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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3912/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 429/2021 TRA
, entrambi in qualità di eredi del sig. Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avvocato Livio Persico, giusta procura Persona_1 speciale rilasciata in calce all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 429/2021, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Teobaldo Amuro in Sorrento alla via Fuorimura n. 20 is. 3; OPPONENTE E
E , rappresentati e difesi dall'avvocato CP_1 Controparte_2
RI Viscardi, giusta procura osta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato in Napoli alla via Toledo, 265. OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di riassunzione ex art. 297 c.p.c. ritualmente notificato e Per_1
hanno citato in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2021 e notificato in data 27.5.2021 con il quale l'intestato Tribunale le ha ingiunto il pagamento di euro 5.000.000,00 con gli interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso al saldo, nonché 6.000,00 per compensi professionali ed euro 870,00 per spese della procedura, oltre spese generali. In particolare, gli opponenti hanno dedotto che gli opposti, in sede monitoria, hanno posto a fondamento della pretesa creditoria due scritture private – che sarebbero state autenticate da un funzionario del nell'anno Controparte_3
2017 – sottoscritte anche dal de cuius, . Segnatamente, con la Persona_1 scrittura privata redatta nell'anno 2002, il sig. avrebbe dichiarato Persona_1 di assumere la veste di depositario fiduciario degli opposti della somma di euro 5.000.000,00, poiché era vittima di estorsioni;
con la scrittura CP_1 privata redatta nell'anno 2007, il sig. avrebbe richiesto una proroga Persona_1 al fine di regolarizzare la sua posizione debitoria. Gli opponenti hanno negato la sussistenza della pretesa creditoria degli opposti, sostenendo che, per converso, è stato il ad essere creditore per ingenti Per_1 somme elargite alla sig.ra (sorella del de cuius), come accertato dal CP_1
Tribunale di Napoli. Invero, nell'anno 2014 avviava un'azione in sede giurisdizionale Persona_1 innanzi al Tribunale di Napoli, al fine di recuperare il credito erogato in favore della sorella, . Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4754/2020 pubbl. il CP_1
07/07/2020, accertava un credito di euro 1.500.000,00 in capo a Persona_1 limitatamente all'escussione della garanzia pignoratizia che questi aveva concesso a;
il giudice rigettava, invece, ogni avversa pretesa avanzata da CP_1
, non avendo mai esibito l'originale della scrittura privata, sebbene CP_1 in assenza di un serio e oggettivo impedimento. È stato proposto gravame innanzi alla Corte di Appello di Napoli RG n. 557/2021 633/2021 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli. Parte opponente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: in via principale accertare e dichiarare la litispendenza del presente procedimento rispetto a quello innanzi alla Corte di Appello di Napoli RG n. 557/2021 + 633/2021 ovvero sospendere il giudizio in attesa della definizione della controversia;
alla luce dei disconoscimenti delle fotocopie delle scritture recanti le date del 20 febbraio 2002 e del 20 febbraio 2007, accogliere l'opposizione accertando e dichiarando l'inesistenza del credito ex adverso azionato e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo, ovvero annullare il decreto ingiuntivo opposto;
in via del tutto gradata, autorizzare la presentazione della querela di falso nei confronti dei documenti prodotti da
contro
- parte nel fascicolo monitorio sub 1 e 2. Nel costituirsi in giudizio, parte opposta ha chiesto, in via preliminare, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 429/2021 nonché accertare l'inammissibilità della querela di falso. Infine, ha contestato la fondatezza della domanda, in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto. Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c., sospeso il giudizio per l'instaurazione del giudizio incidentale di querela di falso proposta dagli opponenti e riassunto il giudizio all'esito della definizione del sub-procedimento, sulle conclusioni delle parti la causa è stata rimessa in decisione.
2. Preliminarmente, parte attrice ha sollevato eccezione di litispendenza sul presupposto che pende il giudizio di gravame proposto da avente ad CP_1 oggetto il medesimo accertamento richiesto innanzi a Codesto Tribunale. L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata. È noto che la situazione processuale della litispendenza postula la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario (cfr. tra le molte altre: Cass. Sez. 6- 5, Ord. n. 18100 del 25/07/2013; Sez.5, Sent. 16834 del 30/07/2007). Nel caso di specie, va osservato che l'eccezione di litispendenza del presente giudizio con quello avviato innanzi alla Corte d'appello di Napoli deve essere qualificata come eccezione di continenza, sussistendo tra le domande un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica. Affinché sussista litispendenza, invero, occorre che sussista identità soggettiva (personae) e oggettiva (causa petendi e petitum) delle due cause. Ricorre invece la continenza di cause – come affermato da Cass. civ., sez. un., 20597/2007 - non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle “causae petendi”, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni. Più precisamente, la domanda innanzi alla Corte di appello ha per oggetto l'accertamento e, per l'effetto, la restituzione di una somma di danaro pari ad euro 724.000,00. La domanda proposta nell'odierno giudizio ha per oggetto, invece, la richiesta di pagamento di una somma di danaro basata sulla scrittura privata autenticata. Di qui il rigetto della sollevata eccezione.
3. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta. Occorre, ai fini dell'indagine che qui ci occupa, rievocare la causa veniva rimessa alla decisione del collegio per la questione relativa alla querela di falso, promossa in via incidentale, nell'ambito del giudizio di opposizione. L'accertamento circa il procedimento di querela di falso verteva non già sulla paternità della sottoscrizione - posta in calce alla scrittura privata oggetto di doglianza - certamente riconducibile allo stesso , in assenza di Persona_1 espressa contestazione, ma all'abusivo riempimento avvenuto “absque pactis” di un foglio firmato in bianco, in ragion del rilascio del mandato da parte di Per_1
all'avv. Bucci (difensore di nel giudizio innanzi al Tribunale
[...] CP_1 di Napoli) che avrebbe dovuto agire contro il fratello . Controparte_4
All'esito del procedimento, il collegio ha ritenuto che la ricostruzione fornita da parte opposta apparisse inverosimile e connotata da dichiarazioni del tutto illogiche e prive di riscontro probatorio. È apparso poco credibile l'insieme del quadro fattuale offerto dagli opposti sia sotto il profilo formale, venendo in rilievo incongruenze strutturali della scrittura privata, sia sotto il profilo sostanziale, dalla rappresentazione della denuncia di furto degli originali delle scritture alle dichiarazioni dell'avvocato in sede di deposizione testimoniale. Tes_1
Ebbene, il Tribunale ha, quindi, concluso per l'accertata mancanza di un riconoscimento del debito da parte di in favore della sorella Persona_1 CP_1
e del oltre ad accertare che effettivamente il vidimava su fogli non CP_2 Per_1 ancora riempiti e il cui successivo riempimento è avvenuto absque pactis, mediante il confezionamento di due atti falsi. A tal fine, parte opponente ha prodotto il certificato di passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata n. 1479/2024, essendo decorso infruttuosamente il termine per l'esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione.
3.1. Tanto premesso, va chiarito che “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione” (Cass. Sez. I, Ord. n. 15224/2020). Sulla scorta dell'indirizzo ermeneutico testé richiamato, appare agevole concludere che l'accertata falsificazione del dato ontologico – costituito dalle due scritture private prodotte agli atti – annichilisce integralmente il titolo negoziale su cui poggiava la pretesa all'adempimento avanzata da parte opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ottenuto e poi opposto. Venendo meno la prova che giustificava un'astratta titolarità della posizione soggettiva come descritta, in ragione dell'accertamento, in concreto, della falsità della scrittura privata, e non avendo la parte depositato ulteriore produzione documentale (o articolato prova testimoniale) dalla quale potrebbe desumersi la fondatezza della pretesa, deve - ineludibilmente
- ritenersi infondata la domanda creditoria con conseguente accoglimento della spiegata opposizione. Va, invero, chiarito sul punto che gli opposti nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. hanno articolato una prova testimoniale espletata nel procedimento incidentale di falso e che ha, con efficacia di giudicato, condotto all'accertamento della non veridicità dell'impianto probatorio (documentale e non) fornito dagli opposti i quali, quindi, non si valuta abbiano affatto dimostrato la propria pretesa creditoria. Per le ragioni esposte l'opposizione va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 429/2021 va revocato.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano, conformemente alla nota spese, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate ed applicando l'aumento per la presenza di più parti ex art. 4, comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 429/2021; B. condanna e al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 processuali in favore di e liquidate in euro Parte_1 Parte_1
843,00 per spese vive ed euro 64.136,80 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, il 29 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, entrambi in qualità di eredi del sig. Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avvocato Livio Persico, giusta procura Persona_1 speciale rilasciata in calce all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 429/2021, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Teobaldo Amuro in Sorrento alla via Fuorimura n. 20 is. 3; OPPONENTE E
E , rappresentati e difesi dall'avvocato CP_1 Controparte_2
RI Viscardi, giusta procura osta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato in Napoli alla via Toledo, 265. OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di riassunzione ex art. 297 c.p.c. ritualmente notificato e Per_1
hanno citato in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2021 e notificato in data 27.5.2021 con il quale l'intestato Tribunale le ha ingiunto il pagamento di euro 5.000.000,00 con gli interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso al saldo, nonché 6.000,00 per compensi professionali ed euro 870,00 per spese della procedura, oltre spese generali. In particolare, gli opponenti hanno dedotto che gli opposti, in sede monitoria, hanno posto a fondamento della pretesa creditoria due scritture private – che sarebbero state autenticate da un funzionario del nell'anno Controparte_3
2017 – sottoscritte anche dal de cuius, . Segnatamente, con la Persona_1 scrittura privata redatta nell'anno 2002, il sig. avrebbe dichiarato Persona_1 di assumere la veste di depositario fiduciario degli opposti della somma di euro 5.000.000,00, poiché era vittima di estorsioni;
con la scrittura CP_1 privata redatta nell'anno 2007, il sig. avrebbe richiesto una proroga Persona_1 al fine di regolarizzare la sua posizione debitoria. Gli opponenti hanno negato la sussistenza della pretesa creditoria degli opposti, sostenendo che, per converso, è stato il ad essere creditore per ingenti Per_1 somme elargite alla sig.ra (sorella del de cuius), come accertato dal CP_1
Tribunale di Napoli. Invero, nell'anno 2014 avviava un'azione in sede giurisdizionale Persona_1 innanzi al Tribunale di Napoli, al fine di recuperare il credito erogato in favore della sorella, . Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4754/2020 pubbl. il CP_1
07/07/2020, accertava un credito di euro 1.500.000,00 in capo a Persona_1 limitatamente all'escussione della garanzia pignoratizia che questi aveva concesso a;
il giudice rigettava, invece, ogni avversa pretesa avanzata da CP_1
, non avendo mai esibito l'originale della scrittura privata, sebbene CP_1 in assenza di un serio e oggettivo impedimento. È stato proposto gravame innanzi alla Corte di Appello di Napoli RG n. 557/2021 633/2021 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli. Parte opponente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: in via principale accertare e dichiarare la litispendenza del presente procedimento rispetto a quello innanzi alla Corte di Appello di Napoli RG n. 557/2021 + 633/2021 ovvero sospendere il giudizio in attesa della definizione della controversia;
alla luce dei disconoscimenti delle fotocopie delle scritture recanti le date del 20 febbraio 2002 e del 20 febbraio 2007, accogliere l'opposizione accertando e dichiarando l'inesistenza del credito ex adverso azionato e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo, ovvero annullare il decreto ingiuntivo opposto;
in via del tutto gradata, autorizzare la presentazione della querela di falso nei confronti dei documenti prodotti da
contro
- parte nel fascicolo monitorio sub 1 e 2. Nel costituirsi in giudizio, parte opposta ha chiesto, in via preliminare, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 429/2021 nonché accertare l'inammissibilità della querela di falso. Infine, ha contestato la fondatezza della domanda, in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto. Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c., sospeso il giudizio per l'instaurazione del giudizio incidentale di querela di falso proposta dagli opponenti e riassunto il giudizio all'esito della definizione del sub-procedimento, sulle conclusioni delle parti la causa è stata rimessa in decisione.
