, essendo stata la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento di ritenute riferibili all'anno 2020 effettuata oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981.
Quindi, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni: « Preliminarmente e in via di rito, per le ragioni infra ampiamente esposte, disporre contestualmente all'emissione del decreto di comparizione parti ed inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
- Nel merito, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell'ordinanza ingiunzione opposta, e per l'effetto, disporre l'annullamento e/o revoca e/o nullità o con qualunque altra formula statuirne in ogni caso l'integrale inefficacia;
- Emettere ogni altro provvedimento ritenuto logico e conseguenziale. - Condannare l' anche per lite CP_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave, stante il già intervenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione per l'anno 2020 e ciò in virtù della Sentenza n. 887 del 14/10/2024 emessa dall'intestato Tribunale, all'esito del proc. n. 3490/2023 tra le medesime parti in lite. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre IVA e C.P.A. come per legge».
Con memoria depositata in data 28.4.2024 si è costituito l' deducendo di «aver CP_1 avviato iter per l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata da controparte» e chiedendo, pertanto, un rinvio al fine di poter documentare l'esito del procedimento di riesame in autotutela.
A seguito di ordine di produzione, l' , in data 12.6.2025, ha depositato CP_1 telematicamente il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione avversata, chiedendo, pertanto, «la cessazione della materia del contendere, con CP_ compensazione delle spese di lite in ragione del comportamento di che ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'oi opposta, senza attendere l'esito del giudizio».
Parte ricorrente, con note del 26.6.2025 si è associata all'istanza di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo nella «espressa e formale richiesta di condanna
2 dell'Ente resistente al pagamento delle spese processuali alla luce del principio di soccombenza virtuale».
La causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 30 giugno 2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla base di quanto allegato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI
2475587 opposta in questa sede. CP_ Vi è in atti la Disposizione n° 210000-25-0272 del 28/04/2025 con cui l' ha disposto
«l'annullamento del provvedimento in oggetto OI 2475587 protocollo CP_ 2100.21/11/2024.0882981» (v. produzione del 12.6.2025). CP_1
Appare, quindi, chiaro che a seguito dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta in questa sede sulla domanda di annullamento giudiziale della stessa è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del
2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
3 Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ora, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza –virtuale- ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, e tenuto conto della natura e del valore della causa, individuato avendo riguardo all'ammontare della sanzione CP_ amministrativa, va posta a carico dell'
Inoltre, si dà atto che nelle note conclusive del 26.6.2025 il ricorrente non ha insistito nella domanda volta ad ottenere la condanna per lite temeraria della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., originariamente proposta nel ricorso introduttivo, così rinunciando alla stessa. Ad ogni modo, nel caso a mano non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della responsabilità aggravata, non essendo emersa la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma per la sua applicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte opponente ed in ragione della CP_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 1.863,50
4 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;
compensa la restante metà.
Così deciso in Catania il 4 luglio 2025.
La giudice
Federica Porcelli
La minuta del presente provvedimento è stata redatta – sotto le mie cure – con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi, magistrato ordinario in tirocinio.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11560/2024 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle Province n. 50, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Gaetano Franzone, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso;
Opponente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri CP_1 giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Roma del 22.03.2024, Repertorio Per_1
n.37875 Raccolta n.7313;
Opposto
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024 ha adito il Tribunale Parte_1 di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002475587, notificata il 29.11.2024 (come non contestato tra le parti), avente ad oggetto l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2020.
1 A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti CP_ della pretesa sanzionatoria dell'
In primo luogo, ha evidenziato la mancata notifica dell'avviso di accertamento n.
.2100.16/09/2022.0566422. Secondariamente, anche ad ammettere l'esistenza della CP_1 summenzionata notifica – che l'ente opposto ha asserito di aver effettuato il 16.9.2022 – il ricorrente ha lamentato l'intervenuta decadenza della potere di irrogare la sanzione amministrativa, essendo stata la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento di ritenute riferibili all'anno 2020 effettuata oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981.
Quindi, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni: « Preliminarmente e in via di rito, per le ragioni infra ampiamente esposte, disporre contestualmente all'emissione del decreto di comparizione parti ed inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
- Nel merito, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell'ordinanza ingiunzione opposta, e per l'effetto, disporre l'annullamento e/o revoca e/o nullità o con qualunque altra formula statuirne in ogni caso l'integrale inefficacia;
- Emettere ogni altro provvedimento ritenuto logico e conseguenziale. - Condannare l' anche per lite CP_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave, stante il già intervenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione per l'anno 2020 e ciò in virtù della Sentenza n. 887 del 14/10/2024 emessa dall'intestato Tribunale, all'esito del proc. n. 3490/2023 tra le medesime parti in lite. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre IVA e C.P.A. come per legge».
Con memoria depositata in data 28.4.2024 si è costituito l' deducendo di «aver CP_1 avviato iter per l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata da controparte» e chiedendo, pertanto, un rinvio al fine di poter documentare l'esito del procedimento di riesame in autotutela.
A seguito di ordine di produzione, l' , in data 12.6.2025, ha depositato CP_1 telematicamente il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione avversata, chiedendo, pertanto, «la cessazione della materia del contendere, con CP_ compensazione delle spese di lite in ragione del comportamento di che ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'oi opposta, senza attendere l'esito del giudizio».
Parte ricorrente, con note del 26.6.2025 si è associata all'istanza di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo nella «espressa e formale richiesta di condanna
2 dell'Ente resistente al pagamento delle spese processuali alla luce del principio di soccombenza virtuale».
La causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 30 giugno 2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla base di quanto allegato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI
2475587 opposta in questa sede. CP_ Vi è in atti la Disposizione n° 210000-25-0272 del 28/04/2025 con cui l' ha disposto
«l'annullamento del provvedimento in oggetto OI 2475587 protocollo CP_ 2100.21/11/2024.0882981» (v. produzione del 12.6.2025). CP_1
Appare, quindi, chiaro che a seguito dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta in questa sede sulla domanda di annullamento giudiziale della stessa è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del
2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
3 Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ora, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza –virtuale- ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, e tenuto conto della natura e del valore della causa, individuato avendo riguardo all'ammontare della sanzione CP_ amministrativa, va posta a carico dell'
Inoltre, si dà atto che nelle note conclusive del 26.6.2025 il ricorrente non ha insistito nella domanda volta ad ottenere la condanna per lite temeraria della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., originariamente proposta nel ricorso introduttivo, così rinunciando alla stessa. Ad ogni modo, nel caso a mano non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della responsabilità aggravata, non essendo emersa la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma per la sua applicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte opponente ed in ragione della CP_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 1.863,50
4 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;
compensa la restante metà.
Così deciso in Catania il 4 luglio 2025.
La giudice
Federica Porcelli
La minuta del presente provvedimento è stata redatta – sotto le mie cure – con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi, magistrato ordinario in tirocinio.
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