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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 432/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 432 /2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FORNACIARI GIACOMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Borsellino n. 22;
-Appellante- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PELLEGRINI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, via Pier Paolo Cadoppi n. 12;
-Appellato-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1304/2022 del Tribunale di Reggio Emilia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1304/2022 pubblicata in data 7/12/2022, ha rigettato le domande proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 (d'ora innanzi, solo ”), volte a ottenerne la condanna al risarcimento
[...] CP_2 dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro del 1.2.2012, quando l'attore era caduto rovinosamente a terra a causa del sottile strato di ghiaccio presente sulla pavimentazione della galleria di accesso al centro commerciale.
In particolare, il giudice ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale previsto per il diritto al risarcimento del danno, essendosi verificato il fatto in data 1.2.2012, fosse inutilmente decorso, in assenza di prova di validi atti interruttivi pervenuti al Condominio, il quale “ha dimostrato in giudizio che dal sinistro alla notifica dell'atto di citazione che ha dato avvio al presente processo tutte le istanze risarcitorie del Sig. sono state rivolte esclusivamente all'amministratore Pt_1 dell'epoca, , e mai al Condominio qui convenuto”. CP_3
Infatti, la diffida stragiudiziale del 1.8.2016 era indirizzata non al Condominio, ma ad
[...] Contr
(studio , il quale, tuttavia, Controparte_4 non era nemmeno l'amministratore in carica, essendo cessato in data 20.5.2015, sostituito dallo
Controparte_5
Ancora, erano irrilevanti, a fini interruttivi, le trattative stragiudiziali, condotte negli anni con
UnipolSai Ass.ni, la Compagnia che assicurava lo per la responsabilità civile CP_3 professionale, e non con la compagnia che assicurava il Condominio per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, nonché la costituzione di parte civile nel procedimento penale, “che ha visto imputati i soci dello per la responsabilità penale - personale - degli stessi”. CP_3
Infine, il Tribunale ha osservato che persino l'atto di citazione all'origine del processo civile era stato notificato, in data 30.07.21, allo e non all'amministratore in carica, nonostante la nomina CP_3 del nuovo amministratore spieghi efficacia nei confronti dei terzi, anche ai fini della rappresentanza processuale dell'ente, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell'assemblea nelle forme di cui all'art. 1129 c.c. Né la rinnovazione della notificazione nulla dell'atto di citazione nei confronti del ai sensi dell'art. 291 c.p.c., sarebbe stata idonea a determinare effetti CP_1 interruttivi del corso della prescrizione, non potendo produrre effetti retroattivi.
Il ha proposto appello avverso detta sentenza, lamentando, con unico motivo, l'“Erroneo Pt_1 accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta per mancata e/o erronea applicazione dei principi di diritto stabiliti dall'art. 2055 c.c. in ordine alla sospensione della prescrizione in pendenza di procedimento penale a carico degli amministratori del Condominio in ragione della responsabilità solidale dei condomini, decisione rilevante ai fini del successivo esame del merito della controversia”. Sostiene l'appellante che il procedimento penale, che vedeva imputati i soci della società all'epoca amministratrice del condominio e in cui egli si era costituito parte civile, conclusosi con la sentenza del 13/6/2019 del Tribunale di Reggio Emilia, avrebbe interrotto i termini di prescrizione anche nei confronti del Condominio stesso. Ciò in forza del principio secondo cui, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310 co. 1 c.c. Nel suddetto procedimento penale, invero, erano citati a giudizio gli amministratori del , che rappresentavano i condomini CP_1 impersonalmente e che, comunque, erano solidamente responsabili per ciò che era occorso all'attore.
L'appellante deduce, inoltre, che non gli era possibile conoscere il contenuto della delibera del
20.5.2015 di nomina del nuovo amministratore, e che, comunque, il difensore che aveva riscontrato la lettera in data 6.8.2016 contenente le richieste risarcitorie dell'attore non solo nulla aveva riferito in merito, ma aveva respinto la richiesta di risarcimento indirizzata alla propria cliente in quanto quest'ultima, in qualità di amministratore del aveva Controparte_1 adottato tutte le necessarie misure per evitare il danno. Poiché nulla sapeva l'attore in ordine al mutamento dell'amministratore del condominio, l'atto giudiziario era stato poi notificato allo studio
ABC in data 30.7.2021 (pertanto, entro i successivi cinque anni), con conseguente interruzione della prescrizione.
Il si è costituito in giudizio, contestando il Controparte_1 fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto.
***
L'appello è infondato.
Esso si fonda, infatti, sul presupposto, errato, dell'applicazione, alla fattispecie in esame, dell'art. 1310 c.c., laddove, invece, non viene in rilievo un'obbligazione solidale tra il citato in CP_1 giudizio e i suoi (ex) amministratori, soggetti rispetto ai quali si è verificata l'interruzione della prescrizione, per mezzo della costituzione di parte civile del nel processo penale a loro Pt_1 carico.
L'effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione derivante dalla costituzione di parte civile del non si estende nei confronti del stesso, in quanto gli amministratori Pt_1 CP_1 non sono civilmente responsabili unitamente e solidalmente a quest'ultimo verso il terzo danneggiato dalla cosa in custodia. L'eventuale violazione del dovere di custodia da parte dell'amministratore si esaurisce pur sempre nei rapporti interni con il posto che l'obbligo di vigilanza e CP_1 controllo dei beni comuni rispetto ai terzi è riconducibile all'ente condominiale ed è cosa diversa dal dovere dell'amministratore, quale mandatario del di provvedere alla gestione delle cose CP_1 comuni (cfr. Cass. civ. 17983/2014 “…questa Corte ha affermato che l'amministratore è custode dei beni condominiali (Cass. n. 25251/2008: “l'amministratore del ha il compito di CP_1 provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini”), deve tuttavia precisarsi che la responsabilità extracontrattuale verso i terzi risulta predicabile - ex art. 2051 c.c. - esclusivamente a carico del , residuando per l'amministratore esclusivamente la CP_1 possibilità di incorrere in responsabilità contrattuale, nel rapporto interno che lo lega al CP_1 medesimo. La custodia "giuridica" che fonda la responsabilità ex art. 2051 c.c. è, infatti, altra cosa rispetto al compito di custodire i beni comuni (rientrante negli obblighi contrattuali assunti dall'amministratore nei confronti dei condomini) e sussiste - rispetto ai terzi e sul piano extracontrattuale - in capo al solo condominio, sul quale grava una presunzione di responsabilità che ammette una prova liberatoria limitata alla dimostrazione del caso fortuito;
la violazione dell'obbligo contrattuale di custodire adeguatamente i beni condominiali può costituire, invece, la fonte di un'autonoma responsabilità dell'amministratore nei confronti del condominio, che opera sul piano della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), ponendo a carico del creditore
l'individuazione dello specifico inadempimento ascritto al debitore e consentendo a quest'ultimo di liberarsi provando l'assenza di colpa;
dal che consegue che la possibilità di rivalsa del CP_1 nei confronti dell'amministratore per il recupero di somme che il primo abbia dovuto pagare a terzi danneggiati da beni condominiali non può operare sul piano dell'affermazione di una diretta responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'amministratore, ma presuppone lo specifico accertamento di una responsabilità contrattuale del detto amministratore nei confronti del (cfr. Cass. CP_1
n. 859/1981: "nell'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 1130 cod. civ. l'amministratore è un rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi egli deve indirizzare la propria attività. La violazione di tale suo dovere, se lo rende responsabile dei danni subiti dal gruppo dei condomini, si esaurisce nei rapporti interni con il , e, pertanto, non esclude o CP_1 diminuisce l'eventuale responsabilità del medesimo nei confronti di altri soggetti"). CP_1
Ed anche a voler ravvisare il fondamento della responsabilità degli amministratori non nell'art. 2051
c.c., ma nella violazione del dovere generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c., il risultato del ragionamento non muta.
È vero che la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinato dall'art. 1310 c.c.; è altrettanto vero, tuttavia, che, ai sensi di tale norma, gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto contro tutti i condebitori solidali, quindi, contro tutte le persone alle quali sia imputabile il fatto dannoso, tranne nel caso di condebitori risultanti ex post immuni da colpa (cfr. Cass. civ. n. 6337/1988; Cass.
n. 8234/2010).
Nel caso di specie, al contrario, gli amministratori sono stati ritenuti esenti da colpa in sede penale e, dunque, non è ravvisabile una loro responsabilità, nemmeno ex art.2043 c.c.
Fermo che “(…) l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652
c.p.p. nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al Giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e quantificazioni non vincolate all'esito del processo penale” (Cass. Civ. 4764/2016), nondimeno, nel caso di specie, l'appellante, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto elementi per superare il giudizio del giudice penale nel senso della insussistenza dell'elemento soggettivo in capo Contr ai soci dello studio del resto, nemmeno convenuti in questo giudizio.
Risulta, al contrario, dalla lettura della sentenza del Tribunale penale di Reggio Emilia n. 25/2019, Cont
“che i soci dello studio si erano tempestivamente attivati, in ragione delle intense nevicate che avevano colpito la zona di Reggio Emilia nei giorni precedenti l'incidente, per far spalare la neve e spargere sale nelle zone adiacenti al centro commerciale, al fine di evitare la formazione di ghiaccio mediante la solidificazione della neve appena caduta o di quella che ancora continuava a cadere, sebbene con intensità minore… lo aveva attivato tempestivamente due ditte specializzate CP_3 per la rimozione della neve e lo spargimento del sale, le quali hanno operato … proprio nella giornata in cui è avvenuta la caduta, alcune ore prima dell'incidente… le misure in concreto adottate dallo appaiono in definitiva adeguate all'eliminazione del pericolo derivante dalla CP_3 caduta della neve intervenuta nei giorni precedenti alla data dell'incidente e non si ritiene che le informazioni in possesso degli imputati avrebbero dovuto indurli ad adottare ulteriori misure quali
l'apposizione di tappeti antiscivolo o la predisposizione di cartelli segnaletici del pericolo di scivolamento … Il rischio di introduzione di neve e acqua all'interno della galleria ad opera dei passanti che fanno ingresso alla galleria è minimo, visto che gli stessi attraversano una zona asciutta prima di entrare nella parte ove è maggiore il rischio di scivolamento…tale circostanza, pertanto, non rendeva prevedibile il deposito di acqua e la formazione di lastre di ghiaccio nella parte più interna della galleria”. Dunque, dovendosi confermare l'insussistenza di responsabilità personale degli amministratori per il sinistro di cui è causa, non vi è una responsabilità solidale da cui far conseguire l'applicabilità dell'art. 1310 c.c., dal che deriva che il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Condominio si è irrimediabilmente prescritto. Non sono oggetto di autonoma e specifica impugnazione le statuizioni del Tribunale nel senso dell'irrilevanza, sempre ai fini dell'interruzione della prescrizione, della comunicazione del 1.8.2016, Contr del resto, pacificamente indirizzata non al Condominio, ma allo che non rivestiva più la CP_3 carica di amministratore di condominio, e delle trattative stragiudiziali, condotte con l'assicuratore della responsabilità professionale dei soci di tale studio.
L'appellante si è limitato a osservare di non essere a conoscenza del contenuto della delibera di nomina del nuovo amministratore, senza nemmeno contestare la validità del principio – enunciato dal primo giudice e che questa Corte condivide – secondo cui la nomina del nuovo amministratore spiega efficacia nei confronti dei terzi, anche ai fini della rappresentanza processuale dell'ente, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell'assemblea, nelle forme di cui all'art. 1129 c.c., senza che abbia rilievo la diversa data in cui sia stato sottoscritto il verbale di consegna della documentazione dal vecchio al nuovo amministratore.
Egli non può, quindi, validamente invocare a proprio vantaggio l'ignoranza dell'atto di nomina.
Non vi è prova di altri atti interruttivi indirizzati al CP_1
Ne consegue pertanto che l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della complessità e del valore della causa, delle fasi processuali effettivamente svolte e di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma
1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 1304/2022 del Tribunale di Reggio Emilia ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 4.4.2025
Il Consigliere est.
Maria Laura Benini
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 432 /2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FORNACIARI GIACOMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Borsellino n. 22;
-Appellante- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PELLEGRINI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, via Pier Paolo Cadoppi n. 12;
-Appellato-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1304/2022 del Tribunale di Reggio Emilia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1304/2022 pubblicata in data 7/12/2022, ha rigettato le domande proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 (d'ora innanzi, solo ”), volte a ottenerne la condanna al risarcimento
[...] CP_2 dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro del 1.2.2012, quando l'attore era caduto rovinosamente a terra a causa del sottile strato di ghiaccio presente sulla pavimentazione della galleria di accesso al centro commerciale.
In particolare, il giudice ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale previsto per il diritto al risarcimento del danno, essendosi verificato il fatto in data 1.2.2012, fosse inutilmente decorso, in assenza di prova di validi atti interruttivi pervenuti al Condominio, il quale “ha dimostrato in giudizio che dal sinistro alla notifica dell'atto di citazione che ha dato avvio al presente processo tutte le istanze risarcitorie del Sig. sono state rivolte esclusivamente all'amministratore Pt_1 dell'epoca, , e mai al Condominio qui convenuto”. CP_3
Infatti, la diffida stragiudiziale del 1.8.2016 era indirizzata non al Condominio, ma ad
[...] Contr
(studio , il quale, tuttavia, Controparte_4 non era nemmeno l'amministratore in carica, essendo cessato in data 20.5.2015, sostituito dallo
Controparte_5
Ancora, erano irrilevanti, a fini interruttivi, le trattative stragiudiziali, condotte negli anni con
UnipolSai Ass.ni, la Compagnia che assicurava lo per la responsabilità civile CP_3 professionale, e non con la compagnia che assicurava il Condominio per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, nonché la costituzione di parte civile nel procedimento penale, “che ha visto imputati i soci dello per la responsabilità penale - personale - degli stessi”. CP_3
Infine, il Tribunale ha osservato che persino l'atto di citazione all'origine del processo civile era stato notificato, in data 30.07.21, allo e non all'amministratore in carica, nonostante la nomina CP_3 del nuovo amministratore spieghi efficacia nei confronti dei terzi, anche ai fini della rappresentanza processuale dell'ente, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell'assemblea nelle forme di cui all'art. 1129 c.c. Né la rinnovazione della notificazione nulla dell'atto di citazione nei confronti del ai sensi dell'art. 291 c.p.c., sarebbe stata idonea a determinare effetti CP_1 interruttivi del corso della prescrizione, non potendo produrre effetti retroattivi.
Il ha proposto appello avverso detta sentenza, lamentando, con unico motivo, l'“Erroneo Pt_1 accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta per mancata e/o erronea applicazione dei principi di diritto stabiliti dall'art. 2055 c.c. in ordine alla sospensione della prescrizione in pendenza di procedimento penale a carico degli amministratori del Condominio in ragione della responsabilità solidale dei condomini, decisione rilevante ai fini del successivo esame del merito della controversia”. Sostiene l'appellante che il procedimento penale, che vedeva imputati i soci della società all'epoca amministratrice del condominio e in cui egli si era costituito parte civile, conclusosi con la sentenza del 13/6/2019 del Tribunale di Reggio Emilia, avrebbe interrotto i termini di prescrizione anche nei confronti del Condominio stesso. Ciò in forza del principio secondo cui, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310 co. 1 c.c. Nel suddetto procedimento penale, invero, erano citati a giudizio gli amministratori del , che rappresentavano i condomini CP_1 impersonalmente e che, comunque, erano solidamente responsabili per ciò che era occorso all'attore.
L'appellante deduce, inoltre, che non gli era possibile conoscere il contenuto della delibera del
20.5.2015 di nomina del nuovo amministratore, e che, comunque, il difensore che aveva riscontrato la lettera in data 6.8.2016 contenente le richieste risarcitorie dell'attore non solo nulla aveva riferito in merito, ma aveva respinto la richiesta di risarcimento indirizzata alla propria cliente in quanto quest'ultima, in qualità di amministratore del aveva Controparte_1 adottato tutte le necessarie misure per evitare il danno. Poiché nulla sapeva l'attore in ordine al mutamento dell'amministratore del condominio, l'atto giudiziario era stato poi notificato allo studio
ABC in data 30.7.2021 (pertanto, entro i successivi cinque anni), con conseguente interruzione della prescrizione.
Il si è costituito in giudizio, contestando il Controparte_1 fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto.
***
L'appello è infondato.
Esso si fonda, infatti, sul presupposto, errato, dell'applicazione, alla fattispecie in esame, dell'art. 1310 c.c., laddove, invece, non viene in rilievo un'obbligazione solidale tra il citato in CP_1 giudizio e i suoi (ex) amministratori, soggetti rispetto ai quali si è verificata l'interruzione della prescrizione, per mezzo della costituzione di parte civile del nel processo penale a loro Pt_1 carico.
L'effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione derivante dalla costituzione di parte civile del non si estende nei confronti del stesso, in quanto gli amministratori Pt_1 CP_1 non sono civilmente responsabili unitamente e solidalmente a quest'ultimo verso il terzo danneggiato dalla cosa in custodia. L'eventuale violazione del dovere di custodia da parte dell'amministratore si esaurisce pur sempre nei rapporti interni con il posto che l'obbligo di vigilanza e CP_1 controllo dei beni comuni rispetto ai terzi è riconducibile all'ente condominiale ed è cosa diversa dal dovere dell'amministratore, quale mandatario del di provvedere alla gestione delle cose CP_1 comuni (cfr. Cass. civ. 17983/2014 “…questa Corte ha affermato che l'amministratore è custode dei beni condominiali (Cass. n. 25251/2008: “l'amministratore del ha il compito di CP_1 provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini”), deve tuttavia precisarsi che la responsabilità extracontrattuale verso i terzi risulta predicabile - ex art. 2051 c.c. - esclusivamente a carico del , residuando per l'amministratore esclusivamente la CP_1 possibilità di incorrere in responsabilità contrattuale, nel rapporto interno che lo lega al CP_1 medesimo. La custodia "giuridica" che fonda la responsabilità ex art. 2051 c.c. è, infatti, altra cosa rispetto al compito di custodire i beni comuni (rientrante negli obblighi contrattuali assunti dall'amministratore nei confronti dei condomini) e sussiste - rispetto ai terzi e sul piano extracontrattuale - in capo al solo condominio, sul quale grava una presunzione di responsabilità che ammette una prova liberatoria limitata alla dimostrazione del caso fortuito;
la violazione dell'obbligo contrattuale di custodire adeguatamente i beni condominiali può costituire, invece, la fonte di un'autonoma responsabilità dell'amministratore nei confronti del condominio, che opera sul piano della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), ponendo a carico del creditore
l'individuazione dello specifico inadempimento ascritto al debitore e consentendo a quest'ultimo di liberarsi provando l'assenza di colpa;
dal che consegue che la possibilità di rivalsa del CP_1 nei confronti dell'amministratore per il recupero di somme che il primo abbia dovuto pagare a terzi danneggiati da beni condominiali non può operare sul piano dell'affermazione di una diretta responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'amministratore, ma presuppone lo specifico accertamento di una responsabilità contrattuale del detto amministratore nei confronti del (cfr. Cass. CP_1
n. 859/1981: "nell'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 1130 cod. civ. l'amministratore è un rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi egli deve indirizzare la propria attività. La violazione di tale suo dovere, se lo rende responsabile dei danni subiti dal gruppo dei condomini, si esaurisce nei rapporti interni con il , e, pertanto, non esclude o CP_1 diminuisce l'eventuale responsabilità del medesimo nei confronti di altri soggetti"). CP_1
Ed anche a voler ravvisare il fondamento della responsabilità degli amministratori non nell'art. 2051
c.c., ma nella violazione del dovere generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c., il risultato del ragionamento non muta.
È vero che la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinato dall'art. 1310 c.c.; è altrettanto vero, tuttavia, che, ai sensi di tale norma, gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto contro tutti i condebitori solidali, quindi, contro tutte le persone alle quali sia imputabile il fatto dannoso, tranne nel caso di condebitori risultanti ex post immuni da colpa (cfr. Cass. civ. n. 6337/1988; Cass.
n. 8234/2010).
Nel caso di specie, al contrario, gli amministratori sono stati ritenuti esenti da colpa in sede penale e, dunque, non è ravvisabile una loro responsabilità, nemmeno ex art.2043 c.c.
Fermo che “(…) l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652
c.p.p. nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al Giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e quantificazioni non vincolate all'esito del processo penale” (Cass. Civ. 4764/2016), nondimeno, nel caso di specie, l'appellante, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto elementi per superare il giudizio del giudice penale nel senso della insussistenza dell'elemento soggettivo in capo Contr ai soci dello studio del resto, nemmeno convenuti in questo giudizio.
Risulta, al contrario, dalla lettura della sentenza del Tribunale penale di Reggio Emilia n. 25/2019, Cont
“che i soci dello studio si erano tempestivamente attivati, in ragione delle intense nevicate che avevano colpito la zona di Reggio Emilia nei giorni precedenti l'incidente, per far spalare la neve e spargere sale nelle zone adiacenti al centro commerciale, al fine di evitare la formazione di ghiaccio mediante la solidificazione della neve appena caduta o di quella che ancora continuava a cadere, sebbene con intensità minore… lo aveva attivato tempestivamente due ditte specializzate CP_3 per la rimozione della neve e lo spargimento del sale, le quali hanno operato … proprio nella giornata in cui è avvenuta la caduta, alcune ore prima dell'incidente… le misure in concreto adottate dallo appaiono in definitiva adeguate all'eliminazione del pericolo derivante dalla CP_3 caduta della neve intervenuta nei giorni precedenti alla data dell'incidente e non si ritiene che le informazioni in possesso degli imputati avrebbero dovuto indurli ad adottare ulteriori misure quali
l'apposizione di tappeti antiscivolo o la predisposizione di cartelli segnaletici del pericolo di scivolamento … Il rischio di introduzione di neve e acqua all'interno della galleria ad opera dei passanti che fanno ingresso alla galleria è minimo, visto che gli stessi attraversano una zona asciutta prima di entrare nella parte ove è maggiore il rischio di scivolamento…tale circostanza, pertanto, non rendeva prevedibile il deposito di acqua e la formazione di lastre di ghiaccio nella parte più interna della galleria”. Dunque, dovendosi confermare l'insussistenza di responsabilità personale degli amministratori per il sinistro di cui è causa, non vi è una responsabilità solidale da cui far conseguire l'applicabilità dell'art. 1310 c.c., dal che deriva che il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Condominio si è irrimediabilmente prescritto. Non sono oggetto di autonoma e specifica impugnazione le statuizioni del Tribunale nel senso dell'irrilevanza, sempre ai fini dell'interruzione della prescrizione, della comunicazione del 1.8.2016, Contr del resto, pacificamente indirizzata non al Condominio, ma allo che non rivestiva più la CP_3 carica di amministratore di condominio, e delle trattative stragiudiziali, condotte con l'assicuratore della responsabilità professionale dei soci di tale studio.
L'appellante si è limitato a osservare di non essere a conoscenza del contenuto della delibera di nomina del nuovo amministratore, senza nemmeno contestare la validità del principio – enunciato dal primo giudice e che questa Corte condivide – secondo cui la nomina del nuovo amministratore spiega efficacia nei confronti dei terzi, anche ai fini della rappresentanza processuale dell'ente, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell'assemblea, nelle forme di cui all'art. 1129 c.c., senza che abbia rilievo la diversa data in cui sia stato sottoscritto il verbale di consegna della documentazione dal vecchio al nuovo amministratore.
Egli non può, quindi, validamente invocare a proprio vantaggio l'ignoranza dell'atto di nomina.
Non vi è prova di altri atti interruttivi indirizzati al CP_1
Ne consegue pertanto che l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della complessità e del valore della causa, delle fasi processuali effettivamente svolte e di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma
1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 1304/2022 del Tribunale di Reggio Emilia ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 4.4.2025
Il Consigliere est.
Maria Laura Benini
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori