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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2754/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Comune di Adelfia - Via Vittorio Veneto, 122 70010 Adelfia BA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 568/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 21/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81-2022 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 270-2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 271 -2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 272 -2022 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2754/2023 RGA l'Amministrazione Comunale di Adelfia, in persona del Sindaco pro tempore, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari n. 568/7/2023, depositata il 21/04/2023, con cui sono state parzialmente accolte (con compensazione di spese) i ricorsi riuniti proposti dal contribuente Dott. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 81 del 25/02/2022, notificato il 09/03/2022, con il quale il Comune di Adelfia ha accertato il tributo TASI, con contestuale irrogazione delle sanzioni relativamente all'anno 2016, in relazione alle unità immobiliari n. 8 dell'elenco
(partita al Numero_1 classamento Indirizzo_1, rendita € 2.623,00, valore € 2.623,00, per un importo dovuto totale di € 268,84) e n. 9 dell'elenco (partita al Numero_2 classamento Indirizzo_1, rendita € 3,06, valore € 336.045,00, per un importo dovuto totale di € 268,84), indicate come aree fabbricabili.
L'Amministrazione Comunale di Adelfia ha concluso per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di prime cure e con conferma degli impugnati avvisi di accertamento, meglio in epigrafe indicati,
e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni, in data 06/11/2025, si è costituito il Dott. Resistente_1 concludendo per il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
Con memoria illustrativa in data 28/12/2025 l'Amministrazione Comunale di Adelfia, richiamandosi alla perizia stragiudiziale a firma dell'Arch. Nominativo_1, ha insistito per l'accoglimento dell'appello con conferma degli impugnati avvisi di accertamento e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 20/01/2026, sentito il Relatore, sono comparsi, in collegamento da remoto, l'Avv. Difensore_1, difensore del Comune di Adelfia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello e, per il contribuente l'Avv. Difensore_2 presente di persona, che ha concluso per il rigetto dell'appello dell'Amministrazione Comunale, con integrale conferma della sentenza di prime cure e con annullamento degli impugnati avvisi di accertamento. Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello del Comune di Adelfia è infondato.
Come puntualmente rilevato dalla difesa del contribuente, le due particelle catastali di proprietà del contribuente Dott. Resistente_1 sono entrambe investite dal vincolo archeologico diretto e, pertanto, sono escluse da qualsiasi intervento edificatorio essendovi l'obbligo di conservazione dei fondi secondo le caratteristiche attualmente esistenti.
Sul punto va rilevato che tale stato di cose risulta dallo stesso verbale del 19/04/2019 della terza riunione della Conferenza di Servizi secondo cui nella Indirizzo_1 sono ammissibili soltanto gli interventi
“conservativi” (ristrutturazione di manufatti e attrezzature legittimamente esistenti, recinzioni e posa in opera di cartelli pubblicitari, interventi di valorizzazione del sito e così via).
Peraltro, nella stessa relazione del perito stragiudiziale nominato dall'Amministrazione Comunale, Arch. Nominativo_1, significativamente si legge: <ai sensi della normativa concernente l'imu “un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”>>.
Invero, attesa l'inedificabilità dei suoli de quibus, di proprietà del contribuente derivante dalla sottoposizione stessa di essi al vincolo archeologico diretto, la mancanza del presupposto di imposta nella fattispecie in esame non è revocabile in dubbio.
Orbene, tanto sulla base dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza del 29/10/2020 n. 23902 hanno statuito che l'area assoggettata ad un vincolo di in edificabilità assoluta non è da considerare edificabile ai fini ICI.
Va precisato che la TASI e poi l'IMU, come a tutti noto, hanno preso il posto dell'ICI. Pertanto, tale insegnamento giurisprudenziale è da ritenersi tuttora pienamente valido e condivisibile con la conseguenza che la particella n. 330 di proprietà del Dott. Resistente_1 non è assoggettabile ad IMU essendo l'immobile sottoposto al vincolo archeologico diretto che implica quale effetto legale l'inedificabilità assoluta.
Ne discende che la tesi dell'Amministrazione Comunale di Adelfia, secondo cui siffatto vincolo non farebbe venir meno la capacità edificatoria dell'area, è infondata dovendosi pienamente confermare la sentenza di prime cure.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dal Comune di Adelfia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in piena conferma della sentenza di prime cure, riformare gli impugnati avvisi di accertamento relativamente all'imposizione concernente la particella 330 che va esclusa per le ragioni di cui in motivazione.
3) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta l'appello proposto dal
Comune di Adelfia e, confermando pienamente la sentenza di prime cure, riforma parzialmente gli impugnati avvisi di accertamento relativamente alla particella 330 che va esclusa per le ragione di cui in motivazione;
condanna il Comune di Adelfia al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame, in favore del contribuente, Dott. Resistente_1, che si liquidano in € 3.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Bari il 20 gennaio 2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2754/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Comune di Adelfia - Via Vittorio Veneto, 122 70010 Adelfia BA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 568/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 21/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81-2022 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 270-2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 271 -2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 272 -2022 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2754/2023 RGA l'Amministrazione Comunale di Adelfia, in persona del Sindaco pro tempore, ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari n. 568/7/2023, depositata il 21/04/2023, con cui sono state parzialmente accolte (con compensazione di spese) i ricorsi riuniti proposti dal contribuente Dott. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 81 del 25/02/2022, notificato il 09/03/2022, con il quale il Comune di Adelfia ha accertato il tributo TASI, con contestuale irrogazione delle sanzioni relativamente all'anno 2016, in relazione alle unità immobiliari n. 8 dell'elenco
(partita al Numero_1 classamento Indirizzo_1, rendita € 2.623,00, valore € 2.623,00, per un importo dovuto totale di € 268,84) e n. 9 dell'elenco (partita al Numero_2 classamento Indirizzo_1, rendita € 3,06, valore € 336.045,00, per un importo dovuto totale di € 268,84), indicate come aree fabbricabili.
L'Amministrazione Comunale di Adelfia ha concluso per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di prime cure e con conferma degli impugnati avvisi di accertamento, meglio in epigrafe indicati,
e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni, in data 06/11/2025, si è costituito il Dott. Resistente_1 concludendo per il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
Con memoria illustrativa in data 28/12/2025 l'Amministrazione Comunale di Adelfia, richiamandosi alla perizia stragiudiziale a firma dell'Arch. Nominativo_1, ha insistito per l'accoglimento dell'appello con conferma degli impugnati avvisi di accertamento e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 20/01/2026, sentito il Relatore, sono comparsi, in collegamento da remoto, l'Avv. Difensore_1, difensore del Comune di Adelfia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello e, per il contribuente l'Avv. Difensore_2 presente di persona, che ha concluso per il rigetto dell'appello dell'Amministrazione Comunale, con integrale conferma della sentenza di prime cure e con annullamento degli impugnati avvisi di accertamento. Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello del Comune di Adelfia è infondato.
Come puntualmente rilevato dalla difesa del contribuente, le due particelle catastali di proprietà del contribuente Dott. Resistente_1 sono entrambe investite dal vincolo archeologico diretto e, pertanto, sono escluse da qualsiasi intervento edificatorio essendovi l'obbligo di conservazione dei fondi secondo le caratteristiche attualmente esistenti.
Sul punto va rilevato che tale stato di cose risulta dallo stesso verbale del 19/04/2019 della terza riunione della Conferenza di Servizi secondo cui nella Indirizzo_1 sono ammissibili soltanto gli interventi
“conservativi” (ristrutturazione di manufatti e attrezzature legittimamente esistenti, recinzioni e posa in opera di cartelli pubblicitari, interventi di valorizzazione del sito e così via).
Peraltro, nella stessa relazione del perito stragiudiziale nominato dall'Amministrazione Comunale, Arch. Nominativo_1, significativamente si legge: <ai sensi della normativa concernente l'imu “un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”>>.
Invero, attesa l'inedificabilità dei suoli de quibus, di proprietà del contribuente derivante dalla sottoposizione stessa di essi al vincolo archeologico diretto, la mancanza del presupposto di imposta nella fattispecie in esame non è revocabile in dubbio.
Orbene, tanto sulla base dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza del 29/10/2020 n. 23902 hanno statuito che l'area assoggettata ad un vincolo di in edificabilità assoluta non è da considerare edificabile ai fini ICI.
Va precisato che la TASI e poi l'IMU, come a tutti noto, hanno preso il posto dell'ICI. Pertanto, tale insegnamento giurisprudenziale è da ritenersi tuttora pienamente valido e condivisibile con la conseguenza che la particella n. 330 di proprietà del Dott. Resistente_1 non è assoggettabile ad IMU essendo l'immobile sottoposto al vincolo archeologico diretto che implica quale effetto legale l'inedificabilità assoluta.
Ne discende che la tesi dell'Amministrazione Comunale di Adelfia, secondo cui siffatto vincolo non farebbe venir meno la capacità edificatoria dell'area, è infondata dovendosi pienamente confermare la sentenza di prime cure.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dal Comune di Adelfia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in piena conferma della sentenza di prime cure, riformare gli impugnati avvisi di accertamento relativamente all'imposizione concernente la particella 330 che va esclusa per le ragioni di cui in motivazione.
3) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta l'appello proposto dal
Comune di Adelfia e, confermando pienamente la sentenza di prime cure, riforma parzialmente gli impugnati avvisi di accertamento relativamente alla particella 330 che va esclusa per le ragione di cui in motivazione;
condanna il Comune di Adelfia al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame, in favore del contribuente, Dott. Resistente_1, che si liquidano in € 3.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Bari il 20 gennaio 2026