Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2024, proposto da
D'Amelio Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio, Marica De Angelis, con domicilio eletto presso lo studio Rosamaria Berloco in Roma, via Poggio Moiano n. 1;
contro
Provincia di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Ardizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Feliziani Italo S.r.l., non costituito in giudizio;
per accertamento e declaratoria del diritto di accesso della ricorrente,
− della nota del 21.10.2024 del Settore I – Tecnico – avente ad oggetto “PNRR M4-C1-3-3 Interventi di manutenzione straordinaria impianti L. Classico Galilei, Mi.Be, Acerbo, D’Ascanio – CUP C98B0000120001 – CIG 95137513B0 – Riscontro istanza di accesso agli atti”, contenente il parziale diniego opposto all'istanza di accesso presentata via PEC, in data 1.10.2024;
− di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto;
e, conseguentemente, per la condanna
dell’Amministrazione resistente a provvedere in relazione all’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 1.10.2024, anche mediante ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a., prevedendone le relative modalità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-la ricorrente premette che: - con determina dirigenziale n. 441 del 26.7.2024, l’Amministrazione ha disposto nei suoi confronti la risoluzione in danno del contratto d’appalto, manifestando altresì l’intenzione di voler procedere, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, all’individuazione di un nuovo appaltatore per il completamento delle opere; - di aver successivamente appreso dalla visione del cartello di cantiere che, con determina dirigenziale n. 756 del 2.8.2024, i lavori erano già stati riaffidati alla Feliziani Italo S.r.l., seconda classificata nell’ambito della gara nella quale la medesima ricorrente aveva conseguito l’aggiudicazione dell’appalto poi oggetto del provvedimento di risoluzione contrattuale; - ritenendo dunque di contestare il provvedimento nelle sedi giudiziarie, in data 1.10.2024, ha presentato un’istanza di accesso agli atti, richiedendo: “ a. la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa ai rapporti contrattuali e alle attività esecutive svolte dalla D’Amelio, con la quale è stato risolto il contratto d’appalto disposta a suo danno; b. la documentazione tecnica, amministrativa e contabile adottata dall’amministrazione successivamente al provvedimento di risoluzione nonché quella relativa ai rapporti contrattuali e alle attività esecutive svolte dall’impresa subentrante e il relativo contratto (e in particolare in particolare, la determina dirigenziale n. 758 del 2.8.2024, il contratto di appalto, il verbale di consegna dei lavori, il cronoprogramma dell’impresa subentrante, le perizie di variante e le autorizzazioni specifiche richieste alla nuova impresa.) ”;
- nel presente ricorso viene così illustrato l’interesse all’accesso cd. difensivo: “ tali documenti sarebbero – e servono – alla D’Amelio per verificare se il progetto esecutivo – e i relativi atti necessari per l’esecuzione – è stato modificato dall’Amministrazione sulla scorta degli elementi segnalati dall’impresa nel corso dell’esecuzione. Se così fosse, infatti, verrebbe confermato l’inadempimento dell’Amministrazione e l’illegittimità della risoluzione in danno della ricorrente . In altre parole, ciò dimostrerebbe che il progetto originale non era eseguibile e che l’opera è stata completata dalla nuova aggiudicataria seguendo proprio le modifiche richieste dalla D’Amelio, a cui l’Amministrazione si è rifiutata di dar seguito .”;
- con il provvedimento qui gravato l’Amministrazione, nell’ostendere parte dei documenti, negava tuttavia l’accesso agli “ atti adottati successivamente al provvedimento di risoluzione e quelli relativi al rapporto contrattuale in corso con la Feliziani Italo s.r.l., sostenendo che “un eventuale giudizio posto in essere dalla ditta D’Amelio potrebbe avere come esito esclusivamente l’assegnazione di un eventuale “equo compenso alla ricorrente ””.”; di conseguenza mancherebbe un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso;
- si è costituita la Provincia resistente, rilevando che “ le eventuali contestazioni in merito alle previsioni progettuali dovevano essere sollevate dalla Ditta D’Amelio, attraverso l’istituto delle “riserve” ”; con la conseguenza che la ricorrente sarebbe decaduta dalla possibilità di proporre contestazioni, anche tenuto conto dell’adozione del provvedimento di risoluzione del contratto;
- alla udienza del 24 gennaio 2024 la causa è passata in decisione;
- il ricorso è fondato;
- dalla esposizione in fatto risulta evidente che la ricorrente ha un interesse non emulativo ad acquisire gli atti richiesti, avendo appunto subito la risoluzione del contratto e dunque un pregiudizio attuale e concreto che le conferirebbe legittimazione ad agire in giudizio per la tutela dei propri interessi;
- proprio per evitare che l’interesse cd. difensivo diventi uno strumento solo per venire a conoscenza di segreti dei controinteressati o comunque rivesta carattere meramente emultativo, la giurisprudenza richiede la verifica che sussista un potenziale nesso di utilità della documentazione richiesta per la tutela in giudizio di posizione giuridiche (cfr. Consiglio di Stato sentenza 1681 del 2024);
- è tuttavia evidente, rileva il Collegio, che, pur al fine di evitare abusi, non si può giungere a pretendere che la richiedente illustri le censure che intende formulare, prima ancora di venire a conoscenza della documentazione che potrebbe o meno disvelare eventuali vizi nell’attività della Stazione appaltante: sarebbe infatti un onere a oggetto impossibile;
- ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo e la tutela della riservatezza, opera il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell'accesso documentale (Consiglio di Stato, sez. V, 04/12/2023, n. 10498);
- la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato o istaurando, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, sez. V, 17/07/2023, n. 6978);
- ciò premesso, nel caso di specie, la dedotta circostanza delle omesse riserve non appare precludere tutte le possibili azioni giurisdizionali esperibili da parte della ricorrente;
- le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.000, oltre contributo unificato e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO