Articolo 5 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903
Articolo 4Articolo 6
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18 dicembre 1977
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Versione
27 febbraio 1999
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Versione
27 aprile 2001
Art. 5. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) .
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) ;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) ;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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