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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 587/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
riunito in Camera di consiglio e così composto dai Magistrati:
1) dott. Giovanni Garofalo Presidente
2) dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice
3) dott.ssa Teodora Godini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 587 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in S. E_ C.F._1
TR LO (CZ) alla via Garibaldi n. 138, presso lo studio dell'avv. Donatella
Sacco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla via Crispi n. 57, presso lo studio dell'avv. Antonella Prestia, che la rappresenta e difende come in atti;
- parte resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 2.9.2024 tenuta con le modalità di trattazione introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato il 12.4.2019, deduceva: di aver contratto E_ matrimonio concordatario con in OL (CS) in data il 25.8.1984 Controparte_1
(atto n. 226, parte II, serie A, anno 1984, Comune di OL), dal quale era nata un'unica figlia, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che, in data
7.4.2015, il Tribunale di Lamezia Terme aveva pronunciato la separazione dei
1 coniugi con sentenza n. 764/2015, che poneva a carico del ricorrente il pagamento dell'assegno di mantenimento di € 150,00 in favore dell'odierna resistente;
che, da allora, erano trascorsi ben 9 anni senza alcuna riconciliazione e ripresa della convivenza e che era definitivamente impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
che era divenuta economicamente Controparte_1 autosufficiente in quanto svolgeva attività lavorativa ed il ricorrente era pensionato e non poteva più sopportare il costo relativo all'assegno di mantenimento della coniuge.
Il ricorrente chiedeva, dunque, all'intesto Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcun riconoscimento di mantenimento in favore della parte resistente.
1.1 Resisteva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, CP
la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio, contestava il contenuto del ricorso, deducendo, in particolare: di non essere autonoma economicamente, essendo stata licenziata nel dicembre 2018; che riceveva aiuti economici dalla figlia e da altri parenti, non versando il ricorrente il prescritto assegno di mantenimento.
La resistente, chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile di € 300,00.
1.2 All'esito dell'udienza presidenziale del 7.11.2019, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruzione dinnanzi il Giudice istruttore.
Con memorie integrative, depositate in data 17.2.2020, la resistente integrava la propria domanda chiedendo all'intestato Tribunale di “accertare riconoscere e dichiarare il diritto della nei confronti del all'indennità per i CP Pt_1 miglioramenti apportati nell'immobile di esclusiva proprietà del adibita a Pt_1 casa familiare, con le somme di pertinenza esclusiva della e per gli effetti CP porre a carico del l'obbligo a corrispondere in favore della la Pt_1 CP somma di € 15.000,00, o di quella diversa minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia”.
All'esito dell'udienza del 21.4.2021, attesa la richiesta di parte ricorrente, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status; in data
8.6.2021 veniva pubblicata la sentenza parziale n. 358/2021, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sopra
2 menzionati coniugi;
con separata ordinanza, la causa veniva rimessa in istruzione dinnanzi il Giudice istruttore.
Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. ammetteva la prova per interpello formale e la prova testi richieste da parte resistente e disattendeva la prova testimoniale per come formulata da parte ricorrente.
La causa veniva, dunque, istruita tramite il deposito della documentazione prodotta dalle parti, l'interrogatorio formale di parte ricorrente - svoltosi all'udienza del
16.10.2023 - e la prova testimoniale di - la cui audizione avveniva Testimone_1 all'udienza del 6.5.2024.
All'esito dell'udienza del 2.9.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, già resa da questo Tribunale con sentenza parziale n. 358/2021, pubblicata l'8.6.2021; essendo già stata emessa sentenza sullo status, in questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti.
La presente pronuncia concerne, dunque, solo l'eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile a carico di e in favore di , E_ Controparte_1 nonché la domanda avanzata dalla resistente di riconoscimento di un'indennità dovuta per le migliorie apportate alla casa coniugale di proprietà del ricorrente.
2.1 Quanto all'assegno divorzile, giova, anzitutto, osservare che i presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile non sono i medesimi,
e incombe sul richiedente l'onere della relativa allegazione e prova (art. 2697 c.c.).
In particolare, la Cassazione ha chiarito che “l'assegno divorzile: a) svolge anzitutto una funzione assistenziale, e va quindi riconosciuto, di norma, al richiedente privo di autosufficienza economica;
b) può però anche rispondere a una funzione riequilibratrice, vale a dire compensativa - perequativa, allorché il matrimonio abbia comportato uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, e in tal caso può essere riconosciuto anche se il richiedente, risultato svantaggiato dal divorzio, sia in tutto o in parte economicamente autosufficiente (nel primo caso con assorbimento della funzione assistenziale); c) in tale seconda fattispecie il richiedente, specie a fronte di specifiche contestazioni di controparte, è onerato della prova, anche presuntiva, della circostanza che, con il divorzio, versi in condizioni economico - patrimoniali significativamente deteriori rispetto all'altro coniuge, per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e
3 reddituali, sacrificandole per aver invece contribuito, nell'ambito di una scelta di vita concordata, ai bisogni della famiglia” (Cass. n.24250/2021).
In altri termini, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (v. già citata Cass. n.24250/2021).
Nel caso in disamina, la parte richiedente non ha fornito prova dei presupposti specifici, con particolare riferimento a quanto esposto circa la rinuncia alla propria realizzazione personale per dedicarsi esclusivamente ai bisogni familiari, tramite dimissioni volontarie dal lavoro alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato con contratto a tempo indeterminato;
difatti, l'unico teste escusso, , Testimone_1 nulla sapeva riferire in merito alle motivazioni di dette dimissioni e affermava “Io so solo che di punto in bianco ha lasciato il lavoro, cosa che io trovavo strano, perché avere un lavoro significava avere una pensione di anzianità … qualsiasi fosse stata la causa era una cosa sbagliata;
un posto come quello (era nelle Ferrovie, mi sembra che doveva andare a Catanzaro Lido) … era difficile averlo;
sui turni lavorativi non so dire”.
Inoltre, ha riferito che dette dimissioni sono avvenute in epoca E_ precedente al matrimonio, e non solo non ha espressamente Controparte_1 contestato la circostanza, ma, anzi, con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. n. 2
(depositate in data 31.8.2021) ha indicato, nei capitoli di prova, quale data di assunzione presso le Ferrovie della Calabria marzo 1984, riferendo delle avvenute dimissioni dopo circa due mesi, così ammettendo, dunque, che le stesse siano avvenute alcuni mesi prima del matrimonio (maggio 1984, mentre il matrimonio è stato celebrato nell'agosto dello stesso anno).
4 Peraltro, va specificato che parte resistente, nonostante l'espresso invio rivolto dal g.i. all'udienza del 21.11.2022 – giudicante che ha disposto “che le parti depositino, entro la stessa data, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e documentazione reddituale e bancaria aggiornate, quest'ultima comprensiva degli estratti di tutti i conti correnti bancari e/o conti titoli e delle carte di credito, intestati o cointestati o sui quali le parti abbiano delega ad operare, con l'avvertimento che dalla eventuale mancata produzione della documentazione sopraindicata il Tribunale potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c..” -, non ha provveduto a depositare la documentazione richiesta;
al contrario, parte ricorrente ha puntualmente documentato le proprie condizioni economiche/reddituali
(Certificazione Unica 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; autocertificazione reddituale;
visura catastale;
libretto di circolazione autovettura;
estratto conto corrente).
In merito, si rappresenta che nelle controversie in materia di famiglia, per una più efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, gli obblighi imposti dall'articolo 88 e 89 c.p.c. assumono un significato ed una portata più pregnante;
in particolare, l'obbligo di lealtà si estende ad un onere di trasparenza che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall'inizio del procedimento, ogni notizia utile a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale, e per l'effetto il mancato e/o parziale deposito di quanto richiesto ex art. 116, co. 2, c.p.c., rappresenta comportamento significativo ai fini della decisione di merito.
Va osservato, infine, che l'unico documento all'uopo rilevante depositato da CP
(cfr. all. a comparsa di costituzione), è la comunicazione di avvenuto
[...] licenziamento del 14.12.2018; da ciò si deduce che la resistente ha prestato attività lavorativa - e, dunque, prodotto reddito - dopo l'avvenuta separazione da E_
, con la conseguenza che non può neppure ritenersi che la stessa non sia più in
[...] età lavorativa, avendo ormai raggiunto i 62 anni.
Per tutto quanto esposto, la domanda di parte resistente volta a ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile non può essere accolta stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio che grava sulla richiedente, non essendo versata in atti documentazione economica e reddituale da cui poter desumere una non autosufficienza economica e una eventuale disparità reddituale delle parti, né vi è prova che la donna abbia rinunciato ad occasioni professionali e reddituali al precipuo scopo di contribuire ai bisogni della famiglia.
2.3 Quanto, infine, alla richiesta di parte resistente - avanzata entro le memorie integrative del 17.2.2020 -, di vedersi riconosciuta una indennità per i miglioramenti
5 apportati nell'immobile adibito a casa coniugale - di proprietà di - con E_ somme di sua esclusiva pertinenza, la stessa va dichiarata inammissibile.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi (e del divorzio) l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. 22.10.2004, n. 20628; Cass. 30.10.2004, n. 17404;
v. anche Trib. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
Vale la pena precisare che, ad ogni modo, il Collegio ritiene che la domanda non fosse meritevole di accoglimento, ancora, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della richiedente, che non ha dimostrato in alcun modo di aver impiegato somme di sua pertinenza per effettuare migliorie dell'immobile adibito a casa coniugale di proprietà del Pt_1
3. Da ultimo, occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali.
In considerazione della natura della controversia, la volontà di non esacerbare i contrasti tra le parti, e tenuto conto della mancata richiesta di parte ricorrente di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 358/2021, pubblicata l'8.6.2021 (matrimonio celebrato in OL (CS) in data il 25.8.1984 tra E_
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] Controparte_1 di OL al n. 226, parte II, serie A, anno 1984), così provvede:
6 - respinge la domanda avanzata da parte resistente, , di Controparte_1 riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile;
- dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di riconoscimento in suo favore di un'indennità di € 15.000,00 per i miglioramenti apportati nell'immobile adibito a casa coniugale di proprietà del ricorrente;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di consiglio della Sezione
Unica Civile del 23.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Teodora Godini dott. Giovanni Garofalo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
riunito in Camera di consiglio e così composto dai Magistrati:
1) dott. Giovanni Garofalo Presidente
2) dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice
3) dott.ssa Teodora Godini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 587 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in S. E_ C.F._1
TR LO (CZ) alla via Garibaldi n. 138, presso lo studio dell'avv. Donatella
Sacco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla via Crispi n. 57, presso lo studio dell'avv. Antonella Prestia, che la rappresenta e difende come in atti;
- parte resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 2.9.2024 tenuta con le modalità di trattazione introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato il 12.4.2019, deduceva: di aver contratto E_ matrimonio concordatario con in OL (CS) in data il 25.8.1984 Controparte_1
(atto n. 226, parte II, serie A, anno 1984, Comune di OL), dal quale era nata un'unica figlia, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che, in data
7.4.2015, il Tribunale di Lamezia Terme aveva pronunciato la separazione dei
1 coniugi con sentenza n. 764/2015, che poneva a carico del ricorrente il pagamento dell'assegno di mantenimento di € 150,00 in favore dell'odierna resistente;
che, da allora, erano trascorsi ben 9 anni senza alcuna riconciliazione e ripresa della convivenza e che era definitivamente impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
che era divenuta economicamente Controparte_1 autosufficiente in quanto svolgeva attività lavorativa ed il ricorrente era pensionato e non poteva più sopportare il costo relativo all'assegno di mantenimento della coniuge.
Il ricorrente chiedeva, dunque, all'intesto Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcun riconoscimento di mantenimento in favore della parte resistente.
1.1 Resisteva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, CP
la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio, contestava il contenuto del ricorso, deducendo, in particolare: di non essere autonoma economicamente, essendo stata licenziata nel dicembre 2018; che riceveva aiuti economici dalla figlia e da altri parenti, non versando il ricorrente il prescritto assegno di mantenimento.
La resistente, chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile di € 300,00.
1.2 All'esito dell'udienza presidenziale del 7.11.2019, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruzione dinnanzi il Giudice istruttore.
Con memorie integrative, depositate in data 17.2.2020, la resistente integrava la propria domanda chiedendo all'intestato Tribunale di “accertare riconoscere e dichiarare il diritto della nei confronti del all'indennità per i CP Pt_1 miglioramenti apportati nell'immobile di esclusiva proprietà del adibita a Pt_1 casa familiare, con le somme di pertinenza esclusiva della e per gli effetti CP porre a carico del l'obbligo a corrispondere in favore della la Pt_1 CP somma di € 15.000,00, o di quella diversa minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia”.
All'esito dell'udienza del 21.4.2021, attesa la richiesta di parte ricorrente, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status; in data
8.6.2021 veniva pubblicata la sentenza parziale n. 358/2021, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sopra
2 menzionati coniugi;
con separata ordinanza, la causa veniva rimessa in istruzione dinnanzi il Giudice istruttore.
Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. ammetteva la prova per interpello formale e la prova testi richieste da parte resistente e disattendeva la prova testimoniale per come formulata da parte ricorrente.
La causa veniva, dunque, istruita tramite il deposito della documentazione prodotta dalle parti, l'interrogatorio formale di parte ricorrente - svoltosi all'udienza del
16.10.2023 - e la prova testimoniale di - la cui audizione avveniva Testimone_1 all'udienza del 6.5.2024.
All'esito dell'udienza del 2.9.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, già resa da questo Tribunale con sentenza parziale n. 358/2021, pubblicata l'8.6.2021; essendo già stata emessa sentenza sullo status, in questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti.
La presente pronuncia concerne, dunque, solo l'eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile a carico di e in favore di , E_ Controparte_1 nonché la domanda avanzata dalla resistente di riconoscimento di un'indennità dovuta per le migliorie apportate alla casa coniugale di proprietà del ricorrente.
2.1 Quanto all'assegno divorzile, giova, anzitutto, osservare che i presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile non sono i medesimi,
e incombe sul richiedente l'onere della relativa allegazione e prova (art. 2697 c.c.).
In particolare, la Cassazione ha chiarito che “l'assegno divorzile: a) svolge anzitutto una funzione assistenziale, e va quindi riconosciuto, di norma, al richiedente privo di autosufficienza economica;
b) può però anche rispondere a una funzione riequilibratrice, vale a dire compensativa - perequativa, allorché il matrimonio abbia comportato uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, e in tal caso può essere riconosciuto anche se il richiedente, risultato svantaggiato dal divorzio, sia in tutto o in parte economicamente autosufficiente (nel primo caso con assorbimento della funzione assistenziale); c) in tale seconda fattispecie il richiedente, specie a fronte di specifiche contestazioni di controparte, è onerato della prova, anche presuntiva, della circostanza che, con il divorzio, versi in condizioni economico - patrimoniali significativamente deteriori rispetto all'altro coniuge, per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e
3 reddituali, sacrificandole per aver invece contribuito, nell'ambito di una scelta di vita concordata, ai bisogni della famiglia” (Cass. n.24250/2021).
In altri termini, “sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (v. già citata Cass. n.24250/2021).
Nel caso in disamina, la parte richiedente non ha fornito prova dei presupposti specifici, con particolare riferimento a quanto esposto circa la rinuncia alla propria realizzazione personale per dedicarsi esclusivamente ai bisogni familiari, tramite dimissioni volontarie dal lavoro alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato con contratto a tempo indeterminato;
difatti, l'unico teste escusso, , Testimone_1 nulla sapeva riferire in merito alle motivazioni di dette dimissioni e affermava “Io so solo che di punto in bianco ha lasciato il lavoro, cosa che io trovavo strano, perché avere un lavoro significava avere una pensione di anzianità … qualsiasi fosse stata la causa era una cosa sbagliata;
un posto come quello (era nelle Ferrovie, mi sembra che doveva andare a Catanzaro Lido) … era difficile averlo;
sui turni lavorativi non so dire”.
Inoltre, ha riferito che dette dimissioni sono avvenute in epoca E_ precedente al matrimonio, e non solo non ha espressamente Controparte_1 contestato la circostanza, ma, anzi, con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. n. 2
(depositate in data 31.8.2021) ha indicato, nei capitoli di prova, quale data di assunzione presso le Ferrovie della Calabria marzo 1984, riferendo delle avvenute dimissioni dopo circa due mesi, così ammettendo, dunque, che le stesse siano avvenute alcuni mesi prima del matrimonio (maggio 1984, mentre il matrimonio è stato celebrato nell'agosto dello stesso anno).
4 Peraltro, va specificato che parte resistente, nonostante l'espresso invio rivolto dal g.i. all'udienza del 21.11.2022 – giudicante che ha disposto “che le parti depositino, entro la stessa data, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e documentazione reddituale e bancaria aggiornate, quest'ultima comprensiva degli estratti di tutti i conti correnti bancari e/o conti titoli e delle carte di credito, intestati o cointestati o sui quali le parti abbiano delega ad operare, con l'avvertimento che dalla eventuale mancata produzione della documentazione sopraindicata il Tribunale potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c..” -, non ha provveduto a depositare la documentazione richiesta;
al contrario, parte ricorrente ha puntualmente documentato le proprie condizioni economiche/reddituali
(Certificazione Unica 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; autocertificazione reddituale;
visura catastale;
libretto di circolazione autovettura;
estratto conto corrente).
In merito, si rappresenta che nelle controversie in materia di famiglia, per una più efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, gli obblighi imposti dall'articolo 88 e 89 c.p.c. assumono un significato ed una portata più pregnante;
in particolare, l'obbligo di lealtà si estende ad un onere di trasparenza che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall'inizio del procedimento, ogni notizia utile a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale, e per l'effetto il mancato e/o parziale deposito di quanto richiesto ex art. 116, co. 2, c.p.c., rappresenta comportamento significativo ai fini della decisione di merito.
Va osservato, infine, che l'unico documento all'uopo rilevante depositato da CP
(cfr. all. a comparsa di costituzione), è la comunicazione di avvenuto
[...] licenziamento del 14.12.2018; da ciò si deduce che la resistente ha prestato attività lavorativa - e, dunque, prodotto reddito - dopo l'avvenuta separazione da E_
, con la conseguenza che non può neppure ritenersi che la stessa non sia più in
[...] età lavorativa, avendo ormai raggiunto i 62 anni.
Per tutto quanto esposto, la domanda di parte resistente volta a ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile non può essere accolta stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio che grava sulla richiedente, non essendo versata in atti documentazione economica e reddituale da cui poter desumere una non autosufficienza economica e una eventuale disparità reddituale delle parti, né vi è prova che la donna abbia rinunciato ad occasioni professionali e reddituali al precipuo scopo di contribuire ai bisogni della famiglia.
2.3 Quanto, infine, alla richiesta di parte resistente - avanzata entro le memorie integrative del 17.2.2020 -, di vedersi riconosciuta una indennità per i miglioramenti
5 apportati nell'immobile adibito a casa coniugale - di proprietà di - con E_ somme di sua esclusiva pertinenza, la stessa va dichiarata inammissibile.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi (e del divorzio) l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. 22.10.2004, n. 20628; Cass. 30.10.2004, n. 17404;
v. anche Trib. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
Vale la pena precisare che, ad ogni modo, il Collegio ritiene che la domanda non fosse meritevole di accoglimento, ancora, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della richiedente, che non ha dimostrato in alcun modo di aver impiegato somme di sua pertinenza per effettuare migliorie dell'immobile adibito a casa coniugale di proprietà del Pt_1
3. Da ultimo, occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali.
In considerazione della natura della controversia, la volontà di non esacerbare i contrasti tra le parti, e tenuto conto della mancata richiesta di parte ricorrente di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ferma la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 358/2021, pubblicata l'8.6.2021 (matrimonio celebrato in OL (CS) in data il 25.8.1984 tra E_
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] Controparte_1 di OL al n. 226, parte II, serie A, anno 1984), così provvede:
6 - respinge la domanda avanzata da parte resistente, , di Controparte_1 riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile;
- dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di riconoscimento in suo favore di un'indennità di € 15.000,00 per i miglioramenti apportati nell'immobile adibito a casa coniugale di proprietà del ricorrente;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di consiglio della Sezione
Unica Civile del 23.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Teodora Godini dott. Giovanni Garofalo
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