2. Preliminarmente, parte attrice ha sollevato eccezione di litispendenza sul presupposto che pende il giudizio di gravame proposto da avente ad CP_1 oggetto il medesimo accertamento richiesto innanzi a Codesto Tribunale. L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata. È noto che la situazione processuale della litispendenza postula la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario (cfr. tra le molte altre: Cass. Sez. 6- 5, Ord. n. 18100 del 25/07/2013; Sez.5, Sent. 16834 del 30/07/2007). Nel caso di specie, va osservato che l'eccezione di litispendenza del presente giudizio con quello avviato innanzi alla Corte d'appello di Napoli deve essere qualificata come eccezione di continenza, sussistendo tra le domande un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica. Affinché sussista litispendenza, invero, occorre che sussista identità soggettiva (personae) e oggettiva (causa petendi e petitum) delle due cause. Ricorre invece la continenza di cause – come affermato da Cass. civ., sez. un., 20597/2007 - non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle “causae petendi”, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni. Più precisamente, la domanda innanzi alla Corte di appello ha per oggetto l'accertamento e, per l'effetto, la restituzione di una somma di danaro pari ad euro 724.000,00. La domanda proposta nell'odierno giudizio ha per oggetto, invece, la richiesta di pagamento di una somma di danaro basata sulla scrittura privata autenticata. Di qui il rigetto della sollevata eccezione.
3. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta. Occorre, ai fini dell'indagine che qui ci occupa, rievocare la causa veniva rimessa alla decisione del collegio per la questione relativa alla querela di falso, promossa in via incidentale, nell'ambito del giudizio di opposizione. L'accertamento circa il procedimento di querela di falso verteva non già sulla paternità della sottoscrizione - posta in calce alla scrittura privata oggetto di doglianza - certamente riconducibile allo stesso , in assenza di Persona_1 espressa contestazione, ma all'abusivo riempimento avvenuto “absque pactis” di un foglio firmato in bianco, in ragion del rilascio del mandato da parte di Per_1
all'avv. Bucci (difensore di nel giudizio innanzi al Tribunale
[...] CP_1 di Napoli) che avrebbe dovuto agire contro il fratello . Controparte_4
All'esito del procedimento, il collegio ha ritenuto che la ricostruzione fornita da parte opposta apparisse inverosimile e connotata da dichiarazioni del tutto illogiche e prive di riscontro probatorio. È apparso poco credibile l'insieme del quadro fattuale offerto dagli opposti sia sotto il profilo formale, venendo in rilievo incongruenze strutturali della scrittura privata, sia sotto il profilo sostanziale, dalla rappresentazione della denuncia di furto degli originali delle scritture alle dichiarazioni dell'avvocato in sede di deposizione testimoniale. Tes_1
Ebbene, il Tribunale ha, quindi, concluso per l'accertata mancanza di un riconoscimento del debito da parte di in favore della sorella Persona_1 CP_1
e del oltre ad accertare che effettivamente il vidimava su fogli non CP_2 Per_1 ancora riempiti e il cui successivo riempimento è avvenuto absque pactis, mediante il confezionamento di due atti falsi. A tal fine, parte opponente ha prodotto il certificato di passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata n. 1479/2024, essendo decorso infruttuosamente il termine per l'esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione.
3.1. Tanto premesso, va chiarito che “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione” (Cass. Sez. I, Ord. n. 15224/2020). Sulla scorta dell'indirizzo ermeneutico testé richiamato, appare agevole concludere che l'accertata falsificazione del dato ontologico – costituito dalle due scritture private prodotte agli atti – annichilisce integralmente il titolo negoziale su cui poggiava la pretesa all'adempimento avanzata da parte opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ottenuto e poi opposto. Venendo meno la prova che giustificava un'astratta titolarità della posizione soggettiva come descritta, in ragione dell'accertamento, in concreto, della falsità della scrittura privata, e non avendo la parte depositato ulteriore produzione documentale (o articolato prova testimoniale) dalla quale potrebbe desumersi la fondatezza della pretesa, deve - ineludibilmente
- ritenersi infondata la domanda creditoria con conseguente accoglimento della spiegata opposizione. Va, invero, chiarito sul punto che gli opposti nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. hanno articolato una prova testimoniale espletata nel procedimento incidentale di falso e che ha, con efficacia di giudicato, condotto all'accertamento della non veridicità dell'impianto probatorio (documentale e non) fornito dagli opposti i quali, quindi, non si valuta abbiano affatto dimostrato la propria pretesa creditoria. Per le ragioni esposte l'opposizione va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 429/2021 va revocato.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano, conformemente alla nota spese, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate ed applicando l'aumento per la presenza di più parti ex art. 4, comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 429/2021; B. condanna e al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 processuali in favore di e liquidate in euro Parte_1 Parte_1
843,00 per spese vive ed euro 64.136,80 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, il 29 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo