Art. 1.
I dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla presente legge, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati, mediante concorsi speciali per titoli, nei ruoli organici dell'Amministrazione stessa dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.
All'assunzione in gestione diretta dei servizi di cui al precedente comma l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 580 unita', i predetti dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi di cui al primo comma, alla data del 31 dicembre 1974 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino all'entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO
La L. 8 agosto 1977, n. 557 ha disposto (con l'art.2) che "Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727 , e dalla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all' articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727 , ha facolta' di affidare in caso di inderogabile e temporanea necessita', ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 407 , l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727 ".
I dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla presente legge, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati, mediante concorsi speciali per titoli, nei ruoli organici dell'Amministrazione stessa dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.
All'assunzione in gestione diretta dei servizi di cui al precedente comma l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 580 unita', i predetti dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi di cui al primo comma, alla data del 31 dicembre 1974 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino all'entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO
La L. 8 agosto 1977, n. 557 ha disposto (con l'art.2) che "Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727 , e dalla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all' articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727 , ha facolta' di affidare in caso di inderogabile e temporanea necessita', ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 407 , l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727 ".