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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25/09/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 13695/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Silvia D'ALOISIO per parte ricorrente e l'Avv. in sostituzione degli Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.35 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 13695 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Parte_1
Addì ______________ D'ALOISIO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in presso lo studio della medesima, in Palermo, Corso Alberto forma esecutiva all'Avv.
Amedeo 210; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] Il Cancelliere
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
(L.222/84).
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 25/09/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento della domanda, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità (Art. 1, L. 222/84), a decorrere da Luglio 2025;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/01/2024, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento CP_1
tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. n° 222/84, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (20/07/2023).
L ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo Controparte_3 CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 25/09/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate CP_1
dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 25/09/2025, la causa
è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è Parte_1
affetto da “Cardiomiopatia dilatativa trattata con impianto di defibrillatore con grave
depressione della funzione contrattile in 3^ classe funzionale NYHA in soggetto con
diabete mellito di tipo 2° in trattamento con antidiabetici orali in scompenso glico-
metabolico (Hb glicata 8) in paziente obeso, ipertensione arteriosa in buon compenso
emodinamico, sindrome delle apnee notturne efficacemente trattata con CPAP,
spondiloartrosi con lombosciatalgia a discreta incidenza funzionale in magazziniere di anni
54 in buone condizioni generali” e ha concluso che il ricorrente possiede i requisiti
sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di
invalidità, a decorrere dal Luglio 2025.
Le condizioni del ricorrente hanno, infatti, subito un drastico peggioramento, a causa del manifestarsi di una Cardiomiopatia dilatativa, (come da certificazione dell'Ospedale Civico di Partinico (PA), depositata in data 4/08/2025), per la quale
“ il ricorrente è stato sottoposto ad impianto di defibrillatore […] con rischio di recidive e
di evoluzione verso altri episodi di insufficienza cardiaca, soprattutto nei soggetti ipertesi,
diabetici e affetti da OSAS come nella fattispecie, ponendo delle difficoltà nella
quantificazione del danno ai fini del rischio assicurato (L. 222/84) in quanto in tali casi il
danno indennizzabile è la riduzione della capacità lavorativa “in attività confacenti alle
attitudini”.
Nel caso in specie, l'impianto di ICD e l'ascrivibilità alla 3^ classe NYHA
avanzata (L'attività fisica minima: come camminare per casa o salire mezza rampa di
scale, provoca dispnea o affaticamento, anche se il paziente sta ancora bene a riposo), la
bassa frazione di eiezione, in associazione con altre patologie (diabete scompensato, OSAS,
ipertensione arteriosa) controindicano lo svolgimento di attività anche leggere:
condizione questa che soddisfa i requisiti tecnico giuridici per fruire dell'assegno
ordinario a decorrere dal mese di luglio 2025: epoca di ricovero in ambiente
ospedaliero. Tali affezioni valutate complessivamente soddisfano i requisiti tecnico-giuridici
per la concessione dell'assegno ordinario (art.1 L.222/84), a decorrere del mese di
luglio 2025”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Non possono accogliersi i rilievi formulati dalla difesa di parte ricorrente nelle note depositate il 24/09/2025 e dirette al riconoscimento dello stato invalidante nel periodo anteriore al Luglio 2025, atteso che le condizioni cliniche antecedenti al manifestarsi della miocardiopatia dilatativa sono state accuratamente valutate dal c.t.u. nella prima relazione, ove è stato evidenziato che “ Il complesso delle infermità
suddette, pur considerato complessivamente (diabete, ipertensione arteriosa, osas, artrosi,
sindrome depressiva ed ipertensione arteriosa), non controindica l'espletamento del lavoro
specifico (magazziniere in un ipermercato).
A conferma di quanto suddetto, sottoposto ad accertamenti medico legali da parte del
medico competente, così come previsto dalla normativa “sulla tutela della salute e sicurezza
degli ambienti di lavoro” (D.lg 81/08), il lavoratore è stato dichiarato idoneo alla mansione
specifica con limitazione nella movimentazione manuale dei carichi.
Per quanto sopra non sono ravvisabili i presupposti tecnico giuridici per la concessione
dell'assegno rappresentati dalla riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di
un terzo in occupazioni confacenti;
quindi la qualità del bene tutelato è rappresentata dal
danno biologico del lavoratore in rapporto alla specifica attività svolta senza usura”
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno Parte_1
ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge 222 del 1984, a decorrere da
Luglio 2025, mentre va rigettata per il periodo anteriore.
Considerata l'epoca di maturazione del requisito sanitario per la prestazione richiesta, successiva all'epoca di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_1
provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25/09/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25/09/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 13695/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Silvia D'ALOISIO per parte ricorrente e l'Avv. in sostituzione degli Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.35 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 13695 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Parte_1
Addì ______________ D'ALOISIO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in presso lo studio della medesima, in Palermo, Corso Alberto forma esecutiva all'Avv.
Amedeo 210; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] Il Cancelliere
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria,
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
(L.222/84).
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 25/09/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento della domanda, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità (Art. 1, L. 222/84), a decorrere da Luglio 2025;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/01/2024, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento CP_1
tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. n° 222/84, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (20/07/2023).
L ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo Controparte_3 CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 25/09/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate CP_1
dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 25/09/2025, la causa
è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è Parte_1
affetto da “Cardiomiopatia dilatativa trattata con impianto di defibrillatore con grave
depressione della funzione contrattile in 3^ classe funzionale NYHA in soggetto con
diabete mellito di tipo 2° in trattamento con antidiabetici orali in scompenso glico-
metabolico (Hb glicata 8) in paziente obeso, ipertensione arteriosa in buon compenso
emodinamico, sindrome delle apnee notturne efficacemente trattata con CPAP,
spondiloartrosi con lombosciatalgia a discreta incidenza funzionale in magazziniere di anni
54 in buone condizioni generali” e ha concluso che il ricorrente possiede i requisiti
sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di
invalidità, a decorrere dal Luglio 2025.
Le condizioni del ricorrente hanno, infatti, subito un drastico peggioramento, a causa del manifestarsi di una Cardiomiopatia dilatativa, (come da certificazione dell'Ospedale Civico di Partinico (PA), depositata in data 4/08/2025), per la quale
“ il ricorrente è stato sottoposto ad impianto di defibrillatore […] con rischio di recidive e
di evoluzione verso altri episodi di insufficienza cardiaca, soprattutto nei soggetti ipertesi,
diabetici e affetti da OSAS come nella fattispecie, ponendo delle difficoltà nella
quantificazione del danno ai fini del rischio assicurato (L. 222/84) in quanto in tali casi il
danno indennizzabile è la riduzione della capacità lavorativa “in attività confacenti alle
attitudini”.
Nel caso in specie, l'impianto di ICD e l'ascrivibilità alla 3^ classe NYHA
avanzata (L'attività fisica minima: come camminare per casa o salire mezza rampa di
scale, provoca dispnea o affaticamento, anche se il paziente sta ancora bene a riposo), la
bassa frazione di eiezione, in associazione con altre patologie (diabete scompensato, OSAS,
ipertensione arteriosa) controindicano lo svolgimento di attività anche leggere:
condizione questa che soddisfa i requisiti tecnico giuridici per fruire dell'assegno
ordinario a decorrere dal mese di luglio 2025: epoca di ricovero in ambiente
ospedaliero. Tali affezioni valutate complessivamente soddisfano i requisiti tecnico-giuridici
per la concessione dell'assegno ordinario (art.1 L.222/84), a decorrere del mese di
luglio 2025”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Non possono accogliersi i rilievi formulati dalla difesa di parte ricorrente nelle note depositate il 24/09/2025 e dirette al riconoscimento dello stato invalidante nel periodo anteriore al Luglio 2025, atteso che le condizioni cliniche antecedenti al manifestarsi della miocardiopatia dilatativa sono state accuratamente valutate dal c.t.u. nella prima relazione, ove è stato evidenziato che “ Il complesso delle infermità
suddette, pur considerato complessivamente (diabete, ipertensione arteriosa, osas, artrosi,
sindrome depressiva ed ipertensione arteriosa), non controindica l'espletamento del lavoro
specifico (magazziniere in un ipermercato).
A conferma di quanto suddetto, sottoposto ad accertamenti medico legali da parte del
medico competente, così come previsto dalla normativa “sulla tutela della salute e sicurezza
degli ambienti di lavoro” (D.lg 81/08), il lavoratore è stato dichiarato idoneo alla mansione
specifica con limitazione nella movimentazione manuale dei carichi.
Per quanto sopra non sono ravvisabili i presupposti tecnico giuridici per la concessione
dell'assegno rappresentati dalla riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di
un terzo in occupazioni confacenti;
quindi la qualità del bene tutelato è rappresentata dal
danno biologico del lavoratore in rapporto alla specifica attività svolta senza usura”
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'assegno Parte_1
ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge 222 del 1984, a decorrere da
Luglio 2025, mentre va rigettata per il periodo anteriore.
Considerata l'epoca di maturazione del requisito sanitario per la prestazione richiesta, successiva all'epoca di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_1
provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25/09/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)