Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 306/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 26.11.2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06/02/2024 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. CAROZZA ORSOLA e dall'avv.
RIELLO DOMENICA, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17.04.2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 02.04.2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. autorizzare i coniugi Sigg. e a vivere separati, nel reciproco e mutuo rispetto, fermi Parte_1 Parte_2 restando i reciproci obblighi di legge;
2. i coniugi Sigg. e avendo già lasciato la casa coniugale e ritirati ciascuno tutti i Parte_1 Parte_2 propri beni ed effetti personali, si obbligano a spostare la residenza altrove, entro il termine di giorni 30 (trenta) dal deposito del presente ricorso;
3. i coniugi Sigg. e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare Parte_1 Parte_2 espressamente e reciprocamente al contributo al mantenimento;
4. i coniugi Sigg. e si obbligano a pagare, ciascuno per l'intero, i debiti personali e/o Parte_1 Parte_2 quelli eventualmente contratti per lo svolgimento della propria attività lavorativa, le contravvenzioni al Codice della
Strada, i bolli auto e le eventuali cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate, nonché ad onorare tutti i debiti con l'Erario;
5. i coniugi Sigg. e si impegnano a pagare i consumi delle utenze e le altre tasse non Parte_1 Parte_2 ancora eventualmente onorate, quale, a titolo esemplificativo la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, riferite al periodo dal
21.09.2021 al 27.01.2024, ciascuno in ragione della metà;
6. i coniugi Sigg. e dichiarano di avere acclarato ogni rapporto economico e di non Parte_1 Parte_2 avere vicendevolmente null'altro a pretendere, oltre a quanto innanzi concordemente stabilito;
7. i coniugi Sigg. e si prestano reciproco consenso per il rilascio di qualunque Parte_1 Parte_2 documento valido per l'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Nicola la Strada il
21/09/2021 da , nata il [...] in [...] e Parte_1 [...]
, nato il [...] in [...], alle condizioni sopra richiamate;
Pt_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Nicola la Strada di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 30, parte II, serie A, anno
2021);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 26/11/2024
Il Presidente 3
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
dott.ssa Giovanna Caso