Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 10/01/2025 da
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Majer (C.F. con domicilio eletto presso lo C.F._2
studio della stessa sito in Trieste via Timeus n. 4 PEC:
Email_1
e
IS DWORSKY, nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi C.F._3
residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Santi (C.F. ) con domicilio eletto presso lo studio C.F._4
dello stesso sito in Trieste via San Nicolò n. 4 PEC: Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONDIZIONI
1) autorizzare i coniugi a vivere separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale sita in Trieste via San Lorenzo in Selva n. 24, già di proprietà della signora IS RS, a quest'ultima;
3) si dà atto che il sig. ha già lasciato libero l'alloggio coniugale e che Parte_1
si è trasferito altrove;
4) nulla in punto di mantenimento dei coniugi, essendo le parti economicamente indipendenti;
5) i rapporti di carattere economico-patrimoniale intercorrenti tra i coniugi sono stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
6) ogni altro rapporto è stato regolato tra i coniugi.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso congiunto depositato in data 10/01 /2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni riportate in epigrafe.
A tal fine hanno esposto e documentato a) di aver contratto matrimonio con il rito civile nel Comune di Trieste il giorno
8/05/2004, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto al n. 107 del registro dell'Ufficio di stato civile del Comune di Trieste,
P. 1, Anno 2004;
b) dall'unione coniugale non sono nati figli;
c) la casa coniugale è di proprietà esclusiva della signora IS RS;
d) il rapporto matrimoniale è andato progressivamente deteriorandosi ed è venuta meno, pertanto, l'affectio coniugalis.
2. I ricorrenti hanno dichiarato espressamente, nell'atto introduttivo, di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
3. Il Giudice delegato, viste le conclusioni ritualmente depositate entro i termini assegnati ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in data 28/02/2025.
4. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti e che ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento, avendo regolato ogni altro rapporto tra loro
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e RS IS;
Parte_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi riportate in epigrafe e da ritenersi qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 28/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli