Articolo 16 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 15Articolo 17
Versione
4 aprile 1972
Art. 16.

Per l'anno finanziario 1972, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono stabilite nell'importo di lire 58.722.800.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972