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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/12/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1689/2021 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Cecina Parte_1 C.F._1
(LI), P.zza della Libertà n. 18, presso e nello studio degli avv.ti Gianclaudio IA e
ER IA che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
(P.IVA elettivamente domiciliata presso e nello Controparte_1 P.IVA_1 studio degli avv.ti Angelo Di Pietro e Giacomo Spinelli che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 03.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Con atto di riassunzione del 29.04.2021 il Sig. ha introdotto il giudizio di Parte_1 merito in opposizione ai sensi dell'art. 616 c.p.c chiedendo di accogliere l'opposizione e per l'effetto di condannare parte opposta alla restituzione delle somme assegnate, oltre e al pagamento delle spese di lite. Nel merito della controversia parte opponente ha dedotto che:
1 1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 970/2019, ha condannato parte qui opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società Controparte_1
2. La parte è erede dell'allora ricorrente ed ha accettato l'eredità con Persona_1
beneficio di inventario,
3. Con atto di precetto del 03.03.2020 ha intimato il pagamento della Controparte_1
somma di € 13.194,86 oltre alle spese di precetto,
4. È seguito poi atto di pignoramento presso terzi, con cui è stato pignorato lo stipendio erogato dall' fino alla concorrenza della somma di € 19.792,29, CP_2
5. Avverso la sentenza del Tribunale di Livorno è stato proposto appello, a seguito del quale è stata in un primo momento sospesa l'esecuzione della sentenza di primo grado,
6. In data 06.07.2020 la parte ha depositato opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
7. Il GE ha disposto la revoca del provvedimento di sospensione emesso in audita altera parte, e ha fissato l'udienza per l'assegnazione delle somme pignorate, e concesso termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Si è regolarmente costituita la società chiedendo nel merito di respingere Controparte_1
l'opposizione all'esecuzione in quanto infondata in fatto e in diritto;
in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
1. Parte opponente ha già impugnato anche il provvedimento del GE on reclamo al collegio, ed introducendo il giudizio di merito quanto l'esecuzione era ormai conclusa,
2. Nelle more dalla definitiva assegnazione delle somme l'opponente ha formulato ben 5 istanze di sospensione, tutte articolate su medesimi motivi e argomentazioni del tutto infondate in fatto e in diritto,
3. Il Collegio investito del reclamo con una recente pronuncia ha inteso aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso di specie sarebbe deducibile anche in sede esecutiva la doglianza del reclamante circa la mancata limitazione intra vires della condanna alle spese contenuta nel titolo azionato, concedendo ex post – e ormai tardivamente - la sospensione ex ante negata,
2 4. In caso di titolo esecutivo giudiziale non è possibile sollevare questioni di merito già trattate nel processo di cognizione che ha originato il titolo esecutivo;
l'opposizione non può affrontare questioni già risolte o in corso nel giudizio cognitivo,
5. Il Tribunale di Pisa è competente solo per le modalità di esecuzione della sentenza e non per le eccezioni di merito sollevate dal ricorrente, poiché queste riguardano questioni che devono essere trattate nel processo di cognizione,
6. L'opposizione alla legittimità dell'esecuzione doveva essere sollevata contro l'atto di precetto, ma tale opposizione non è stata presentata nei termini previsti, comportando la decadenza dal diritto di opporsi,
7. L'opposizione è strumentale e volta a procrastinare il procedimento esecutivo, e questo giustificherebbe la condanna del ricorrente al risarcimento danni ex art. 96
c.p.c;
8. La doglianza relativa al vizio della sentenza del Tribunale di Livorno n. 970/2019 (la condanna alle spese di lite) è giuridicamente infondata;
9. Non è possibile sollevare motivi di merito relativi a fatti precedenti la formazione del titolo esecutivo, ed eventuali vizi del titolo devono essere sollevati nel processo cognitivo;
10. L'art. 490 c.c. non si applica al caso in esame, poiché il debito per le spese di lite non è un debito ereditario, ma un debito personale degli eredi, che sono responsabili in solido per il pagamento delle spese;
11. Il giudizio di appello pendente presso la Corte di Appello di Firenze è pregiudiziale rispetto all'esecuzione forzata e il giudice dell'esecuzione non può modificare il contenuto della sentenza: si chiede quindi la sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 295 c.p.c;
12. La condanna alle spese di lite è legittima, poiché derivante dalla volontaria costituzione degli eredi nel giudizio, e le spese sono da considerarsi debiti personali degli eredi, non debiti ereditari.
Con provvedimento del 23.07.2021 il Giudice precedentemente assegnatario ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti.
3 All'udienza del 03.09.2025, sostituita tramite il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Si osserva in via preliminare che parte opponente ha agito ai sensi dell'art. 615 comma 2
c.p.c. contestando il diritto di parte opposta ad agire esecutivamente sul suo patrimonio personale, stante l'accettazione del beneficio di inventario dell'eredità del de cuius, parte in causa nel giudizio da cui è scaturita la condanna alle spese a carico degli eredi;
parte opponente ha infatti, a seguito della pronuncia di sospensione della sentenza appellata emessa in audita altera parte dalla Corte di Appello di Firenze, proposto opposizione all'esecuzione contestando il diritto del creditore di aggredire i suoi beni personali per soddisfare un debito delle massa ereditaria. Opposizione correttamente formulata ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c. e pertanto ammissibile.
La presente vicenda giunge oggi a decisione, dopo l'avvicendarsi di plurime pronunce emesse dal Tribunale di Pisa, in sede di reclamo e dalla Corte di Appello di Firenze che hanno determinato, in modifica di precedenti provvedimenti, la sospensione dell'esecuzione prima – quando ormai era già stata svolta l'udienza di assegnazione – e la riforma del titolo azionato – quando ormai le somme erano già state versate a favore del creditore procedente.
Si evidenzia in via preliminare – che nonostante la procedura esecutiva sia stata conclusa – persiste l'interesse della parte opponente alla pronuncia in punto di opposizione all'esecuzione in quanto “A seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553
c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti” (Cassazione Civile sentenza n. 4528 del 2019).
Alla luce di quanto sopra, pur valutato che la parte creditrice ha agito ab origine sulla base di un titolo legittimo, considerato che la Corte di Appello di Firenze ha riformato il titolo
4 giudiziale azionato in via esecutiva dall'opposto, che in particolare la sentenza citata ha stabilito che la condanna degli eredi – tra cui di parte , qui opponente – Parte_1 debba intendersi limitata al valore dei beni da medesimi ereditati da che Parte_2 parte creditrice ha agito pignorando lo stipendio di bene personale, Parte_1
l'opposizione merita accoglimento.
Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del pignoramento presso terzi, formulata per la prima ed unica volta in sede di giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa, peraltro avviata prima dell'assegnazione delle somme;
sul punto la giurisprudenza è costante nell'affermare che “Nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata;
ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni, oppure nella comparsa conclusionale (Vedi, Cass. Sez. 1, sent. n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590956 - 01).” (Cassazione Civile sentenza n. 23972 del 2020). Ancora la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora
l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione”
(sottolineatura della scrivente, Cassazione civile sentenza n. 7144 del 2021), con la conseguenza che tale domanda non può sic et sempliciter essere formulata in sede di opposizione all'esecuzione, dovendo la parte munirsi di titolo nelle competenti sedi giudiziarie.
In ragione di quanto sopra la parte avrebbe potuto e dovuto formulare la relativa domanda di restituzione delle somme versare in sede di appello, essendo la domanda ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, e precostituirsi in tale maniera un titolo per agire in ripetizione, non potendo la domanda essere svolta per la
5 prima e unica volta, nella fase di merito, con l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.
Considerato che sul punto sia il Tribunale di Pisa prima – in sede monocratica e poi collegiale – sia la Corte di Appello di Firenze – in sede di esame dell'istanza sulla sospensione e poi in sede di decisione finale – si sono espressi con provvedimenti dal contenuto diverso ed opposto, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
Le ragioni sottese alla compensazione delle spese di lite, determinano il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c formulata dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1689/2021, disattesa ogni contraria istanza accoglie l'opposizione, dichiara inammissibile la domanda di restituzione formulata dall'opponente, compensa le spese di lite
Pisa, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1689/2021 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Cecina Parte_1 C.F._1
(LI), P.zza della Libertà n. 18, presso e nello studio degli avv.ti Gianclaudio IA e
ER IA che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
(P.IVA elettivamente domiciliata presso e nello Controparte_1 P.IVA_1 studio degli avv.ti Angelo Di Pietro e Giacomo Spinelli che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 03.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Con atto di riassunzione del 29.04.2021 il Sig. ha introdotto il giudizio di Parte_1 merito in opposizione ai sensi dell'art. 616 c.p.c chiedendo di accogliere l'opposizione e per l'effetto di condannare parte opposta alla restituzione delle somme assegnate, oltre e al pagamento delle spese di lite. Nel merito della controversia parte opponente ha dedotto che:
1 1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 970/2019, ha condannato parte qui opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società Controparte_1
2. La parte è erede dell'allora ricorrente ed ha accettato l'eredità con Persona_1
beneficio di inventario,
3. Con atto di precetto del 03.03.2020 ha intimato il pagamento della Controparte_1
somma di € 13.194,86 oltre alle spese di precetto,
4. È seguito poi atto di pignoramento presso terzi, con cui è stato pignorato lo stipendio erogato dall' fino alla concorrenza della somma di € 19.792,29, CP_2
5. Avverso la sentenza del Tribunale di Livorno è stato proposto appello, a seguito del quale è stata in un primo momento sospesa l'esecuzione della sentenza di primo grado,
6. In data 06.07.2020 la parte ha depositato opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
7. Il GE ha disposto la revoca del provvedimento di sospensione emesso in audita altera parte, e ha fissato l'udienza per l'assegnazione delle somme pignorate, e concesso termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Si è regolarmente costituita la società chiedendo nel merito di respingere Controparte_1
l'opposizione all'esecuzione in quanto infondata in fatto e in diritto;
in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
1. Parte opponente ha già impugnato anche il provvedimento del GE on reclamo al collegio, ed introducendo il giudizio di merito quanto l'esecuzione era ormai conclusa,
2. Nelle more dalla definitiva assegnazione delle somme l'opponente ha formulato ben 5 istanze di sospensione, tutte articolate su medesimi motivi e argomentazioni del tutto infondate in fatto e in diritto,
3. Il Collegio investito del reclamo con una recente pronuncia ha inteso aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso di specie sarebbe deducibile anche in sede esecutiva la doglianza del reclamante circa la mancata limitazione intra vires della condanna alle spese contenuta nel titolo azionato, concedendo ex post – e ormai tardivamente - la sospensione ex ante negata,
2 4. In caso di titolo esecutivo giudiziale non è possibile sollevare questioni di merito già trattate nel processo di cognizione che ha originato il titolo esecutivo;
l'opposizione non può affrontare questioni già risolte o in corso nel giudizio cognitivo,
5. Il Tribunale di Pisa è competente solo per le modalità di esecuzione della sentenza e non per le eccezioni di merito sollevate dal ricorrente, poiché queste riguardano questioni che devono essere trattate nel processo di cognizione,
6. L'opposizione alla legittimità dell'esecuzione doveva essere sollevata contro l'atto di precetto, ma tale opposizione non è stata presentata nei termini previsti, comportando la decadenza dal diritto di opporsi,
7. L'opposizione è strumentale e volta a procrastinare il procedimento esecutivo, e questo giustificherebbe la condanna del ricorrente al risarcimento danni ex art. 96
c.p.c;
8. La doglianza relativa al vizio della sentenza del Tribunale di Livorno n. 970/2019 (la condanna alle spese di lite) è giuridicamente infondata;
9. Non è possibile sollevare motivi di merito relativi a fatti precedenti la formazione del titolo esecutivo, ed eventuali vizi del titolo devono essere sollevati nel processo cognitivo;
10. L'art. 490 c.c. non si applica al caso in esame, poiché il debito per le spese di lite non è un debito ereditario, ma un debito personale degli eredi, che sono responsabili in solido per il pagamento delle spese;
11. Il giudizio di appello pendente presso la Corte di Appello di Firenze è pregiudiziale rispetto all'esecuzione forzata e il giudice dell'esecuzione non può modificare il contenuto della sentenza: si chiede quindi la sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 295 c.p.c;
12. La condanna alle spese di lite è legittima, poiché derivante dalla volontaria costituzione degli eredi nel giudizio, e le spese sono da considerarsi debiti personali degli eredi, non debiti ereditari.
