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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/08/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
Dott. Gaetano Sole Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 244 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente tra:
nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
) nato in [...] il [...] (c.f.: C.F._1 Parte_2
), nato in [...] il C.F._2 Parte_3
30.03.1982 (c.f.: , nata a [...] C.F._3 Parte_4 il 20.07.1967( c.f: , tutti elettivamente domiciliati in Acireale, via Fabio n.18 C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Francesca Litrico (c.f.: ) che li rappresenta e difende C.F._5 giusta procura agli atti, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica cerificata: e/o al n Email_1
.fax 0957649861;
appellanti
CONTRO
AVV. , nato a [...] il [...] (c.f.: ), con CP_1 C.F._6 studio legale in Enna, via Leonardo Da Vinci n.5, personalmente in giudizio ex art.86 c.p.c, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e/o al n. fax 0935072172; Email_2
appellato
1 con sede legale in Bologna, via Stalingrado n.45, Controparte_2
(c.f.: ), elettivamente c.f.: MSTCLL in Caltanissetta, via Malta n.47 (presso Avv. P.IVA_1
CE D'TO), rappresentata e difesa dall'Avv. Camillo Francesco Mastroianni, nato ad [...] in data [...], (c.f.: ), giusta procura su foglio separato, il quale dichiara di C.F._7 voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e/o al numero fax 0935501274; Email_3
appellata
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 2 dicembre 2024, di seguito trascritte.
PER GLI APPELLANTI: precisano le conclusioni riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito con i precedenti atti, che qui vengono trascritte: << Ritenere e dichiarare ex art. 2043 c.c. la responsabilità dell'Avv. per avere il medesimo posto in essere una condotta CP_1 illegittima contravvenendo all'ordine del G.E. causando un danno economico e patrimoniale grave agli istanti quantificato in € 849.450,00 o, in subordine, in € 119.500,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che l'Ill.mo decidente riterrà equo e giusto tenuto conto anche della perdita di chance, come meglio specificato in narrativa. Per l'effetto, condannare l'Avv. al CP_1 pagamento nei confronti degli odierni ricorrenti del superiore importo oltre interessi e rivalutazione, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre rimborso forfettario e c.p.a. come per legge.
Condannare l'appellato alle spese del doppio grado del giudizio>>.
PER TROVATO ANGELO: si riporta alle conclusioni che qui vengono trascritte: <
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto dalla controparte in quanto palesemente infondato in fatto e diritto, con la condanna degli appellanti, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata e senza recesso, in accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti della compagnia condannare quest'ultima a tenere indenne il Controparte_2 comparente dall'eventuale accoglimento di una qualunque delle domande proposte nei suoi confronti dagli attori, nei limiti del massimale assicurativo (€ 500.000,00) e con la franchigia prevista dalla polizza. Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la compagnia obbligata Controparte_2
a tenere indenne l'assicurato dalle spese sostenute per resistere all'azione proposta dagli attori, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1917 c.c. e statuire di conseguenza>>.
PER chiede che vengano accolte le conclusioni per come Controparte_2 gradatamente rassegnate dalla Società concludente in seno alla responsiva di costituzione e risposta
2 che qui vengono integralmente ripetute e trascritte: << Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, dire e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello e dei relativi motivi di gravame. Disattendere, rigettare e respingere, con qualsiasi altra forma o tipo di statuizione, l'appello e tutte le ragioni di impugnazione, per come proposti ex adverso. Indi, confermare integralmente l'ordinanza emessa in data 16.8.2021 dal Giudice Unico del Tribunale di Enna (Dott. Rosario Vacirca) nella causa civile iscritta al n. 1657/2019 R.G. Accogliere, in ogni caso, le conclusioni, per come gradatamente formulate dalla Società concludente con la responsiva di costituzione versata in primo grado e che, qui di seguito, vengono, per quanto di ragione, testualmente trascritte: Dire e dichiarare, in ogni modo, che i ricorrenti difettano di legitimatio ad causam, di legittimazione attiva e di titolarità dal lato attivo dell'insussistente e indimostrata pretesa risarcitoria, per come fatta valere in questo giudizio nei confronti del resistente, OR Avv. . Per l'effetto, estromettere ovvero CP_1 escludere la Società concludente dal presente procedimento o, comunque, tenerla indenne da condannatorio di sorta sia diretto che indiretto. Dire e dichiarare irricevibili, improcedibili, improponibili, inammissibili o, con qualsiasi altra forma o tipo di statuizione, integralmente disattendere e respingere l'azione e tutte le domande, per come avanzate dai ricorrenti nei confronti del resistente, OR Avv. , perché infondate in fatto, erronee in diritto e non provate. CP_1
In conseguenza, dire e dichiarare irricevibili, improcedibili, improponibili, inammissibili o, con qualsiasi altra forma o tipo di statuizione, integralmente disattendere e respingere l'azione e tutte le domande di garanzia, per come avanzate dal resistente, OR Avv. , nei confronti CP_1 della perché infondate in fatto, erronee in diritto e non Controparte_2 provate. Per l'effetto, estromettere ovvero escludere la Società concludente dal presente procedimento o, comunque, tenerla indenne da condannatorio di sorta sia diretto che indiretto. Dire
e dichiarare irricevibili, improcedibili, improponibili, inammissibili o, con qualsiasi altra forma o tipo di statuizione, integralmente disattendere e respingere l'azione e tutte le domande ritenute ammissibilmente e legittimamente proposte nei confronti della Controparte_2
perché infondate in fatto, erronee in diritto e non provate. Effettuare la graduazione di
[...] responsabilità tra tutti gli eventuali corresponsabili e, quindi, determinare il danno eventualmente ed effettivamente risarcibile nei limiti del tempestivamente chiesto, del giusto, del dovuto, del provato.
Indi, condannare la Società concludente solamente a rimborsare - e sotto forma d'indennizzo – il resistente, OR Avv. , di quanto quest'ultimo dovesse eventualmente essere CP_1 costretto a corrispondere alla parte ricorrente e comunque entro i limiti previsti in relazione alle operanti franchigie ed entro e non oltre il pattuito massimale di euro 500.000,00. Emettere ogni conseguente statuizione di legge, in relazione alle domande, difese, eccezioni e contestazioni per come gradatamente formulate dalla Società concludente in questa causa, se del caso procedendo a
3 una diversa e corretta qualificazione giuridica dei fatti o delle circostanze per come esposti dalla stessa. Condannare, in ogni ipotesi, la parte ricorrente o, in subordine, chi di ragione e di diritto al pagamento delle spese processuali, con compensi da determinarsi secondo i parametri previsti dalla legge e, allo stato, dal D.M. n. 55/2014, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”. Emettere ogni conseguente statuizione di legge in relazione alle domande, difese ed eccezioni per come gradatamente formulate dalla Società concludente in entrambi i gradi di questo giudizio, con tutti gli scritti difensivi e i verbali di udienza (da intendersi, qui di seguito, integralmente ripetute e trascritte),
e, specificatamente, in questo procedimento d'impugnazione, se del caso procedendo alla riqualificazione giuridica delle questioni dalla stessa prospettate. Condannare gli appellanti, in solido tra loro, o, subordinatamente, chi di ragione e di diritto al pagamento delle spese processuali di questo II grado di giudizio, con compensi da determinarsi secondo legge e, allo stato, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. in base a legge>>.
Oggetto: responsabilità professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 5.12.2019 , Parte_1 Parte_3
, e adivano il Tribunale di Enna e chiedevano
[...] Parte_4 Parte_2 accertarsi la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto avv. , deducendo che CP_1 quest'ultimo, nella sua qualità di professionista delegato alle operazioni di vendita in seno alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi allo stesso Tribunale di Enna, procedura iscritta al n. 13/1993 R.G.Es., contravvenendo all'ordine del giudice dell'esecuzione di sospensione della procedura ex art. 624 bis c.p.c., aveva proceduto a fissare la vendita senza incanto del 24.1.2017
(andata poi deserta) del compendio pignorato - costituito da fabbricato ubicato in P.zza ME, via
A. Manzoni, identificato al N.C.E.U del Comune di P.zza ME al fg. 179, p.lla 470/2 e 470/3,
C.da , P.T., Zona Censuaria 1, ctg. D/8, R.C. € 6.864,00, oltre all'area comune di pertinenza Pt_5 di mq. 258 sempre nel N.C.E.U. del Comune di P.zza ME al fg. 179, part.lla 470/1 e corte antistante di mq. 162 distinta al fg. 179, part.lla 320 - così vanificando il tentativo di transazione in atto tra i debitori ricorrenti ed il creditore procedente ed agevolando l'aggiudicazione dello stesso compendio immobiliare, avvenuta nella successiva vendita del 06.03.2018, per l'importo di €
202.500,00 e pertanto ad un prezzo notevolmente inferiore al suo valore, così come stimato in seno alla CTU nella richiamata procedura esecutiva, in € 849.450,00.
4 I ricorrenti chiedevano, conseguentemente, la condanna dell'avv. al risarcimento del danno CP_1 da essi asseritamente patito e quantificato nel valore di stima dell'immobile staggito da ultimo richiamato sussistendo, a loro dire, tutti i presupposti per la configurabilità in capo al resistente della responsabilità ex art. 2043 c.c. per il detto danno, configurabile anche sub specie di perdita di chance, avendo la condotta di quest'ultimo pregiudicato, in prima battuta, la probabilità di perfezionamento della transazione avviata col creditore procedente della ridetta procedura esecutiva e, conseguentemente, la possibilità di conservare il compendio immobiliare pignorato.
Si costituiva in giudizio il convenuto avv. che contestava integralmente, in fatto Controparte_1 ed in diritto, il fondamento della domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, l'avv. eccepiva l'assoluta infondatezza dell'asserzione di controparte per CP_1 cui il professionista delegato avrebbe disposto la vendita o proceduto alla stessa, incurante del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, atteso che al momento di tale ultima ordinanza, era interamente decorso il termine per la presentazione delle offerte e non rimaneva che prendere atto della mancanza di offerte e dell'esito infruttuoso della vendita senza incanto disposta per quella data.
Sosteneva che, decorso il termine di sospensione ex art. 624 bis c.p.c., con istanza del 30.6.2017 era stato lo stesso creditore procedente a richiedere al G.E. di ordinare la prosecuzione della procedura esecutiva e, disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 18.10.2017, all'esito della loro audizione, con ordinanza del 20-21/11/2017, il G.E. medesimo, aveva rimesso quindi gli atti al professionista delegato per un ulteriore tentativo di vendita, con ribasso di ¼.
L'avv. deduceva che proprio in adempimento a tale mandato del G.E. (alle cui direttive e CP_1 vigilanza è sottoposto) egli stesso, quale professionista delegato, aveva disposto una nuova vendita senza incanto per il giorno 6.3.2018, al prezzo base di € 270.000,00, ridotto di ¼ rispetto a quello del tentativo di vendita precedente.
Aggiungeva che, al fine di una corretta valutazione della domanda dei ricorrenti, occorreva tenere conto che oltre al creditore procedente che vantava un credito pari ad € Parte_6
408.296,86, (al netto della somma di € 101.337,30, pagata dai debitori nel corso della procedura), oltre spese, erano intervenuti nella procedura esecutiva diversi altri creditori e, in particolare,
l' per circa € 20.000,00 Montepaschi Serit S.p.A. per circa € 158.000,00, e IO Sicilia CP_3
S.p.A., per circa € 217.000,00, di modo che la chance (secondo la terminologia usata dai ricorrenti) di conservazione del compendio immobiliare staggito sarebbe stata basata su di una previsione tutt'altro che realistica.
In ogni caso l'avv. chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore CP_1 per la responsabilità professionale, deducendo il proprio diritto ad Controparte_2
5 essere garantito da tale Compagnia Assicuratrice in caso di ipotetico accoglimento, nei suoi confronti, delle domande proposte in giudizio dalla parte ricorrente.
Concessa tale autorizzazione dal Tribunale di Enna e rinviata la causa all'udienza del 28.04.2021 per gli incombenti di cui all'art. 269 c.p.c., in data 25.11.2020, si costituiva in giudizio la
[...] la quale deduceva, preliminarmente, che, non potendo i ricorrenti vantare azione Controparte_2 di sorta nei suoi confronti, la stessa compagnia assicuratrice doveva essere estromessa dal procedimento, potendo essa essere condannata solamente a rimborsare – sotto forma d'indennizzo – il resistente di quanto quest'ultimo fosse stato costretto a corrispondere alla parte ricorrente e, comunque, entro i limiti previsti in relazione alle operanti franchigie e al pattuito massimale per la responsabilità civile professionale.
Nel merito, la eccepiva che le richieste risarcitorie dei ricorrenti Controparte_2 dovevano essere disattese e respinte per totale mancanza di prova, sia in via stragiudiziale che giudiziale, riguardo a una seppur minima responsabilità ascrivibile al resistente, alle cui contestazioni e difese, pertanto, dichiarava di aderire.
Il Tribunale di Enna, istruita la causa mediante la documentazione depositata dalle parti, con ordinanza n. rep. 747/2021, pubblicata in data 25.9.2021, rigettava il ricorso proposto da Parte_1
, e contro
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2 CP_1
e nei confronti del terzo chiamato condannava , Controparte_2 Parte_1
, e in solido tra loro al pagamento delle Parte_3 Parte_4 Parte_2 spese di lite in favore di , liquidate in complessivi €. 2.549,40 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
condannava , , e in Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Controparte_2 in complessivi €. 2.549,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso la suddetta ordinanza proponevano appello ex art. 702 quater c.p.c. Parte_1
, , , affidato ad unico articolato motivo Parte_3 Parte_4 Parte_2 di appello.
Gli appellanti sostenevano che il giudice di prime cure aveva interpretato erroneamente la norma dell'art. 2043 c.c. non tenendo conto degli effetti lesivi che erano scaturiti dagli atti posti in essere dal professionista delegato alla vendita.
Segnatamente, a loro avviso, l'avv. , nella sua qualità di professionista delegato alla CP_1 vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 13/1993 RGE Tribunale di Enna con la propria condotta avrebbe determinato la riduzione del prezzo base dell'asta dell'immobile,
6 oggetto della procedura esecutiva n.13/93, nella misura di ¼; in particolare, avrebbe arbitrariamente proceduto in data 24.1.2017 alla vendita del bene, andata deserta, con prezzo base d'asta di € 358.500,00 decurtato di ¼ su prezzo base, nonostante il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva del G.E. emesso in data 20 gennaio 2017 e notificato al professionista delegato in data 23 gennaio 2017, sospensione disposta fino al 30.6.2017 in virtù di un accordo transattivo in atto tra i debitori ed il creditore procedente.
A seguito dell'istanza di riassunzione della procedura presentata in data 30.6.2017 dal creditore procedente il G.E. aveva poi disposto la prosecuzione della procedura Parte_6 esecutiva immobiliare e si era proceduto alla vendita del bene staggito in data 6.3.2018 in cui il professionista delegato avrebbe, ancora una volta, posto in vendita il bene al prezzo base d'asta decurtato di ¼ per l'importo di € 270.000,00 con successiva aggiudicazione dello stesso bene al prezzo di € 202.500,00.
Sostenevano che il professionista delegato, operando un illegittimo ribasso del prezzo del bene staggito nella misura di ¼, avrebbe cagionato ai debitori esecutati un danno ingiusto, quantificato in € 119.500,0, 0 pari alla differenza tra il prezzo base di € 478.000,00 della vendita fissata per il giorno 20.09.2016 ed il prezzo base di € 358.500,00 per la vendita del 24.01. 2017.
La condotta del professionista avrebbe, inoltre, determinato la perdita definitiva dell'immobile, facendo venire meno l'accordo transattivo in corso tra i debitori ed il creditore della procedura.
Si costituiva l'avv. , il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_1 per carenza dei requisiti previsti dall'art.342 c.p.c.
Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello poiché contenente una domanda nuova in quanto veniva avanzata in appello una domanda di risarcimento del danno in misura pari ad € 119.500,00.
Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, non potendosi ravvisare, a suo avviso, alcuna responsabilità professionale in capo all'appellato. Infine, deduceva la temerarietà delle domande proposte dagli appellanti e ne chiedeva la condanna degli appellanti per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.; in via del tutto subordinata chiedeva di essere garantito dalla
Compagnia assicurativa in virtù della polizza assicurativa Controparte_4
n.1/1573/122/156244762.
Si costituiva la la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità Controparte_4 del gravame per violazione dell'art.342 c.p.c. e chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea.
La Corte, con ordinanza depositata in data 7.6.2022 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 747/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 25.09.2021 e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 novembre 2024.
7 L'udienza del 28.11.2024 veniva poi differita al 2.12.2024 e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La Corte, all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione, assegnando i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
***
In rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, l'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che tuttavia occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019,
e n. 13535/ 2018).
Nel caso di specie, gli appellanti, hanno indicato le “parti della sentenza che si intendono impugnare”
e poi hanno proseguito con la “motivazione dell'appello” articolata in un unico motivo, idoneo ad esprimere le doglianze sollevate rispetto alla sentenza gravata.
Ne consegue che l'atto introduttivo appare pienamente rispettoso dei criteri e dei canoni previsti dalla norma sopra richiamata, in quanto, attraverso il motivo ivi dedotto, si specificano le modifiche richieste e le circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata.
Nel merito l'appello è infondato.
Il Tribunale di Enna ha correttamente individuato e deciso tutte le questioni rilevanti per la decisione.
Nella motivazione della sentenza gravata (pagine 4-9), invero, si legge:
<<i>
dell'art. 2043 cod. civ.
Secondo quanto disposto da tale ultimo articolo, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Per danno in senso lato deve intendersi il pregiudizio recato alla sfera giuridico-economica di un soggetto, in termini di perdita economicamente rilevante conseguente alla lesione di un bene o di un interesse.
8 In base alla sopra richiamata previsione normativa, il risarcimento postula tuttavia che il danno sia ingiusto, ossia che si concreti nella lesione di un interesse giuridico rilevante in base all'ordinamento giuridico. Occorre inoltre che l'azione o l'omissione del responsabile, per essere fonte di responsabilità, siano dolosi o colposi e che il danno derivante dal fatto colposo sia consequenziale alla lesione dell'interesse giuridico meritevole di tutela risarcitoria secondo l'ordinamento.
Or bene, nella fattispecie in esame, non sono sussistenti i presupposti sopra richiamati, affinché possa riconoscersi alcuna forma di responsabilità in capo all'odierno resistente.
Nella prospettazione dei ricorrenti il danno dagli stessi subito consisterebbe nella (quanto meno probabile) mancata conservazione del compendio immobiliare pignorato, in virtù della dedotta transazione asseritamente intercorsa tra i ricorrenti medesimi ed il creditore procedente in seno alla procedura esecutiva n. 13/1993 R.G.Es.
