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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2025, n. 12446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12446 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AH nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/10/2024 della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL Di Nardo, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RI AH, per il tramite del difensore, impugna l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 23 ottobre 2024 con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 27 maggio 2024 che lo aveva ritenuto responsabile in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, fatti commessi in Ferrara il 12 luglio 2021. 2. RI AH deduce violazione dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. là dove la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto non corredato dall'elezione di domicilio dell'imputato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12446 Anno 2025 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 26/02/2025 La decisione sarebbe stata assunta dalla Corte di appello senza rinviare l'udienza per attendere l'esito della sentenza di questa Corte che, a Sezioni Unite, si è pronunciata sull'esatto significato della citata norma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Con sentenza del 24 ottobre 2024, nel ricorso n. 6578/2024 a carico di Alvaro De Felice, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciatesi in ordine all'esatto contenuto delle disposizioni contenute nell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., da un canto, hanno precisato, quanto a vigenza della norma poi abrogata dalla I. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, dall'altro, che la stessa richiede che l'impugnazione contenga almeno il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale onde consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notifica dell'atto propulsivo del procedimento. 3. Ciò premesso, sulla base degli atti cui questa Corte ha accesso al fine di esaminare questioni di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), deve rilevarsi che il pur tempestivo atto di impugnazione della sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado celebrato alla presenza del ricorrente, non contiene, come rilevato dalla Corte di appello, l'elezione di domicilio ed è carente di indicazione univoca in ordine all'ipotizzata elezione di domicilio, così venendosi a realizzare proprio quell'incerta individuazione del luogo ove notificare l'atto di citazione che il legislatore ha inteso scongiurare per mezzo della disciplina - ratione temporis - contenuta nel comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. e che questa Corte, nel suo massimo consesso, ha ritenuto di tenere ferma secondo le linee interpretative sopra tracciate. La lacuna evidenziata in merito all'elezione di domicilio, atto personale dell'imputato, determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., conformemente a quanto rilevato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata che, pertanto, si rivela giuridicamente corretta. 2 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/02/2025.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL Di Nardo, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RI AH, per il tramite del difensore, impugna l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 23 ottobre 2024 con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 27 maggio 2024 che lo aveva ritenuto responsabile in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, fatti commessi in Ferrara il 12 luglio 2021. 2. RI AH deduce violazione dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. là dove la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto non corredato dall'elezione di domicilio dell'imputato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12446 Anno 2025 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 26/02/2025 La decisione sarebbe stata assunta dalla Corte di appello senza rinviare l'udienza per attendere l'esito della sentenza di questa Corte che, a Sezioni Unite, si è pronunciata sull'esatto significato della citata norma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Con sentenza del 24 ottobre 2024, nel ricorso n. 6578/2024 a carico di Alvaro De Felice, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciatesi in ordine all'esatto contenuto delle disposizioni contenute nell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., da un canto, hanno precisato, quanto a vigenza della norma poi abrogata dalla I. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, dall'altro, che la stessa richiede che l'impugnazione contenga almeno il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale onde consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notifica dell'atto propulsivo del procedimento. 3. Ciò premesso, sulla base degli atti cui questa Corte ha accesso al fine di esaminare questioni di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), deve rilevarsi che il pur tempestivo atto di impugnazione della sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado celebrato alla presenza del ricorrente, non contiene, come rilevato dalla Corte di appello, l'elezione di domicilio ed è carente di indicazione univoca in ordine all'ipotizzata elezione di domicilio, così venendosi a realizzare proprio quell'incerta individuazione del luogo ove notificare l'atto di citazione che il legislatore ha inteso scongiurare per mezzo della disciplina - ratione temporis - contenuta nel comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. e che questa Corte, nel suo massimo consesso, ha ritenuto di tenere ferma secondo le linee interpretative sopra tracciate. La lacuna evidenziata in merito all'elezione di domicilio, atto personale dell'imputato, determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., conformemente a quanto rilevato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata che, pertanto, si rivela giuridicamente corretta. 2 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/02/2025.