Art. 5. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) .
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) ;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) ;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) ;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) ;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni.