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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 9385
dell'anno 2021
TRA (C.F. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. DI CECCO ANGELO, elettiva- mente domiciliato in Via Argiro 70121 Baripresso il difensore avv. DI CECCO ANGELO
ATTORE/I
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. FEDELE P.IVA_1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA
VESCOVIO 21 00199 ROMA presso il difensore avv.
FEDELE VINCENZO
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
All'esito di note in sostituzione di udienza la causa era riservata per la decisione sulle conclu-
sioni prese dalle parti come e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 31/03/2021, la società
e, per essa, la società Controparte_1 [...]
quale mandataria, qualifi- Controparte_2
candosi cessionaria pro soluto di una serie di cre-
diti nella precedente titolarità di CP_3
, in virtù di un'operazione di cartolarizza-
[...]
zione, ha chiesto ingiungersi a Controparte_4
, in qualità di fideiussore, il pagamento
[...]
della complessiva somma di €. 305.890,00, così com-
posta: €. 184.816,67 derivante da
[...]
Rapp n. 9791072-698-5- Parte_2
12671467, €. 108.955,08, derivante da FATTURE
SCADUTE E RADIATE Rapp. n. Parte_3
9791072-698-112-989165, €. 11.950,42 derivante da
Rapp n. 9791072-698-1-954837 ed €. Parte_4
167,83 per SPESE LEGALI EXTRA SALDO Rapp. n.
2 130568-9791072-698-899-1, rapporti, questi, intrat-
tenuti dalla società con la banca Parte_5
popolare del mezzogiorno, divenuta CP_3
Con decreto ingiuntivo n. 1963/2021 del 05/05/2021,
è stato, dunque, intimato al , quale Parte_1
fideiussore, il pagamento della detta somma, oltre interessi e spese di lite per la fase monitoria.
Con atto di citazione del 30/06/2021, l'ingiunto ha spiegato opposizione avverso il decreto su menzio-
nato, chiedendo l'accoglimento delle seguenti con-
clusioni:
“accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria de-
claratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato (decreto ingiuntivo n. 1963/2021 del 05/05/2021, Tribunale di Bari) per le ragioni innanzi esposte;
per l'effetto ed in ogni caso re-
vocare il decreto ingiuntivo opposto. Vinte, in ogni caso, le spese, diritti ed onorari da distrar-
si in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita la società opposta, con comparsa del 12/11/2021, con cui, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione, ha chiesto l'accoglimento
3 delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, concedere la provvisoria ese-
cuzione del decreto ingiuntivo n. 1963/2021 (RG
4631/2021) stante, peraltro, la chiara ed inequivo-
ca mancata contestazione dell'esistenza del credi-
to; nel merito rigettare la spiegata opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 1963/2021. Con
vittoria di spese e competenze di lite.”
Con ordinanza del 27/04/2022, è stato assegnato termine per il tentativo di mediazione.
Esperita, con esito negativo, la procedura di me-
diazione, la causa è stata istruita documentalmen-
te.
Con ordinanza del 19/02/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo abrogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pagamento non può essere accolta.
Il , a sostegno della sua opposizione, Parte_1
ha dedotto di essere stato ammesso dal Tribunale di
Bari, nel 2017, ad una procedura di liquidazione del patrimonio, ai sensi della l. n. 3/2021 e che l'originaria titolare del credito ha presentato istanza di ammissione al passivo per il medesimo credito dedotto in giudizio. La circostanza relati-
4 va all'identità dei due crediti è stata contestata dall'opposta, che, ad ogni modo, ha evidenziato che l'esistenza di una procedura di sovraindebitamento al più sarebbe idonea a paralizzare – ai sensi dell'art. 10, comma 2 lettera c) della L. n. 3/2012
– tutte le azioni esecutive intraprese prima del decreto di ammissione e di fissazione dell'udienza e a rendere nulle quelle intraprese successivamente all'emissione del medesimo decreto, ma non a rende-
re improcedibile un'azione di accertamento di un credito.
Invero, la presente azione di accertamento e con-
danna, in pendenza di una procedura di sovraindebi-
tamento, non era originariamente improcedibile, non essendo una tale improcedibilità prevista dalla normativa richiamata. Tuttavia, occorre chiarire la cronologia dei fatti.
Invero, come detto, la procedura liquidatoria è
stata aperta ben prima dell'azione monitoria di condanna oggi in discussione.
Ammesso un credito di nella procedura, CP_3
questa è stata chiusa il 22.12.2021 mentre in data
29.11.2022, entro l'anno dalla chiusura della pro-
cedura da sovraindebitamento, Parte_1
depositava ricorso ex art. 14 terdecies c.p.c. di-
5 retto ad ottenere l'esdebitazione che, con provve-
dimento del 17.10.23, questo tribunale accoglieva dichiarando con la usuale formula definitivamente inesigibili, nei confronti dello stesso, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Va aggiunto che la cessione del credito è avvenuta successivamente all'apertura della procedura, ossia nel 2018, come risulta da estratto di GU Parte Se-
conda n.128 del 3-11-2018 di cui all'all. 2 del fa-
scicolo di parte opposta, mentre certamente il cre-
dito era di origine anteriore alla procedura liqui-
datoria.