Già sotto tale primo profilo, tuttavia, non si rinviene negli atti di causa alcuna prova documentale che attesti la sussistenza e, comunque, gli esatti termini di un tale accordo che sarebbe intercorso tra
i debitori ed il creditore principale in modo che possa inferirsene il fallimento Parte_6 in conseguenza di un fatto imputabile al resistente, Avv. il quale, ad ogni modo, ha CP_1 agito nella sua qualità di delegato del G.E. del Tribunale di Enna alle operazioni di vendita relative alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 13/1993 R.G.E.I
Dalla ricostruzione dallo stesso delegato fornita e supportata dalla documentazione della procedura esecutiva allegata alla comparsa di costituzione, peraltro, è emersa la relativa vicenda giuridica dallo sviluppo della quale può evincersi che infondatamente gli è stato contestato di avere celebrato la vendita senza incanto del 24.1.2017 nonostante il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva sopra richiamata, così come, altrettanto infondatamente gli è stato contestato di avere proceduto arbitrariamente a fissare una vendita senza incanto (quella del giorno 6.3.2018) con prezzo ulteriormente ribassato del 25%.
Invero, occorre evidenziare che il resistente ha sempre agito nella sua qualità, osservando pedissequamente le disposizioni impartite dal Giudice dell'Esecuzione il quale, a sua volta, ha emesso i relativi provvedimenti su impulso e in accoglimento di apposita richiesta formulata dal creditore procedente.
Ciò vale, altresì, con riferimento alla condotta tenuta in occasione della vendita del 24.1.2017 (poi andata deserta) che, a dire dei ricorrenti, sarebbe stata tenuta dal professionista delegato in spregio al provvedimento di sospensione della procedura esecutiva pronunciato dal G.E.
Come condivisibilmente eccepito dal resistente, tale ultima vendita, in realtà, è stata fissata, al prezzo base di € 358.500,00, in osservanza delle disposizioni del G.E. a seguito dell'infruttuoso esperimento del precedente tentativo di vendita fissato per il giorno 20/09/2016, per il prezzo base di €
9 478.000,00, a sua volta ridotto di ¼ rispetto al tentativo di vendita precedente. Soltanto dopo aver emesso il bando di gara in data 07/10/2016 ed eseguite le formalità pubblicitarie, in data 23/01/2017, contestualmente alla scadenza del termine per la proposizione delle offerte di vendita, perveniva al professionista delegato la comunicazione dell'ordinanza del G.E. del 20/01/2017, con la quale era stata disposta la sospensione concordata della procedura, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., fino al 30 giugno 2017.
Invero, sebbene debba ritenersi che, in caso di sospensione della procedura esecutiva (ivi compresa
l'ipotesi di sospensione volontaria ex art. 624 bis c.p.c.), il delegato debba astenersi dal porre in essere le sue attività, è evidente che per tali si devono intendere quelle operazioni che siano strumentali al progresso della fase liquidatoria: avviso di vendita, pubblicità, celebrazione dell'asta
e aggiudicazione.
Nel caso di specie, tuttavia, proprio la mancanza di offerte per la vendita senza incanto del
24.01.2017 (riconosciuta dagli stessi ricorrenti) ha impedito di per sé che il delegato potesse celebrare l'asta ed aggiudicare, conseguentemente, il compendio immobiliare.
Ed invero, alla data del 24.01.2017, fissata per il tentativo di vendita, per come pacificamente emerso dagli atti di causa e, peraltro, non contestato dai ricorrenti, il professionista delegato, proprio a causa della mancanza di offerte, si è limitato a prendere atto di tale mancanza entro il termine assegnato del 23/01/2017, (termine interamente trascorso allorché perveniva la comunicazione di sospensione dell'esecuzione) e disponeva di astenersi da ogni ulteriore attività fino alla scadenza del termine di sospensione (30/06/2017) e, comunque, fino ad ulteriore disposizione del G.E. Ebbene, tale presa d'atto e la contestuale dichiarazione di astensione da ulteriori attività di impulso alla fase liquidatoria non possono considerarsi alla stregua di una celebrazione dell'asta, non comportando lo svolgimento di un'attività che sia diretta nel senso della liquidazione del patrimonio.
Né i successivi sviluppi che hanno portato all'aggiudicazione del compendio pignorato possono ricondursi ad una unilaterale ed illegittima iniziativa del professionista delegato odierno resistente, atteso che gli stessi sono stati il frutto del successivo atto di impulso del creditore procedente e della conseguente nuova ordinanza del 20-21/11/2017, con cui il G.E., su conforme richiesta del creditore procedente, rimetteva gli atti al professionista delegato per un ulteriore tentativo di vendita, con ribasso del 25%.
Difetta a monte, per quanto detto, il presupposto di una condotta (quanto meno) colposa del professionista delegato odierno resistente.
Nella fattispecie all'esame, peraltro, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, la responsabilità risarcitoria in capo al resistente dovrebbe collegarsi alla perdita di una chance, precisamente alla perdita della probabilità di conservazione del compendio immobiliare, atteso che il comportamento
10 del delegato avrebbe impedito il perfezionarsi della transazione in atto col creditore procedente e provocato un illegittimo ribasso del prezzo base d'asta, rendendo maggiormente appetibile il compendio pignorato che, per tale motivo, è stato aggiudicato alla successiva vendita del 6.3.2018 al prezzo (asseritamente svantaggioso) di € 202.500,00.
Appare in tutta la sua evidenza la fallacia di una tale opzione ricostruttiva, laddove la stessa pretende di far discendere la perdita del compendio immobiliare pignorato da un'attività che (oltre che lecita per le ragioni che si sono evidenziate più sopra) non appare collegata da alcun nesso di derivazione con detta perdita economica.
Tralasciando il fatto che la perdita economica subita non potrebbe comunque coincidere con
l'originario valore di stima del compendio di proprietà dei ricorrenti (se non altro alla luce della considerazione che i fatti contestati al resistente si collocherebbero in un periodo temporale in cui,
a seguito dei diversi tentativi di vendita esperiti, il prezzo degli immobili era già nettamente inferiore rispetto a quell'originario valore), i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova a sostegno delle loro affermazioni.
Non solo, infatti, non è dato conoscere quali sarebbero stati gli esatti termini della transazione stipulata tra i debitori ed il creditore procedente, ma non è dato altresì comprendere quali sarebbero le ragioni per cui la stessa non è andata a buon fine, atteso che sul collegamento tra la condotta
(presuntamente) illecita del professionista delegato e la decisione del creditore procedente di abbandonare le trattative di bonario componimento la domanda attorea difetta (prima ancora che di prova) di qualsivoglia allegazione, riducendosi alla stregua di una mera petizione di principio.
Anche sul piano del danno conseguenza, poi, non vi è allegazione (prima ancora che prova) in ordine alle modalità con cui il comportamento del delegato e la conseguente (indimostrata) desistenza dalle citate trattative da parte del creditore procedente, avrebbero determinato l'insorgenza della lamentata perdita patrimoniale. Appare, invero, frutto di una evidente forzatura il collegamento operato dai ricorrenti tra il fallimento delle trattative di bonario componimento (a sua volta asseritamente provocato dalla condotta del delegato) e l'aggiudicazione del bene al prezzo di €
202.500,00 avvenuta alla vendita del 6.3.2018 in favore dell'unico offerente In Controparte_5 senso contrario alla ricostruzione operata dai ricorrenti, viceversa, depongono tutta una serie di indici che evidenziano come, in realtà, il prezzo dell'aggiudicazione definitiva in favore di quest'ultima società sia dipeso da ben altri fattori quali, ad esempio, la lunga durata della procedura esecutiva 13/1993 R.G.E.I., segno evidente, tra l'altro, della non elevata appetibilità degli immobili espropriati.
Così come ad altro fattore sembra doversi più correttamente imputare il fallimento delle riferite trattative di bonario componimento tra i debitori odierni ricorrenti ed il creditore procedente nella
11 procedura esecutiva n. 13/1993 R.G.Es., come dimostrato dal fatto che detto accordo transattivo tra
i debitori e il creditore procedente non è andato a buon fine per l'inadempimento ascrivibile ai primi, inadempimento che, conseguentemente, ha indotto il creditore procedente a chiedere la fissazione di altra vendita senza incanto.
Sotto altro profilo, peraltro, deve tenersi conto che anche l'eventuale perfezionamento della transazione non avrebbe determinato l'effetto estintivo della procedura esecutiva più volte menzionata, atteso che, come emerso dagli atti di causa, nella stessa erano intervenuti altri creditori muniti di titolo (tra i quali, l' Monte Paschi Serit S.p.A. e IO Sicilia S.p.A.) che, CP_3 realisticamente, avrebbero dato ulteriore impulso, chiedendo disporsi la vendita del compendio pignorato. Di modo che, anche da questo punto di vista, deve ritenersi ancora una volta smentita ogni ipotesi di collegamento eziologico tra mancato perfezionamento delle trattative e perdita del compendio immobiliare pignorato.
In definitiva, non v'è prova del danno né di un ipotetico nesso di causalità tra lo stesso e la condotta
(che peraltro si è ritenuta lecita) del professionista delegato odierno resistente, con la conseguenza che la domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. deve essere rigettata, incombendo in capo ai ricorrenti l'onere di dimostrare la responsabilità del resistente per la causazione del danno patrimoniale dagli stessi subito.
Anche a voler considerare provata (circostanza che si è esclusa) la illiceità della condotta del resistente, invero, nessuna prova è stata raggiunta circa la causa efficiente unica, sicura e determinante della condotta, trattandosi, piuttosto, di mera possibilità che la fissazione di una nuova asta alle medesime condizioni di quella andata deserta avrebbe consentito il perfezionarsi della transazione ovvero che, intervenuto un tale perfezionamento, i ricorrenti avrebbero certamente conservato nel proprio patrimonio gli immobili pignorati.
Difettando, a monte, la prova del nesso causale, in termini assoluti, tra la lesione e la perdita dell'opportunità favorevole, resta preclusa la prova (comunque non offerta da parte ricorrente) della ragionevole probabilità di verificazione della chance, che in ogni caso non potrebbe essere meramente aleatoria, ma concreta ed effettiva ed assistita da elementi di valenza obiettiva che ne consentano una previsione di ragionevole avveramento, non essendo sufficiente, ai fini risarcitori, un danno solamente ipotetico e potenziale;
prova che avrebbe dovuto essere fornita specificamente, eventualmente anche con riferimento a presunzioni, purché espressamente allegate da parte dei ricorrenti. Allegazione che, nel caso di specie, come detto più sopra, è mancata, non avendo parte ricorrente allegato specifiche circostanze di fatto tese a dimostrare che, ove il compendio fosse stato posto in vendita a un prezzo superiore, sarebbe stato oggetto di (altamente probabile) aggiudicazione.
12 Che tale onere probatorio incombesse in capo a parte ricorrente, peraltro, è principio affermato in giurisprudenza secondo cui “il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta” (già in questi termini, Cass. Civ. 28 gennaio 2005, n. 1752 e, più recentemente, Cass. civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 6488 del 14/03/2017). Ne discende che la perdita di chance, ossia la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile, deve essere provata dal danneggiato in maniera rigida.
Così come, ai sensi dell'art. 1226 c.c., deve avvenire per il danno patrimoniale che ne sia derivato che va accertato nel suo preciso ammontare, dovendo il giudice esaminare analiticamente, ai fini della liquidazione, solamente le allegazioni proposte dalle parti. Anche sotto tale profilo, si è avuto modo più sopra, sebbene incidentalmente, di evidenziare l'assoluta incongruenza della quantificazione del danno effettuata da parte ricorrente.
In conseguenza del rigetto della domanda dei ricorrenti, devono ritenersi assorbite le ulteriori questioni, domande ed eccezioni sollevate dal terzo chiamato in causa Controparte_2 che, come detto più sopra, ha nel merito aderito alle ragioni del resistente.
[...]
Le spese del presente procedimento, che in ossequio al principio di causalità devono essere rifuse dai ricorrenti sia nei confronti del resistente sia nei confronti del terzo chiamato, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda così come dichiarato in seno al ricorso introduttivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nei minimi, con esclusivo riferimento alle fasi introduttiva e di studio e con ulteriore riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 4 del suddetto D.M.
Non si ritengono sussistenti, invece, i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c. invocata dal resistente>>.
La Corte osserva che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti dell'invocata responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) dell'avv. . CP_1
Come è noto, ai fini della configurabilità della responsabilità civile del professionista ex art. 2043
c.c., occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato risponda ai seguenti presupposti: a) sia riconducibile alla condotta del professionista;
b) abbia effettivamente realizzato
13 un danno;
c) sussista, alla stregua di criteri probabilistici, un nesso causale tra la condotta del professionista e l'evento pregiudizievole.
La Corte rileva, anzitutto, che gli appellanti non si confrontano con le specifiche argomentazioni spese dal giudice di primo grado circa la ritenuta liceità della condotta tenuta nell'occasione dal professionista delegato.
Segnatamente, sebbene debba ritenersi che, in caso di sospensione della procedura esecutiva (ivi compresa l'ipotesi di sospensione volontaria ex art. 624 bis c.p.c.), il delegato debba astenersi dal porre in essere le sue attività, è parimenti evidente che per tali si devono intendere quelle operazioni che siano strumentali al progresso della fase liquidatoria: avviso di vendita, pubblicità, celebrazione dell'asta e aggiudicazione.
Nel caso di specie, tuttavia, proprio la mancanza di offerte per la vendita senza incanto del 24.1.2017
(riconosciuta dagli stessi ricorrenti) ha impedito di per sé che il delegato potesse celebrare l'asta ed aggiudicare, conseguentemente, il compendio immobiliare.
Quindi alla data del 24.1.2017, fissata per il tentativo di vendita, il professionista delegato, proprio a causa della mancanza di offerte, si è limitato a prendere atto di tale mancanza entro il termine assegnato del 23.1.2017 (termine interamente trascorso allorché perveniva la comunicazione di sospensione dell'esecuzione) e si è astenuto da ogni ulteriore attività fino alla scadenza del termine di sospensione (30.6.2017) e, comunque, fino ad ulteriore disposizione del G.E.
La presa d'atto della mancanza di offerte per la vendita del 24.1.2017 e la contestuale dichiarazione di astensione da ulteriori attività di impulso alla fase liquidatoria non possono considerarsi alla stregua di una celebrazione dell'asta, non comportando lo svolgimento di un'attività che sia diretta nel senso della liquidazione del patrimonio.
I successivi sviluppi che hanno portato all'aggiudicazione del compendio pignorato non possono ricondursi ad una unilaterale ed illegittima iniziativa del professionista delegato avv. , atteso CP_1 che gli stessi sono stati il frutto del successivo atto di impulso del creditore procedente e della conseguente nuova ordinanza del 20-21/11/2017, con cui il G.E., su conforme richiesta del creditore procedente, rimetteva gli atti al professionista delegato per un ulteriore tentativo di vendita, con ribasso del 25%.
Quindi difetta a monte, nella specie, il presupposto di una condotta quantomeno colposa del professionista delegato avv. . CP_1
Neppure vi è prova che esista un qualche nesso causale tra la condotta del professionista e l'evento pregiudizievole lamentato dagli appellanti.
Invero non è stata fornita dagli appellanti, che avevano il relativo onere ex art. 2697 c.c., la prova circa l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta (quantomeno asseritamente
14 colposa) posta in essere dall'avv. quale professionista delegato alla vendita ed il danno CP_1 lamentato dai debitori esecutati.
Non vi è prova che un qualche accordo transattivo tra i debitori esecutati ed il creditore procedente sia venuto meno in ragione del fatto che il professionista delegato ha tenuto una condotta colposa in occasione della vendita del 24.1.2017 andata deserta.
Gli appellanti non hanno neppure provato che, senza l'ulteriore ribasso del prezzo del bene staggito, i debitori esecutati sarebbero stati in grado di ottenere l'estinzione della procedura esecutiva per effetto del raggiungimento di un accordo transattivo con il creditore procedente.
Agli atti del giudizio di primo grado è stato depositato un ordine di bonifico disposto dai debitori esecutati in favore del creditore procedente (pari ad € 100.000) ma non è dato conoscere né la portata né il contenuto dell'allegato accordo transattivo col creditore procedente.
La Corte rileva che, in ogni caso, se pure un accordo transattivo tra i debitori esecutati ed il creditore procedente fosse stato concluso, non per questo la procedura esecutiva si sarebbe necessariamente estinta, poiché nella stessa procedura esecutiva erano presenti dei creditori intervenuti, muniti di titolo, quali Monte dei Paschi di Siena, Serit s.p.a., IO Sicilia e CP_
che autonomamente avrebbero potuto dare impulso alla procedura chiedendo la vendita dell'immobile pignorato.
Occorre pure considerare che, in ragione dei tentativi di vendita infruttuosi avvenuti nel corso dei precedenti anni, l'immobile staggito non era evidentemente appetibile per il mercato e quindi non poteva essere venduto al maggior prezzo che i debitori esecutati ritenevano giusto in quanto più vicino ai valori di stima contenuti nella perizia di stima disposta dal G.E.
In conclusione risulta non provato neanche il nesso causale tra la condotta del professionista delegato alla vendita e l'allegata perdita di chance di non vedere venduto l'immobile a quelle che sono state le concrete condizioni economiche alle quali poi è stato venduto.
Alla stregua delle superiori considerazioni l'appello è infondato e quindi viene rigettato con conferma dell'ordinanza gravata.
Non sussistono i presupposti per dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., diversamente da quanto sostenuto dall'appellato avv. . CP_1
In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c., va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 3464/2017). Tutto ciò non si ravvisa nel caso di specie, in quanto le vicende che hanno portato dapprima alla sospensione della procedura esecutiva e poi alla riassunzione
15 della stessa procedura ed alla vendita del bene immobile staggito sono documentate e tanto
è sufficiente ad escludere che gli attori abbiano dedotto circostanze di fatto concernenti la procedura esecutiva rivelatasi manifestamente infondate, sebbene il diritto al risarcimento dei danni da loro azionato fosse del tutto opinabile.
Le spese del grado di appello devono seguire la soccombenza degli appellanti e sono liquidate, facendo applicazione dei parametri indicati dal D.M. 55/2014, nel testo oggi vigente, in favore degli appellati avv. e in euro 9.256,00 ciascuno per CP_1 Controparte_2 compenso (grado di appello;
valore dichiarato della causa: € 849.450; valori minimi;
€ 2.853,00 per fase studio, € 1.659,00 per fase introduttiva, € 4.744,00 per fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, escluso ogni compenso per fase di trattazione o istruttoria in quanto non sono state svolte corrispondenti attività nel giudizio di appello.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto processuale, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater, D.P.R.30 maggio 2002, n.115(nel testo introdotto dall'art.1 comma 17 legge 24 dicembre 2012, n.228) ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Enna, rep. n. 747/2021, pubblicata in data 25.9.2021, appellata da
, , , . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore degli appellati avv. e liquidate per ciascuno Controparte_1 Controparte_2 degli appellati in € 9.256,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13, se dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Emanuele De Gregorio
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
Dott. Gaetano Sole Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 244 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente tra:
nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
) nato in [...] il [...] (c.f.: C.F._1 Parte_2
), nato in [...] il C.F._2 Parte_3
30.03.1982 (c.f.: , nata a [...] C.F._3 Parte_4 il 20.07.1967( c.f: , tutti elettivamente domiciliati in Acireale, via Fabio n.18 C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Francesca Litrico (c.f.: ) che li rappresenta e difende C.F._5 giusta procura agli atti, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica cerificata: e/o al n Email_1
.fax 0957649861;
appellanti
CONTRO
AVV. , nato a [...] il [...] (c.f.: ), con CP_1 C.F._6 studio legale in Enna, via Leonardo Da Vinci n.5, personalmente in giudizio ex art.86 c.p.c, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e/o al n. fax 0935072172; Email_2
appellato
1 con sede legale in Bologna, via Stalingrado n.45, Controparte_2
(c.f.: ), elettivamente c.f.: MSTCLL in Caltanissetta, via Malta n.47 (presso Avv. P.IVA_1
CE D'TO), rappresentata e difesa dall'Avv. Camillo Francesco Mastroianni, nato ad [...] in data [...], (c.f.: ), giusta procura su foglio separato, il quale dichiara di C.F._7 voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e/o al numero fax 0935501274; Email_3
appellata
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 2 dicembre 2024, di seguito trascritte.
PER GLI APPELLANTI: precisano le conclusioni riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito con i precedenti atti, che qui vengono trascritte: << Ritenere e dichiarare ex art. 2043 c.c. la responsabilità dell'Avv. per avere il medesimo posto in essere una condotta CP_1 illegittima contravvenendo all'ordine del G.E. causando un danno economico e patrimoniale grave agli istanti quantificato in € 849.450,00 o, in subordine, in € 119.500,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che l'Ill.mo decidente riterrà equo e giusto tenuto conto anche della perdita di chance, come meglio specificato in narrativa. Per l'effetto, condannare l'Avv. al CP_1 pagamento nei confronti degli odierni ricorrenti del superiore importo oltre interessi e rivalutazione, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre rimborso forfettario e c.p.a. come per legge.
Condannare l'appellato alle spese del doppio grado del giudizio>>.
PER TROVATO ANGELO: si riporta alle conclusioni che qui vengono trascritte: <
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto dalla controparte in quanto palesemente infondato in fatto e diritto, con la condanna degli appellanti, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata e senza recesso, in accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti della compagnia condannare quest'ultima a tenere indenne il Controparte_2 comparente dall'eventuale accoglimento di una qualunque delle domande proposte nei suoi confronti dagli attori, nei limiti del massimale assicurativo (€ 500.000,00) e con la franchigia prevista dalla polizza. Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la compagnia obbligata Controparte_2
a tenere indenne l'assicurato dalle spese sostenute per resistere all'azione proposta dagli attori, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1917 c.c. e statuire di conseguenza>>.
PER chiede che vengano accolte le conclusioni per come Controparte_2 gradatamente rassegnate dalla Società concludente in seno alla responsiva di costituzione e risposta
2 che qui vengono integralmente ripetute e trascritte: << Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, dire e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello e dei relativi motivi di gravame. Disattendere, rigettare e respingere, con qualsiasi altra forma o tipo di statuizione, l'appello e tutte le ragioni di impugnazione, per come proposti ex adverso. Indi, confermare integralmente l'ordinanza emessa in data 16.8.2021 dal Giudice Unico del Tribunale di Enna (Dott. Rosario Vacirca) nella causa civile iscritta al n. 1657/2019 R.G. Accogliere, in ogni caso, le conclusioni, per come gradatamente formulate dalla Società concludente con la responsiva di costituzione versata in primo grado e che, qui di seguito, vengono, per quanto di ragione, testualmente trascritte: Dire e dichiarare, in ogni modo, che i ricorrenti difettano di legitimatio ad causam, di legittimazione attiva e di titolarità dal lato attivo dell'insussistente e indimostrata pretesa risarcitoria, per come fatta valere in questo giudizio nei confronti del resistente, OR Avv. . Per l'effetto, estromettere ovvero CP_1 escludere la Società concludente dal presente procedimento o, comunque, tenerla indenne da condannatorio di sorta sia diretto che indiretto. Dire e dichiarare irricevibili, improcedibili, improponibili, inammissibili o, con qualsiasi altra forma o tipo di statuizione, integralmente disattendere e respingere l'azione e tutte le domande, per come avanzate dai ricorrenti nei confronti del resistente, OR Avv. , perché infondate in fatto, erronee in diritto e non provate. CP_1
In conseguenza, dire e dichiarare irricevibili, improcedibili, improponibili, inammissibili o, con qualsiasi altra forma o tipo di statuizione, integralmente disattendere e respingere l'azione e tutte le domande di garanzia, per come avanzate dal resistente, OR Avv. , nei confronti CP_1 della perché infondate in fatto, erronee in diritto e non Controparte_2 provate. Per l'effetto, estromettere ovvero escludere la Società concludente dal presente procedimento o, comunque, tenerla indenne da condannatorio di sorta sia diretto che indiretto. Dire
e dichiarare irricevibili, improcedibili, improponibili, inammissibili o, con qualsiasi altra forma o tipo di statuizione, integralmente disattendere e respingere l'azione e tutte le domande ritenute ammissibilmente e legittimamente proposte nei confronti della Controparte_2
perché infondate in fatto, erronee in diritto e non provate. Effettuare la graduazione di
[...] responsabilità tra tutti gli eventuali corresponsabili e, quindi, determinare il danno eventualmente ed effettivamente risarcibile nei limiti del tempestivamente chiesto, del giusto, del dovuto, del provato.
Indi, condannare la Società concludente solamente a rimborsare - e sotto forma d'indennizzo – il resistente, OR Avv. , di quanto quest'ultimo dovesse eventualmente essere CP_1 costretto a corrispondere alla parte ricorrente e comunque entro i limiti previsti in relazione alle operanti franchigie ed entro e non oltre il pattuito massimale di euro 500.000,00. Emettere ogni conseguente statuizione di legge, in relazione alle domande, difese, eccezioni e contestazioni per come gradatamente formulate dalla Società concludente in questa causa, se del caso procedendo a
3 una diversa e corretta qualificazione giuridica dei fatti o delle circostanze per come esposti dalla stessa. Condannare, in ogni ipotesi, la parte ricorrente o, in subordine, chi di ragione e di diritto al pagamento delle spese processuali, con compensi da determinarsi secondo i parametri previsti dalla legge e, allo stato, dal D.M. n. 55/2014, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”. Emettere ogni conseguente statuizione di legge in relazione alle domande, difese ed eccezioni per come gradatamente formulate dalla Società concludente in entrambi i gradi di questo giudizio, con tutti gli scritti difensivi e i verbali di udienza (da intendersi, qui di seguito, integralmente ripetute e trascritte),
e, specificatamente, in questo procedimento d'impugnazione, se del caso procedendo alla riqualificazione giuridica delle questioni dalla stessa prospettate. Condannare gli appellanti, in solido tra loro, o, subordinatamente, chi di ragione e di diritto al pagamento delle spese processuali di questo II grado di giudizio, con compensi da determinarsi secondo legge e, allo stato, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. in base a legge>>.
Oggetto: responsabilità professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 5.12.2019 , Parte_1 Parte_3
, e adivano il Tribunale di Enna e chiedevano
[...] Parte_4 Parte_2 accertarsi la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto avv. , deducendo che CP_1 quest'ultimo, nella sua qualità di professionista delegato alle operazioni di vendita in seno alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi allo stesso Tribunale di Enna, procedura iscritta al n. 13/1993 R.G.Es., contravvenendo all'ordine del giudice dell'esecuzione di sospensione della procedura ex art. 624 bis c.p.c., aveva proceduto a fissare la vendita senza incanto del 24.1.2017
(andata poi deserta) del compendio pignorato - costituito da fabbricato ubicato in P.zza ME, via
A. Manzoni, identificato al N.C.E.U del Comune di P.zza ME al fg. 179, p.lla 470/2 e 470/3,
C.da , P.T., Zona Censuaria 1, ctg. D/8, R.C. € 6.864,00, oltre all'area comune di pertinenza Pt_5 di mq. 258 sempre nel N.C.E.U. del Comune di P.zza ME al fg. 179, part.lla 470/1 e corte antistante di mq. 162 distinta al fg. 179, part.lla 320 - così vanificando il tentativo di transazione in atto tra i debitori ricorrenti ed il creditore procedente ed agevolando l'aggiudicazione dello stesso compendio immobiliare, avvenuta nella successiva vendita del 06.03.2018, per l'importo di €
202.500,00 e pertanto ad un prezzo notevolmente inferiore al suo valore, così come stimato in seno alla CTU nella richiamata procedura esecutiva, in € 849.450,00.
4 I ricorrenti chiedevano, conseguentemente, la condanna dell'avv. al risarcimento del danno CP_1 da essi asseritamente patito e quantificato nel valore di stima dell'immobile staggito da ultimo richiamato sussistendo, a loro dire, tutti i presupposti per la configurabilità in capo al resistente della responsabilità ex art. 2043 c.c. per il detto danno, configurabile anche sub specie di perdita di chance, avendo la condotta di quest'ultimo pregiudicato, in prima battuta, la probabilità di perfezionamento della transazione avviata col creditore procedente della ridetta procedura esecutiva e, conseguentemente, la possibilità di conservare il compendio immobiliare pignorato.
Si costituiva in giudizio il convenuto avv. che contestava integralmente, in fatto Controparte_1 ed in diritto, il fondamento della domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, l'avv. eccepiva l'assoluta infondatezza dell'asserzione di controparte per CP_1 cui il professionista delegato avrebbe disposto la vendita o proceduto alla stessa, incurante del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, atteso che al momento di tale ultima ordinanza, era interamente decorso il termine per la presentazione delle offerte e non rimaneva che prendere atto della mancanza di offerte e dell'esito infruttuoso della vendita senza incanto disposta per quella data.
Sosteneva che, decorso il termine di sospensione ex art. 624 bis c.p.c., con istanza del 30.6.2017 era stato lo stesso creditore procedente a richiedere al G.E. di ordinare la prosecuzione della procedura esecutiva e, disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 18.10.2017, all'esito della loro audizione, con ordinanza del 20-21/11/2017, il G.E. medesimo, aveva rimesso quindi gli atti al professionista delegato per un ulteriore tentativo di vendita, con ribasso di ¼.
L'avv. deduceva che proprio in adempimento a tale mandato del G.E. (alle cui direttive e CP_1 vigilanza è sottoposto) egli stesso, quale professionista delegato, aveva disposto una nuova vendita senza incanto per il giorno 6.3.2018, al prezzo base di € 270.000,00, ridotto di ¼ rispetto a quello del tentativo di vendita precedente.
Aggiungeva che, al fine di una corretta valutazione della domanda dei ricorrenti, occorreva tenere conto che oltre al creditore procedente che vantava un credito pari ad € Parte_6
408.296,86, (al netto della somma di € 101.337,30, pagata dai debitori nel corso della procedura), oltre spese, erano intervenuti nella procedura esecutiva diversi altri creditori e, in particolare,
l' per circa € 20.000,00 Montepaschi Serit S.p.A. per circa € 158.000,00, e IO Sicilia CP_3
S.p.A., per circa € 217.000,00, di modo che la chance (secondo la terminologia usata dai ricorrenti) di conservazione del compendio immobiliare staggito sarebbe stata basata su di una previsione tutt'altro che realistica.
In ogni caso l'avv. chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore CP_1 per la responsabilità professionale, deducendo il proprio diritto ad Controparte_2
5 essere garantito da tale Compagnia Assicuratrice in caso di ipotetico accoglimento, nei suoi confronti, delle domande proposte in giudizio dalla parte ricorrente.
Concessa tale autorizzazione dal Tribunale di Enna e rinviata la causa all'udienza del 28.04.2021 per gli incombenti di cui all'art. 269 c.p.c., in data 25.11.2020, si costituiva in giudizio la
[...] la quale deduceva, preliminarmente, che, non potendo i ricorrenti vantare azione Controparte_2 di sorta nei suoi confronti, la stessa compagnia assicuratrice doveva essere estromessa dal procedimento, potendo essa essere condannata solamente a rimborsare – sotto forma d'indennizzo – il resistente di quanto quest'ultimo fosse stato costretto a corrispondere alla parte ricorrente e, comunque, entro i limiti previsti in relazione alle operanti franchigie e al pattuito massimale per la responsabilità civile professionale.
Nel merito, la eccepiva che le richieste risarcitorie dei ricorrenti Controparte_2 dovevano essere disattese e respinte per totale mancanza di prova, sia in via stragiudiziale che giudiziale, riguardo a una seppur minima responsabilità ascrivibile al resistente, alle cui contestazioni e difese, pertanto, dichiarava di aderire.
Il Tribunale di Enna, istruita la causa mediante la documentazione depositata dalle parti, con ordinanza n. rep. 747/2021, pubblicata in data 25.9.2021, rigettava il ricorso proposto da Parte_1
, e contro
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2 CP_1
e nei confronti del terzo chiamato condannava , Controparte_2 Parte_1
, e in solido tra loro al pagamento delle Parte_3 Parte_4 Parte_2 spese di lite in favore di , liquidate in complessivi €. 2.549,40 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
condannava , , e in Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Controparte_2 in complessivi €. 2.549,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso la suddetta ordinanza proponevano appello ex art. 702 quater c.p.c. Parte_1
, , , affidato ad unico articolato motivo Parte_3 Parte_4 Parte_2 di appello.
Gli appellanti sostenevano che il giudice di prime cure aveva interpretato erroneamente la norma dell'art. 2043 c.c. non tenendo conto degli effetti lesivi che erano scaturiti dagli atti posti in essere dal professionista delegato alla vendita.
Segnatamente, a loro avviso, l'avv. , nella sua qualità di professionista delegato alla CP_1 vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 13/1993 RGE Tribunale di Enna con la propria condotta avrebbe determinato la riduzione del prezzo base dell'asta dell'immobile,
6 oggetto della procedura esecutiva n.13/93, nella misura di ¼; in particolare, avrebbe arbitrariamente proceduto in data 24.1.2017 alla vendita del bene, andata deserta, con prezzo base d'asta di € 358.500,00 decurtato di ¼ su prezzo base, nonostante il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva del G.E. emesso in data 20 gennaio 2017 e notificato al professionista delegato in data 23 gennaio 2017, sospensione disposta fino al 30.6.2017 in virtù di un accordo transattivo in atto tra i debitori ed il creditore procedente.
A seguito dell'istanza di riassunzione della procedura presentata in data 30.6.2017 dal creditore procedente il G.E. aveva poi disposto la prosecuzione della procedura Parte_6 esecutiva immobiliare e si era proceduto alla vendita del bene staggito in data 6.3.2018 in cui il professionista delegato avrebbe, ancora una volta, posto in vendita il bene al prezzo base d'asta decurtato di ¼ per l'importo di € 270.000,00 con successiva aggiudicazione dello stesso bene al prezzo di € 202.500,00.
Sostenevano che il professionista delegato, operando un illegittimo ribasso del prezzo del bene staggito nella misura di ¼, avrebbe cagionato ai debitori esecutati un danno ingiusto, quantificato in € 119.500,0, 0 pari alla differenza tra il prezzo base di € 478.000,00 della vendita fissata per il giorno 20.09.2016 ed il prezzo base di € 358.500,00 per la vendita del 24.01. 2017.
La condotta del professionista avrebbe, inoltre, determinato la perdita definitiva dell'immobile, facendo venire meno l'accordo transattivo in corso tra i debitori ed il creditore della procedura.
Si costituiva l'avv. , il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_1 per carenza dei requisiti previsti dall'art.342 c.p.c.
Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello poiché contenente una domanda nuova in quanto veniva avanzata in appello una domanda di risarcimento del danno in misura pari ad € 119.500,00.
Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, non potendosi ravvisare, a suo avviso, alcuna responsabilità professionale in capo all'appellato. Infine, deduceva la temerarietà delle domande proposte dagli appellanti e ne chiedeva la condanna degli appellanti per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.; in via del tutto subordinata chiedeva di essere garantito dalla
Compagnia assicurativa in virtù della polizza assicurativa Controparte_4
n.1/1573/122/156244762.
Si costituiva la la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità Controparte_4 del gravame per violazione dell'art.342 c.p.c. e chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea.
La Corte, con ordinanza depositata in data 7.6.2022 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 747/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 25.09.2021 e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 novembre 2024.
7 L'udienza del 28.11.2024 veniva poi differita al 2.12.2024 e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La Corte, all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione, assegnando i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
***
In rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, l'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che tuttavia occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019,
e n. 13535/ 2018).
Nel caso di specie, gli appellanti, hanno indicato le “parti della sentenza che si intendono impugnare”
e poi hanno proseguito con la “motivazione dell'appello” articolata in un unico motivo, idoneo ad esprimere le doglianze sollevate rispetto alla sentenza gravata.
Ne consegue che l'atto introduttivo appare pienamente rispettoso dei criteri e dei canoni previsti dalla norma sopra richiamata, in quanto, attraverso il motivo ivi dedotto, si specificano le modifiche richieste e le circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata.
Nel merito l'appello è infondato.
Il Tribunale di Enna ha correttamente individuato e deciso tutte le questioni rilevanti per la decisione.
Nella motivazione della sentenza gravata (pagine 4-9), invero, si legge:
<<i>
dell'art. 2043 cod. civ.
Secondo quanto disposto da tale ultimo articolo, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Per danno in senso lato deve intendersi il pregiudizio recato alla sfera giuridico-economica di un soggetto, in termini di perdita economicamente rilevante conseguente alla lesione di un bene o di un interesse.
8 In base alla sopra richiamata previsione normativa, il risarcimento postula tuttavia che il danno sia ingiusto, ossia che si concreti nella lesione di un interesse giuridico rilevante in base all'ordinamento giuridico. Occorre inoltre che l'azione o l'omissione del responsabile, per essere fonte di responsabilità, siano dolosi o colposi e che il danno derivante dal fatto colposo sia consequenziale alla lesione dell'interesse giuridico meritevole di tutela risarcitoria secondo l'ordinamento.
Or bene, nella fattispecie in esame, non sono sussistenti i presupposti sopra richiamati, affinché possa riconoscersi alcuna forma di responsabilità in capo all'odierno resistente.
Nella prospettazione dei ricorrenti il danno dagli stessi subito consisterebbe nella (quanto meno probabile) mancata conservazione del compendio immobiliare pignorato, in virtù della dedotta transazione asseritamente intercorsa tra i ricorrenti medesimi ed il creditore procedente in seno alla procedura esecutiva n. 13/1993 R.G.Es.
Già sotto tale primo profilo, tuttavia, non si rinviene negli atti di causa alcuna prova documentale che attesti la sussistenza e, comunque, gli esatti termini di un tale accordo che sarebbe intercorso tra
i debitori ed il creditore principale in modo che possa inferirsene il fallimento Parte_6 in conseguenza di un fatto imputabile al resistente, Avv. il quale, ad ogni modo, ha CP_1 agito nella sua qualità di delegato del G.E. del Tribunale di Enna alle operazioni di vendita relative alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 13/1993 R.G.E.I
Dalla ricostruzione dallo stesso delegato fornita e supportata dalla documentazione della procedura esecutiva allegata alla comparsa di costituzione, peraltro, è emersa la relativa vicenda giuridica dallo sviluppo della quale può evincersi che infondatamente gli è stato contestato di avere celebrato la vendita senza incanto del 24.1.2017 nonostante il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva sopra richiamata, così come, altrettanto infondatamente gli è stato contestato di avere proceduto arbitrariamente a fissare una vendita senza incanto (quella del giorno 6.3.2018) con prezzo ulteriormente ribassato del 25%.
Invero, occorre evidenziare che il resistente ha sempre agito nella sua qualità, osservando pedissequamente le disposizioni impartite dal Giudice dell'Esecuzione il quale, a sua volta, ha emesso i relativi provvedimenti su impulso e in accoglimento di apposita richiesta formulata dal creditore procedente.
Ciò vale, altresì, con riferimento alla condotta tenuta in occasione della vendita del 24.1.2017 (poi andata deserta) che, a dire dei ricorrenti, sarebbe stata tenuta dal professionista delegato in spregio al provvedimento di sospensione della procedura esecutiva pronunciato dal G.E.
Come condivisibilmente eccepito dal resistente, tale ultima vendita, in realtà, è stata fissata, al prezzo base di € 358.500,00, in osservanza delle disposizioni del G.E. a seguito dell'infruttuoso esperimento del precedente tentativo di vendita fissato per il giorno 20/09/2016, per il prezzo base di €
9 478.000,00, a sua volta ridotto di ¼ rispetto al tentativo di vendita precedente. Soltanto dopo aver emesso il bando di gara in data 07/10/2016 ed eseguite le formalità pubblicitarie, in data 23/01/2017, contestualmente alla scadenza del termine per la proposizione delle offerte di vendita, perveniva al professionista delegato la comunicazione dell'ordinanza del G.E. del 20/01/2017, con la quale era stata disposta la sospensione concordata della procedura, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., fino al 30 giugno 2017.
Invero, sebbene debba ritenersi che, in caso di sospensione della procedura esecutiva (ivi compresa
l'ipotesi di sospensione volontaria ex art. 624 bis c.p.c.), il delegato debba astenersi dal porre in essere le sue attività, è evidente che per tali si devono intendere quelle operazioni che siano strumentali al progresso della fase liquidatoria: avviso di vendita, pubblicità, celebrazione dell'asta
e aggiudicazione.
Nel caso di specie, tuttavia, proprio la mancanza di offerte per la vendita senza incanto del
24.01.2017 (riconosciuta dagli stessi ricorrenti) ha impedito di per sé che il delegato potesse celebrare l'asta ed aggiudicare, conseguentemente, il compendio immobiliare.
Ed invero, alla data del 24.01.2017, fissata per il tentativo di vendita, per come pacificamente emerso dagli atti di causa e, peraltro, non contestato dai ricorrenti, il professionista delegato, proprio a causa della mancanza di offerte, si è limitato a prendere atto di tale mancanza entro il termine assegnato del 23/01/2017, (termine interamente trascorso allorché perveniva la comunicazione di sospensione dell'esecuzione) e disponeva di astenersi da ogni ulteriore attività fino alla scadenza del termine di sospensione (30/06/2017) e, comunque, fino ad ulteriore disposizione del G.E. Ebbene, tale presa d'atto e la contestuale dichiarazione di astensione da ulteriori attività di impulso alla fase liquidatoria non possono considerarsi alla stregua di una celebrazione dell'asta, non comportando lo svolgimento di un'attività che sia diretta nel senso della liquidazione del patrimonio.
Né i successivi sviluppi che hanno portato all'aggiudicazione del compendio pignorato possono ricondursi ad una unilaterale ed illegittima iniziativa del professionista delegato odierno resistente, atteso che gli stessi sono stati il frutto del successivo atto di impulso del creditore procedente e della conseguente nuova ordinanza del 20-21/11/2017, con cui il G.E., su conforme richiesta del creditore procedente, rimetteva gli atti al professionista delegato per un ulteriore tentativo di vendita, con ribasso del 25%.
Difetta a monte, per quanto detto, il presupposto di una condotta (quanto meno) colposa del professionista delegato odierno resistente.
Nella fattispecie all'esame, peraltro, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, la responsabilità risarcitoria in capo al resistente dovrebbe collegarsi alla perdita di una chance, precisamente alla perdita della probabilità di conservazione del compendio immobiliare, atteso che il comportamento
10 del delegato avrebbe impedito il perfezionarsi della transazione in atto col creditore procedente e provocato un illegittimo ribasso del prezzo base d'asta, rendendo maggiormente appetibile il compendio pignorato che, per tale motivo, è stato aggiudicato alla successiva vendita del 6.3.2018 al prezzo (asseritamente svantaggioso) di € 202.500,00.
Appare in tutta la sua evidenza la fallacia di una tale opzione ricostruttiva, laddove la stessa pretende di far discendere la perdita del compendio immobiliare pignorato da un'attività che (oltre che lecita per le ragioni che si sono evidenziate più sopra) non appare collegata da alcun nesso di derivazione con detta perdita economica.
Tralasciando il fatto che la perdita economica subita non potrebbe comunque coincidere con
l'originario valore di stima del compendio di proprietà dei ricorrenti (se non altro alla luce della considerazione che i fatti contestati al resistente si collocherebbero in un periodo temporale in cui,
a seguito dei diversi tentativi di vendita esperiti, il prezzo degli immobili era già nettamente inferiore rispetto a quell'originario valore), i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova a sostegno delle loro affermazioni.
Non solo, infatti, non è dato conoscere quali sarebbero stati gli esatti termini della transazione stipulata tra i debitori ed il creditore procedente, ma non è dato altresì comprendere quali sarebbero le ragioni per cui la stessa non è andata a buon fine, atteso che sul collegamento tra la condotta
(presuntamente) illecita del professionista delegato e la decisione del creditore procedente di abbandonare le trattative di bonario componimento la domanda attorea difetta (prima ancora che di prova) di qualsivoglia allegazione, riducendosi alla stregua di una mera petizione di principio.
Anche sul piano del danno conseguenza, poi, non vi è allegazione (prima ancora che prova) in ordine alle modalità con cui il comportamento del delegato e la conseguente (indimostrata) desistenza dalle citate trattative da parte del creditore procedente, avrebbero determinato l'insorgenza della lamentata perdita patrimoniale. Appare, invero, frutto di una evidente forzatura il collegamento operato dai ricorrenti tra il fallimento delle trattative di bonario componimento (a sua volta asseritamente provocato dalla condotta del delegato) e l'aggiudicazione del bene al prezzo di €
202.500,00 avvenuta alla vendita del 6.3.2018 in favore dell'unico offerente In Controparte_5 senso contrario alla ricostruzione operata dai ricorrenti, viceversa, depongono tutta una serie di indici che evidenziano come, in realtà, il prezzo dell'aggiudicazione definitiva in favore di quest'ultima società sia dipeso da ben altri fattori quali, ad esempio, la lunga durata della procedura esecutiva 13/1993 R.G.E.I., segno evidente, tra l'altro, della non elevata appetibilità degli immobili espropriati.
Così come ad altro fattore sembra doversi più correttamente imputare il fallimento delle riferite trattative di bonario componimento tra i debitori odierni ricorrenti ed il creditore procedente nella
11 procedura esecutiva n. 13/1993 R.G.Es., come dimostrato dal fatto che detto accordo transattivo tra
i debitori e il creditore procedente non è andato a buon fine per l'inadempimento ascrivibile ai primi, inadempimento che, conseguentemente, ha indotto il creditore procedente a chiedere la fissazione di altra vendita senza incanto.
Sotto altro profilo, peraltro, deve tenersi conto che anche l'eventuale perfezionamento della transazione non avrebbe determinato l'effetto estintivo della procedura esecutiva più volte menzionata, atteso che, come emerso dagli atti di causa, nella stessa erano intervenuti altri creditori muniti di titolo (tra i quali, l' Monte Paschi Serit S.p.A. e IO Sicilia S.p.A.) che, CP_3 realisticamente, avrebbero dato ulteriore impulso, chiedendo disporsi la vendita del compendio pignorato. Di modo che, anche da questo punto di vista, deve ritenersi ancora una volta smentita ogni ipotesi di collegamento eziologico tra mancato perfezionamento delle trattative e perdita del compendio immobiliare pignorato.
In definitiva, non v'è prova del danno né di un ipotetico nesso di causalità tra lo stesso e la condotta
(che peraltro si è ritenuta lecita) del professionista delegato odierno resistente, con la conseguenza che la domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. deve essere rigettata, incombendo in capo ai ricorrenti l'onere di dimostrare la responsabilità del resistente per la causazione del danno patrimoniale dagli stessi subito.
Anche a voler considerare provata (circostanza che si è esclusa) la illiceità della condotta del resistente, invero, nessuna prova è stata raggiunta circa la causa efficiente unica, sicura e determinante della condotta, trattandosi, piuttosto, di mera possibilità che la fissazione di una nuova asta alle medesime condizioni di quella andata deserta avrebbe consentito il perfezionarsi della transazione ovvero che, intervenuto un tale perfezionamento, i ricorrenti avrebbero certamente conservato nel proprio patrimonio gli immobili pignorati.
Difettando, a monte, la prova del nesso causale, in termini assoluti, tra la lesione e la perdita dell'opportunità favorevole, resta preclusa la prova (comunque non offerta da parte ricorrente) della ragionevole probabilità di verificazione della chance, che in ogni caso non potrebbe essere meramente aleatoria, ma concreta ed effettiva ed assistita da elementi di valenza obiettiva che ne consentano una previsione di ragionevole avveramento, non essendo sufficiente, ai fini risarcitori, un danno solamente ipotetico e potenziale;
prova che avrebbe dovuto essere fornita specificamente, eventualmente anche con riferimento a presunzioni, purché espressamente allegate da parte dei ricorrenti. Allegazione che, nel caso di specie, come detto più sopra, è mancata, non avendo parte ricorrente allegato specifiche circostanze di fatto tese a dimostrare che, ove il compendio fosse stato posto in vendita a un prezzo superiore, sarebbe stato oggetto di (altamente probabile) aggiudicazione.
12 Che tale onere probatorio incombesse in capo a parte ricorrente, peraltro, è principio affermato in giurisprudenza secondo cui “il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta” (già in questi termini, Cass. Civ. 28 gennaio 2005, n. 1752 e, più recentemente, Cass. civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 6488 del 14/03/2017). Ne discende che la perdita di chance, ossia la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile, deve essere provata dal danneggiato in maniera rigida.
Così come, ai sensi dell'art. 1226 c.c., deve avvenire per il danno patrimoniale che ne sia derivato che va accertato nel suo preciso ammontare, dovendo il giudice esaminare analiticamente, ai fini della liquidazione, solamente le allegazioni proposte dalle parti. Anche sotto tale profilo, si è avuto modo più sopra, sebbene incidentalmente, di evidenziare l'assoluta incongruenza della quantificazione del danno effettuata da parte ricorrente.
In conseguenza del rigetto della domanda dei ricorrenti, devono ritenersi assorbite le ulteriori questioni, domande ed eccezioni sollevate dal terzo chiamato in causa Controparte_2 che, come detto più sopra, ha nel merito aderito alle ragioni del resistente.
[...]
Le spese del presente procedimento, che in ossequio al principio di causalità devono essere rifuse dai ricorrenti sia nei confronti del resistente sia nei confronti del terzo chiamato, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda così come dichiarato in seno al ricorso introduttivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nei minimi, con esclusivo riferimento alle fasi introduttiva e di studio e con ulteriore riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 4 del suddetto D.M.
Non si ritengono sussistenti, invece, i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c. invocata dal resistente>>.
La Corte osserva che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti dell'invocata responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) dell'avv. . CP_1
Come è noto, ai fini della configurabilità della responsabilità civile del professionista ex art. 2043
c.c., occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato risponda ai seguenti presupposti: a) sia riconducibile alla condotta del professionista;
b) abbia effettivamente realizzato
13 un danno;
c) sussista, alla stregua di criteri probabilistici, un nesso causale tra la condotta del professionista e l'evento pregiudizievole.
La Corte rileva, anzitutto, che gli appellanti non si confrontano con le specifiche argomentazioni spese dal giudice di primo grado circa la ritenuta liceità della condotta tenuta nell'occasione dal professionista delegato.
Segnatamente, sebbene debba ritenersi che, in caso di sospensione della procedura esecutiva (ivi compresa l'ipotesi di sospensione volontaria ex art. 624 bis c.p.c.), il delegato debba astenersi dal porre in essere le sue attività, è parimenti evidente che per tali si devono intendere quelle operazioni che siano strumentali al progresso della fase liquidatoria: avviso di vendita, pubblicità, celebrazione dell'asta e aggiudicazione.
Nel caso di specie, tuttavia, proprio la mancanza di offerte per la vendita senza incanto del 24.1.2017
(riconosciuta dagli stessi ricorrenti) ha impedito di per sé che il delegato potesse celebrare l'asta ed aggiudicare, conseguentemente, il compendio immobiliare.
Quindi alla data del 24.1.2017, fissata per il tentativo di vendita, il professionista delegato, proprio a causa della mancanza di offerte, si è limitato a prendere atto di tale mancanza entro il termine assegnato del 23.1.2017 (termine interamente trascorso allorché perveniva la comunicazione di sospensione dell'esecuzione) e si è astenuto da ogni ulteriore attività fino alla scadenza del termine di sospensione (30.6.2017) e, comunque, fino ad ulteriore disposizione del G.E.
La presa d'atto della mancanza di offerte per la vendita del 24.1.2017 e la contestuale dichiarazione di astensione da ulteriori attività di impulso alla fase liquidatoria non possono considerarsi alla stregua di una celebrazione dell'asta, non comportando lo svolgimento di un'attività che sia diretta nel senso della liquidazione del patrimonio.
I successivi sviluppi che hanno portato all'aggiudicazione del compendio pignorato non possono ricondursi ad una unilaterale ed illegittima iniziativa del professionista delegato avv. , atteso CP_1 che gli stessi sono stati il frutto del successivo atto di impulso del creditore procedente e della conseguente nuova ordinanza del 20-21/11/2017, con cui il G.E., su conforme richiesta del creditore procedente, rimetteva gli atti al professionista delegato per un ulteriore tentativo di vendita, con ribasso del 25%.
Quindi difetta a monte, nella specie, il presupposto di una condotta quantomeno colposa del professionista delegato avv. . CP_1
Neppure vi è prova che esista un qualche nesso causale tra la condotta del professionista e l'evento pregiudizievole lamentato dagli appellanti.
Invero non è stata fornita dagli appellanti, che avevano il relativo onere ex art. 2697 c.c., la prova circa l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta (quantomeno asseritamente
14 colposa) posta in essere dall'avv. quale professionista delegato alla vendita ed il danno CP_1 lamentato dai debitori esecutati.
Non vi è prova che un qualche accordo transattivo tra i debitori esecutati ed il creditore procedente sia venuto meno in ragione del fatto che il professionista delegato ha tenuto una condotta colposa in occasione della vendita del 24.1.2017 andata deserta.
Gli appellanti non hanno neppure provato che, senza l'ulteriore ribasso del prezzo del bene staggito, i debitori esecutati sarebbero stati in grado di ottenere l'estinzione della procedura esecutiva per effetto del raggiungimento di un accordo transattivo con il creditore procedente.
Agli atti del giudizio di primo grado è stato depositato un ordine di bonifico disposto dai debitori esecutati in favore del creditore procedente (pari ad € 100.000) ma non è dato conoscere né la portata né il contenuto dell'allegato accordo transattivo col creditore procedente.
La Corte rileva che, in ogni caso, se pure un accordo transattivo tra i debitori esecutati ed il creditore procedente fosse stato concluso, non per questo la procedura esecutiva si sarebbe necessariamente estinta, poiché nella stessa procedura esecutiva erano presenti dei creditori intervenuti, muniti di titolo, quali Monte dei Paschi di Siena, Serit s.p.a., IO Sicilia e CP_
che autonomamente avrebbero potuto dare impulso alla procedura chiedendo la vendita dell'immobile pignorato.
Occorre pure considerare che, in ragione dei tentativi di vendita infruttuosi avvenuti nel corso dei precedenti anni, l'immobile staggito non era evidentemente appetibile per il mercato e quindi non poteva essere venduto al maggior prezzo che i debitori esecutati ritenevano giusto in quanto più vicino ai valori di stima contenuti nella perizia di stima disposta dal G.E.
In conclusione risulta non provato neanche il nesso causale tra la condotta del professionista delegato alla vendita e l'allegata perdita di chance di non vedere venduto l'immobile a quelle che sono state le concrete condizioni economiche alle quali poi è stato venduto.
Alla stregua delle superiori considerazioni l'appello è infondato e quindi viene rigettato con conferma dell'ordinanza gravata.
Non sussistono i presupposti per dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., diversamente da quanto sostenuto dall'appellato avv. . CP_1
In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c., va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 3464/2017). Tutto ciò non si ravvisa nel caso di specie, in quanto le vicende che hanno portato dapprima alla sospensione della procedura esecutiva e poi alla riassunzione
15 della stessa procedura ed alla vendita del bene immobile staggito sono documentate e tanto
è sufficiente ad escludere che gli attori abbiano dedotto circostanze di fatto concernenti la procedura esecutiva rivelatasi manifestamente infondate, sebbene il diritto al risarcimento dei danni da loro azionato fosse del tutto opinabile.
Le spese del grado di appello devono seguire la soccombenza degli appellanti e sono liquidate, facendo applicazione dei parametri indicati dal D.M. 55/2014, nel testo oggi vigente, in favore degli appellati avv. e in euro 9.256,00 ciascuno per CP_1 Controparte_2 compenso (grado di appello;
valore dichiarato della causa: € 849.450; valori minimi;
€ 2.853,00 per fase studio, € 1.659,00 per fase introduttiva, € 4.744,00 per fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, escluso ogni compenso per fase di trattazione o istruttoria in quanto non sono state svolte corrispondenti attività nel giudizio di appello.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto processuale, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater, D.P.R.30 maggio 2002, n.115(nel testo introdotto dall'art.1 comma 17 legge 24 dicembre 2012, n.228) ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Enna, rep. n. 747/2021, pubblicata in data 25.9.2021, appellata da
, , , . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore degli appellati avv. e liquidate per ciascuno Controparte_1 Controparte_2 degli appellati in € 9.256,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13, se dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Emanuele De Gregorio
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