TAR Bari, sez. III, sentenza 14/02/2026, n. 215
TAR
Sentenza 14 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione del diritto al risarcimento

    Il termine decennale risulta ampiamente spirato alla data di notifica del ricorso rispetto alla data del fatto storico. Non può essere condivisa la tesi di parte ricorrente sullo slittamento del dies a quo, poiché nel caso di illecito istantaneo il danno si manifesta nella sua interezza al momento dell'evento morte. Inoltre, il riconoscimento della 'causa di servizio' o dello status di 'Vittima del Dovere' non costituisce riconoscimento del debito risarcitorio.

  • Rigettato
    Responsabilità dell'Amministrazione per mancata adozione delle misure di sicurezza

    Non è emersa alcuna condotta omissiva o negligente imputabile all'Amministrazione ex art. 2087 c.c. Il crollo della struttura è stato un evento repentino e imprevedibile, verificatosi mentre le operazioni erano condotte nel rispetto delle procedure di sicurezza. In assenza di prova specifica circa l'omissione di misure cautelari 'doverose', l'infortunio deve essere ascritto alla tragica fatalità e ai rischi intrinseci del mestiere.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento del danno biologico terminale, danno catastrofale e altri pregiudizi

    Manca la prova del danno non patrimoniale trasmissibile iure hereditatis. La morte è avvenuta in un arco temporale troppo ristretto per consolidare un danno biologico autonomamente risarcibile. In assenza di prove in contrario, si presume l'immediata perdita dei sensi in caso di traumi massivi, escludendo la prova della 'lucida agonia'. Non è risarcibile il danno tanatologico in sé (perdita del bene vita).

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, ha esaminato il ricorso proposto dagli eredi di un Vigile del Fuoco deceduto nel 1991 a seguito di un infortunio sul lavoro durante lo spegnimento di un incendio. I ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditatis, lamentando la mancata adozione di misure di sicurezza e l'inidoneità delle direttive operative da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2087 c.c. Hanno altresì sostenuto che il riconoscimento amministrativo della "causa di servizio" e dello status di "Vittima del Dovere" avrebbero interrotto la prescrizione, e che la reale portata giuridica dell'evento sarebbe emersa solo a seguito di recenti approfondimenti medico-legali. La domanda risarcitoria riguardava il danno biologico terminale, il danno catastrofale e ogni altro pregiudizio patito dalla vittima prima del decesso. Si è costituito il Ministero dell'Interno, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e contestando nel merito sia la sussistenza di condotte colpose, definendo il crollo della struttura come evento imprevedibile, sia la configurabilità dei danni richiesti.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione. Ha infatti affermato che, trattandosi di azione fondata sulla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., il termine decennale risulta ampiamente spirato, non potendo essere condivisa la tesi dei ricorrenti sullo slittamento del dies a quo, poiché nel caso di illecito istantaneo il danno si manifesta nella sua interezza al momento dell'evento, senza sussistere patologie latenti. Inoltre, gli atti amministrativi di riconoscimento della "causa di servizio" e dello status di "Vittima del Dovere" hanno natura e finalità diverse dall'azione di risarcimento danni e non costituiscono riconoscimento del debito risarcitorio. Nel merito, il Collegio ha escluso la sussistenza di una condotta omissiva o negligente imputabile all'Amministrazione, qualificando il crollo della struttura come evento repentino e imprevedibile, verificatosi mentre le operazioni erano condotte nel rispetto delle procedure di sicurezza. Ha altresì escluso la prova del danno non patrimoniale trasmissibile iure hereditatis, non essendo risarcibile il danno tanatologico ex se e mancando la prova della "lucida agonia" o di un lasso di tempo apprezzabile di sopravvivenza in vita per il danno biologico terminale. Le spese di lite sono state compensate, mentre è stato disposto l'oscuramento dei dati personali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 14/02/2026, n. 215
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 215
    Data del deposito : 14 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo