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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/09/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
n. 10558/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel.
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10558 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Nasti, presso il cui studio in Marano C.F._1
(NA) al C.so Umberto I° n. 214, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Basile, presso il cui studio in MU di OL (NA) alla
Via Eugenio Montale n. 32, Scala D, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 6 Conclusioni: All'udienza del 01.07.2025, le parti, riportandosi ai rispettivi scritti, insistevano affinchè il Tribunale adito si pronunciasse in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il PM apponeva il visto in data 12.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo al n. r.g. 10558/2024, la ricorrente, adiva il Parte_1
l'intestato Tribunale, al fine della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, la stessa deduceva di aver intrapreso una relazione more uxorio con il resistente, dalla quale nascevano due figli, , in OL (NA) il 17.06.2020, , in OL (NA) il Per_1 Per_2
24.07.2021, riconosciuti da entrambi i genitori;
che la loro relazione si interrompeva nel mese di settembre 2024; che, a decorrere dall'intervenuta interruzione della convivenza, parte resistente si era mostrato poco collaborativo in ordine alla gestione degli interessi e delle necessità dei minori, tale da non consentire alla ricorrente la ricerca di un'occupazione lavorativa;
che lo stesso era solito assumere atteggiamenti violenti in danno della ricorrente, anche alla presenza dei minori, generati da gelosia;
che, di converso, il resistente, unitamente alla corresponsione nella misura del 50% dell'assegno unico, percepiva un reddito da lavoro mensile pari ad € 950,00 circa.
Ciò premesso, evidenziata l'impossibilità di instaurare un rapporto sereno con il resistente, nell'interesse dei minori, chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo l'affido congiunto dei figli e , Per_1 Per_2 con collocazione prevalente della stessa presso la residenza materna ed esercizio del diritto di visita secondo il piano genitoriale in atti, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento pari ad importo mensile di € 500,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
Incardinato il giudizio, con comparsa del 11.04.2025, si costituiva il resistente, il quale, contestata integralmente la veridicità delle avverse allegazioni difensivi, in particolare in ordine alle lamentate condotte violente, precisava che, nonostante un reddito da lavoro di € 850,00 mensili, lo stesso provvedeva puntualmente alla contribuzione delle spese di mantenimento della prole, nonché a far fronte al finanziamento per l'acquisto di telefono cellulare in uso all'ex compagna;
che la ricorrente svolgeva, senza regolare contratto, attività lavorativa quale collaboratrice domestica.
Ciò premesso, concludeva per l'affido congiunto della minore e collocazione prevalente della stessa presso la madre ed esercizio del diritto di visita secondo le modalità indicate nel piano genitoriale prodotto dalla ricorrente, nonché affinché fosse disposto in capo al resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento dei minori nella misura di € 300,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie ex art. 473 bis III termine, nonché un secondo piano genitoriale, datato pagina 2 di 6 29.04.2025, all'esito dell'udienza del 23.05.2025, ove si procedeva all'audizione delle parti comparse personalmente, nonché assistite dai propri difensori, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Giudice, in via provvisoria ex art 473 bis 15 c.p.c., disponeva l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei minori, con residenza privilegiata dello stesso presso la residenza materna, disponeva a carico del resistente la corresponsione dell'assegno mensile di contributo al mantenimento della prole pari di € 450,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, nonché invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS di MU di OL.
All'udienza del 01.07.2025, i procuratori delle parti, riportandosi al contenuto de rispettivi scritti difensivi, chiedevano l'assegnazione della causa in decisione.
Preliminarmente, occorre precisare che parte ricorrente, nel rassegnare le proprie conclusioni, richiedeva al Tribunale adito la declaratoria di cessazione della convivenza more uxorio.
A tal riguardo, si precisa che non occorre nulla disporsi in merito, atteso che presupposto, di fatto, per la richiesta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è l'intervenuta cessazione della relazione sentimentale nonché dell'eventuale convivenza dei genitori.
Sull'affido dei figli e Per_1 Per_2
Relativamente all'affidamento della prole deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della
S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Orbene, nel caso di specie, non sono state addotte circostanze ostative ed il padre, secondo quanto dichiarato anche dalle parti in udienza, vede costantemente i figli, sebbene a fine settimana alterni e, talvolta, anche durante la settimana, all'uscita dalla scuola.