Ciò premesso, la prima questione da valutare è se il credito oggi azionato sia il medesimo insinuato nella procedura liquidatoria: assume parte opponen-
te, infatti, che dalla semplice lettura del ricorso per decreto ingiuntivo de quo e della domanda di partecipazione alla procedura da sovraindebitamento presentata da si evince, inequivocabil- CP_3
mente, che i crediti di cui trattasi non hanno na-
tura diversa ma sono perfettamente coincidenti tra loro.
D'altra parte antecedente logico necessario del be-
neficio dell'esdebitazione è la circostanza che il creditore sia stato indicato nell'elenco ed abbia
6 potuto partecipare alla procedura di liquidazione,
essendo invece non dirimente la circostanza dell'avvenuto pagamento all'interno della procedu-
ra. Laddove non sia stato pagato, avrà diritto a partecipare anche alla procedura di esdebitazione,
potendo opporsi ad essa. A tale ricostruzione nor-
mativa consegue l'inopponibilità del beneficio del-
la esdebitazione ai creditori che non siano stati inseriti nell'elenco e non abbiano preso parte alla procedura di liquidazione.
Ebbene, è evidente in base agli atti che titolo per l'azione monitoria della cessionaria e titolo dell'ammissione al passivo sono identici, basandosi su rate non pagate di un mutuo artiginao e su co-
perto di conto corrente basato essenzialmente su un castelletto fatture: i codici dei rapporti sono pa- lesemente identici.
A questo punto è assorbente la considerazione che il rapporto oggetto di cessione è stato definitiva-
mente regolato nel corso di questo procedmento di opposizione, mediante decreto di esdebitazione,
sicchè è venuto meno l'interesse della ricorrente ad ottenere l'accertamento del rapporto ed il tito-
lo esecutivo di condanna. Invero non può essere messa in discussione l'opponibilità
7 dell'esdebitazione al cessionario del credito.
Visto che il mancato accoglimento della domanda di-
scende dal provvedimento di esdebitazione emesso nelle more del giudizio, ricorrono i presupposti per la compensazione totale delle spese di lite.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita,
1) Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta inesigibilità del credito;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) Compensa integralmente tra le parte le spese di lite;
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in data 15.5.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Rana
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 9385
dell'anno 2021
TRA (C.F. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. DI CECCO ANGELO, elettiva- mente domiciliato in Via Argiro 70121 Baripresso il difensore avv. DI CECCO ANGELO
ATTORE/I
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. FEDELE P.IVA_1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in PIAZZA
VESCOVIO 21 00199 ROMA presso il difensore avv.
FEDELE VINCENZO
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
All'esito di note in sostituzione di udienza la causa era riservata per la decisione sulle conclu-
sioni prese dalle parti come e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 31/03/2021, la società
e, per essa, la società Controparte_1 [...]
quale mandataria, qualifi- Controparte_2
candosi cessionaria pro soluto di una serie di cre-
diti nella precedente titolarità di CP_3
, in virtù di un'operazione di cartolarizza-
[...]
zione, ha chiesto ingiungersi a Controparte_4
, in qualità di fideiussore, il pagamento
[...]
della complessiva somma di €. 305.890,00, così com-
posta: €. 184.816,67 derivante da
[...]
Rapp n. 9791072-698-5- Parte_2
12671467, €. 108.955,08, derivante da FATTURE
SCADUTE E RADIATE Rapp. n. Parte_3
9791072-698-112-989165, €. 11.950,42 derivante da
Rapp n. 9791072-698-1-954837 ed €. Parte_4
167,83 per SPESE LEGALI EXTRA SALDO Rapp. n.
2 130568-9791072-698-899-1, rapporti, questi, intrat-
tenuti dalla società con la banca Parte_5
popolare del mezzogiorno, divenuta CP_3
Con decreto ingiuntivo n. 1963/2021 del 05/05/2021,
è stato, dunque, intimato al , quale Parte_1
fideiussore, il pagamento della detta somma, oltre interessi e spese di lite per la fase monitoria.
Con atto di citazione del 30/06/2021, l'ingiunto ha spiegato opposizione avverso il decreto su menzio-
nato, chiedendo l'accoglimento delle seguenti con-
clusioni:
“accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria de-
claratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato (decreto ingiuntivo n. 1963/2021 del 05/05/2021, Tribunale di Bari) per le ragioni innanzi esposte;
per l'effetto ed in ogni caso re-
vocare il decreto ingiuntivo opposto. Vinte, in ogni caso, le spese, diritti ed onorari da distrar-
si in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita la società opposta, con comparsa del 12/11/2021, con cui, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione, ha chiesto l'accoglimento
3 delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, concedere la provvisoria ese-
cuzione del decreto ingiuntivo n. 1963/2021 (RG
4631/2021) stante, peraltro, la chiara ed inequivo-
ca mancata contestazione dell'esistenza del credi-
to; nel merito rigettare la spiegata opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 1963/2021. Con
vittoria di spese e competenze di lite.”
Con ordinanza del 27/04/2022, è stato assegnato termine per il tentativo di mediazione.
Esperita, con esito negativo, la procedura di me-
diazione, la causa è stata istruita documentalmen-
te.
Con ordinanza del 19/02/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo abrogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pagamento non può essere accolta.
Il , a sostegno della sua opposizione, Parte_1
ha dedotto di essere stato ammesso dal Tribunale di
Bari, nel 2017, ad una procedura di liquidazione del patrimonio, ai sensi della l. n. 3/2021 e che l'originaria titolare del credito ha presentato istanza di ammissione al passivo per il medesimo credito dedotto in giudizio. La circostanza relati-
4 va all'identità dei due crediti è stata contestata dall'opposta, che, ad ogni modo, ha evidenziato che l'esistenza di una procedura di sovraindebitamento al più sarebbe idonea a paralizzare – ai sensi dell'art. 10, comma 2 lettera c) della L. n. 3/2012
– tutte le azioni esecutive intraprese prima del decreto di ammissione e di fissazione dell'udienza e a rendere nulle quelle intraprese successivamente all'emissione del medesimo decreto, ma non a rende-
re improcedibile un'azione di accertamento di un credito.
Invero, la presente azione di accertamento e con-
danna, in pendenza di una procedura di sovraindebi-
tamento, non era originariamente improcedibile, non essendo una tale improcedibilità prevista dalla normativa richiamata. Tuttavia, occorre chiarire la cronologia dei fatti.
Invero, come detto, la procedura liquidatoria è
stata aperta ben prima dell'azione monitoria di condanna oggi in discussione.
Ammesso un credito di nella procedura, CP_3
questa è stata chiusa il 22.12.2021 mentre in data
29.11.2022, entro l'anno dalla chiusura della pro-
cedura da sovraindebitamento, Parte_1
depositava ricorso ex art. 14 terdecies c.p.c. di-
5 retto ad ottenere l'esdebitazione che, con provve-
dimento del 17.10.23, questo tribunale accoglieva dichiarando con la usuale formula definitivamente inesigibili, nei confronti dello stesso, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Va aggiunto che la cessione del credito è avvenuta successivamente all'apertura della procedura, ossia nel 2018, come risulta da estratto di GU Parte Se-
conda n.128 del 3-11-2018 di cui all'all. 2 del fa-
scicolo di parte opposta, mentre certamente il cre-
dito era di origine anteriore alla procedura liqui-
datoria.
Ciò premesso, la prima questione da valutare è se il credito oggi azionato sia il medesimo insinuato nella procedura liquidatoria: assume parte opponen-
te, infatti, che dalla semplice lettura del ricorso per decreto ingiuntivo de quo e della domanda di partecipazione alla procedura da sovraindebitamento presentata da si evince, inequivocabil- CP_3
mente, che i crediti di cui trattasi non hanno na-
tura diversa ma sono perfettamente coincidenti tra loro.
D'altra parte antecedente logico necessario del be-
neficio dell'esdebitazione è la circostanza che il creditore sia stato indicato nell'elenco ed abbia
6 potuto partecipare alla procedura di liquidazione,
essendo invece non dirimente la circostanza dell'avvenuto pagamento all'interno della procedu-
ra. Laddove non sia stato pagato, avrà diritto a partecipare anche alla procedura di esdebitazione,
potendo opporsi ad essa. A tale ricostruzione nor-
mativa consegue l'inopponibilità del beneficio del-
la esdebitazione ai creditori che non siano stati inseriti nell'elenco e non abbiano preso parte alla procedura di liquidazione.
Ebbene, è evidente in base agli atti che titolo per l'azione monitoria della cessionaria e titolo dell'ammissione al passivo sono identici, basandosi su rate non pagate di un mutuo artiginao e su co-
perto di conto corrente basato essenzialmente su un castelletto fatture: i codici dei rapporti sono pa- lesemente identici.
A questo punto è assorbente la considerazione che il rapporto oggetto di cessione è stato definitiva-
mente regolato nel corso di questo procedmento di opposizione, mediante decreto di esdebitazione,
sicchè è venuto meno l'interesse della ricorrente ad ottenere l'accertamento del rapporto ed il tito-
lo esecutivo di condanna. Invero non può essere messa in discussione l'opponibilità
7 dell'esdebitazione al cessionario del credito.
Visto che il mancato accoglimento della domanda di-
scende dal provvedimento di esdebitazione emesso nelle more del giudizio, ricorrono i presupposti per la compensazione totale delle spese di lite.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita,
1) Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta inesigibilità del credito;
2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) Compensa integralmente tra le parte le spese di lite;
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in data 15.5.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Rana
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