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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16886 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice monocratico EN EN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32557/2025 di Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
in persona del proprio legale rappresentante Sig. con sede Parte_1 Parte_2 in Roma Via Livorno, n. 42, P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Spadoni P.IVA_1
-ricorrente-
E
, P.IVA , con sede in Roma, Via della Balduina Controparte_1 P.IVA_2
n. 120 – Palazzina 3, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_2
-resistente - Oggetto: comunicazione elenco condomini morosi ex art. 63 bis disp.att. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ha adito il Tribunale ai sensi degli artt. 281 decies e segg. c.p.c. Parte_1 esponendo che con decreto n. 11600/2019 (RG n. 33465/2019) emesso in data 04.06.2019 il Tribunale di Roma ingiungeva al . di pagare alla Parte_3
l'importo di € 31.920,51 oltre interessi e spese di procedura liquidate in € 1.305,00 Parte_1 per compensi ed € 286,00 per esborsi oltre IVA, CA e rimborso spese generali . Le parti in data 28- 31.07.2020 sottoscrivevano un accordo transattivo con il quale il si obbligava a versare Parte_3
l'importo complessivo di € 37.205,18 oltre ulteriori interessi contrattuali di mora sino alla data di effettivo soddisfo ma il si rendeva inadempiente nel versamento delle rate previste all'art. Parte_3
4 dell'accordo omettendo di versare i ratei maturati e scaduti nei mesi di febbraio'21, giugno'21, agosto'21 e settembre'21. Con atto di precetto in rinnovazione notificato in data 05/02/2024 la società, quindi, intimava il pagamento del credito residuo di € 18.959,60 oltre ulteriori interessi di mora maturandi dopo la data del 24.07.2023 e fino alla data di effettivo saldo.
pagina 1 di 3 In mancanza di pagamento la società avviava azione esecutiva di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. ma il pignoramento ha avuto esito negativo poiché tutti gli istituti di credito individuati hanno fornito dichiarazioni di terzo negative. Ciò premesso la ricorrente avendo interesse di procedere esecutivamente contro i singoli condomini morosi ed avendo richiesto inutilmente tale elenco con Pec del 13.03.2023,, chiede “ - ordinare alla
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
nella sua qualità di amministratore p.t. del Condominio di Via Tenuta di Santa Agata n. 41–45,
[...] di comunicare alla l'elenco nominativo dei condomini morosi con indicazione dei Controparte_3 dati anagrafici e catastali degli stessi;
b. l'importo della morosità imputata al singolo condomino;
c. le quote millesimali di proprietà dei suddetti condomini morosi;
d. ogni e quant'altra informazione necessaria per consentire alla di recuperare il proprio credito nei confronti del Parte_1
Condominio; - accertare e dichiarare la responsabilità dell'Amministratore condominiale per l'omissione degli obblighi informativi e per l'ostruzione delle legittime prerogative del creditore, in violazione dell'art. 63 disp. att. c.c. e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Sig. a risarcire la
[...] P.IVA_2 CP_2 CP_2 [...] del danno patrimoniale subito nella misura forfettaria di euro 10.001,00 da determinarsi Parte_1 in via equitativa ovvero nella maggiore o minor misura che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare altresì la (C.F. ), in persona del l.r.p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_2 alle spese di lite aggravate ex art. 96, comma 3, c.p.c. in ragione della mancata Controparte_2 partecipazione ingiustificata alla procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori, IVA e C.A., come per legge”.
1. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati alla società resistente che non si è costituita.
2. La domanda è fondata nei limiti di cui appresso . Risulta che la ricorrente è creditrice del Condominio in virtù del decreto ingiuntivo e l'atto di transazione allegati e depositati . Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., così come riformato dalla legge 220/2012, “l'amministratore (…) è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Si tratta, per l'amministratore, di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione di terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, ovvero un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore. La mancata comunicazione è atto palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva, la quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 15/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5348 del 05/03/2009), che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. L'amministratore è pertanto tenuto a comunicare alla ricorrente i dati dei condòmini morosi, comprendenti: l'indicazione dei nominativi, delle complete generalità e delle carature millesimali di ciascun obbligato. La mancata cooperazione dell'amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito, e rende meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente tesa a pagina 2 di 3 fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una "penale" a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna. Detta somma, tenuto conto del valore della controversia, dell'ammontare del credito, della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, nel caso di specie viene determinata in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al sesto giorno decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento. Non è provato il danno patrimoniale reclamato dalla società ricorrente né sussistono i presupposti per la condanna della società resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti .
P.Q.M.
-ordina alla la (C.F. , in persona del l.r.p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_2
quale Amministratrice del Condominio di Roma, CP_2 CP_2 Parte_3
di consegnare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. comma 1 ultima parte, l'elenco
[...] dei nominativi dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito per cui è causa completo di: a) generalità, dati fiscali, residenza e domicilio dei condomini morosi, b) quote millesimali attribuite, c) calcolo delle somme dovute e non pagate in relazione al credito vantato oltre interessi di mora, ex art. 1284 cod. civ. quarto comma, sino al saldo.