Ciò posto, considerate le risultanze di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sussistano elementi ostativi all'applicazione del regime di affido condiviso dei minori e , ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori (oltretutto richiesto da ambo le parti), con collocamento privilegiato degli stessi presso la madre. pagina 3 di 6 In ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, condividendo quanto già disposto con ordinanza del 23.05.2025, il padre potrà vedere e tenere con se i minori nato a [...] Persona_3
(NA) il 17/06/2020 e nata a OL (NA) il [...] a [...] alterne il sabato dalle Persona_4 ore 10,00 alle ore 19,30 della domenica , e nella settimana in cui i minori non pernottano con lui, il martedì e giovedì dall'uscita di scuola ( o al termine di questa dalle ore 16,00 ) alle ore 19,30; con il criterio dell'alternanza il giorno della vigilia o quello di Natale ( dalle ore 10,00 alle 22,00), il 31 dicembre o il primo gennaio ( sempre dalle ore 10,00 alle ore 22,00) il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis e per 15 giorni durante il periodo estivo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 4 e 3), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei minori presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Ciò posto, tenuto conto del rapporto di convivenza della prole con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento dei figli e , il Tribunale è Per_1 Per_2 chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento, in considerazione della circostanza che essendo piuttosto ridotti i tempi di permanenza della prole presso il padre, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre alle normali spese di cura e sostentamento.
In secondo luogo, devono essere considerate le differenti condizioni reddituali dei coniugi, come emersa dall'istruttoria.
La ricorrente ha dichiarato di lavorare come collaboratrice domestica, ma saltuariamente, in quanto impegnata a prendersi cura dei figli, ancora in tenera età - considerata, altresì, la poca collaborazione pagina 4 di 6 mostrata dall'altro genitore-, di vivere a casa della madre, nonché di percepire il 50% dell'assegno unico pari ad € 200,00 circa (per entrambi i figli).
Di converso, il resistente percepisce un reddito annuo imponibile pari ad € 12.000 circa, come si evince dalla certificazione unica per gli anni 2022-2023-2024 in atti, nonché di essere gravato da un finanziamento di cui al veicolo in uso.
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Ciò posto questo Collegio, condividendo quanto già espresso in sede di ordinanza attuativa dei provvedimenti provvisori ed urgenti del 23.05.2025, rilevato che, di fatto non sono state dedotte né sono emerse circostanze sopravvenute- in assenza di articolazione di mezzi istruttori-, attesa la giustificata indisponibilità del padre – per impegni professionali- a farsi carico dei figli nei pomeriggi infrasettimanali, il Collegio ritiene sia equo determinare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 450,00 mensili (€ 225,00 per figlio) a favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in
[...] base agli indici Istat.
Quanto ai rateizzi mensili di cui ai finanziamenti che il resistente si duole di dover pagare, essi non afferiscono alle scelte di vita familiare e, pertanto, non possono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, né influire sul tenore di vita dei figli.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, come da Protocollo sottoscritto in data 25.10.2019.
Al fine di consentire alle parti di migliorare i rapporti comunicativi, nel preminente interesse dei figli, si suggerisce alle stesse di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi
Sociali di MU di OL.
A tal proposito, ritiene il Collegio opportuno disporre il monitoraggio del nucleo familiare Pt_2
da parte dei Servizi Sociali predetti, per la durata di un anno.
[...]
Attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, , nato in [...] il Per_1
17.06.2020, e , nata in OL (NA) il [...], ad [...] i genitori, con residenza Per_2
pagina 5 di 6 privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come disposto in motivazione;
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 450,00 ( € 225,00 per figlio) per il mantenimento dei figli minori e , oltre il 50%, delle spese mediche, non Per_1 Per_2 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie i figli, come previste e disciplinate da protocollo di intesa di questo tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OL
Nord sottoscritto il 25.10.19 ( che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) Dispone che i Servizi Sociali di MU di OL prendano in carico e monitorino il nucleo familiare per la durata di un anno, segnalando alla procura presso il Parte_2 tribunale per i minorenni di OL eventuali criticità;
d) Dichiara interamene compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel.
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10558 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Nasti, presso il cui studio in Marano C.F._1
(NA) al C.so Umberto I° n. 214, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Basile, presso il cui studio in MU di OL (NA) alla
Via Eugenio Montale n. 32, Scala D, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 6 Conclusioni: All'udienza del 01.07.2025, le parti, riportandosi ai rispettivi scritti, insistevano affinchè il Tribunale adito si pronunciasse in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il PM apponeva il visto in data 12.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo al n. r.g. 10558/2024, la ricorrente, adiva il Parte_1
l'intestato Tribunale, al fine della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, la stessa deduceva di aver intrapreso una relazione more uxorio con il resistente, dalla quale nascevano due figli, , in OL (NA) il 17.06.2020, , in OL (NA) il Per_1 Per_2
24.07.2021, riconosciuti da entrambi i genitori;
che la loro relazione si interrompeva nel mese di settembre 2024; che, a decorrere dall'intervenuta interruzione della convivenza, parte resistente si era mostrato poco collaborativo in ordine alla gestione degli interessi e delle necessità dei minori, tale da non consentire alla ricorrente la ricerca di un'occupazione lavorativa;
che lo stesso era solito assumere atteggiamenti violenti in danno della ricorrente, anche alla presenza dei minori, generati da gelosia;
che, di converso, il resistente, unitamente alla corresponsione nella misura del 50% dell'assegno unico, percepiva un reddito da lavoro mensile pari ad € 950,00 circa.
Ciò premesso, evidenziata l'impossibilità di instaurare un rapporto sereno con il resistente, nell'interesse dei minori, chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo l'affido congiunto dei figli e , Per_1 Per_2 con collocazione prevalente della stessa presso la residenza materna ed esercizio del diritto di visita secondo il piano genitoriale in atti, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento pari ad importo mensile di € 500,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
Incardinato il giudizio, con comparsa del 11.04.2025, si costituiva il resistente, il quale, contestata integralmente la veridicità delle avverse allegazioni difensivi, in particolare in ordine alle lamentate condotte violente, precisava che, nonostante un reddito da lavoro di € 850,00 mensili, lo stesso provvedeva puntualmente alla contribuzione delle spese di mantenimento della prole, nonché a far fronte al finanziamento per l'acquisto di telefono cellulare in uso all'ex compagna;
che la ricorrente svolgeva, senza regolare contratto, attività lavorativa quale collaboratrice domestica.
Ciò premesso, concludeva per l'affido congiunto della minore e collocazione prevalente della stessa presso la madre ed esercizio del diritto di visita secondo le modalità indicate nel piano genitoriale prodotto dalla ricorrente, nonché affinché fosse disposto in capo al resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento dei minori nella misura di € 300,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie ex art. 473 bis III termine, nonché un secondo piano genitoriale, datato pagina 2 di 6 29.04.2025, all'esito dell'udienza del 23.05.2025, ove si procedeva all'audizione delle parti comparse personalmente, nonché assistite dai propri difensori, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Giudice, in via provvisoria ex art 473 bis 15 c.p.c., disponeva l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei minori, con residenza privilegiata dello stesso presso la residenza materna, disponeva a carico del resistente la corresponsione dell'assegno mensile di contributo al mantenimento della prole pari di € 450,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, nonché invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS di MU di OL.
All'udienza del 01.07.2025, i procuratori delle parti, riportandosi al contenuto de rispettivi scritti difensivi, chiedevano l'assegnazione della causa in decisione.
Preliminarmente, occorre precisare che parte ricorrente, nel rassegnare le proprie conclusioni, richiedeva al Tribunale adito la declaratoria di cessazione della convivenza more uxorio.
A tal riguardo, si precisa che non occorre nulla disporsi in merito, atteso che presupposto, di fatto, per la richiesta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è l'intervenuta cessazione della relazione sentimentale nonché dell'eventuale convivenza dei genitori.
Sull'affido dei figli e Per_1 Per_2
Relativamente all'affidamento della prole deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della
S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Orbene, nel caso di specie, non sono state addotte circostanze ostative ed il padre, secondo quanto dichiarato anche dalle parti in udienza, vede costantemente i figli, sebbene a fine settimana alterni e, talvolta, anche durante la settimana, all'uscita dalla scuola.
Ciò posto, considerate le risultanze di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sussistano elementi ostativi all'applicazione del regime di affido condiviso dei minori e , ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori (oltretutto richiesto da ambo le parti), con collocamento privilegiato degli stessi presso la madre. pagina 3 di 6 In ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, condividendo quanto già disposto con ordinanza del 23.05.2025, il padre potrà vedere e tenere con se i minori nato a [...] Persona_3
(NA) il 17/06/2020 e nata a OL (NA) il [...] a [...] alterne il sabato dalle Persona_4 ore 10,00 alle ore 19,30 della domenica , e nella settimana in cui i minori non pernottano con lui, il martedì e giovedì dall'uscita di scuola ( o al termine di questa dalle ore 16,00 ) alle ore 19,30; con il criterio dell'alternanza il giorno della vigilia o quello di Natale ( dalle ore 10,00 alle 22,00), il 31 dicembre o il primo gennaio ( sempre dalle ore 10,00 alle ore 22,00) il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis e per 15 giorni durante il periodo estivo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 4 e 3), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei minori presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Ciò posto, tenuto conto del rapporto di convivenza della prole con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento dei figli e , il Tribunale è Per_1 Per_2 chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento, in considerazione della circostanza che essendo piuttosto ridotti i tempi di permanenza della prole presso il padre, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre alle normali spese di cura e sostentamento.
In secondo luogo, devono essere considerate le differenti condizioni reddituali dei coniugi, come emersa dall'istruttoria.
La ricorrente ha dichiarato di lavorare come collaboratrice domestica, ma saltuariamente, in quanto impegnata a prendersi cura dei figli, ancora in tenera età - considerata, altresì, la poca collaborazione pagina 4 di 6 mostrata dall'altro genitore-, di vivere a casa della madre, nonché di percepire il 50% dell'assegno unico pari ad € 200,00 circa (per entrambi i figli).
Di converso, il resistente percepisce un reddito annuo imponibile pari ad € 12.000 circa, come si evince dalla certificazione unica per gli anni 2022-2023-2024 in atti, nonché di essere gravato da un finanziamento di cui al veicolo in uso.
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Ciò posto questo Collegio, condividendo quanto già espresso in sede di ordinanza attuativa dei provvedimenti provvisori ed urgenti del 23.05.2025, rilevato che, di fatto non sono state dedotte né sono emerse circostanze sopravvenute- in assenza di articolazione di mezzi istruttori-, attesa la giustificata indisponibilità del padre – per impegni professionali- a farsi carico dei figli nei pomeriggi infrasettimanali, il Collegio ritiene sia equo determinare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 450,00 mensili (€ 225,00 per figlio) a favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in
[...] base agli indici Istat.
Quanto ai rateizzi mensili di cui ai finanziamenti che il resistente si duole di dover pagare, essi non afferiscono alle scelte di vita familiare e, pertanto, non possono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, né influire sul tenore di vita dei figli.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, come da Protocollo sottoscritto in data 25.10.2019.
Al fine di consentire alle parti di migliorare i rapporti comunicativi, nel preminente interesse dei figli, si suggerisce alle stesse di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi
Sociali di MU di OL.
A tal proposito, ritiene il Collegio opportuno disporre il monitoraggio del nucleo familiare Pt_2
da parte dei Servizi Sociali predetti, per la durata di un anno.
[...]
Attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, , nato in [...] il Per_1
17.06.2020, e , nata in OL (NA) il [...], ad [...] i genitori, con residenza Per_2
pagina 5 di 6 privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come disposto in motivazione;
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 450,00 ( € 225,00 per figlio) per il mantenimento dei figli minori e , oltre il 50%, delle spese mediche, non Per_1 Per_2 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie i figli, come previste e disciplinate da protocollo di intesa di questo tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OL
Nord sottoscritto il 25.10.19 ( che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) Dispone che i Servizi Sociali di MU di OL prendano in carico e monitorino il nucleo familiare per la durata di un anno, segnalando alla procura presso il Parte_2 tribunale per i minorenni di OL eventuali criticità;
d) Dichiara interamene compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 6 di 6