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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n° 1809 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.I. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Mariano
Consentino; appellante
E
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo titolare (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv.to Sergio Capasso e dall'Avv.to Luigi Maini Lo Casto;
appellata
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza del 4 novembre 2024 ed atti ivi richiamati.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio
La controversia in esame scaturisce dal decreto ingiuntivo n. 186/2019 del 5 marzo 2019
(R.G. n. 350/2019), con cui il Giudice di Pace di Termini Imerese, accogliendo la domanda monitoria proposta dall'Azienda , ingiungeva a Controparte_1 Parte_1 il pagamento dell'importo di € 1.470,26, a titolo di corrispettivo per la fornitura
[...] di merce alimentare, oltre interessi e spese processuali.
Avverso detto decreto, proponeva opposizione dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Termini Imerese (R.G. n. 1847/2019), contestando la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, stante l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e la carenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'asserita fornitura.
Sulla scorta di tali considerazioni, chiedeva al Giudice di Pace di Termini Imerese la revoca del decreto ingiuntivo n. 186/2019 del 5 marzo 2019.
In tale giudizio si costituiva l' , opponendosi alla Controparte_1 domanda avanzata dall'opponente, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 711/2021, depositata in data 21 dicembre 2021, il Giudice di Pace di
Termini Imerese rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Con un unico motivo, l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che parte opposta, mediante la produzione in giudizio delle “bolle di vendita”, abbia fornito la prova del rapporto contrattuale intercorso tra le parti nonché dell'avvenuta fornitura della merce.
Ha concluso, pertanto, chiedendo all'intestato Tribunale, in riforma della sentenza appellata, di revocare il decreto ingiuntivo n. 186/2019 reso dal Giudice di Pace di Termini
Imerese il 5 marzo 2019; con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 novembre 2022, l' ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1 assumendone l'infondatezza; con vittoria delle spese.
2. Sul merito dell'impugnazione
L'appello proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato. Parte_1
Ed invero, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, l'appellata, nel corso del giudizio di opposizione, ha allegato, a riprova del proprio credito, le fatture commerciali ed i relativi documenti di trasporto recanti il timbro e la firma del vettore, i quali non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante.
Quest'ultima, infatti, si è limitata ad affermare che le fatture commerciali prodotte in giudizio, essendo documenti di formazione unilaterale da parte del creditore, non fossero idonee a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti né l'avvenuta fornitura della merce, senza tuttavia muovere specifiche contestazioni in ordine alla suddetta documentazione e ai fatti in essa rappresentati.
Se è vero, infatti, che nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore opposto (attore in senso sostanziale) provare il fatto costitutivo del proprio credito, è altrettanto vero che è onere dell'opponente (convenuto in senso sostanziale) prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda che, ove non specificatamente contestati, devono ritenersi pacifici.
A questo proposito la giurisprudenza ha, infatti, avuto modo di chiarire che “la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”
(ex multis, Cass. 23 marzo 2022, n. 9439; Cass. 17 giugno 2016, n. 12517).
Peraltro, come rilevato dal Giudice di prime cure, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti nonché l'avvenuta fornitura della merce hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal vettore, , il quale, escusso quale teste all'udienza del 16 Tes_1 novembre 2021, ha dichiarato di riconoscere i documenti di trasporto esibitigli e di avere effettuato personalmente la consegna della merce in favore dell'appellante.
Nessuna censura può, pertanto, essere mossa all'impugnata decisione.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da non può Parte_1 trovare accoglimento.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori minimi ed esclusa la fase istruttoria.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
711/2021, emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese e depositata in data 21 dicembre
2021, che conferma;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' , che si liquidano in complessivi euro 850,00 oltre Controparte_1 spese generali, iva e cpa, come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Termini Imerese, 20 marzo 2025 Il Giudice
Rossana Musumeci