-condanna il resistente , ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare alla parte ricorrente la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal sesto giorno successivo alla notifica dello stesso;
- rigetta ogni altra domanda avanzata dalla società ricorrente;
-condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente , che liquida € 2.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali Roma 2 dicembre 2025
Il Giudice
EN EN
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice monocratico EN EN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32557/2025 di Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
in persona del proprio legale rappresentante Sig. con sede Parte_1 Parte_2 in Roma Via Livorno, n. 42, P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Spadoni P.IVA_1
-ricorrente-
E
, P.IVA , con sede in Roma, Via della Balduina Controparte_1 P.IVA_2
n. 120 – Palazzina 3, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_2
-resistente - Oggetto: comunicazione elenco condomini morosi ex art. 63 bis disp.att. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ha adito il Tribunale ai sensi degli artt. 281 decies e segg. c.p.c. Parte_1 esponendo che con decreto n. 11600/2019 (RG n. 33465/2019) emesso in data 04.06.2019 il Tribunale di Roma ingiungeva al . di pagare alla Parte_3
l'importo di € 31.920,51 oltre interessi e spese di procedura liquidate in € 1.305,00 Parte_1 per compensi ed € 286,00 per esborsi oltre IVA, CA e rimborso spese generali . Le parti in data 28- 31.07.2020 sottoscrivevano un accordo transattivo con il quale il si obbligava a versare Parte_3
l'importo complessivo di € 37.205,18 oltre ulteriori interessi contrattuali di mora sino alla data di effettivo soddisfo ma il si rendeva inadempiente nel versamento delle rate previste all'art. Parte_3
4 dell'accordo omettendo di versare i ratei maturati e scaduti nei mesi di febbraio'21, giugno'21, agosto'21 e settembre'21. Con atto di precetto in rinnovazione notificato in data 05/02/2024 la società, quindi, intimava il pagamento del credito residuo di € 18.959,60 oltre ulteriori interessi di mora maturandi dopo la data del 24.07.2023 e fino alla data di effettivo saldo.
pagina 1 di 3 In mancanza di pagamento la società avviava azione esecutiva di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. ma il pignoramento ha avuto esito negativo poiché tutti gli istituti di credito individuati hanno fornito dichiarazioni di terzo negative. Ciò premesso la ricorrente avendo interesse di procedere esecutivamente contro i singoli condomini morosi ed avendo richiesto inutilmente tale elenco con Pec del 13.03.2023,, chiede “ - ordinare alla
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
nella sua qualità di amministratore p.t. del Condominio di Via Tenuta di Santa Agata n. 41–45,
[...] di comunicare alla l'elenco nominativo dei condomini morosi con indicazione dei Controparte_3 dati anagrafici e catastali degli stessi;
b. l'importo della morosità imputata al singolo condomino;
c. le quote millesimali di proprietà dei suddetti condomini morosi;
d. ogni e quant'altra informazione necessaria per consentire alla di recuperare il proprio credito nei confronti del Parte_1
Condominio; - accertare e dichiarare la responsabilità dell'Amministratore condominiale per l'omissione degli obblighi informativi e per l'ostruzione delle legittime prerogative del creditore, in violazione dell'art. 63 disp. att. c.c. e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Sig. a risarcire la
[...] P.IVA_2 CP_2 CP_2 [...] del danno patrimoniale subito nella misura forfettaria di euro 10.001,00 da determinarsi Parte_1 in via equitativa ovvero nella maggiore o minor misura che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare altresì la (C.F. ), in persona del l.r.p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_2 alle spese di lite aggravate ex art. 96, comma 3, c.p.c. in ragione della mancata Controparte_2 partecipazione ingiustificata alla procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori, IVA e C.A., come per legge”.
1. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati alla società resistente che non si è costituita.
2. La domanda è fondata nei limiti di cui appresso . Risulta che la ricorrente è creditrice del Condominio in virtù del decreto ingiuntivo e l'atto di transazione allegati e depositati . Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., così come riformato dalla legge 220/2012, “l'amministratore (…) è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Si tratta, per l'amministratore, di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione di terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, ovvero un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore. La mancata comunicazione è atto palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva, la quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 15/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5348 del 05/03/2009), che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. L'amministratore è pertanto tenuto a comunicare alla ricorrente i dati dei condòmini morosi, comprendenti: l'indicazione dei nominativi, delle complete generalità e delle carature millesimali di ciascun obbligato. La mancata cooperazione dell'amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito, e rende meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente tesa a pagina 2 di 3 fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una "penale" a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna. Detta somma, tenuto conto del valore della controversia, dell'ammontare del credito, della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, nel caso di specie viene determinata in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al sesto giorno decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento. Non è provato il danno patrimoniale reclamato dalla società ricorrente né sussistono i presupposti per la condanna della società resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti .
P.Q.M.
-ordina alla la (C.F. , in persona del l.r.p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_2
quale Amministratrice del Condominio di Roma, CP_2 CP_2 Parte_3
di consegnare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. comma 1 ultima parte, l'elenco
[...] dei nominativi dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito per cui è causa completo di: a) generalità, dati fiscali, residenza e domicilio dei condomini morosi, b) quote millesimali attribuite, c) calcolo delle somme dovute e non pagate in relazione al credito vantato oltre interessi di mora, ex art. 1284 cod. civ. quarto comma, sino al saldo.
-condanna il resistente , ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare alla parte ricorrente la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal sesto giorno successivo alla notifica dello stesso;
- rigetta ogni altra domanda avanzata dalla società ricorrente;
-condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente , che liquida € 2.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali Roma 2 dicembre 2025
Il Giudice
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