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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/10/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice rel. dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 31-1/2025 P.U., per l'apertura della liquidazione giudiziale di
, C.F. Controparte_1
; P.IVA_1
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d); premesso che i creditori istanti vantano crediti di € 23.500,00 circa la Persona_1
di € 34.500,00 circa la AF e di € 38.000,00 circa la GTF Transport;
Controparte_2
pagina 1 di 5
ritenuto che
Controparte_1
versi effettivamente in stato di insolvenza;
secondo la costante giurisprudenza di legittimità “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto
- non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass.
n. 24660/2020); ritenuto che, come chiarito dalla Suprema Corte, in via generale, si può affermare con certezza che lo sbilancio tra attivo e passivo, quale presupposto indispensabile dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, sia fatto costitutivo di quest'ultimo, onde l'onere della prova di esso grava necessariamente sul creditore istante, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass. Sez. I n. 14183/2022); tuttavia deve “ritenersi che l'onere del debitore, attinto da istanza di fallimento, di depositare "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata" (L.
Fall., art. 15, comma 4, secondo periodo), rappresenti proprio il punto di emersione della specificità della disciplina della prova dello stato di insolvenza nella procedura prefallimentare: nel senso che, evidentemente, il debitore che non produca tale documentazione si espone a una presunzione a sé sfavorevole” (cfr. Cass. n.
14183/2022; Cass. n. 25167/2016); ritenuto che, nel caso di specie, la società debitrice non ha depositato il bilancio dell'ultimo esercizio, non rendendo possibile al Tribunale la valutazione di cui sopra;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCI;
pagina 2 di 5 ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
C.DA PALAZZELLO SN VITTORIA;
nomina il dott. Claudio Maggioni Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Francesca Mazzola Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, pagina 3 di 5 ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 12 febbraio 2026 ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; nell'avviso di cui all'art. 200 CCII il Curatore chiederà ai creditori se siano disponibili ad assumere l'incarico di far parte del comitato dei creditori, con pagina 4 di 5 l'avvertenza che la mancata dichiarazione di disponibilità si intenderà preclusiva della nomina come membro del comitato medesimo;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice rel. dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 31-1/2025 P.U., per l'apertura della liquidazione giudiziale di
, C.F. Controparte_1
; P.IVA_1
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei tre requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d); premesso che i creditori istanti vantano crediti di € 23.500,00 circa la Persona_1
di € 34.500,00 circa la AF e di € 38.000,00 circa la GTF Transport;
Controparte_2
pagina 1 di 5
ritenuto che
Controparte_1
versi effettivamente in stato di insolvenza;
secondo la costante giurisprudenza di legittimità “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto
- non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass.
n. 24660/2020); ritenuto che, come chiarito dalla Suprema Corte, in via generale, si può affermare con certezza che lo sbilancio tra attivo e passivo, quale presupposto indispensabile dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, sia fatto costitutivo di quest'ultimo, onde l'onere della prova di esso grava necessariamente sul creditore istante, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass. Sez. I n. 14183/2022); tuttavia deve “ritenersi che l'onere del debitore, attinto da istanza di fallimento, di depositare "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata" (L.
Fall., art. 15, comma 4, secondo periodo), rappresenti proprio il punto di emersione della specificità della disciplina della prova dello stato di insolvenza nella procedura prefallimentare: nel senso che, evidentemente, il debitore che non produca tale documentazione si espone a una presunzione a sé sfavorevole” (cfr. Cass. n.
14183/2022; Cass. n. 25167/2016); ritenuto che, nel caso di specie, la società debitrice non ha depositato il bilancio dell'ultimo esercizio, non rendendo possibile al Tribunale la valutazione di cui sopra;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCI;
pagina 2 di 5 ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
C.DA PALAZZELLO SN VITTORIA;
nomina il dott. Claudio Maggioni Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Francesca Mazzola Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, pagina 3 di 5 ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 12 febbraio 2026 ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; nell'avviso di cui all'art. 200 CCII il Curatore chiederà ai creditori se siano disponibili ad assumere l'incarico di far parte del comitato dei creditori, con pagina 4 di 5 l'avvertenza che la mancata dichiarazione di disponibilità si intenderà preclusiva della nomina come membro del comitato medesimo;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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