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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/11/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N° 2412/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Danilo MAFFA Presidente rel. ed est. dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice dott. Fabio SANTORO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2412 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 avente ad oggetto “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare” (rectius: “Altri procedimenti cautelari - Reclami al Collegio”), promossa da nata a [...] il [...], residente in [...]
Biscia n° 6, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti C.F._1 dall'avv. Emanuel Foschi del foro di Forlì, elettivamente domiciliata in Forlì, viale D. Bolognesi n° 19, presso lo studio del suddetto difensore,
- reclamante nei confronti di nato a [...] il [...], residente in [...]
Trerè n° 12, c.f. C.F._2
- reclamato non costituito
CONCLUSIONI: con “reclamo avverso provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.p.” depositato in data 4 novembre 2025 la ricorrente Parte_1 ha concluso chiedendo a questo Collegio di “ANNULLARE/REVOCARE per i motivi di cui in parte espositiva, l'Ordinanza 13.10.2025, emesso dal Giudice dell'Esecuzione, D.ssa Claudia Cocchi, nell'ambito del procedimento NRG. 896/2025 Es. Mob. presso terzi, confermando la regolarità dell'iscrizione del pignoramento presso terzi promosso nei confronti nei confronti del debitore, Sig. ; DISPORRE, per l'effetto, la remissione della causa al giudice CP_1 dell'Esecuzione per la fissazione dell'udienza di precisazione del credito e comparizione delle parti avanti a sé ai fini dell'assegnazione delle somme pignorate e pignorande”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che viene omessa in questa sede l'esposizione dello svolgimento del processo, non richiesta in sentenza ai sensi del c.d. degli artt. 132 c.p.c. – come novellato a seguito della l. 18 giugno 2009 n° 69 – e 118 disp. att. c.p.c., posto che secondo la vigente normativa processuale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Ciò posto, occorre dare atto preliminarmente che – nonostante la rituale effettuazione da parte della Cancelleria della comunicazione disposta dal Presidente del Collegio con decreto del 5 novembre 2025 – ha omesso di costituirsi nel presente procedimento di reclamo il debitore esecutato CP_1
Orbene, va in primo luogo rilevata la correttezza dello strumento impugnatorio adottato nel caso di specie da in quanto il provvedimento reclamato ha dichiarato Parte_1
l'impossibilità di proseguire il processo esecutivo a causa di un'inattività della creditrice procedente (cfr. ordinanza impugnata: “Dato atto della mancata attestazione di conformità del precetto e del pignoramento oltre che della prova della notifica di quest'ultimo al debitore, dichiara la inefficacia dl pignoramento e la estinzione del presente procedimento”); di conseguenza la causa sottesa alla chiusura anticipata del processo è sussumibile sotto l'art. 630 c.p.c. co. 1° c.p.c. a mente del quale il processo esecutivo si estingue, “Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (...) quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice”. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. III, sentenza del 19 maggio 2003 n° 7762) ha compiutamente affrontato l'esegesi della norma alla luce dei principi enucleabili sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 195 del 17 settembre 1981 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 630 u.c. c.p.c. nella parte in cui non estende il rimedio del reclamo all'estinzione per rinuncia agli atti: art. 629 c.p.c.) che dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n° 12139 del 21 dicembre 1990 [secondo cui “la riserva contenuta nella prima parte dell'art. 630 c.p.c. permette poi di precisare che i casi di estinzione non sono soltanto quelli esplicitamente menzionati negli artt. 629,630 e 631 c.p.c. (rinuncia agli atti, inattività delle parti e mancata comparizione all'udienza) e che la relativa elencazione non è pertanto tassativa. Può dirsi in via più generale che il processo esecutivo si estingue quando non può più proseguire in via definitiva (...). È significativo al riguardo che per l'ipotesi di inefficacia del pignoramento, in conseguenza del decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c., l'art. 562 c.p.c. prevede espressamente l'ordinanza di estinzione del processo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.. Risulta così evidenziato il carattere generale dell'ordinanza di estinzione del giudice dell'esecuzione e la portata altrettanto generale del rimedio del reclamo, in un sistema organico volto a soddisfare evidenti ragioni di economia processuale, consentendo cioè di verificare, con uno strumento agile e rapido, la sussistenza o meno delle condizioni di estinzione, ferma restando la più ampia tutela degli interessati attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza emessa a seguito del reclamo. Cass. 28.7.1997, n. 7059)”]. La tesi della reclamabilità ex art. 630 c.p.c. dell'ordinanza in argomento (rectius: di quella emessa per le medesime motivazioni ai sensi del previgente comma 3° dell'art. 557 c.p.c.) è poi stata specificamente – oltre che condivisibilmente – propugnata anche dalla III sez. civ. del Tribunale di Milano con la nota sentenza del 29 giugno
2 2016 secondo cui “il mancato deposito delle attestazioni di conformità al momento dell'iscrizione a ruolo determina l'inefficacia del pignoramento, rilevabile dal giudice anche d'ufficio. Posto che l'art. 557, comma 3, c.p.c. sanziona un'inattività della parte che determina l'estinzione del processo, il rimedio del creditore va individuato nel reclamo al collegio a norma dell'art. 630, comma 3 c.p.c.”. Ciò premesso, va tuttavia rilevata l'inammissibilità del reclamo in disamina in quanto proposto da in data 4 novembre 2025 e pertanto oltre il “termine perentorio di Parte_1 venti giorni (…) dalla comunicazione dell'ordinanza” all'uopo previsto dal co. 3° dell'art. 630
c.p.c.; ed invero l'ordinanza di estinzione emessa dal G.E. a definizione della procedura esecutiva mobiliare n° 896/2025 R.G.Es., pronunciata in data 13 novembre 2025, è stata comunicata dalla Cancelleria alla creditrice procedente il giorno successivo, risultando pertanto tardivo il reclamo del 4 novembre 2025 in disamina in quanto depositato dopo 21 giorni dalla suddetta comunicazione di Cancelleria.
Fermo restando quanto testé osservato, ritiene in ogni caso il Collegio – nel merito del reclamo in argomento – che il gravame proposto da non possa trovare Parte_1 accoglimento in questa sede per le ragioni di seguito meglio esplicitate. Orbene, è pacifico che né in sede di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva n° 896/2025 R.G.Es.Mob. né successivamente (ed in particolare entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 543 co. 4° c.p.c., a mente del quale “Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”) il difensore della abbia Pt_1 provveduto ad attestare la conformità ai rispettivi originali dell'atto di pignoramento e del precetto, avendovi infatti provveduto solo in occasione del deposito del reclamo in disamina, allorquando tuttavia il termine di 15 giorni era irrimediabilmente scaduto. Ciò posto, occorre ai presenti fini richiamare la recente pronuncia della 3a sez. civ. della
S.C. di Cassazione n° 28513 del 27 ottobre 2025 con la quale, dopo un'attenta ed approfondita disamina degli opposti orientamenti della giurisprudenza di merito e della dottrina sul punto, la Corte ha espresso ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. il condivisibile principio di diritto secondo cui “l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme;
il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti”; in parte motiva il supremo consesso di legittimità ha in particolare osservato che “la soluzione più corretta, sul piano giuridico, risulta coincidere anche con quella più semplice sul piano applicativo. Tale soluzione è quella di prendere atto del dato normativo, in quanto esso risulta chiaro, ragionevole e non eccessivamente gravoso per le parti, quindi pienamente rispettoso di tutti i principi, anche sovranazionali, sulla strumentalità delle forme processuali e sul diritto di accesso alla giustizia”.
3 In tale ottica, priva di pregio risulta la deduzione dell'odierna reclamante secondo cui
“l'inefficacia viene ricollegata soltanto al deposito tardivo degli atti conformi, non dell'attestazione di conformità in quanto tale”, trattandosi di conclusione che si scontra in realtà con l'inequivocabile dato normativo già sopra trascritto (“Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento”). Analogo discorso va fatto con riferimento alla deduzione difensiva secondo cui l'attestazione di conformità agli originali da rendere a cura del difensore del creditore procedente assolverebbe “solo una funzione latamente probatoria, in qualche modo di garanzia, circa l'effettività della conformità”, non assolvendo invece “alcuna funzione nei casi, come quello in esame, in cui è pacifico in causa che le copie sono conformi. Ai sensi dell'art. 543 c.p.c. ciò che rileva, e che deve sussistere nel termine ivi previsto, è solo l'effettiva conformità delle copie depositate, non anche il deposito in termini della relativa attestazione. Tanto ciò è vero che la norma non sanziona con l'inefficacia il deposito tardivo dell'attestazione, che dunque, secondo i principi in tema di patologie processuali, rileva solo sul piano dell'irregolarità (…) la dichiarazione di inefficacia del pignoramento con conseguente estinzione del procedimento NRG. 896/2025 Es. Mob da parte del Giudice dell'Esecuzione disposta con l'Odinanza reclamata pecca di rigido formalismo (…) deve considerarsi l'omessa dichiarazione di conformità alla stregua di mera irregolarità sanabile che si intende sanare”, trattandosi di argomentazioni ampiamente confutate dalla pronuncia di legittimità in argomento (cfr. punto n° 6 della sentenza).
Parimenti non condivisibile risulta l'argomentazione difensiva dell'odierna reclamante secondo cui “il pignoramento era stato in effetti correttamente notificato al debitore, il quale non ha sollevato alcuna eccezione e/o opposizione in merito alla sussistenza di un qualche difetto di conformità delle copie depositate le quali, dunque, devono darsi pacificamente per conformi”. Ed infatti, la tesi della sanatoria per “raggiungimento dello scopo” a seguito dell'omessa contestazione della conformità all'originale da parte del debitore è stata ampiamente superata – con motivazione analitica e pienamente logica, la quale viene pertanto integralmente condivisa da questo Collegio – dalla sentenza n° 28513 del 27 ottobre 2025 in disamina, laddove a tale proposito è stato osservato quanto segue: «A confutazione dell'argomento speso a favore della tesi della “mera irregolarità sanabile”, per cui il deposito delle copie di titolo, precetto e pignoramento, anche se prive dell'attestazione di conformità agli originali, in mancanza di contestazioni sulla loro effettiva conformità ai predetti originali, comporterebbe il “raggiungimento dello scopo” delle norme che lo prevedono è stato fatto, correttamente, osservare che la nozione di sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto, in relazione alla questione in esame, non è giuridicamente e razionalmente invocabile. Ciò, innanzitutto, perché la teorica relativa al raggiungimento dello scopo dell'atto attiene alla categoria della nullità e non a quella dell'inefficacia per il suo mancato tempestivo deposito, ovvero alla categoria delle preclusioni processuali. Una volta che il legislatore abbia fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, non ha alcun senso affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo anche se è stato depositato tardivamente, atteso che, in tal caso, ciò che conta non è il disposto di cui all'art. 156 c.p.c., quanto piuttosto il disposto di cui all'art. 153 c.p.c., che preclude alla parte la possibilità di svolgere l'attività processuale 4 conseguente (il deposito dell'istanza di vendita o assegnazione, nel caso di specie), ove non sia stata tempestivamente svolta l'attività processuale precedente (il deposito nei termini di legge di copie conformi degli atti di cui agli artt. 543 e 557 c.p.c.). Per esemplificare in modo concreto, si è fatto notare che, così come non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo l'istanza di vendita depositata scaduti i termini di cui all'art. 497 c.p.c., ugualmente non avrebbe senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo il deposito tardivo delle copie conformi degli atti di cui agli art. 543 e 557 c.p.c.. Si è anche osservato che, pure qualora fosse possibile distinguere tra gli atti il cui deposito è imposto dagli artt. 543 e 557 c.p.c. e la loro (necessaria, per disposto normativo) attestazione di conformità, lo scopo del deposito degli atti con l'attestazione di conformità dovrebbe essere, comunque, individuato in quello di consentire un ordinato svolgersi del processo esecutivo, senza inutili rallentamenti o situazioni di quiescenza e che tali finalità sono quelle prese in considerazione dall'art. 111 Cost. e tenute ben presenti nell'ambito del processo esecutivo: potendosi richiamare, in tal senso, oltre al già citato art. 497 c.p.c., l'art. 567, comma 3, c.p.c., che sanziona con l'inefficacia del pignoramento il mancato deposito della documentazione ipocatastale, ovvero il disposto di cui all'art. 631-bis c.p.c. (introdotto con decreto-legge n. 83 del 2015 convertito in legge n. 132 del 2015) che sanziona con l'estinzione del processo esecutivo il mancato pagamento del contributo previsto per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. Ancora, in tale prospettiva, si è rilevato che il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità determina un rallentamento nello svolgimento del processo esecutivo e, complessivamente, dell'attività di amministrazione della giustizia, rischiando di incidere sulla ragionevole durata del processo per espropriazione, in quanto il giudice dell'esecuzione, in mancanza della dichiarazione di conformità degli atti prodromici all'esecuzione e dell'atto di pignoramento non potrebbe procedere con il conferimento dell'incarico di stima dei beni staggiti e, successivamente, con la vendita dei cespiti pignorati, non avendo certezza alcuna circa il possesso di un titolo esecutivo in capo al creditore (oltre che dell'esistenza dell'atto di pignoramento). Ciò determinerebbe, in ipotesi, la necessità di ordinare il deposito dell'attestazione di conformità, con conseguente quiescenza del processo, sebbene, almeno dal 2005 in avanti, le riforme del legislatore vadano tutte nella chiara direzione di evitare che il processo per espropriazione possa subire ritardi non giustificati. Anche a voler valorizzare al massimo lo scopo della norma, si dovrebbe, pertanto, inevitabilmente concludere che il novellato disposto di cui all'art. 557, comma 3 (ora comma 2), ed all'art. 543, comma 4, c.p.c., intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l'ufficio dell'esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito (nella specie, di verifica anche solo formale dell'esistenza di titolo, precetto e pignoramento in formato valido), vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani (di cui, cioè, abbia il possesso). Ritiene, in definitiva, la Corte che gli argomenti sistematici di carattere processuale, fondati sulla ricostruzione del mancato deposito delle copie di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento, con attestazione di conformità agli originali, nel termine perentorio fissato dalla legge, come un vizio di nullità sanabile mediante il tardivo deposito delle attestazioni di conformità, eventualmente per “raggiungimento dello scopo”, non siano condivisibili. Le norme che vengono in considerazione impongono chiaramente il deposito di copie attestate conformi agli originali di determinati atti in un termine perentorio. Di conseguenza, così come 5 l'omesso deposito di dette copie nel suddetto termine perentorio non può essere “sanato” dal deposito tardivo delle stesse, anche il deposito di semplici copie prive di attestazione di conformità agli originali non può essere “sanato” dal deposito tardivo delle attestazioni di conformità: in sostanza, risolvendosi il deposito di tali semplici copie nel mancato deposito degli atti validi». Le superiori argomentazioni in diritto assorbono all'evidenza l'ulteriore profilo – evidenziato dal G.E. in sede di estinzione della procedura n° 896/2025 R.G.Es.Mob. e pertanto affrontato anch'esso dalla in seno al proprio reclamo – della mancata dimostrazione Pt_1 del perfezionamento della notifica del pignoramento nei confronti del debitore esecutato
CP_1
Il ricorso in disamina va pertanto integralmente disatteso in questa sede. Stante la mancata costituzione in giudizio di le spese difensive sostenute CP_1 dalla soccombente vanno dichiarate non ripetibili. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel procedimento di reclamo promosso ai sensi degli artt. 630 co. 3° e 178, commi 3°, 4° e 5°, c.p.c. in data 4 novembre 2025 da , così dispone: Parte_1 dichiara inammissibile il reclamo in oggetto;
dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio sostenute dalla reclamante;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Forlì nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Presidente rel. ed est. dott. Danilo Maffa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Danilo MAFFA Presidente rel. ed est. dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice dott. Fabio SANTORO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2412 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 avente ad oggetto “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare” (rectius: “Altri procedimenti cautelari - Reclami al Collegio”), promossa da nata a [...] il [...], residente in [...]
Biscia n° 6, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti C.F._1 dall'avv. Emanuel Foschi del foro di Forlì, elettivamente domiciliata in Forlì, viale D. Bolognesi n° 19, presso lo studio del suddetto difensore,
- reclamante nei confronti di nato a [...] il [...], residente in [...]
Trerè n° 12, c.f. C.F._2
- reclamato non costituito
CONCLUSIONI: con “reclamo avverso provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.p.” depositato in data 4 novembre 2025 la ricorrente Parte_1 ha concluso chiedendo a questo Collegio di “ANNULLARE/REVOCARE per i motivi di cui in parte espositiva, l'Ordinanza 13.10.2025, emesso dal Giudice dell'Esecuzione, D.ssa Claudia Cocchi, nell'ambito del procedimento NRG. 896/2025 Es. Mob. presso terzi, confermando la regolarità dell'iscrizione del pignoramento presso terzi promosso nei confronti nei confronti del debitore, Sig. ; DISPORRE, per l'effetto, la remissione della causa al giudice CP_1 dell'Esecuzione per la fissazione dell'udienza di precisazione del credito e comparizione delle parti avanti a sé ai fini dell'assegnazione delle somme pignorate e pignorande”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che viene omessa in questa sede l'esposizione dello svolgimento del processo, non richiesta in sentenza ai sensi del c.d. degli artt. 132 c.p.c. – come novellato a seguito della l. 18 giugno 2009 n° 69 – e 118 disp. att. c.p.c., posto che secondo la vigente normativa processuale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Ciò posto, occorre dare atto preliminarmente che – nonostante la rituale effettuazione da parte della Cancelleria della comunicazione disposta dal Presidente del Collegio con decreto del 5 novembre 2025 – ha omesso di costituirsi nel presente procedimento di reclamo il debitore esecutato CP_1
Orbene, va in primo luogo rilevata la correttezza dello strumento impugnatorio adottato nel caso di specie da in quanto il provvedimento reclamato ha dichiarato Parte_1
l'impossibilità di proseguire il processo esecutivo a causa di un'inattività della creditrice procedente (cfr. ordinanza impugnata: “Dato atto della mancata attestazione di conformità del precetto e del pignoramento oltre che della prova della notifica di quest'ultimo al debitore, dichiara la inefficacia dl pignoramento e la estinzione del presente procedimento”); di conseguenza la causa sottesa alla chiusura anticipata del processo è sussumibile sotto l'art. 630 c.p.c. co. 1° c.p.c. a mente del quale il processo esecutivo si estingue, “Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (...) quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice”. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. III, sentenza del 19 maggio 2003 n° 7762) ha compiutamente affrontato l'esegesi della norma alla luce dei principi enucleabili sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 195 del 17 settembre 1981 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 630 u.c. c.p.c. nella parte in cui non estende il rimedio del reclamo all'estinzione per rinuncia agli atti: art. 629 c.p.c.) che dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n° 12139 del 21 dicembre 1990 [secondo cui “la riserva contenuta nella prima parte dell'art. 630 c.p.c. permette poi di precisare che i casi di estinzione non sono soltanto quelli esplicitamente menzionati negli artt. 629,630 e 631 c.p.c. (rinuncia agli atti, inattività delle parti e mancata comparizione all'udienza) e che la relativa elencazione non è pertanto tassativa. Può dirsi in via più generale che il processo esecutivo si estingue quando non può più proseguire in via definitiva (...). È significativo al riguardo che per l'ipotesi di inefficacia del pignoramento, in conseguenza del decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c., l'art. 562 c.p.c. prevede espressamente l'ordinanza di estinzione del processo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.. Risulta così evidenziato il carattere generale dell'ordinanza di estinzione del giudice dell'esecuzione e la portata altrettanto generale del rimedio del reclamo, in un sistema organico volto a soddisfare evidenti ragioni di economia processuale, consentendo cioè di verificare, con uno strumento agile e rapido, la sussistenza o meno delle condizioni di estinzione, ferma restando la più ampia tutela degli interessati attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza emessa a seguito del reclamo. Cass. 28.7.1997, n. 7059)”]. La tesi della reclamabilità ex art. 630 c.p.c. dell'ordinanza in argomento (rectius: di quella emessa per le medesime motivazioni ai sensi del previgente comma 3° dell'art. 557 c.p.c.) è poi stata specificamente – oltre che condivisibilmente – propugnata anche dalla III sez. civ. del Tribunale di Milano con la nota sentenza del 29 giugno
2 2016 secondo cui “il mancato deposito delle attestazioni di conformità al momento dell'iscrizione a ruolo determina l'inefficacia del pignoramento, rilevabile dal giudice anche d'ufficio. Posto che l'art. 557, comma 3, c.p.c. sanziona un'inattività della parte che determina l'estinzione del processo, il rimedio del creditore va individuato nel reclamo al collegio a norma dell'art. 630, comma 3 c.p.c.”. Ciò premesso, va tuttavia rilevata l'inammissibilità del reclamo in disamina in quanto proposto da in data 4 novembre 2025 e pertanto oltre il “termine perentorio di Parte_1 venti giorni (…) dalla comunicazione dell'ordinanza” all'uopo previsto dal co. 3° dell'art. 630
c.p.c.; ed invero l'ordinanza di estinzione emessa dal G.E. a definizione della procedura esecutiva mobiliare n° 896/2025 R.G.Es., pronunciata in data 13 novembre 2025, è stata comunicata dalla Cancelleria alla creditrice procedente il giorno successivo, risultando pertanto tardivo il reclamo del 4 novembre 2025 in disamina in quanto depositato dopo 21 giorni dalla suddetta comunicazione di Cancelleria.
Fermo restando quanto testé osservato, ritiene in ogni caso il Collegio – nel merito del reclamo in argomento – che il gravame proposto da non possa trovare Parte_1 accoglimento in questa sede per le ragioni di seguito meglio esplicitate. Orbene, è pacifico che né in sede di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva n° 896/2025 R.G.Es.Mob. né successivamente (ed in particolare entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 543 co. 4° c.p.c., a mente del quale “Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”) il difensore della abbia Pt_1 provveduto ad attestare la conformità ai rispettivi originali dell'atto di pignoramento e del precetto, avendovi infatti provveduto solo in occasione del deposito del reclamo in disamina, allorquando tuttavia il termine di 15 giorni era irrimediabilmente scaduto. Ciò posto, occorre ai presenti fini richiamare la recente pronuncia della 3a sez. civ. della
S.C. di Cassazione n° 28513 del 27 ottobre 2025 con la quale, dopo un'attenta ed approfondita disamina degli opposti orientamenti della giurisprudenza di merito e della dottrina sul punto, la Corte ha espresso ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. il condivisibile principio di diritto secondo cui “l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme;
il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti”; in parte motiva il supremo consesso di legittimità ha in particolare osservato che “la soluzione più corretta, sul piano giuridico, risulta coincidere anche con quella più semplice sul piano applicativo. Tale soluzione è quella di prendere atto del dato normativo, in quanto esso risulta chiaro, ragionevole e non eccessivamente gravoso per le parti, quindi pienamente rispettoso di tutti i principi, anche sovranazionali, sulla strumentalità delle forme processuali e sul diritto di accesso alla giustizia”.
3 In tale ottica, priva di pregio risulta la deduzione dell'odierna reclamante secondo cui
“l'inefficacia viene ricollegata soltanto al deposito tardivo degli atti conformi, non dell'attestazione di conformità in quanto tale”, trattandosi di conclusione che si scontra in realtà con l'inequivocabile dato normativo già sopra trascritto (“Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento”). Analogo discorso va fatto con riferimento alla deduzione difensiva secondo cui l'attestazione di conformità agli originali da rendere a cura del difensore del creditore procedente assolverebbe “solo una funzione latamente probatoria, in qualche modo di garanzia, circa l'effettività della conformità”, non assolvendo invece “alcuna funzione nei casi, come quello in esame, in cui è pacifico in causa che le copie sono conformi. Ai sensi dell'art. 543 c.p.c. ciò che rileva, e che deve sussistere nel termine ivi previsto, è solo l'effettiva conformità delle copie depositate, non anche il deposito in termini della relativa attestazione. Tanto ciò è vero che la norma non sanziona con l'inefficacia il deposito tardivo dell'attestazione, che dunque, secondo i principi in tema di patologie processuali, rileva solo sul piano dell'irregolarità (…) la dichiarazione di inefficacia del pignoramento con conseguente estinzione del procedimento NRG. 896/2025 Es. Mob da parte del Giudice dell'Esecuzione disposta con l'Odinanza reclamata pecca di rigido formalismo (…) deve considerarsi l'omessa dichiarazione di conformità alla stregua di mera irregolarità sanabile che si intende sanare”, trattandosi di argomentazioni ampiamente confutate dalla pronuncia di legittimità in argomento (cfr. punto n° 6 della sentenza).
Parimenti non condivisibile risulta l'argomentazione difensiva dell'odierna reclamante secondo cui “il pignoramento era stato in effetti correttamente notificato al debitore, il quale non ha sollevato alcuna eccezione e/o opposizione in merito alla sussistenza di un qualche difetto di conformità delle copie depositate le quali, dunque, devono darsi pacificamente per conformi”. Ed infatti, la tesi della sanatoria per “raggiungimento dello scopo” a seguito dell'omessa contestazione della conformità all'originale da parte del debitore è stata ampiamente superata – con motivazione analitica e pienamente logica, la quale viene pertanto integralmente condivisa da questo Collegio – dalla sentenza n° 28513 del 27 ottobre 2025 in disamina, laddove a tale proposito è stato osservato quanto segue: «A confutazione dell'argomento speso a favore della tesi della “mera irregolarità sanabile”, per cui il deposito delle copie di titolo, precetto e pignoramento, anche se prive dell'attestazione di conformità agli originali, in mancanza di contestazioni sulla loro effettiva conformità ai predetti originali, comporterebbe il “raggiungimento dello scopo” delle norme che lo prevedono è stato fatto, correttamente, osservare che la nozione di sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto, in relazione alla questione in esame, non è giuridicamente e razionalmente invocabile. Ciò, innanzitutto, perché la teorica relativa al raggiungimento dello scopo dell'atto attiene alla categoria della nullità e non a quella dell'inefficacia per il suo mancato tempestivo deposito, ovvero alla categoria delle preclusioni processuali. Una volta che il legislatore abbia fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, non ha alcun senso affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo anche se è stato depositato tardivamente, atteso che, in tal caso, ciò che conta non è il disposto di cui all'art. 156 c.p.c., quanto piuttosto il disposto di cui all'art. 153 c.p.c., che preclude alla parte la possibilità di svolgere l'attività processuale 4 conseguente (il deposito dell'istanza di vendita o assegnazione, nel caso di specie), ove non sia stata tempestivamente svolta l'attività processuale precedente (il deposito nei termini di legge di copie conformi degli atti di cui agli artt. 543 e 557 c.p.c.). Per esemplificare in modo concreto, si è fatto notare che, così come non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo l'istanza di vendita depositata scaduti i termini di cui all'art. 497 c.p.c., ugualmente non avrebbe senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo il deposito tardivo delle copie conformi degli atti di cui agli art. 543 e 557 c.p.c.. Si è anche osservato che, pure qualora fosse possibile distinguere tra gli atti il cui deposito è imposto dagli artt. 543 e 557 c.p.c. e la loro (necessaria, per disposto normativo) attestazione di conformità, lo scopo del deposito degli atti con l'attestazione di conformità dovrebbe essere, comunque, individuato in quello di consentire un ordinato svolgersi del processo esecutivo, senza inutili rallentamenti o situazioni di quiescenza e che tali finalità sono quelle prese in considerazione dall'art. 111 Cost. e tenute ben presenti nell'ambito del processo esecutivo: potendosi richiamare, in tal senso, oltre al già citato art. 497 c.p.c., l'art. 567, comma 3, c.p.c., che sanziona con l'inefficacia del pignoramento il mancato deposito della documentazione ipocatastale, ovvero il disposto di cui all'art. 631-bis c.p.c. (introdotto con decreto-legge n. 83 del 2015 convertito in legge n. 132 del 2015) che sanziona con l'estinzione del processo esecutivo il mancato pagamento del contributo previsto per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. Ancora, in tale prospettiva, si è rilevato che il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità determina un rallentamento nello svolgimento del processo esecutivo e, complessivamente, dell'attività di amministrazione della giustizia, rischiando di incidere sulla ragionevole durata del processo per espropriazione, in quanto il giudice dell'esecuzione, in mancanza della dichiarazione di conformità degli atti prodromici all'esecuzione e dell'atto di pignoramento non potrebbe procedere con il conferimento dell'incarico di stima dei beni staggiti e, successivamente, con la vendita dei cespiti pignorati, non avendo certezza alcuna circa il possesso di un titolo esecutivo in capo al creditore (oltre che dell'esistenza dell'atto di pignoramento). Ciò determinerebbe, in ipotesi, la necessità di ordinare il deposito dell'attestazione di conformità, con conseguente quiescenza del processo, sebbene, almeno dal 2005 in avanti, le riforme del legislatore vadano tutte nella chiara direzione di evitare che il processo per espropriazione possa subire ritardi non giustificati. Anche a voler valorizzare al massimo lo scopo della norma, si dovrebbe, pertanto, inevitabilmente concludere che il novellato disposto di cui all'art. 557, comma 3 (ora comma 2), ed all'art. 543, comma 4, c.p.c., intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l'ufficio dell'esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito (nella specie, di verifica anche solo formale dell'esistenza di titolo, precetto e pignoramento in formato valido), vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani (di cui, cioè, abbia il possesso). Ritiene, in definitiva, la Corte che gli argomenti sistematici di carattere processuale, fondati sulla ricostruzione del mancato deposito delle copie di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento, con attestazione di conformità agli originali, nel termine perentorio fissato dalla legge, come un vizio di nullità sanabile mediante il tardivo deposito delle attestazioni di conformità, eventualmente per “raggiungimento dello scopo”, non siano condivisibili. Le norme che vengono in considerazione impongono chiaramente il deposito di copie attestate conformi agli originali di determinati atti in un termine perentorio. Di conseguenza, così come 5 l'omesso deposito di dette copie nel suddetto termine perentorio non può essere “sanato” dal deposito tardivo delle stesse, anche il deposito di semplici copie prive di attestazione di conformità agli originali non può essere “sanato” dal deposito tardivo delle attestazioni di conformità: in sostanza, risolvendosi il deposito di tali semplici copie nel mancato deposito degli atti validi». Le superiori argomentazioni in diritto assorbono all'evidenza l'ulteriore profilo – evidenziato dal G.E. in sede di estinzione della procedura n° 896/2025 R.G.Es.Mob. e pertanto affrontato anch'esso dalla in seno al proprio reclamo – della mancata dimostrazione Pt_1 del perfezionamento della notifica del pignoramento nei confronti del debitore esecutato
CP_1
Il ricorso in disamina va pertanto integralmente disatteso in questa sede. Stante la mancata costituzione in giudizio di le spese difensive sostenute CP_1 dalla soccombente vanno dichiarate non ripetibili. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel procedimento di reclamo promosso ai sensi degli artt. 630 co. 3° e 178, commi 3°, 4° e 5°, c.p.c. in data 4 novembre 2025 da , così dispone: Parte_1 dichiara inammissibile il reclamo in oggetto;
dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio sostenute dalla reclamante;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Forlì nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Presidente rel. ed est. dott. Danilo Maffa
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