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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5296 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8029 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni, responsabilità aquiliana vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Capuozzo, presso il cui studio in Quarto (NA) alla via Masullo n. 3/a ha eletto domicilio;
- ATTORE -
CONTRO
, C.F. ; CP C.F._2
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 22 aprile 2025, in cui il difensore di parte attrice si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti ed al contenuto delle note conclusionali depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 chiesto il risarcimento dei danni da lui subiti il 03.12.2021 alle ore 00:30 circa in Quarto su via Cicori, riferendo di essere stato aggredito, mentre passeggiava tenendo il proprio cane al guinzaglio, da tre cani usciti dal cancello dell'abitazione del civico n.
99 della suddetta strada, ovvero dall'abitazione di , la quale era uscita CP dal cancello dell'abitazione cercando di intervenire ed affermando che i cani erano di sua proprietà. Avendo riportato lesioni al volto, alla mano sinistra, alla spalla sinistra ed alla gamba destra, ed invocando il disposto dell'art. 2052 c.c., ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, quantificato in misura pari ad € 28.314,14 o alla diversa somma di giustizia, con vittoria di spese di lite.
È stata dichiarata la contumacia della convenuta, non costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi in data 30/03/2022, con citazione a comparire per l'udienza del 27/07/2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.
La causa è stata successivamente istruita con ammissione e raccoglimento della prova testimoniale richiesta da parte attrice e con consulenza d'ufficio e, sulle conclusioni rassegnate nei termini di cui in epigrafe, è stata trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 22/04/2025, riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Giova premettere che quella proposta è da qualificare come domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2052 c.c., norma la quale stabilisce che chi sia proprietario o, comunque, si serva di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso.
La responsabilità, quindi, cade sia sul proprietario dell'animale, che su colui il quale abbia l'animale in uso, cioè se ne serva “nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche” (così Cass. civ., sent. n. 10189 del 28.04.2010).
L'unica ipotesi di esclusione di siffatta responsabilità è perciò integrata dalla ipotesi in cui una persona, la quale non sia proprietaria dell'animale, lo utilizzi per conto
2 altrui, come nel caso del dipendente che usi l'animale di altrui proprietà per svolgere la propria attività lavorativa.
Ciò detto, “la responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all'attore compete solo di provare
l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (cfr. Cass. civ., sent. n. 9037 del
15.04.2010; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 15895 del 20.07.2011; Cass. civ., sent.
n. 7260 del 22.03.2013, la quale chiarisce che: “la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi”; Cass. civ., sent. n. 17091 del 28.07.2014;
Cass. civ., sent. n. 1042 del 20.05:2016, che specifica che il fattore causale integrante fortuito può essere integrato anche dal comportamento del danneggiato, purché assuma i caratteri della “imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità”).
Con l'istruttoria raccolta l'attore ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante di dimostrare il rapporto di uso dell'animale da parte della convenuta, essendo il danno stato cagionato da tre cani che si trovavano nella sua abitazione e che costituivano animali da guardia e di compagnia sia dell'attrice, che dei suoi genitori.
La testimone di parte attrice ha, infatti, affermato che i cani uscirono Testimone_1 dal cancello del civico 99 di via Cicori in Quarto, indirizzo al quale è stato recapitato l'atto di citazione all'attrice e ricevuto da familiare convivente della convenuta. La testimone ha, poi, riferito “so che i cani erano di proprietà di e non dei suoi CP genitori perché è stata lei a confermarlo. Diffusi la notizia dell'accaduto, anche sui social, e
3 scrisse un commento dicendo che i cani che avevano aggredito mio padre erano CP
i suoi. Per tale motivo ritengo che i cani fossero di sua proprietà”.
Seppure tali dichiarazioni siano inidonee a dimostrare l'effettiva proprietà degli animali da parte della convenuta, risulta comunque dimostrato che costei avesse l'uso degli animali, i quali erano i suoi animali da compagnia e che, quindi, utilizzava per finalità sue personali, tant'è che in prima battuta fu lei ad uscire dall'abitazione per cercare di calmare i cani e separarli dall'attore.
È, poi, stato provato, sempre con la predetta deposizione testimoniale, l'episodio di danno e, quindi, il nesso causale fra le lesioni riportate dall'attore e l'aggressione da parte dei tre cani che uscirono dal civico n. 99. Né sono emersi elementi per poter ritenere che quanto riferito dalla testimone sia inattendibile per il sol fatto di essere la figlia dell'attore, giacché il mero rapporto di parentela, di per sé solo considerato, in mancanza di altri elementi che facciano dubitare della credibilità di quanto riferito dal testimone, è inidoneo a fondare un giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale (cfr. Cass. civ., ord. n. 98 del 04.01.2019; Cass. civ., ord. n. 6001 del
28.02.2023, la quale ribadisce che non vi è alcuna presunzione di inattendibilità delle deposizioni testimoniali provenienti da chi abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti).
Del resto l'episodio dannoso non è stato specificamente contestato neppure in sede stragiudiziale, essendo stata depositata da parte attrice lettera a firma di legale della convenuta, nella quale non si contesta né che i cani fossero di proprietà di CP
, né l'avvenuta verificazione dell'episodio dannoso, peraltro assumendo che la
[...] convenuta aveva subito lesioni da parte del cane del convenuto e che, il giorno dell'incidente, ovvero il 3 dicembre 2021 alle ore 00:30, i due cani di sesso maschile di proprietà della convenuta si erano avvicinati al cane dell'attore, che era una femmina in calore, e che la loro reazione aggressiva era stata scatenata dal fatto che l'attore li aveva colpiti col guinzaglio nel tentativo di allontanarli.
Anche se tale dinamica fosse stata provata, il comportamento dell'attore non avrebbe integrato fortuito nell'accezione anzidetta, essendosi trattato solo di un tentativo di allontanamento degli animali da parte dell'attore, comportamento precedibile e privo dei caratteri dell'eccezionalità, giacché i cani che gli si erano avvicinati erano incustoditi e privi di guinzaglio, come è emerso anche con la prova testimoniale raccolta.
4 In conclusione, è stata fornita prova del nesso causale fra le lesioni riportate e l'aggressione ad opera degli animali in uso alla convenuta, ulteriormente confermata dal referto di pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ove l'attore fu visitato alle ore 1:06 del 03.12.2021, riscontrando la presenza di svariate ferite lacero contuse al volto, alla gamba ed alla mano sinistra, al dorso della mano destra ed alla regione dorsale destra.
Tanto premesso in punto di an debeatur e passando alla quantificazione del danno, si recepisce la corretta stima del danno operata dal consulente d'ufficio nominato dott.
il quale ha stimato il danno biologico permanente riportato, Persona_1 ritenuto causalmente compatibile con l'episodio dannoso descritto in atti ed imputabile a “esito di f.l.c. del volto, della guancia, naso, e sopracciglio sn., f.l.c. alla gamba sn. configurante pregiudizio estetico di grado lieve, disturbo d'ansia reattivo”, nella misura percentuale del 6%, seguito ad un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di quindici giorni e ad un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di ulteriori venti giorni.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto. Il danno biologico, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
L'entità del risarcimento, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., sent. n. 11701 del
20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di
“dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del
5 danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del
15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha
l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (54 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 8.449,00 per l'invalidità permanente nella misura del 6%, quello di € 1.293,75 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e quello di € 1.150,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di € 2.443,75 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito.
Per il calcolo dell'inabilità temporanea si è applicato un parametro prossimo a quello massimo nella forbice prevista dalla tabella (€ 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea, ovvero prossimo al valore monetario massimo liquidabile per ciascun giorno di invalidità di € 124,00) in considerazione della localizzazione delle lesioni in più parti nel corpo ed in particolare al volto, che rese maggiormente gravoso il periodo di malattia.
Va, quindi, rimarcato, quanto al danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato.
Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto
(cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si
6 ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotomia fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del
20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico- relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018).
Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate.
Infatti il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. civ. ord. n. 28742 del 09.11.2018).
Nel caso in esame, non vi è stata specifica allegazione e prova di un danno esistenziale.
Neppure risulta provata una particolare sofferenza interiore patita in conseguenza della lesione del diritto alla salute, rimarcandosi che il consulente d'ufficio già ha tenuto conto, nella stima del danno, dei postumi imputabili al disturbo d'ansia reattivo conseguito alle lesioni.
7 “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto
l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del
2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (cfr Cass. civ., sent. n.
901 del 17.01.2018).
Ancora, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze 'in peius' derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, 'sub specie' del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (cfr Cass. civ., sent. n. 23469 del 28.09.2018).
Se, quindi, in linea teorica non è inibito al giudice, anche nel caso di lesioni cosiddette
“micropermanenti”, ovvero comportanti una lesione permanente stimabile in misura percentuale inferiore o pari al 9%, riconoscere altresì il danno morale, occorre comunque che “si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della
8 prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr Cass. civ., sent. n. 339 del 13.01.2016).
Nel caso di specie, invece, alcuna specifica allegazione e prova vi è stata in ordine alla sofferenza che le lesioni – come detto stimate dal C.T.U. determinanti un'invalidità permanente del 6% - abbiano comportato, sicché, in mancanza di indici specifici che possano portare al riconoscimento di un importo maggiore, non può essere riconosciuto e liquidato alcun importo a titolo di danno morale.
Al danno non patrimoniale come liquidato, va aggiunto il danno patrimoniale di €
38,23 per spese mediche documentate di acquisto del farmaco “cicatridina spray”, rilevandosi, quanto agli ulteriori scontrini prodotti, che gli stessi non indicano il nome del farmaco acquistato, sicché non può verificarsi se gli acquisti si siano resi necessari in conseguenza delle lesioni subite, e che, in talune ipotesi, sono relativi all'acquisto di prodotti il cui prezzo è detraibile o di prodotti sicuramente non resisi necessari in conseguenza delle lesioni, quali test covid19 o detersivi e prodotti per l'igiene personale.
Circa le spese veterinarie, con la prova testimoniale raccolta non sono state provate le specifiche lesioni subite dal cane dell'attore, sicché alcun importo può essere riconosciuto per le prestazioni di cui alla fattura prodotta.
Il complessivo importo risarcitorio ammonta pertanto ad € 10.930,98 (€ 8.449,00+€
2.443,75 + € 38,23).
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
9 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta ad Parte_1 ammonta ad € 11.944,42, considerando che il credito risarcitorio di € 10.930,98, devalutato alla data del sinistro (03.12.2021), ammonta ad € 9.571,79 e dato che, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 2.372,63, di cui €
1.013,44 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 1.359,19 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto fra le parti in causa, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, applicabile in ragione del valore della domanda, così come accolta, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore del difensore di parte attrice, che ne ha fatto richiesta.
Parte istante ha, altresì, diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di marca da bollo e contributo unificato, una volta provato il versamento di detti importi, in quanto “in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione” (cfr Cass. civ., sent. n. 18529 del
10.07.2019; in termini Cass. civ., sent. n. 38943 del 07.12.2021).
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 09/09/2024
(cfr Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014;
10 Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 8029/2022 R.G.A.C. pendente tra Parte_1 contro , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così CP provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, a titolo CP di risarcimento del danno, in favore di dell'importo di € Parte_1
11.944,42, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma, c.p.c. dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna al pagamento, in favore di , delle CP Parte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in € 19,94 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Capuozzo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Napoli, 27 maggio 2025.
Il giudice
(dott.ssa Roberta De Luca)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8029 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni, responsabilità aquiliana vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Capuozzo, presso il cui studio in Quarto (NA) alla via Masullo n. 3/a ha eletto domicilio;
- ATTORE -
CONTRO
, C.F. ; CP C.F._2
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 22 aprile 2025, in cui il difensore di parte attrice si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti ed al contenuto delle note conclusionali depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 chiesto il risarcimento dei danni da lui subiti il 03.12.2021 alle ore 00:30 circa in Quarto su via Cicori, riferendo di essere stato aggredito, mentre passeggiava tenendo il proprio cane al guinzaglio, da tre cani usciti dal cancello dell'abitazione del civico n.
99 della suddetta strada, ovvero dall'abitazione di , la quale era uscita CP dal cancello dell'abitazione cercando di intervenire ed affermando che i cani erano di sua proprietà. Avendo riportato lesioni al volto, alla mano sinistra, alla spalla sinistra ed alla gamba destra, ed invocando il disposto dell'art. 2052 c.c., ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, quantificato in misura pari ad € 28.314,14 o alla diversa somma di giustizia, con vittoria di spese di lite.
È stata dichiarata la contumacia della convenuta, non costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi in data 30/03/2022, con citazione a comparire per l'udienza del 27/07/2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.
La causa è stata successivamente istruita con ammissione e raccoglimento della prova testimoniale richiesta da parte attrice e con consulenza d'ufficio e, sulle conclusioni rassegnate nei termini di cui in epigrafe, è stata trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 22/04/2025, riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Giova premettere che quella proposta è da qualificare come domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2052 c.c., norma la quale stabilisce che chi sia proprietario o, comunque, si serva di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso.
La responsabilità, quindi, cade sia sul proprietario dell'animale, che su colui il quale abbia l'animale in uso, cioè se ne serva “nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche” (così Cass. civ., sent. n. 10189 del 28.04.2010).
L'unica ipotesi di esclusione di siffatta responsabilità è perciò integrata dalla ipotesi in cui una persona, la quale non sia proprietaria dell'animale, lo utilizzi per conto
2 altrui, come nel caso del dipendente che usi l'animale di altrui proprietà per svolgere la propria attività lavorativa.
Ciò detto, “la responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all'attore compete solo di provare
l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (cfr. Cass. civ., sent. n. 9037 del
15.04.2010; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 15895 del 20.07.2011; Cass. civ., sent.
n. 7260 del 22.03.2013, la quale chiarisce che: “la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi”; Cass. civ., sent. n. 17091 del 28.07.2014;
Cass. civ., sent. n. 1042 del 20.05:2016, che specifica che il fattore causale integrante fortuito può essere integrato anche dal comportamento del danneggiato, purché assuma i caratteri della “imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità”).
Con l'istruttoria raccolta l'attore ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante di dimostrare il rapporto di uso dell'animale da parte della convenuta, essendo il danno stato cagionato da tre cani che si trovavano nella sua abitazione e che costituivano animali da guardia e di compagnia sia dell'attrice, che dei suoi genitori.
La testimone di parte attrice ha, infatti, affermato che i cani uscirono Testimone_1 dal cancello del civico 99 di via Cicori in Quarto, indirizzo al quale è stato recapitato l'atto di citazione all'attrice e ricevuto da familiare convivente della convenuta. La testimone ha, poi, riferito “so che i cani erano di proprietà di e non dei suoi CP genitori perché è stata lei a confermarlo. Diffusi la notizia dell'accaduto, anche sui social, e
3 scrisse un commento dicendo che i cani che avevano aggredito mio padre erano CP
i suoi. Per tale motivo ritengo che i cani fossero di sua proprietà”.
Seppure tali dichiarazioni siano inidonee a dimostrare l'effettiva proprietà degli animali da parte della convenuta, risulta comunque dimostrato che costei avesse l'uso degli animali, i quali erano i suoi animali da compagnia e che, quindi, utilizzava per finalità sue personali, tant'è che in prima battuta fu lei ad uscire dall'abitazione per cercare di calmare i cani e separarli dall'attore.
È, poi, stato provato, sempre con la predetta deposizione testimoniale, l'episodio di danno e, quindi, il nesso causale fra le lesioni riportate dall'attore e l'aggressione da parte dei tre cani che uscirono dal civico n. 99. Né sono emersi elementi per poter ritenere che quanto riferito dalla testimone sia inattendibile per il sol fatto di essere la figlia dell'attore, giacché il mero rapporto di parentela, di per sé solo considerato, in mancanza di altri elementi che facciano dubitare della credibilità di quanto riferito dal testimone, è inidoneo a fondare un giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale (cfr. Cass. civ., ord. n. 98 del 04.01.2019; Cass. civ., ord. n. 6001 del
28.02.2023, la quale ribadisce che non vi è alcuna presunzione di inattendibilità delle deposizioni testimoniali provenienti da chi abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti).
Del resto l'episodio dannoso non è stato specificamente contestato neppure in sede stragiudiziale, essendo stata depositata da parte attrice lettera a firma di legale della convenuta, nella quale non si contesta né che i cani fossero di proprietà di CP
, né l'avvenuta verificazione dell'episodio dannoso, peraltro assumendo che la
[...] convenuta aveva subito lesioni da parte del cane del convenuto e che, il giorno dell'incidente, ovvero il 3 dicembre 2021 alle ore 00:30, i due cani di sesso maschile di proprietà della convenuta si erano avvicinati al cane dell'attore, che era una femmina in calore, e che la loro reazione aggressiva era stata scatenata dal fatto che l'attore li aveva colpiti col guinzaglio nel tentativo di allontanarli.
Anche se tale dinamica fosse stata provata, il comportamento dell'attore non avrebbe integrato fortuito nell'accezione anzidetta, essendosi trattato solo di un tentativo di allontanamento degli animali da parte dell'attore, comportamento precedibile e privo dei caratteri dell'eccezionalità, giacché i cani che gli si erano avvicinati erano incustoditi e privi di guinzaglio, come è emerso anche con la prova testimoniale raccolta.
4 In conclusione, è stata fornita prova del nesso causale fra le lesioni riportate e l'aggressione ad opera degli animali in uso alla convenuta, ulteriormente confermata dal referto di pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ove l'attore fu visitato alle ore 1:06 del 03.12.2021, riscontrando la presenza di svariate ferite lacero contuse al volto, alla gamba ed alla mano sinistra, al dorso della mano destra ed alla regione dorsale destra.
Tanto premesso in punto di an debeatur e passando alla quantificazione del danno, si recepisce la corretta stima del danno operata dal consulente d'ufficio nominato dott.
il quale ha stimato il danno biologico permanente riportato, Persona_1 ritenuto causalmente compatibile con l'episodio dannoso descritto in atti ed imputabile a “esito di f.l.c. del volto, della guancia, naso, e sopracciglio sn., f.l.c. alla gamba sn. configurante pregiudizio estetico di grado lieve, disturbo d'ansia reattivo”, nella misura percentuale del 6%, seguito ad un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di quindici giorni e ad un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di ulteriori venti giorni.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto. Il danno biologico, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
L'entità del risarcimento, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., sent. n. 11701 del
20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di
“dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del
5 danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del
15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha
l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (54 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 8.449,00 per l'invalidità permanente nella misura del 6%, quello di € 1.293,75 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e quello di € 1.150,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di € 2.443,75 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito.
Per il calcolo dell'inabilità temporanea si è applicato un parametro prossimo a quello massimo nella forbice prevista dalla tabella (€ 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea, ovvero prossimo al valore monetario massimo liquidabile per ciascun giorno di invalidità di € 124,00) in considerazione della localizzazione delle lesioni in più parti nel corpo ed in particolare al volto, che rese maggiormente gravoso il periodo di malattia.
Va, quindi, rimarcato, quanto al danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato.
Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto
(cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si
6 ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotomia fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del
20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico- relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018).
Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate.
Infatti il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. civ. ord. n. 28742 del 09.11.2018).
Nel caso in esame, non vi è stata specifica allegazione e prova di un danno esistenziale.
Neppure risulta provata una particolare sofferenza interiore patita in conseguenza della lesione del diritto alla salute, rimarcandosi che il consulente d'ufficio già ha tenuto conto, nella stima del danno, dei postumi imputabili al disturbo d'ansia reattivo conseguito alle lesioni.
7 “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto
l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del
2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (cfr Cass. civ., sent. n.
901 del 17.01.2018).
Ancora, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze 'in peius' derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, 'sub specie' del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (cfr Cass. civ., sent. n. 23469 del 28.09.2018).
Se, quindi, in linea teorica non è inibito al giudice, anche nel caso di lesioni cosiddette
“micropermanenti”, ovvero comportanti una lesione permanente stimabile in misura percentuale inferiore o pari al 9%, riconoscere altresì il danno morale, occorre comunque che “si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della
8 prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr Cass. civ., sent. n. 339 del 13.01.2016).
Nel caso di specie, invece, alcuna specifica allegazione e prova vi è stata in ordine alla sofferenza che le lesioni – come detto stimate dal C.T.U. determinanti un'invalidità permanente del 6% - abbiano comportato, sicché, in mancanza di indici specifici che possano portare al riconoscimento di un importo maggiore, non può essere riconosciuto e liquidato alcun importo a titolo di danno morale.
Al danno non patrimoniale come liquidato, va aggiunto il danno patrimoniale di €
38,23 per spese mediche documentate di acquisto del farmaco “cicatridina spray”, rilevandosi, quanto agli ulteriori scontrini prodotti, che gli stessi non indicano il nome del farmaco acquistato, sicché non può verificarsi se gli acquisti si siano resi necessari in conseguenza delle lesioni subite, e che, in talune ipotesi, sono relativi all'acquisto di prodotti il cui prezzo è detraibile o di prodotti sicuramente non resisi necessari in conseguenza delle lesioni, quali test covid19 o detersivi e prodotti per l'igiene personale.
Circa le spese veterinarie, con la prova testimoniale raccolta non sono state provate le specifiche lesioni subite dal cane dell'attore, sicché alcun importo può essere riconosciuto per le prestazioni di cui alla fattura prodotta.
Il complessivo importo risarcitorio ammonta pertanto ad € 10.930,98 (€ 8.449,00+€
2.443,75 + € 38,23).
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
9 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta ad Parte_1 ammonta ad € 11.944,42, considerando che il credito risarcitorio di € 10.930,98, devalutato alla data del sinistro (03.12.2021), ammonta ad € 9.571,79 e dato che, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 2.372,63, di cui €
1.013,44 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 1.359,19 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto fra le parti in causa, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, applicabile in ragione del valore della domanda, così come accolta, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore del difensore di parte attrice, che ne ha fatto richiesta.
Parte istante ha, altresì, diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di marca da bollo e contributo unificato, una volta provato il versamento di detti importi, in quanto “in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione” (cfr Cass. civ., sent. n. 18529 del
10.07.2019; in termini Cass. civ., sent. n. 38943 del 07.12.2021).
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 09/09/2024
(cfr Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014;
10 Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 8029/2022 R.G.A.C. pendente tra Parte_1 contro , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così CP provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, a titolo CP di risarcimento del danno, in favore di dell'importo di € Parte_1
11.944,42, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma, c.p.c. dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna al pagamento, in favore di , delle CP Parte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in € 19,94 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Capuozzo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Napoli, 27 maggio 2025.
Il giudice
(dott.ssa Roberta De Luca)
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