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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1145/2023 promossa da
(p. i.v.a. ), nella Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Giuseppe Greppi,
Giorgio Razeto, Massimo Conti, Stefano Fiore, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Torino, corso Luigi Einaudi, n. 20; appellante contro
(p. i.v.a. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, difesa dall'avv. Tommaso Conte, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Asti, via Incisa, n. 10 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste Parte_1 conclusioni: «Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare/riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sez.
Civile, n. 224/2023 del 20 marzo 2023 (RGN 2733/2019), non notificata, e conseguentemente: nel merito, in via principale, costituire una servitù coattiva ex art. 1052 c.c. sui terreni identificati al catasto terreni al f. 3, mapp. 73, 119, 75, 118, 66, 63, 32, 57 di proprietà della (fondi serventi) ed a favore dei terreni al f. 8, mapp. 413, 493, Controparte_1
497 e 487 di proprietà della (fondi dominanti), con percorso che partendo Parte_1 dalla S.P. 158 porti a quest'ultima attraverso il nuovo accesso autorizzato alla convenuta ed il congiungimento con la strada dell'attuale servitù di passaggio;
tutto il percorso dovrà essere di una larghezza pari almeno a mt. 5,5 o comunque idonea al passaggio dei mezzi agricoli e di tutti quelli che devono raggiungere l'azienda; nel merito, in via principale ma alternativa, costituire una servitù coattiva ex art. 1052
c.c. sui terreni sempre di proprietà della che saranno meglio Controparte_1 individuati in corso di causa, con percorso che parta sempre dalla S.P. 158 e porti alla
(fondi dominati identificati a f. 8, mapp. 413, 493, 497 e 487), di una Parte_1 larghezza pari almeno a mt. 5,5 o comunque idonea al passaggio dei mezzi agricoli e di tutti quelli che devono raggiungere l'azienda; nel merito, in ogni caso, qualora ritenuto necessario per mezzo di nuova perizia sul punto, determinare l'indennità dovuta dalla a favore della Parte_1 CP_1
per la costituzione della servitù coattiva.
[...] nel merito, in via subordinata, nel caso di ritenuta carenza dei presupposti previsti dall'art. 1052 c.c. per la costituzione della servitù richiesta:
a) trasferire parzialmente ex art. 1068 c.c., comma 3, la servitù titolata di cui al verbale di conciliazione del 23 maggio 2002 sul nuovo tratto di strada realizzato dalla
per creare il nuovo ingresso dalla SP 158 (f. 3, mapp. 73); Controparte_1
b) accertare che il contenuto della servitù di cui al verbale di conciliazione del 23 maggio 2002, costituita in relazione all'attività economica dell'azienda agricola, contempla tutti gli usi ad essa connessi, intesi comprendendo i più recenti concetti legati all'agricoltura
e all'attuale figura dell'imprenditore agricolo.
2 Con vittoria di spese ed onorari del presente appello, compreso il contributo unificato e tutte le ulteriori spese». ha precisato queste conclusioni: «voglia l'ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale:
- rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare la Sentenza;
In via di appello incidentale condizionato:
- in ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la Sentenza accertando e dichiarando l'inapplicabilità dell'art. 1068 c.c. nel suo complesso a prescindere dalla sussistenza o meno del danno previsto dal terzo comma, e per l'effetto rigettare la domanda subordinata avversaria;
In via subordinata:
- in ipotesi di riforma della Sentenza e di accoglimento della domanda principale avversaria o della domanda subordinata, disporre che la servitù sia imposta ovvero trasferita sui fondi di proprietà della convenuta con un percorso, da meglio individuarsi in corso di causa, che colleghi la Strada con l'Accesso senza coinvolgere la Parte_2 porzione di strada che da questo porta all'immobile di proprietà della convenuta denominato “Cascina Buttigliona”;
- in ipotesi di riforma della Sentenza in accoglimento della domanda subordinata avversaria, accertare e dichiarare che il contenuto della servitù costituita con verbale di conciliazione del 23.05.2002 (doc. n. 5 1° contempla un uso di essa esclusivamente Pt_3 agricolo, inteso come transito di mezzi deputati alla coltivazione del fondo e, comunque, da cui deve essere escluso il transito inerente la costruzione, la manutenzione e
l'approvvigionamento del costruendo resort nonché il raggiungimento di esso da parte della clientela dell'appellante;
- in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la a corrispondere Parte_1
l'indennità dovuta in favore della per la costituzione ovvero il Controparte_1 trasferimento della servitù nella misura quantificata in corso di causa.
Con vittoria di spese e onorari di causa, di entrambi i gradi del giudizio».
Svolgimento del processo
3 1. aveva convenuto Parte_1 [...] innanzi al Tribunale di Alessandria, rappresentando che aveva goduto di due CP_1 accessi, uno dall'abitato del Comune di Tassarolo e l'altro dalla strada provinciale n. 158, sino a quando il secondo non era stato chiuso dalla Provincia di Alessandria, attraverso il quale si accedeva dapprima ai fondi della convenuta, gravati da una servitù di passaggio costituita a favore dei suoi fondi con verbale di conciliazione del 23 maggio 2002, e che, avendo anche intenzione di rivedere la propria attività economica, mediante l'offerta di altri servizi, quali quelli turistico-ricettivi per il benessere della persona, il transito dal vecchio abitato del Comune di Tassarolo, unico accesso rimasto, si rivelava inadeguato ai bisogni dell'attività, con conseguente interclusione relativa dei fondi, ed era pertanto necessario assicurare di nuovo l'accesso dalla strada provinciale n. 158, attraverso quello che stava realizzando la convenuta.
L'attrice aveva dunque chiesto la costituzione di una servitù coattiva sui fondi della convenuta e a favore dei propri terreni, di modo da consentire il collegamento alla strada provinciale n. 158, con un percorso di larghezza pari almeno a 5,5 m o comunque idoneo al passaggio dei mezzi agricoli e di tutti quelli che devono raggiungere l'azienda, e, in subordine, il trasferimento della servitù volontaria sul nuovo tratto di strada realizzato dalla convenuta per accedere alla strada provinciale n. 158, e, quindi, l'accertamento del contenuto della servitù volontaria, di modo da ritenerla invocabile anche in relazione alla nuova attività economica.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo principalmente il Controparte_1 rigetto delle domande dell'attrice, in via subordinata, nel caso di accoglimento di una delle domande avversarie, l'individuazione di un percorso che non coinvolgesse la strada che porta dal nuovo accesso alla “Cascina Buttigliona”, di sua proprietà, e, in caso di accoglimento della domanda subordinata, l'accertamento che la servitù volontaria non include il transito inerente alla costruzione, alla manutenzione e all'approvvigionamento del resort e della rispettiva futura clientela, nonché la liquidazione dell'indennità.
3. Con sentenza n. 224/2023 del 20 marzo 2023, il Tribunale di Alessandria ha rigettato le domande dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
4. ha proposto appello in base Parte_1
a tre motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
4 ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello, ha proposto Controparte_1 appello incidentale in base ad un motivo, per l'ipotesi di accoglimento del secondo motivo d'appello, ha riproposto in via subordinata le domande avanzate in primo grado.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta l'idoneità dell'accesso dal Comune di Tassarolo, con conseguente rigetto della domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore di fondi non interclusi.
Il motivo non è fondato.
Secondo il tribunale, «[i]l TU […] valutava l'idoneità dell'accesso per Tassarolo in relazione allo stato attuale de luoghi, sia considerando le esigenze attuali che quelli future di parte attrice, segnalando semplicemente l'opportunità di migliorare il passaggio con apposizione di cartellonistica stradale in un solo passaggio. Non solo, rappresentava altresì la possibilità di ampliamento del passaggio, rispetto alla quale si era già attivata parte attrice mediante Piano Esecutivo Convenzionato. || La TU, debitamente motivata, deve essere condivisa. Il TU ha accuratamente rappresentato le caratteristiche del passaggio per Tassarolo, con puntuale indicazione di dimensioni e comunque di ogni caratteristica rilevante, e ha fornito puntuale risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice sul punto
(pagg. 36 ss.)» (p. 9).
L'appellante ha di converso assunto l'inidoneità dell'accesso per «tre elementi di fatto debitamente indicati nella conclusionale attrice che non sono minimamente stati presi in considerazione né dalla consulenza tecnica d'ufficio né dalla sentenza, che si è limita[ta] a ripetere acriticamente la perizia» (p. 5 cit. app.): l'esistenza di limitazioni alla circolazione dei veicoli in relazione al loro peso, l'assenza di spazi di manovra, l'assenza di sicurezza dell'accesso.
L'appellata ha dal canto suo eccepito in generale che «tutta l'impostazione avversaria non contesta l'idoneità o la sufficienza dell'Accesso Tassarolo, quanto piuttosto quelle della via pubblica che il medesimo accesso consente di raggiungere» (p. 7 comp. cost. app.).
5 Tuttavia, come è stato scritto in modo condivisibile in dottrina, è possibile chiedere la costituzione di servitù di passaggio sul fondo altrui, anche nell'ipotesi in cui, sebbene l'accesso al fondo dominante esistente sia di per sé idoneo al passaggio, non lo è la strada pubblica sulla quale si ha lo sbocco, perché non praticabile o inadatta per la sua stessa conformazione.
Giova a questo punto esaminare partitamente gli argomenti posti dall'appellante.
Circa il primo argomento, l'appellante ha dedotto che «non è stato considerato che il transito nel centro abitato di Tassarolo, è soggetto ad insuperabili limitazioni di peso. ||
Dall'immagine C480_03082021_160115 allegata nella perizia (pag. 27), è ben evidente un cartello di divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 3,5 tonnellate» (p. 5 cit. app.).
In merito, vi è contrasto di versione tra le parti.
Secondo l'appellata, «[i]l cartello recante il divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate è posto sulla biforcazione tra la SP 159 e la SP 158, e non vieta il transito sulla prima bensì preannuncia un divieto che si colloca a 2,8 km di distanza: divieto che, una volta giunti nel centro di Tassarolo, si incontrerà per svoltare verso Gavi,
Rovereto e San Cristoforo. || Si tratta quindi di una preclusione che si colloca oltre il percorso che porta alla e che nessun soggetto che si debba ivi recare mai Parte_1 incontrerà» (p. 11 comp. cost. app.; cfr. anche pp. 2 s. seconda memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c.), mentre, per l'appellante, «il divieto ha effetto dal punto esatto in cui è posizionato il segnale stradale, salvo diverse indicazioni, che nel nostro caso non sono presenti. Questa limitazione impedisce di fatto il transito dei veicoli più grandi, rendendo impossibile per la Part utilizzare tale accesso per le sue attività future» (p. 7 comp. conc. app.).
La prospettazione da condividere è quella dell'appellata.
La prospettazione trova infatti conferma nella descrizione dello stato di fatto esposta dai consulenti di entrambe le parti.
Nell'integrazione alla relazione del geometra , si legge che, «ben prima Persona_1 del raggiungimento dell'abitato, si incontra la segnaletica verticale che indica l'imminente divieto di transito ai mezzi avente peso maggiore o uguale alle 3,5 Tonnellate» (p. 2 doc. n.
12 fasc. primo grado appellante) e le immagini corrispondenti rappresentano esattamente quanto sostenuto dall'appellata, vale a dire due cartelli che annunciano non l'immediato, bensì il prossimo divieto di circolazione per mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate (art. 6 83, commi 3, 4, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), uno a 2,8 km (all. n. 01.1, strada da
Novi Ligure) e l'altro a 1,2 km (all. 01.4, strada da località Pessenti).
Il primo dei due divieti è poi riprodotto nel punto in cui inizia l'operatività, quindi a
2,8 km da quello annunciato, e si trova nel centro del Comune di Tassirolo (p. 5 cit. app.).
Correttamente, allora, il geometra , tecnico di parte appellata, ha Persona_2 rilevato che «[l]e limitazioni […] riguardano esclusivamente i mezzi pesanti che dal centro di
Tassarolo (Via Mazzini) girano verso Gavi, Rovereto o San Cristoforo, quindi verso altre località, nessuna limitazione esiste per chi prosegue verso Strada sede della Parte_1
» (p. 1 doc. n. 14 fasc. primo grado appellata). CP_1 Parte_1
L'immagine ivi riportata (ma v. anche quelle di pagina 27 della consulenza tecnica d'ufficio) dimostra inequivocabilmente che il cartello di divieto opera dopo lo svincolo per via dei Martiri, dalla quale si arriva alla strada comunale delle Vigne, quindi alla sede dell'appellante (pp. 5 s. rel. per.).
La circostanza rimarcata dall'appellante è dunque ininfluente e (verosimilmente) per questo la Provincia di Alessandria non l'ha menzionata nel novero delle limitazioni alla circolazione (p. 6 rel. per.).
Va infine soggiunto che, in primo grado, l'appellata aveva allegato che nella strada
«che costituisce l'Accesso Tassarolo sono presenti fermate di autobus e campane per la raccolta del vetro, e tutto il percorso presenta una larghezza superiore a quella massima di ingombro dei veicoli prevista dall'art. 61 del Codice della Strada (metri 2,55): è dunque impensabile che, stante le caratteristiche del percorso ed il transito abituale di autobus e mezzi della nettezza urbana, la non possa essere raggiunta attraverso Parte_1
Tassarolo da qualsiasi direzione e da qualsiasi tipologia di mezzo» (p. 15 comp. cost., p. 2 doc. n. 14 fasc. primo grado appellata).
L'appellante non aveva specificamente contestato l'enunciato (art. 115, co. 1, c.p.c.), né in sede di prima udienza, né in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., il cui deposito aveva omesso, e non aveva disconosciuto la conformità ai fatti delle riproduzioni fotografiche allegate (art. 2712 c.c.), di cui una ritrae proprio un autobus che circola per via Mazzini (p. 2 doc. n. 14 fasc. primo grado appellata).
Con riguardo all'argomento inerente agli spazi di manovra, l'appellante ha rilevato, anzitutto, che «lo stesso consulente ammette l'esistenza di una problematica immodificabile nel tratto di Via Mazzini, a lato del Castello di Tassarolo. In tale punto la larghezza è di soli
3,93 mt., evidentemente insufficiente e, si ripete, non modificabile. Pertanto, anche due
7 semplici autovetture con gli specchietti aperti non possono passare contemporaneamente»
(p. 8 cit. app.).
L'appellante ha tuttavia scisso il contenuto dell'accertamento peritale, omettendo di confrontarsi con esso nella sua integralità, comprensivo della dimensione dei veicoli: «Il punto più stretto, ove sono presenti limitazioni alla larghezza tali da non essere
“modificabili” è rilevato all'interno del paese subito dopo il Municipio, in via Mazzini in direzione di Novi Ligure in corrispondenza delle mura del Castello di Tassarolo;
tale larghezza è di mt 3,93. || Ai sensi del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) ed in special modo secondo l'art. 61, la sagoma limite dei veicoli autorizzati alla circolazione prevede una larghezza massima di mt 2,55 (mt 2,60 per veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata -ATP-). || Da un'indagine sommaria gli autocarri ed i furgoni normalmente hanno larghezza inferiore ai 2,00 mt;
mentre i camion ed
i mezzi da cantiere (comprese autobetoniere) non superano i 2,50 mt» (p. 10 rel. per.).
Pertanto, il tratto di strada non impedisce il passaggio dei veicoli normali agli effetti del dato normativo;
l'impedimento alla circolazione contemporanea di due veicoli si rivela una circostanza puramente eventuale, perché dipendente dalla particolare conformazione dei veicoli o anche dalla condotta degli utenti o ancora dalle ulteriori ipotizzabili variabili del concreto, suscettibile di soluzione mediante il giusto contegno degli utenti.
L'appellante ha aggiunto che l'assenza di spazi di manovra «è […] testimoniata anche dai testi avversari ( e ), i quali hanno confermato che in occasione di alcuni Tes_1 Tes_2 lavori alla Tenuta San Pietro, betoniere e altri mezzi sono dovuti transitare dall'altro accesso che partiva dalla SP 158, quello oggetto della servitù poi chiuso dalla Provincia»
(pp. 8 s. cit. app.).
Giova allora riprendere le testimonianze.
Il teste ha dichiarato: «Aggiungo che una volta, all'incirca per una Testimone_3 settimana, hanno fatto passare le betoniere tra il 2006 e il 2008» (verbale d'udienza del 3 marzo 2021).
L'enunciato evidenzia l'occasionalità del passaggio delle betoniere ed è muto sulla dimensione dei mezzi, se superiore o meno a quella normale, sicché non dimostra che il passaggio tramite la strada provinciale n. 159 non era praticabile;
testimonia soltanto l'esercizio della servitù esistente.
8 Le stesse considerazioni valgono per la dichiarazione del teste : «A Testimone_4 parte nel 2008 – circa, poteva essere anche il 2007 o il 2009 –, per qualche settimana sono passati dei camion per fare dei lavori alla » (verbale d'udienza del 3 marzo 2021). Parte_1
Da ultimo, l'appellante ha ripreso la consulenza tecnica d'ufficio, per rilevare che «la percorribilità è garantita solo in un unico senso di marcia, poiché in diversi punti l'incontro tra mezzi provenienti in senso opposto impone la necessità di manovre» (p. 9 cit. app.).
Anzitutto, si osserva che, sulla base di questo enunciato, non per l'intero percorso, ma soltanto per parte di esso la marcia può svolgersi solo in un senso.
Inoltre, va osservato che è pacifico che l'appellante possa migliorare il percorso della strada comunale delle Vigne (p. 9 cit. app.).
Nella consulenza tecnica d'ufficio, si legge che proprio il tratto di strada delle Vigne
«è quello in cui allo stato attuale si concentrano pressoché tutti i punti più stretti della carreggiata, pertanto, in attuazione del ricordato P.E.C. [Piano Esecutivo Convenzionato] approvato in favore della stessa, la percorribilità dell'accesso alla Parte_1 pubblica via – nonché la via pubblica in sé – della , accesso che passa dal Parte_1 centro abitato di Tassarolo, sarà completamente percorribile senza particolari situazioni di inidoneità, ad eccezione di quella in via Mazzini a lato delle mura del Castello di Tassarolo, di cui già si è riferito al punto precedente» (p. 13 rel. per.).
Pertanto, i limiti allegati sono superabili per iniziativa dell'appellante, ad eccezione del “punto precedente”, che è quello situato in corrispondenza delle mura del Castello di
Tassarolo, appena esaminato.
È sufficiente per quest'ultimo richiamare la valutazione esposta, che corrisponde al giudizio peritale;
in risposta alle osservazioni del consulente tecnico dell'appellante, quello d'ufficio ha affermato in generale che le dimensioni del percorso non sono «ostative alla percorribilità […] anche se con modalità regolamentate (velocità ed “eventualmente” senso unico alternato)» (p. 38 rel. per.); fondamentale è rimarcare la mera eventualità del senso unico alternato.
I restringimenti di carreggiata non rendono inadeguato il percorso.
Non è dato formulare un giudizio di segno diverso da quello espresso dal consulente tecnico d'ufficio.
L'ultimo rilievo dell'appellante riguarda la mancanza di sicurezza stradale: «Il tratto nel centro abitato, […], è infatti completamente sprovvisto di marciapiedi, ciò che, unito alle
9 ridotte dimensioni della strada, comporta una evidente situazione di pericolo soprattutto in caso di incrocio di due o più mezzi di grandi dimensioni» (p. 10 cit. app.).
L'eccezione è irrilevante, perché introduce il tema della tutela dell'incolumità degli utenti della strada e segnatamente dei pedoni, estraneo all'accertamento dei presupposti della servitù coattiva.
Ciò che rileva è l'esistenza di un accesso alla via pubblica, adatto e sufficiente ai bisogni del fondo (art. 1052, co. 1, c.c.), mentre l'incolumità dei terzi che usufruiscono della via pubblica, dipendente anche in questo caso dalle mille variabili del concreto, è indifferente alla posizione dell'appellante.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la pronuncia di rigetto della domanda di trasferimento della servitù esistente in luogo diverso.
Il motivo non è fondato.
Ai sensi dell'art. 1068, co. 3, c.p.c., «[i]l cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente».
Il giudice di primo grado ha negato la fondatezza della domanda perché «la proprietà di parte convenuta, a fronte di spostamento della servitù di passaggio, subirebbe un danno per il deprezzamento del proprio fondo, pari a quasi euro 300.000» (p. 12 sent.).
L'appellante ha contestato l'utilizzo della stima peritale, in quanto corrispondente all'indennità per la costituzione di una nuova servitù.
Va condivisa la decisione sulla ricorrenza del danno per l'appellata, ma per un'altra preliminare considerazione.
Il trasferimento della servitù dovrebbe avvenire «sul nuovo tratto di strada realizzato dalla per creare il nuovo ingresso dalla SP 158, sempre sul f. 3 del Controparte_1 mapp. 73» (p. 14 cit. app.).
Come agevolmente si evince dall'immagine riprodotta dall'appellante (p. 12 cit. app.), il risultato pratico preteso non è il trasferimento della servitù di passaggio esistente, bensì
l'estensione della medesima su di un tratto ulteriore contrassegnato dal colore azzurro.
L'allungamento del tratto da destinare al transito è all'evidenza pregiudizievole per la posizione del proprietario del fondo servente.
10 Il risultato atteso dall'appellante è identico a quello sotteso alla principale domanda di costituzione della servitù [«Stabilito dunque che il fondo è relativamente intercluso e quindi è necessario costituire una servitù, il percorso della stessa non può che risultare quello individuato dal TU (peraltro negli stessi termini richiesti da parte attrice con la domanda principale) nel “percorso già esistente e gravato da servitù a favore della
[...]
, integrato ed esteso dal nuovo tratto realizzato dalla Parte_1 Controparte_2 per collegarlo al nuovo accesso alla S.P. 158” (pag. 16 e 17 TU), che sostituisce il vecchio accesso chiuso dalla Provincia e del quale godevano sia l'appellante che l'appellato», p. 10 cit. app.], sicché il trasferimento eluderebbe l'infondatezza della prima.
Se fosse stata costituita la servitù di passaggio nel tratto ulteriore, sarebbe stato liquidato l'indennizzo, proprio come riconosciuto dall'appellante: «Il valore dell'indennizzo, in assenza di danni aggiuntivi rispetto alla situazione precedente, […] deve essere pari al più al valore venale del terreno corrispondente al tratto aggiuntivo e dunque € 3.600,00» (p.
14 cit. app.).
Questo indennizzo è stato elevato dall'appellante stessa a misura del pregiudizio che l'appellata subirebbe in caso di trasferimento della servitù, ove, nel contestare la somma liquidata dal tribunale, ha eccepito che «è manifestamente errata e al più deve essere ridotta all'irrisoria cifra di € 3.600,00» (p. 15 cit. app.).
L'esiguità dell'importo, ammessane la correttezza, non significa assenza di danno, come l'appellante ha dedotto («importo così esiguo che non può configurare alcun danno per il fondo servente», ibidem), ma è misura della gravità del danno.
Sennonché, il trasferimento della servitù in luogo diverso postula l'assenza di danno al fondo servente, e non la sua esiguità, sicché non è ammessa alcuna «comparazione con il vantaggio per il fondo dominante» (Cass. civ., sez. II^, sent. 4 aprile 2006, n. 7822), in modo coerente al principio informatore della disciplina delle vicende della servitù, per cui l'esercizio del diritto non può aggravare la condizione del fondo servente (artt. 1067, co. 1,
1068, co. 2, c.c., cfr. anche artt. 1065, 1069, co. 1, c.c.).
Il motivo è rigettato.
3. All'accoglimento del secondo motivo d'appello, l'appellata ha condizionato l'appello incidentale.
Il rigetto del motivo rende pertanto superfluo l'esame dell'appello incidentale.
4. Il terzo motivo d'appello verte sul contenuto della servitù di passaggio volontaria.
11 L'esame del motivo è chiaramente condizionato all'accoglimento del secondo motivo d'appello.
Come ritenuto dal giudice di primo grado, la questione del contenuto della servitù volontaria andava sciolta soltanto in caso di accoglimento della domanda di trasferimento della servitù medesima.
L'assunto è condiviso dall'appellante: «Tale domanda [quella di accertamento del contenuto della servitù volontaria] non è stata esaminata dal Giudice di primo grado in conseguenza dell'errata reiezione della domanda subordinata di trasferimento della servitù. || Una volta che quest'ultima sarà, come si ritiene, accolta, anche tale aspetto dovrà essere esaminato e a tal proposito si ripetono le argomentazioni di cui alla comparsa conclusionale» (pp. 17 s. cit. app.).
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza.
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La controversia consta di plurime domande, ivi compresa quella di accertamento del contenuto della servitù prediale volontaria, sicché si conviene con la valutazione di parte appellante circa l'indeterminabilità del valore della controversia.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 10.313,00 per compensi
(euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
12 La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_5 condanna al rimborso a favore Parte_5 di delle spese processuali, che liquida in complessivi euro Controparte_1
10.313,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1145/2023 promossa da
(p. i.v.a. ), nella Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Giuseppe Greppi,
Giorgio Razeto, Massimo Conti, Stefano Fiore, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Torino, corso Luigi Einaudi, n. 20; appellante contro
(p. i.v.a. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, difesa dall'avv. Tommaso Conte, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Asti, via Incisa, n. 10 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste Parte_1 conclusioni: «Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare/riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sez.
Civile, n. 224/2023 del 20 marzo 2023 (RGN 2733/2019), non notificata, e conseguentemente: nel merito, in via principale, costituire una servitù coattiva ex art. 1052 c.c. sui terreni identificati al catasto terreni al f. 3, mapp. 73, 119, 75, 118, 66, 63, 32, 57 di proprietà della (fondi serventi) ed a favore dei terreni al f. 8, mapp. 413, 493, Controparte_1
497 e 487 di proprietà della (fondi dominanti), con percorso che partendo Parte_1 dalla S.P. 158 porti a quest'ultima attraverso il nuovo accesso autorizzato alla convenuta ed il congiungimento con la strada dell'attuale servitù di passaggio;
tutto il percorso dovrà essere di una larghezza pari almeno a mt. 5,5 o comunque idonea al passaggio dei mezzi agricoli e di tutti quelli che devono raggiungere l'azienda; nel merito, in via principale ma alternativa, costituire una servitù coattiva ex art. 1052
c.c. sui terreni sempre di proprietà della che saranno meglio Controparte_1 individuati in corso di causa, con percorso che parta sempre dalla S.P. 158 e porti alla
(fondi dominati identificati a f. 8, mapp. 413, 493, 497 e 487), di una Parte_1 larghezza pari almeno a mt. 5,5 o comunque idonea al passaggio dei mezzi agricoli e di tutti quelli che devono raggiungere l'azienda; nel merito, in ogni caso, qualora ritenuto necessario per mezzo di nuova perizia sul punto, determinare l'indennità dovuta dalla a favore della Parte_1 CP_1
per la costituzione della servitù coattiva.
[...] nel merito, in via subordinata, nel caso di ritenuta carenza dei presupposti previsti dall'art. 1052 c.c. per la costituzione della servitù richiesta:
a) trasferire parzialmente ex art. 1068 c.c., comma 3, la servitù titolata di cui al verbale di conciliazione del 23 maggio 2002 sul nuovo tratto di strada realizzato dalla
per creare il nuovo ingresso dalla SP 158 (f. 3, mapp. 73); Controparte_1
b) accertare che il contenuto della servitù di cui al verbale di conciliazione del 23 maggio 2002, costituita in relazione all'attività economica dell'azienda agricola, contempla tutti gli usi ad essa connessi, intesi comprendendo i più recenti concetti legati all'agricoltura
e all'attuale figura dell'imprenditore agricolo.
2 Con vittoria di spese ed onorari del presente appello, compreso il contributo unificato e tutte le ulteriori spese». ha precisato queste conclusioni: «voglia l'ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale:
- rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare la Sentenza;
In via di appello incidentale condizionato:
- in ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la Sentenza accertando e dichiarando l'inapplicabilità dell'art. 1068 c.c. nel suo complesso a prescindere dalla sussistenza o meno del danno previsto dal terzo comma, e per l'effetto rigettare la domanda subordinata avversaria;
In via subordinata:
- in ipotesi di riforma della Sentenza e di accoglimento della domanda principale avversaria o della domanda subordinata, disporre che la servitù sia imposta ovvero trasferita sui fondi di proprietà della convenuta con un percorso, da meglio individuarsi in corso di causa, che colleghi la Strada con l'Accesso senza coinvolgere la Parte_2 porzione di strada che da questo porta all'immobile di proprietà della convenuta denominato “Cascina Buttigliona”;
- in ipotesi di riforma della Sentenza in accoglimento della domanda subordinata avversaria, accertare e dichiarare che il contenuto della servitù costituita con verbale di conciliazione del 23.05.2002 (doc. n. 5 1° contempla un uso di essa esclusivamente Pt_3 agricolo, inteso come transito di mezzi deputati alla coltivazione del fondo e, comunque, da cui deve essere escluso il transito inerente la costruzione, la manutenzione e
l'approvvigionamento del costruendo resort nonché il raggiungimento di esso da parte della clientela dell'appellante;
- in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la a corrispondere Parte_1
l'indennità dovuta in favore della per la costituzione ovvero il Controparte_1 trasferimento della servitù nella misura quantificata in corso di causa.
Con vittoria di spese e onorari di causa, di entrambi i gradi del giudizio».
Svolgimento del processo
3 1. aveva convenuto Parte_1 [...] innanzi al Tribunale di Alessandria, rappresentando che aveva goduto di due CP_1 accessi, uno dall'abitato del Comune di Tassarolo e l'altro dalla strada provinciale n. 158, sino a quando il secondo non era stato chiuso dalla Provincia di Alessandria, attraverso il quale si accedeva dapprima ai fondi della convenuta, gravati da una servitù di passaggio costituita a favore dei suoi fondi con verbale di conciliazione del 23 maggio 2002, e che, avendo anche intenzione di rivedere la propria attività economica, mediante l'offerta di altri servizi, quali quelli turistico-ricettivi per il benessere della persona, il transito dal vecchio abitato del Comune di Tassarolo, unico accesso rimasto, si rivelava inadeguato ai bisogni dell'attività, con conseguente interclusione relativa dei fondi, ed era pertanto necessario assicurare di nuovo l'accesso dalla strada provinciale n. 158, attraverso quello che stava realizzando la convenuta.
L'attrice aveva dunque chiesto la costituzione di una servitù coattiva sui fondi della convenuta e a favore dei propri terreni, di modo da consentire il collegamento alla strada provinciale n. 158, con un percorso di larghezza pari almeno a 5,5 m o comunque idoneo al passaggio dei mezzi agricoli e di tutti quelli che devono raggiungere l'azienda, e, in subordine, il trasferimento della servitù volontaria sul nuovo tratto di strada realizzato dalla convenuta per accedere alla strada provinciale n. 158, e, quindi, l'accertamento del contenuto della servitù volontaria, di modo da ritenerla invocabile anche in relazione alla nuova attività economica.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo principalmente il Controparte_1 rigetto delle domande dell'attrice, in via subordinata, nel caso di accoglimento di una delle domande avversarie, l'individuazione di un percorso che non coinvolgesse la strada che porta dal nuovo accesso alla “Cascina Buttigliona”, di sua proprietà, e, in caso di accoglimento della domanda subordinata, l'accertamento che la servitù volontaria non include il transito inerente alla costruzione, alla manutenzione e all'approvvigionamento del resort e della rispettiva futura clientela, nonché la liquidazione dell'indennità.
3. Con sentenza n. 224/2023 del 20 marzo 2023, il Tribunale di Alessandria ha rigettato le domande dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
4. ha proposto appello in base Parte_1
a tre motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
4 ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello, ha proposto Controparte_1 appello incidentale in base ad un motivo, per l'ipotesi di accoglimento del secondo motivo d'appello, ha riproposto in via subordinata le domande avanzate in primo grado.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta l'idoneità dell'accesso dal Comune di Tassarolo, con conseguente rigetto della domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore di fondi non interclusi.
Il motivo non è fondato.
Secondo il tribunale, «[i]l TU […] valutava l'idoneità dell'accesso per Tassarolo in relazione allo stato attuale de luoghi, sia considerando le esigenze attuali che quelli future di parte attrice, segnalando semplicemente l'opportunità di migliorare il passaggio con apposizione di cartellonistica stradale in un solo passaggio. Non solo, rappresentava altresì la possibilità di ampliamento del passaggio, rispetto alla quale si era già attivata parte attrice mediante Piano Esecutivo Convenzionato. || La TU, debitamente motivata, deve essere condivisa. Il TU ha accuratamente rappresentato le caratteristiche del passaggio per Tassarolo, con puntuale indicazione di dimensioni e comunque di ogni caratteristica rilevante, e ha fornito puntuale risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice sul punto
(pagg. 36 ss.)» (p. 9).
L'appellante ha di converso assunto l'inidoneità dell'accesso per «tre elementi di fatto debitamente indicati nella conclusionale attrice che non sono minimamente stati presi in considerazione né dalla consulenza tecnica d'ufficio né dalla sentenza, che si è limita[ta] a ripetere acriticamente la perizia» (p. 5 cit. app.): l'esistenza di limitazioni alla circolazione dei veicoli in relazione al loro peso, l'assenza di spazi di manovra, l'assenza di sicurezza dell'accesso.
L'appellata ha dal canto suo eccepito in generale che «tutta l'impostazione avversaria non contesta l'idoneità o la sufficienza dell'Accesso Tassarolo, quanto piuttosto quelle della via pubblica che il medesimo accesso consente di raggiungere» (p. 7 comp. cost. app.).
5 Tuttavia, come è stato scritto in modo condivisibile in dottrina, è possibile chiedere la costituzione di servitù di passaggio sul fondo altrui, anche nell'ipotesi in cui, sebbene l'accesso al fondo dominante esistente sia di per sé idoneo al passaggio, non lo è la strada pubblica sulla quale si ha lo sbocco, perché non praticabile o inadatta per la sua stessa conformazione.
Giova a questo punto esaminare partitamente gli argomenti posti dall'appellante.
Circa il primo argomento, l'appellante ha dedotto che «non è stato considerato che il transito nel centro abitato di Tassarolo, è soggetto ad insuperabili limitazioni di peso. ||
Dall'immagine C480_03082021_160115 allegata nella perizia (pag. 27), è ben evidente un cartello di divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 3,5 tonnellate» (p. 5 cit. app.).
In merito, vi è contrasto di versione tra le parti.
Secondo l'appellata, «[i]l cartello recante il divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate è posto sulla biforcazione tra la SP 159 e la SP 158, e non vieta il transito sulla prima bensì preannuncia un divieto che si colloca a 2,8 km di distanza: divieto che, una volta giunti nel centro di Tassarolo, si incontrerà per svoltare verso Gavi,
Rovereto e San Cristoforo. || Si tratta quindi di una preclusione che si colloca oltre il percorso che porta alla e che nessun soggetto che si debba ivi recare mai Parte_1 incontrerà» (p. 11 comp. cost. app.; cfr. anche pp. 2 s. seconda memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c.), mentre, per l'appellante, «il divieto ha effetto dal punto esatto in cui è posizionato il segnale stradale, salvo diverse indicazioni, che nel nostro caso non sono presenti. Questa limitazione impedisce di fatto il transito dei veicoli più grandi, rendendo impossibile per la Part utilizzare tale accesso per le sue attività future» (p. 7 comp. conc. app.).
La prospettazione da condividere è quella dell'appellata.
La prospettazione trova infatti conferma nella descrizione dello stato di fatto esposta dai consulenti di entrambe le parti.
Nell'integrazione alla relazione del geometra , si legge che, «ben prima Persona_1 del raggiungimento dell'abitato, si incontra la segnaletica verticale che indica l'imminente divieto di transito ai mezzi avente peso maggiore o uguale alle 3,5 Tonnellate» (p. 2 doc. n.
12 fasc. primo grado appellante) e le immagini corrispondenti rappresentano esattamente quanto sostenuto dall'appellata, vale a dire due cartelli che annunciano non l'immediato, bensì il prossimo divieto di circolazione per mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate (art. 6 83, commi 3, 4, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), uno a 2,8 km (all. n. 01.1, strada da
Novi Ligure) e l'altro a 1,2 km (all. 01.4, strada da località Pessenti).
Il primo dei due divieti è poi riprodotto nel punto in cui inizia l'operatività, quindi a
2,8 km da quello annunciato, e si trova nel centro del Comune di Tassirolo (p. 5 cit. app.).
Correttamente, allora, il geometra , tecnico di parte appellata, ha Persona_2 rilevato che «[l]e limitazioni […] riguardano esclusivamente i mezzi pesanti che dal centro di
Tassarolo (Via Mazzini) girano verso Gavi, Rovereto o San Cristoforo, quindi verso altre località, nessuna limitazione esiste per chi prosegue verso Strada sede della Parte_1
» (p. 1 doc. n. 14 fasc. primo grado appellata). CP_1 Parte_1
L'immagine ivi riportata (ma v. anche quelle di pagina 27 della consulenza tecnica d'ufficio) dimostra inequivocabilmente che il cartello di divieto opera dopo lo svincolo per via dei Martiri, dalla quale si arriva alla strada comunale delle Vigne, quindi alla sede dell'appellante (pp. 5 s. rel. per.).
La circostanza rimarcata dall'appellante è dunque ininfluente e (verosimilmente) per questo la Provincia di Alessandria non l'ha menzionata nel novero delle limitazioni alla circolazione (p. 6 rel. per.).
Va infine soggiunto che, in primo grado, l'appellata aveva allegato che nella strada
«che costituisce l'Accesso Tassarolo sono presenti fermate di autobus e campane per la raccolta del vetro, e tutto il percorso presenta una larghezza superiore a quella massima di ingombro dei veicoli prevista dall'art. 61 del Codice della Strada (metri 2,55): è dunque impensabile che, stante le caratteristiche del percorso ed il transito abituale di autobus e mezzi della nettezza urbana, la non possa essere raggiunta attraverso Parte_1
Tassarolo da qualsiasi direzione e da qualsiasi tipologia di mezzo» (p. 15 comp. cost., p. 2 doc. n. 14 fasc. primo grado appellata).
L'appellante non aveva specificamente contestato l'enunciato (art. 115, co. 1, c.p.c.), né in sede di prima udienza, né in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., il cui deposito aveva omesso, e non aveva disconosciuto la conformità ai fatti delle riproduzioni fotografiche allegate (art. 2712 c.c.), di cui una ritrae proprio un autobus che circola per via Mazzini (p. 2 doc. n. 14 fasc. primo grado appellata).
Con riguardo all'argomento inerente agli spazi di manovra, l'appellante ha rilevato, anzitutto, che «lo stesso consulente ammette l'esistenza di una problematica immodificabile nel tratto di Via Mazzini, a lato del Castello di Tassarolo. In tale punto la larghezza è di soli
3,93 mt., evidentemente insufficiente e, si ripete, non modificabile. Pertanto, anche due
7 semplici autovetture con gli specchietti aperti non possono passare contemporaneamente»
(p. 8 cit. app.).
L'appellante ha tuttavia scisso il contenuto dell'accertamento peritale, omettendo di confrontarsi con esso nella sua integralità, comprensivo della dimensione dei veicoli: «Il punto più stretto, ove sono presenti limitazioni alla larghezza tali da non essere
“modificabili” è rilevato all'interno del paese subito dopo il Municipio, in via Mazzini in direzione di Novi Ligure in corrispondenza delle mura del Castello di Tassarolo;
tale larghezza è di mt 3,93. || Ai sensi del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) ed in special modo secondo l'art. 61, la sagoma limite dei veicoli autorizzati alla circolazione prevede una larghezza massima di mt 2,55 (mt 2,60 per veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata -ATP-). || Da un'indagine sommaria gli autocarri ed i furgoni normalmente hanno larghezza inferiore ai 2,00 mt;
mentre i camion ed
i mezzi da cantiere (comprese autobetoniere) non superano i 2,50 mt» (p. 10 rel. per.).
Pertanto, il tratto di strada non impedisce il passaggio dei veicoli normali agli effetti del dato normativo;
l'impedimento alla circolazione contemporanea di due veicoli si rivela una circostanza puramente eventuale, perché dipendente dalla particolare conformazione dei veicoli o anche dalla condotta degli utenti o ancora dalle ulteriori ipotizzabili variabili del concreto, suscettibile di soluzione mediante il giusto contegno degli utenti.
L'appellante ha aggiunto che l'assenza di spazi di manovra «è […] testimoniata anche dai testi avversari ( e ), i quali hanno confermato che in occasione di alcuni Tes_1 Tes_2 lavori alla Tenuta San Pietro, betoniere e altri mezzi sono dovuti transitare dall'altro accesso che partiva dalla SP 158, quello oggetto della servitù poi chiuso dalla Provincia»
(pp. 8 s. cit. app.).
Giova allora riprendere le testimonianze.
Il teste ha dichiarato: «Aggiungo che una volta, all'incirca per una Testimone_3 settimana, hanno fatto passare le betoniere tra il 2006 e il 2008» (verbale d'udienza del 3 marzo 2021).
L'enunciato evidenzia l'occasionalità del passaggio delle betoniere ed è muto sulla dimensione dei mezzi, se superiore o meno a quella normale, sicché non dimostra che il passaggio tramite la strada provinciale n. 159 non era praticabile;
testimonia soltanto l'esercizio della servitù esistente.
8 Le stesse considerazioni valgono per la dichiarazione del teste : «A Testimone_4 parte nel 2008 – circa, poteva essere anche il 2007 o il 2009 –, per qualche settimana sono passati dei camion per fare dei lavori alla » (verbale d'udienza del 3 marzo 2021). Parte_1
Da ultimo, l'appellante ha ripreso la consulenza tecnica d'ufficio, per rilevare che «la percorribilità è garantita solo in un unico senso di marcia, poiché in diversi punti l'incontro tra mezzi provenienti in senso opposto impone la necessità di manovre» (p. 9 cit. app.).
Anzitutto, si osserva che, sulla base di questo enunciato, non per l'intero percorso, ma soltanto per parte di esso la marcia può svolgersi solo in un senso.
Inoltre, va osservato che è pacifico che l'appellante possa migliorare il percorso della strada comunale delle Vigne (p. 9 cit. app.).
Nella consulenza tecnica d'ufficio, si legge che proprio il tratto di strada delle Vigne
«è quello in cui allo stato attuale si concentrano pressoché tutti i punti più stretti della carreggiata, pertanto, in attuazione del ricordato P.E.C. [Piano Esecutivo Convenzionato] approvato in favore della stessa, la percorribilità dell'accesso alla Parte_1 pubblica via – nonché la via pubblica in sé – della , accesso che passa dal Parte_1 centro abitato di Tassarolo, sarà completamente percorribile senza particolari situazioni di inidoneità, ad eccezione di quella in via Mazzini a lato delle mura del Castello di Tassarolo, di cui già si è riferito al punto precedente» (p. 13 rel. per.).
Pertanto, i limiti allegati sono superabili per iniziativa dell'appellante, ad eccezione del “punto precedente”, che è quello situato in corrispondenza delle mura del Castello di
Tassarolo, appena esaminato.
È sufficiente per quest'ultimo richiamare la valutazione esposta, che corrisponde al giudizio peritale;
in risposta alle osservazioni del consulente tecnico dell'appellante, quello d'ufficio ha affermato in generale che le dimensioni del percorso non sono «ostative alla percorribilità […] anche se con modalità regolamentate (velocità ed “eventualmente” senso unico alternato)» (p. 38 rel. per.); fondamentale è rimarcare la mera eventualità del senso unico alternato.
I restringimenti di carreggiata non rendono inadeguato il percorso.
Non è dato formulare un giudizio di segno diverso da quello espresso dal consulente tecnico d'ufficio.
L'ultimo rilievo dell'appellante riguarda la mancanza di sicurezza stradale: «Il tratto nel centro abitato, […], è infatti completamente sprovvisto di marciapiedi, ciò che, unito alle
9 ridotte dimensioni della strada, comporta una evidente situazione di pericolo soprattutto in caso di incrocio di due o più mezzi di grandi dimensioni» (p. 10 cit. app.).
L'eccezione è irrilevante, perché introduce il tema della tutela dell'incolumità degli utenti della strada e segnatamente dei pedoni, estraneo all'accertamento dei presupposti della servitù coattiva.
Ciò che rileva è l'esistenza di un accesso alla via pubblica, adatto e sufficiente ai bisogni del fondo (art. 1052, co. 1, c.c.), mentre l'incolumità dei terzi che usufruiscono della via pubblica, dipendente anche in questo caso dalle mille variabili del concreto, è indifferente alla posizione dell'appellante.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la pronuncia di rigetto della domanda di trasferimento della servitù esistente in luogo diverso.
Il motivo non è fondato.
Ai sensi dell'art. 1068, co. 3, c.p.c., «[i]l cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente».
Il giudice di primo grado ha negato la fondatezza della domanda perché «la proprietà di parte convenuta, a fronte di spostamento della servitù di passaggio, subirebbe un danno per il deprezzamento del proprio fondo, pari a quasi euro 300.000» (p. 12 sent.).
L'appellante ha contestato l'utilizzo della stima peritale, in quanto corrispondente all'indennità per la costituzione di una nuova servitù.
Va condivisa la decisione sulla ricorrenza del danno per l'appellata, ma per un'altra preliminare considerazione.
Il trasferimento della servitù dovrebbe avvenire «sul nuovo tratto di strada realizzato dalla per creare il nuovo ingresso dalla SP 158, sempre sul f. 3 del Controparte_1 mapp. 73» (p. 14 cit. app.).
Come agevolmente si evince dall'immagine riprodotta dall'appellante (p. 12 cit. app.), il risultato pratico preteso non è il trasferimento della servitù di passaggio esistente, bensì
l'estensione della medesima su di un tratto ulteriore contrassegnato dal colore azzurro.
L'allungamento del tratto da destinare al transito è all'evidenza pregiudizievole per la posizione del proprietario del fondo servente.
10 Il risultato atteso dall'appellante è identico a quello sotteso alla principale domanda di costituzione della servitù [«Stabilito dunque che il fondo è relativamente intercluso e quindi è necessario costituire una servitù, il percorso della stessa non può che risultare quello individuato dal TU (peraltro negli stessi termini richiesti da parte attrice con la domanda principale) nel “percorso già esistente e gravato da servitù a favore della
[...]
, integrato ed esteso dal nuovo tratto realizzato dalla Parte_1 Controparte_2 per collegarlo al nuovo accesso alla S.P. 158” (pag. 16 e 17 TU), che sostituisce il vecchio accesso chiuso dalla Provincia e del quale godevano sia l'appellante che l'appellato», p. 10 cit. app.], sicché il trasferimento eluderebbe l'infondatezza della prima.
Se fosse stata costituita la servitù di passaggio nel tratto ulteriore, sarebbe stato liquidato l'indennizzo, proprio come riconosciuto dall'appellante: «Il valore dell'indennizzo, in assenza di danni aggiuntivi rispetto alla situazione precedente, […] deve essere pari al più al valore venale del terreno corrispondente al tratto aggiuntivo e dunque € 3.600,00» (p.
14 cit. app.).
Questo indennizzo è stato elevato dall'appellante stessa a misura del pregiudizio che l'appellata subirebbe in caso di trasferimento della servitù, ove, nel contestare la somma liquidata dal tribunale, ha eccepito che «è manifestamente errata e al più deve essere ridotta all'irrisoria cifra di € 3.600,00» (p. 15 cit. app.).
L'esiguità dell'importo, ammessane la correttezza, non significa assenza di danno, come l'appellante ha dedotto («importo così esiguo che non può configurare alcun danno per il fondo servente», ibidem), ma è misura della gravità del danno.
Sennonché, il trasferimento della servitù in luogo diverso postula l'assenza di danno al fondo servente, e non la sua esiguità, sicché non è ammessa alcuna «comparazione con il vantaggio per il fondo dominante» (Cass. civ., sez. II^, sent. 4 aprile 2006, n. 7822), in modo coerente al principio informatore della disciplina delle vicende della servitù, per cui l'esercizio del diritto non può aggravare la condizione del fondo servente (artt. 1067, co. 1,
1068, co. 2, c.c., cfr. anche artt. 1065, 1069, co. 1, c.c.).
Il motivo è rigettato.
3. All'accoglimento del secondo motivo d'appello, l'appellata ha condizionato l'appello incidentale.
Il rigetto del motivo rende pertanto superfluo l'esame dell'appello incidentale.
4. Il terzo motivo d'appello verte sul contenuto della servitù di passaggio volontaria.
11 L'esame del motivo è chiaramente condizionato all'accoglimento del secondo motivo d'appello.
Come ritenuto dal giudice di primo grado, la questione del contenuto della servitù volontaria andava sciolta soltanto in caso di accoglimento della domanda di trasferimento della servitù medesima.
L'assunto è condiviso dall'appellante: «Tale domanda [quella di accertamento del contenuto della servitù volontaria] non è stata esaminata dal Giudice di primo grado in conseguenza dell'errata reiezione della domanda subordinata di trasferimento della servitù. || Una volta che quest'ultima sarà, come si ritiene, accolta, anche tale aspetto dovrà essere esaminato e a tal proposito si ripetono le argomentazioni di cui alla comparsa conclusionale» (pp. 17 s. cit. app.).
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza.
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La controversia consta di plurime domande, ivi compresa quella di accertamento del contenuto della servitù prediale volontaria, sicché si conviene con la valutazione di parte appellante circa l'indeterminabilità del valore della controversia.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 10.313,00 per compensi
(euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
12 La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_5 condanna al rimborso a favore Parte_5 di delle spese processuali, che liquida in complessivi euro Controparte_1
10.313,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
13