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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A nella causa civile iscritta al n. 207 del RGAC dell'anno 2014 vertente tra
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Pietragalla (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
il suo studio in Catanzaro C.so Mazzini 20, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
- attore- contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano CP_1 C.F._3
Mascaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
-convenuto-
Oggetto: contratti bancari - Fideiussione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione udienza, il Dott. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Catanzaro, Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare, previo accertamento del proprio diritto alla restituzione della quota
[...] parte pari al 50% dell'imporo di euro 173.000,00 dallo stesso versata in qualità di co-fideiussore della in esecuzione di una transazione operata con la al CP_2 Controparte_3
pagamento della somma di euro 86.500,00 oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in cancelleria impugnando e contestando la domanda avversaria di cui CP_1
ne chiedeva il rigetto essendo infondata in fatto ed in diritto e in subordine, nel caso in cui fosse accertata in capo al ricorrente la qualità di confideiussore solvens, chiedeva che la condanna del
RGAC n. 207/2014- Pagina 1 di 4 resistente fosse contenuta entro la minore somma corrispondente alla quota di sua pertinenza, detratto l'ammontare delle quote di pertinenza degli eventuali altri confidieussori.
Dopo diversi rinvii interlocutori e il mutamento del Giudicante, all'udienza del 23 maggio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termine fino al 30 giugno 2024 per il deposito di note conclusionali.
2. La domanda è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di cui appresso.
Quanto al disconoscimento della conformità dei documenti prodotti dal ricorrente rispetto agli originali, si osserva che, come sancito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis
Cass. Civ. n. 24634/2021) “Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.". Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche delineate dalla
Suprema Corte alla vicenda in esame ne deriva che non avendo il resistente indicato, neppure genericamente, quali sarebbero gli aspetti differenziali tra i documenti prodotti in copia
(documenti sub 4 e 6 del fascicolo di parte ricorrente) rispetto agli originali, il relativo disconoscimento deve ritenersi "tamquam non esset". Senza dimenticare che, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Civ. n. 1324/2023).
Risulta dalla documentazione in atti che, in data 13 aprile 2007, la filiale di CP_3
Catanzaro, a causa dell'utilizzo irregolare e di sconfinamenti non autorizzati sul c/c n. 3361/57, comunicava la revoca degli affidamenti alla e ai fideiussori IG.ri , CP_2 Parte_1
e intimando loro il pagamento della complessiva somma di euro CP_1 Parte_2
236.024,89. E', altresì, documentalmente provato che il Dott. abbia versato, Parte_1
presso la la somma di euro 173.000,00 a mezzo assegni circolari e assegni bancari CP_3
non trasferibili a seguito della rinegoziazione del debito originario con la suddetta Banca.
La giurisprudenza è concorde nel sostenere che, perchè ricorra la fattispecie della confideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purchè, però, esista un intento, comune a tutti i
RGAC n. 207/2014- Pagina 2 di 4 confideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito (Cass., sez. 3, 12/09/2011, n. 18650; Cass., sez. 1, 24/02/2016, n. 3628; Cass., sez. 1, 28/03/2023, n. 8697; Cass. Ord. 29/08/2023 n. 25387). Elemento distintivo della confideiussione di cui all'articolo 1946 c.c. è, dunque, il collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, concretantesi nella espressione di un comune intento di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, pur nell'eventuale assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa.
Tale situazione dà luogo ad un obbligazione solidale tra i fideiussori, che giustifica la sua divisione nei rapporti interni, accordando a colui che ha pagato l'intero il diritto di regresso pro quota verso gli altri, ai sensi dell'art. 1954 c.c.: tale diritto costituisce con tutta evidenza un'applicazione, nel campo della fideiussione, della disciplina generale in materia di obbligazioni solidali di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c., assolvendo alla funzione di ridistribuzione nei rapporti interni del carico della prestazione gravata solo su uno dei fideiussori nei rapporti esterni con il creditore.
Svolta questa breve ma necessaria premessa di carattere generale, può affermarsi che nella fattispecie concreta ricorre senz'altro un'ipotesi di confideiussione tra i due soggetti coinvolti, nei termini sopra descritti. Non può, infatti, negarsi la sussistenza di una fideiussione rilasciata da a favore della debitrice principale società nella piena consapevolezza di CP_1 CP_2
prestarla con altri soggetti (si veda all. 1 fascicolo di parte ricorrente). Dalla produzione documentale in atti (singoli contratti di fideiussione) emerge che i singoli contratti sono identici e dall'esame delle singole clausole contrattuali si desume l'indicazione della presenza di altre fideiussioni per lo stesso debito.
Osserva il Tribunale che, nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del cliente mutuatario, il pagamento da parte del cofideiussore della somma dovuta per l'obbligazione fideiussoria ha efficacia estintiva del debito e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri cofideiussori, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall'estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del solvens oltre la propria quota, considerata la ratio della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori. Sussistono, dunque, tutte le condizioni previste per l'esercizio del diritto di regresso del fideiussore che abbia pagato l'intero nei confronti degli altri due fideiussori.
Dai documenti prodotti non risulta pattuito alcun beneficio della divisione del debito tra i coobbligati e, pertanto, il ricorrente che ha poi dovuto pagare al creditore l'intero debito ha diritto di regresso nei confronti degli altri due fideiussori, ciascuno per la propria rispettiva porzione che si presume uguale e, pertanto, pari ad un terzo dell'intera somma. Il Dott. , Parte_1
RGAC n. 207/2014- Pagina 3 di 4 inoltre, che ha pagato al creditore, si surroga allo stesso nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico.
Alla luce della sopra espresse considerazioni il convenuto cofideiussore deve ritenersi obbligato alla restituzione in favore del ricorrente della quota di propria spettanza sulla somma di euro
173.000,00 corrisposta al creditore procedente, nei limiti della rispettiva porzione, quindi, pari ad un terzo ciascuno dell'intero esborso, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Atteso che il resistente non ha contestato di non avere provveduto a restituire gli importi ad esso richiesti, né di non essere fideiussore della né tantomeno ha fornito la prova, su di lui CP_2
gravante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 с.с. (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
13533/2001), di avere provveduto ad adempiere all'obbligo restitutorio, ne consegue che tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
Accertato il diritto del Dott. ad agire in regresso nei confronti dell'odierno Parte_1
convenuto, il IG. deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di CP_1 un terzo dell'importo da questi versato, che, detratto l'ammontare delle quote di pertinenza degli altri confidieussori ( e , viene quantificato nella somma di euro Parte_1 Parte_2
57.666,66, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data dell'avvenuto pagamento al saldo effettivo
3. Le spese di lite seguono la socccombenza e vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3, stante l'accoglimento della domanda attorea in misura inferiore alla quantificazione effettuata nell'atto introduttivo del giudizio, e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n.
55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto dell'importo liquidato, della natura e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) condanna alla restituzione, in favore del Dott. , della somma CP_1 Parte_1
di euro 57.666,66, maggiorata degli interessi legali dal pagamento al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei 2/3 delle spese del CP_1 giudizio che si liquidano, già ridotte di 1/3, in complessivi €. 5.800,00 per compensi ed €. 238,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Catanzaro, lì 30.07.2024
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 207/2014- Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A nella causa civile iscritta al n. 207 del RGAC dell'anno 2014 vertente tra
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Pietragalla (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
il suo studio in Catanzaro C.so Mazzini 20, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
- attore- contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano CP_1 C.F._3
Mascaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
-convenuto-
Oggetto: contratti bancari - Fideiussione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione udienza, il Dott. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Catanzaro, Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare, previo accertamento del proprio diritto alla restituzione della quota
[...] parte pari al 50% dell'imporo di euro 173.000,00 dallo stesso versata in qualità di co-fideiussore della in esecuzione di una transazione operata con la al CP_2 Controparte_3
pagamento della somma di euro 86.500,00 oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in cancelleria impugnando e contestando la domanda avversaria di cui CP_1
ne chiedeva il rigetto essendo infondata in fatto ed in diritto e in subordine, nel caso in cui fosse accertata in capo al ricorrente la qualità di confideiussore solvens, chiedeva che la condanna del
RGAC n. 207/2014- Pagina 1 di 4 resistente fosse contenuta entro la minore somma corrispondente alla quota di sua pertinenza, detratto l'ammontare delle quote di pertinenza degli eventuali altri confidieussori.
Dopo diversi rinvii interlocutori e il mutamento del Giudicante, all'udienza del 23 maggio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termine fino al 30 giugno 2024 per il deposito di note conclusionali.
2. La domanda è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di cui appresso.
Quanto al disconoscimento della conformità dei documenti prodotti dal ricorrente rispetto agli originali, si osserva che, come sancito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis
Cass. Civ. n. 24634/2021) “Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.". Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche delineate dalla
Suprema Corte alla vicenda in esame ne deriva che non avendo il resistente indicato, neppure genericamente, quali sarebbero gli aspetti differenziali tra i documenti prodotti in copia
(documenti sub 4 e 6 del fascicolo di parte ricorrente) rispetto agli originali, il relativo disconoscimento deve ritenersi "tamquam non esset". Senza dimenticare che, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Civ. n. 1324/2023).
Risulta dalla documentazione in atti che, in data 13 aprile 2007, la filiale di CP_3
Catanzaro, a causa dell'utilizzo irregolare e di sconfinamenti non autorizzati sul c/c n. 3361/57, comunicava la revoca degli affidamenti alla e ai fideiussori IG.ri , CP_2 Parte_1
e intimando loro il pagamento della complessiva somma di euro CP_1 Parte_2
236.024,89. E', altresì, documentalmente provato che il Dott. abbia versato, Parte_1
presso la la somma di euro 173.000,00 a mezzo assegni circolari e assegni bancari CP_3
non trasferibili a seguito della rinegoziazione del debito originario con la suddetta Banca.
La giurisprudenza è concorde nel sostenere che, perchè ricorra la fattispecie della confideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purchè, però, esista un intento, comune a tutti i
RGAC n. 207/2014- Pagina 2 di 4 confideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito (Cass., sez. 3, 12/09/2011, n. 18650; Cass., sez. 1, 24/02/2016, n. 3628; Cass., sez. 1, 28/03/2023, n. 8697; Cass. Ord. 29/08/2023 n. 25387). Elemento distintivo della confideiussione di cui all'articolo 1946 c.c. è, dunque, il collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, concretantesi nella espressione di un comune intento di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, pur nell'eventuale assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa.
Tale situazione dà luogo ad un obbligazione solidale tra i fideiussori, che giustifica la sua divisione nei rapporti interni, accordando a colui che ha pagato l'intero il diritto di regresso pro quota verso gli altri, ai sensi dell'art. 1954 c.c.: tale diritto costituisce con tutta evidenza un'applicazione, nel campo della fideiussione, della disciplina generale in materia di obbligazioni solidali di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c., assolvendo alla funzione di ridistribuzione nei rapporti interni del carico della prestazione gravata solo su uno dei fideiussori nei rapporti esterni con il creditore.
Svolta questa breve ma necessaria premessa di carattere generale, può affermarsi che nella fattispecie concreta ricorre senz'altro un'ipotesi di confideiussione tra i due soggetti coinvolti, nei termini sopra descritti. Non può, infatti, negarsi la sussistenza di una fideiussione rilasciata da a favore della debitrice principale società nella piena consapevolezza di CP_1 CP_2
prestarla con altri soggetti (si veda all. 1 fascicolo di parte ricorrente). Dalla produzione documentale in atti (singoli contratti di fideiussione) emerge che i singoli contratti sono identici e dall'esame delle singole clausole contrattuali si desume l'indicazione della presenza di altre fideiussioni per lo stesso debito.
Osserva il Tribunale che, nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del cliente mutuatario, il pagamento da parte del cofideiussore della somma dovuta per l'obbligazione fideiussoria ha efficacia estintiva del debito e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri cofideiussori, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall'estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del solvens oltre la propria quota, considerata la ratio della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori. Sussistono, dunque, tutte le condizioni previste per l'esercizio del diritto di regresso del fideiussore che abbia pagato l'intero nei confronti degli altri due fideiussori.
Dai documenti prodotti non risulta pattuito alcun beneficio della divisione del debito tra i coobbligati e, pertanto, il ricorrente che ha poi dovuto pagare al creditore l'intero debito ha diritto di regresso nei confronti degli altri due fideiussori, ciascuno per la propria rispettiva porzione che si presume uguale e, pertanto, pari ad un terzo dell'intera somma. Il Dott. , Parte_1
RGAC n. 207/2014- Pagina 3 di 4 inoltre, che ha pagato al creditore, si surroga allo stesso nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico.
Alla luce della sopra espresse considerazioni il convenuto cofideiussore deve ritenersi obbligato alla restituzione in favore del ricorrente della quota di propria spettanza sulla somma di euro
173.000,00 corrisposta al creditore procedente, nei limiti della rispettiva porzione, quindi, pari ad un terzo ciascuno dell'intero esborso, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Atteso che il resistente non ha contestato di non avere provveduto a restituire gli importi ad esso richiesti, né di non essere fideiussore della né tantomeno ha fornito la prova, su di lui CP_2
gravante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 с.с. (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
13533/2001), di avere provveduto ad adempiere all'obbligo restitutorio, ne consegue che tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
Accertato il diritto del Dott. ad agire in regresso nei confronti dell'odierno Parte_1
convenuto, il IG. deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di CP_1 un terzo dell'importo da questi versato, che, detratto l'ammontare delle quote di pertinenza degli altri confidieussori ( e , viene quantificato nella somma di euro Parte_1 Parte_2
57.666,66, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data dell'avvenuto pagamento al saldo effettivo
3. Le spese di lite seguono la socccombenza e vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3, stante l'accoglimento della domanda attorea in misura inferiore alla quantificazione effettuata nell'atto introduttivo del giudizio, e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n.
55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto dell'importo liquidato, della natura e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) condanna alla restituzione, in favore del Dott. , della somma CP_1 Parte_1
di euro 57.666,66, maggiorata degli interessi legali dal pagamento al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei 2/3 delle spese del CP_1 giudizio che si liquidano, già ridotte di 1/3, in complessivi €. 5.800,00 per compensi ed €. 238,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Catanzaro, lì 30.07.2024
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 207/2014- Pagina 4 di 4