Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1202 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA
C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
n. 1, pre icola Romano, unitamente all'Avv. Alberto GALLORO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado appellante E
, in persona Controparte_1 del Regionale per la Calabria in carica “pro tempore” Dott. , CP_2 CP_3 giu ra del Consiglio di Amministrazione del 25.02.1998, , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Allegrini ed Elisabetta Paonessa, in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr. , notaio in Catanzaro, in data, Controparte_4 08/02/2022, rep.47098, racc. n.17470, iciliato in Catanzaro alla via V. Veneto, 60 presso l'Avvocatura Regionale INAIL per la Calabria appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del TRnale di Vibo Valentia. Malattia professionale.
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…1) Riconoscere e dichiarare che la “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più marcata sulle frequenze acute da cui risulta affetto è Parte_1 stata contratta a causa ed in conseguenza dell'attività lavorativ a qualità di Operaio. 2) Accertare e dichiarare che a causa ed in conseguenza della malattia professionale contratta il ricorrente ha subito un grado di menomazione pari al 12% (11,5 accertato in CTU e favor lavoratoris), ai sensi dell'art. 13 D. L. vo 23.2.2000 n. 38. 3) Voglia, in conseguenza, condannare l' Controparte_1
in pe
[...] 4, alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'indennizzo in
1
§1
Il TRnale di Vibo Valentia, Giudice del lavoro, rigetta il ricorso proposto da Parte_1 CP_ nei confronti dell finalizzato al riconoscimento della malattia pr
[...] (ipoacusia), che assume avere contratto nell'espletamento dell'attività lavorativa di operaio-saldatore, per genericità delle allegazioni sul nesso causale, trattandosi di malattia multifattoriale, disattendendo peraltro le risultanze dell'espletata ctu medico legale:
<
5.1. L'esposizione dei fatti contenuta nel libello introduttivo è gravemente lacunosa e apodittica, poiché si limita a infierire tautologicamente la derivazione della menomazione
– lamentata dal – dalle mansioni di operaio di sesto livello e saldatore Pt_1 (impegnate dal m nza dare conto delle modalità concrete d'espletamento delle lavorazioni di cui il prestatore pure ventila la patogenicità.
6. Ancora di recente – e in fattispecie pressocché coincidente a quella qui scrutinata – la Corte di legittimità, con orientamento persuasivo, ha puntualizzato (giusta sent. n. 39118/2021) come «In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ed eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ult. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018). […] La Corte territoriale, esclusa la ricorrenza di una patologia tabellata (in assenza di sufficienti elementi relativi alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di saldatore nonché di “Valutazione a rischio di esposizione al rumore per i lavoratori” da parte dei datori di lavoro del M. D., premesso che, nelle Tabelle è previsto che è “fondamentale, per l'ipoacusia da trauma CP_1 cronico, la ripetuta esposizione a rumori e/o vibrazioni per una adeguata durata giornaliera e per un periodo temporale in ambienti in cui si riscontra una rumorosità globale media tale da provocare un danno acustico”), ha evidenziato che non vi erano
2 elementi sufficienti per ritenere comunque sussistente un nesso di causalità tra patologia sofferta e attività lavorativa così come svolta dal lavoratore in quanto mancava la prova sull'entità e sulla durata dell'esposizione ad agenti patogeni”.
7. Attesa l'irrimediabile insufficienza, sul punto, della prospettazione attorea, il ricorso di espone a reiezione integrale: quanto sopra, peraltro, indipendentemente dall'apparente vantaggiosità – per il ricorrente – delle risultanze della consulenza tecnica pure versata al procedimento, non potendo quest'ultima soccorrere una parte, rimediando in corso di causa alla sottrazione all'onere probatorio gravante su alcuno degli interlocutori processuali, il quale ne riuscirebbe indebitamente favorito, ove alla constatazione d'insuperabile genericità della domanda si sostituisse la valorizzazione acritica della perizia svolta nel processo>>.
§2 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità perché Parte_1 il TRnale ha trascurato di considerare che: 1) nel ricorso è scritto (pag. 2) che nello svolgimento delle proprie mansioni egli era esposto a rumore per otto ore al giorno e che tali mansioni ha svolto per innumerevoli anni;
2) nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti i testi che hanno dato contezza delle condizioni lavorative:
(udienza 23.02.2015): Sono stato assunto dalla nel 2005 ed il Persona_1 CP_5
lavorava. Io sono carpentiere ma lavorava me e posso Pt_1 affermare che il rumore delle macchine di produzione della cementeria era assordante.
… Durante la saldatura di un mulino, gli altri mulini attigui rimanevano in funzione producendo rumore continuo e forte tanto è che parlando l'un con l'altro non riuscivamo nemmeno ad intenderci. TESTE CICONTE (udienza 23.02.2015): Ho lavorato dal 2007 fino al 2010, ero saldatore insieme al sig. Lavoravamo dentro il forno ed attigui c' erano i mulini dai Pt_1 quali proven ore molto forte che non veniva attutito a sufficienza dai tappi e dalle cuffie che utilizzavamo.
… Il lavoro di saldatura che svolgevamo era quotidiano, dal lunedì al sabato.
(udienza 09.03.2015): Sono stato assunto nel 1999 e il sig. CP_6 Pt_1 già lavorava anche lui come saldatore specializzato. Durante il nostro lavoro nella manutenzione di un mulino, gli altri rimanevano comunque in funzione emettendo forte rumore (come fosse il motore di un aereo). … Indossavamo dei caschi, dei tappi e delle cuffie.
§2.1 Costituitosi in giudizio, l critica le risultanze della ctu medico legale di primo CP_1 grado: <
§3 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la rinnovazione della ctu medico legale, all'esito del deposito della stessa, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 L'appello si presta ad essere accolto nei termini di seguito esposti.
§4.1 Orbene, ha ragione l'appellante quando afferma che le condizioni lavorative erano state descritte nell'atto introduttivo del giudizio: in particolare, il sig. ha dedotto Pt_1 di avere lavorato dal 1997 come saldatore per otto ore al giorno i umorosi. Dalle deposizioni testimoniali è poi emerso che, quanto meno dal 1999 al 2010, i luoghi lavorativi erano caratterizzati da rumore così elevato che neppure l'uso degli strumenti di protezione in dotazione riusciva a compensare. Sulla scorta di tali dati, pertanto, il Collegio ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali, avendo ritenuto lacunosi gli accertamenti compiuti dal perito nominato dal TRnale in punto di nesso causale.
4 Ora, il consulente medico nominato nel presente grado, dr. specialista in Per_2 Medicina legale, ha accertato quanto segue: <… Sulla base de nze dell'esame clinico - obiettivo e dall'esame della documentazione disponibile deve ritenersi che il Sig.
è affetto da: Ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale di grave Parte_1 entità sulle frequenze medio - acute. L'ipoacusia neurosensoriale da esposizione a rumore è causata dalla lesione delle cellule acustiche esterne allocate nella chiocciola, parte anatomica dell'orecchio interno. L'ipoacusia da rumore professionale riguarda circa il 40% dei casi di ipoacusia, ed è quella causata dall'esposizione prolungata a rumori forti in contesti lavorativi in grado di provocare un trauma acustico. Questo tipo di ipoacusia colpisce simmetricamente entrambe le orecchie e il danno permane anche quando si arresta l'esposizione alla fonte di rumore, ad esempio con l'ingresso nell'età pensionistica. Gli effetti non riguardano solo l'udito, ma anche il decadimento complessivo delle capacità cognitive di chi ha svolto una professione per molti anni in ambienti molto rumorosi. I danni provocati dal rumore professionale possono essere di due tipi in base alla durata di esposizione e all'entità del rumore: si parla di ipoacusia di tipo acuto se questa si realizza a causa di un evento particolarmente intenso e violento, come uno scoppio o un'esplosione. In questi casi si può avere il superamento della soglia di danno immediato pari a 140 dB e il valore della pressione sonora è tale da poter pregiudicare l'integrità fisica dell'apparato uditivo in modo immediato e traumatico;
si parla invece di ipoacusia di tipo cronico quando è frutto di un'esposizione costante e continua ad elevati livelli di rumore, pari o superiore a 80 dB per 8 ore giornaliere. Il danno all'apparato uditivo ha un certo margine di variabilità, oltre che in base a fattori esterni, anche per le caratteristiche personali, come l'età del soggetto e la presenza di pregresse patologie dell'orecchio. A livello europeo alcune ricerche hanno evidenziato che i settori lavorativi più ad alto rischio sono l'industria metalmeccanica, l'edilizia, l'industria estrattiva, l'industria del legno e, in misura minore, anche l'industria tessile e chimica. Dall'analisi di altri dati internazionali, si aggiungono anche il settore dei trasporti, dell'agricoltura e le professioni nell'ambito dell'esercito. Per quanto riguarda l'Italia, i settori in cui le ipoacusie sono più rappresentate sono quelli delle costruzioni con il 28,2% dei casi e la fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo con il 17,6% dei casi…. tenuto conto dell'estratto previdenziale esibito ed esaminato nonché dell'anamnesi CP_7 lavorativa, emerge con altis probabilità l'esposizione del periziando a fonti rumorose. D'altra parte, nel caso di cui si discute non vi sono dubbi circa il riconoscimento dell'affezione presentata dal periziando - visto che la sede di CP_1 Bergamo già nel 2004 l'aveva riconosciuta come tecnopatia, pur attribuendole una percentuale di danno biologico dell'1% - quanto, piuttosto, il grado di incidenza di essa sulla integrità psico - fisica dell'assicurato. L'aspetto della curva non esclude il nesso di causalità tra esposizione al rumore e danno uditivo. Tuttavia, come precisato dai Sanitari dell' , mancando la soglia sui 3000 Hz non è possibile effettuare una valutazione per CP_1 il riconoscimento del danno biologico. Per tale motivo abbiamo effettuato una valutazione del danno biologico allegando alla frequenza 3000 Hz una perdita bilaterale presumibile di 80 dBHL (a metà tra la perdita dell'orecchio migliore e quella dell'orecchio peggiore rilevata sui 4000 Hz, rispettivamente 70 e 90 dBHL) sulla base della consuetudine descritta in letteratura. Si precisa che non avrebbe avuto alcun valore sottoporre attualmente il periziando a nuovi accertamenti avendo, infatti, egli terminato la sua attività lavorativa nel 2012. Va, altresì, precisato che l'unico esame di riferimento Con utilizzabile tra quelli presenti in atti è quello eseguito presso l' di Vibo Valentia in data 14.05.2013 nel quale, per dovere di precisione, non esiste la valutazione sui 3000 Hz, diversamente da quanto sostenuto dal CTU di primo grado. L'esame audiometrico
5 eseguito in data 13.07.2011, presente in atti, non può essere preso in considerazione in quanto eseguito in modo approssimativo, tanto è vero che viene 17 rilevata una soglia audiometrica solo sull'orecchio sinistro. Per quanto attiene alla quantificazione dell'ipoacusia da rumore va precisato che per valutare il deficit uditivo presentato dal periziando si è applicata la Tabella elaborata da , nella quale sono prese in Per_3 considerazione 5 frequenze fondamentali, consideran ossea e non quella aerea (a tal proposito cfr. La valutazione medico - legale dei tracciati audiometrici “Asimmetrici” in materia di tecnoacusia L. , in quanto trattasi di perdita Per_4 Persona_5 Persona_6 neurosensoriale cui va detr orativa per invecchiamento), giungendo ad una percentuale di danno biologico del 15% (quindici per cento), ai sensi della voce n.312 delle tabelle di cui al D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000…..>>. Le conclusioni del perito non possono non essere condivise, in quanto immuni da errori e vizi logici, avendo peraltro il medesimo argomentato in modo esauriente in relazione ai rilievi critici della difesa dell'ente previdenziale:
<< Per quanto riguarda la contestazione relativa alla mancanza della soglia sui 3000 Hz, si ribadisce che, anche se non la si volesse considerare, tuttavia non si può assolutamente negare il nesso di causalità tra la prolungata esposizione al rumore ed il danno subito dal periziando riguardo all'ipoacusia, fermo restando che il non considerare la perdita uditiva sui 3000 Hz creerebbe il presupposto, nel dubbio, per un grave danno a discapito del periziando, riaffermando, pertanto, a tal proposito, quanto già esplicitato nella nostra relazione. Va, altresì, rilevato che … risulta di avere senz'altro quantificato la presbiacusia applicando la Tabella elaborata da per il calcolo del danno biologico, del resto, Per_3 come già precisato. Ci sembra, poi, mente improponibile definire l'ipoacusia in questione di tipo pantonale ancorché si ricorda che il danno da trauma acustico sulle frequenze medio - acute nel tempo è destinato ad interessare le altre frequenze della soglia 21 uditiva, aggravandola. Allo stesso modo con cui la parte convenuta sofistica sulla mancanza sull'audiogramma dei 3000 Hz, ci permettiamo di insistere con maggior forza sul fatto che l' ritenga valido un esame audiometrico a fini medico - legali che CP_1 presenta il tracciato di un solo orecchio, per la precisione quello di sinistra, diversamente da come sostenuto dal predetto Istituto, sempre che non si voglia considerare a fini medico - legali un orecchio “fantasma”, cioè il destro (cfr. copia Esame Audiometrico del 13.07.2011)>>.
§4.2 Quanto alla decorrenza, l'appellante lamenta che non è stata indicata dal ctu e, con le proprie osservazioni, sollecita il medesimo affinché voglia farla coincidere con la data del tracciato audiometrico del 14 maggio 2013, per come già fatto dal ctu di primo grado. Osserva il Collegio che, per non essendo stata esplicitata dal perito l'epoca di decorrenza dell'accertato grado di menomazione, tuttavia, questi, nel corpo dell'elaborato, ancora la diagnosi all'esame del 2013 (“Va… precisato che l'unico esame Con di riferimento utilizzabile tra quelli presenti in atti è quello eseguito presso l' di Vibo Valentia in data 14.05.2013 nel quale, per dovere di precisione, non esiste la valutazione sui 3000 Hz, diversamente da quanto sostenuto dal CTU di primo grado. L'esame audiometrico eseguito in data 13.07.2011, presente in atti, non può essere preso in considerazione in quanto eseguito in modo approssimativo, tanto è vero che viene rilevata una soglia audiometrica solo sull'orecchio sinistro”). Pertanto, il ragionamento dell'appellante sul punto è corretto. Tuttavia, dal momento che la percentuale accertata di danno biologico comporta la liquidazione dell'indennizzo piuttosto che della rendita, la questione ha un'incidenza
6 piuttosto relativa, potendo al più essere valutata – oltre che in punto di decorrenza degli accessori - ai fini della liquidazione delle spese di primo grado, ché, risalendo la domanda amministrativa al 2011 ed essendo stato il giudizio introdotto con atto depositato il 31.5.2012, si tratta evidentemente di situazione cristallizzatasi solo in epoca successiva all'introduzione della causa.
§4.3 Conclusivamente, quindi, in accoglimento dell'appello di , la sentenza Parte_1 di primo grado deve essere riformata, dovendosi dichiarare che lo stesso è affetto da malattia professionale e ha diritto a percepire l'indennizzo commisurato al grado di CP_ menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 15%; di conseguenza, l' va condannato a pagargli l'indennizzo suddetto, oltre interessi dal 14 maggio al soddisfo.
§4.4 Dal momento che i presupposti per l'accoglimento della domanda sono insorti in epoca successiva alla proposizione della lite, ma prima della pronuncia della sentenza gravata, si impone la compensazione delle spese di primo grado;
quelle di secondo seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. L soccombente è altresì tenuto a farsi carico delle spese di ctu, quantificate come CP_1 da separato decreto, nonché di quelle liquidate dal tribunale, a conferma della statuizione sul punto adottata nella gravata sentenza
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 2 dicembre 2022, avverso la sentenza del TR , giudice del lavoro, n. 632/2022, resa in data 14 giugno 2022, così provvede: Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado: a) Dichiara: la natura di malattia professionale della patologia denunciata da il 25 luglio 2011; che dalla stessa è derivato un grado di Parte_1 CP_ menomazione dell'integrità psico-fisica del 15% e, per l'effetto, condanna l' a corrisponderle l'indennizzo corrispondente, con maggiorazione per interessi le al 14 maggio 2013 al soddisfo;
b) Compensa tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
CP_ c) condanna l' alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 presente grado te, liquidate nella complessi o 2906,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; CP_ d) pone a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto, nonché quelle della ctu espletata in grado, per come quantificate dal TRnale. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 27 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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