Con provvedimento del 23.07.2021 il Giudice precedentemente assegnatario ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti.
3 All'udienza del 03.09.2025, sostituita tramite il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Si osserva in via preliminare che parte opponente ha agito ai sensi dell'art. 615 comma 2
c.p.c. contestando il diritto di parte opposta ad agire esecutivamente sul suo patrimonio personale, stante l'accettazione del beneficio di inventario dell'eredità del de cuius, parte in causa nel giudizio da cui è scaturita la condanna alle spese a carico degli eredi;
parte opponente ha infatti, a seguito della pronuncia di sospensione della sentenza appellata emessa in audita altera parte dalla Corte di Appello di Firenze, proposto opposizione all'esecuzione contestando il diritto del creditore di aggredire i suoi beni personali per soddisfare un debito delle massa ereditaria. Opposizione correttamente formulata ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c. e pertanto ammissibile.
La presente vicenda giunge oggi a decisione, dopo l'avvicendarsi di plurime pronunce emesse dal Tribunale di Pisa, in sede di reclamo e dalla Corte di Appello di Firenze che hanno determinato, in modifica di precedenti provvedimenti, la sospensione dell'esecuzione prima – quando ormai era già stata svolta l'udienza di assegnazione – e la riforma del titolo azionato – quando ormai le somme erano già state versate a favore del creditore procedente.
Si evidenzia in via preliminare – che nonostante la procedura esecutiva sia stata conclusa – persiste l'interesse della parte opponente alla pronuncia in punto di opposizione all'esecuzione in quanto “A seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553
c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti” (Cassazione Civile sentenza n. 4528 del 2019).
Alla luce di quanto sopra, pur valutato che la parte creditrice ha agito ab origine sulla base di un titolo legittimo, considerato che la Corte di Appello di Firenze ha riformato il titolo
4 giudiziale azionato in via esecutiva dall'opposto, che in particolare la sentenza citata ha stabilito che la condanna degli eredi – tra cui di parte , qui opponente – Parte_1 debba intendersi limitata al valore dei beni da medesimi ereditati da che Parte_2 parte creditrice ha agito pignorando lo stipendio di bene personale, Parte_1
l'opposizione merita accoglimento.
Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del pignoramento presso terzi, formulata per la prima ed unica volta in sede di giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa, peraltro avviata prima dell'assegnazione delle somme;
sul punto la giurisprudenza è costante nell'affermare che “Nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata;
ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni, oppure nella comparsa conclusionale (Vedi, Cass. Sez. 1, sent. n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590956 - 01).” (Cassazione Civile sentenza n. 23972 del 2020). Ancora la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora
l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione”
(sottolineatura della scrivente, Cassazione civile sentenza n. 7144 del 2021), con la conseguenza che tale domanda non può sic et sempliciter essere formulata in sede di opposizione all'esecuzione, dovendo la parte munirsi di titolo nelle competenti sedi giudiziarie.
In ragione di quanto sopra la parte avrebbe potuto e dovuto formulare la relativa domanda di restituzione delle somme versare in sede di appello, essendo la domanda ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, e precostituirsi in tale maniera un titolo per agire in ripetizione, non potendo la domanda essere svolta per la
5 prima e unica volta, nella fase di merito, con l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.
Considerato che sul punto sia il Tribunale di Pisa prima – in sede monocratica e poi collegiale – sia la Corte di Appello di Firenze – in sede di esame dell'istanza sulla sospensione e poi in sede di decisione finale – si sono espressi con provvedimenti dal contenuto diverso ed opposto, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
Le ragioni sottese alla compensazione delle spese di lite, determinano il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c formulata dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1689/2021, disattesa ogni contraria istanza accoglie l'opposizione, dichiara inammissibile la domanda di restituzione formulata dall'opponente, compensa le spese di lite
Pisa, 15.12.2025
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Dott.ssa Stefana Curadi
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