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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8253 del R.G. 2018, riservata per la decisione con ordinanza del 15.04.2024 ed avente ad oggetto: “separazione giudiziale”;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Grazia Mappa, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Diego
Peluso n. 103, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 in virtù di procura in atti, dall'avv. Caterina Convertino, presso il cui studio, sito in
Massafra (TA) al c.so Italia n. 18, è elettivamente domiciliato;
-resistente- il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
Le parti precisavano le conclusioni, come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.04.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con ordinanza del 15.04.2024; nulla opponeva il Pubblico Ministero con visto del 29.04.2024.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
1 Con ricorso depositato in data 20.11.2018, la sig.ra , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario, a Palagiano (TA), in data 24.05.1993, con il sig.
Per_
, dalla cui unione erano nati i figli (il 21.07.1993), (il Controparte_1 Per_1
01.03.1996) e (il 13.02.2008) Per_3
proponeva domanda di separazione personale a causa della totale incomunicabilità venutasi a creare tra i coniugi, che ha determinato il venir meno della comunione spirituale e la rottura insanabile (cfr. pag.2 ricorso introduttivo), disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore , ad entrambi i genitori, con Per_3
collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
prevedendo a carico del l'assegno di mantenimento pari a complessivi € 1.000,00 CP_1
mensili (in ragione di € 250,00 per la coniuge ed € 250,00 per ciascun figlio).
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 19.02.2019, si costituiva in giudizio
[...]
il quale non si opponeva alla domanda di separazione, contestando Controparte_1
diffusamente le istanze economiche della ricorrente.
Deduceva che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, sebbene fosse un operaio specializzato elettricista, allo stato non svolgeva alcuna attività lavorativa e anche in passato non aveva mai avuto un'occupazione stabile;
precisava che la sua capacità lavorativa era stata fortemente incisa da un carcinoma gastrico, diagnosticato nel 2002, per il quale era stato sottoposto ad un intervento di gastroresezione e che dal 2008 è titolare di rendita INAIL pari ad € 727,83, in quanto dichiarato invalido al 34%.
Inoltre, evidenziava che la figlia , ormai da tempo, si era trasferita a Varsavia, ove Per_1 svolgeva regolare attività lavorativa presso la Teleperformace Polska; mentre, l'altra Per_ figlia, , lavorava come addetta alle pulizie presso un bed and breakfast di Palagiano.
Aggiungeva che anche la ricorrente, da diverso tempo, svolgeva attività lavorativa come collaboratrice domestica, sebbene non regolarizzata.
Chiedeva, dunque, nulla disporsi a titolo di mantenimento della ricorrente, ovvero, in subordine, di contenere nel minimo la quantificazione del dovuto;
che nulla fosse dovuto
Per_ a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, e , in quanto Per_1 economicamente indipendenti, svolgendo entrambe attività lavorativa. Quanto all'onere di mantenimento, nei confronti del figlio minore , si rendeva disponibile a versare Per_3 la somma mensile di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso al
50% delle spese straordinarie.
2 Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione coniugi, del 19.02.2019, il
Giudice delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla e l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3
prevalente presso la madre ed obbligo per il di contribuire al mantenimento della CP_1
Per_ e dei due figli, e , versando la somma di € 450,00 mensile (nella Pt_1 Per_3 misura di € 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
rimettendo le parti innanzi a sé quale Giudice istruttore, per il prosieguo. Nulla veniva disposto in ordine alla regolamentazione degli incontri del padre con il figlio , essendo, Per_3 all'epoca, il sottoposto alla misura cautela (emessa dal G.I.P. in data 14.01.2019) CP_1
di allontanamento dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla sig.ra e dai figli. Parte_1
Concessi i termini ex art.183, sesto comma c.p.c. e subentrata la scrivente al precedente
Giudice istruttore, preso atto della revoca della misura cautelare (cfr. ordinanza del
30.01.2020) e dell'assoluzione dai reati contestati al resistente nei confronti della moglie e del figlio minore (cfr. udienza del 03.02.2020), con l'ordinanza del Persona_4
28.04.2021, ammissiva dei mezzi istruttori, si disponeva la ripresa degli incontri padre- figlio in forma protetta, sotto la vigilanza dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Per_ Stante la costituzione, ad opera della figlia , di un nucleo familiare autonomo, che le consentiva di far fronte alle proprie esigenze senza il sostegno economico della sua famiglia di origine (cfr. verbale di udienza del 19.04.2021) veniva, altresì, disposta la revoca dell'obbligo di mantenimento in suo favore.
Espletati l'interrogatorio formale e la prova testimoniale articolati dalla ricorrente (nei limiti ammessi con ordinanza del 28.04.2021), l'istruttoria è stata in gran parte incentrata sul recupero del rapporto del con il figlio mediante l'ausilio dei Servizi CP_1 Per_3
Sociali, già delegati della presa in carico del nucleo familiare.
Tenuto conto di quanto relazionato dai Servizi incaricati, con nota di aggiornamento del
27.07.2021, circa l'opportunità di un approfondimento diagnostico volto a confermare o escludere eventuali problematiche, apparendo eccessivamente coinvolto nel Per_3 conflitto tra i genitori, è stato, altresì, disposto a beneficio del minore, l'avvio di un programma terapeutico presso il Servizio di Psicologia Clinica presso l'ASL di Taranto
(cfr. ordinanza del 12.10.2021).
3 Occorre evidenziare che, nel corso dell'odierno procedimento di separazione, la ricorrente, con ricorso depositato in data 24.01.2022, formulava istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti Covid 19 al figlio , Persona_4
stante il rifiuto opposto dal padre. Instaurato il contraddittorio e acquisita la necessaria documentazione medica, con provvedimento del 01.04.2022, il Tribunale autorizzava la somministrazione del vaccino anti Covid al minore, attribuendo alla madre la facoltà di condurre il figlio in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell'altro genitore.
Nelle more del giudizio, la con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., depositato in data Pt_1
22.07.2022, chiedeva l'autorizzazione al trasferimento a Genova, unitamente al figlio minore città nella quale avrebbe iniziato un nuovo percorso di studi Persona_4 Per_3 finalizzato al conseguimento del diploma presso l'Istituto Enaudi-Casaregis Galilei.
Veniva, dunque, disposto l'ascolto del minore, mediante l'ausilio del CTU dr.ssa all'esito, previa acquisizione della relazione del CTU, del 05.12.2022, Persona_5 con ordinanza del 19.02.2022, l'istanza veniva rigetta (rilevato, in particolare, che il minore risulta pienamente inserito nel contesto scolastico e sociale di riferimento, che appare adeguato ai suoi bisogni di crescita e di formazione; il consenso è espresso con riguardo all'eventuale trasferimento a Genova, che dovrebbe avvenire al termine dell'anno scolastico, cfr. verbale di udienza del 01.12.2022).
Al fine di assumere le opportune determinazioni concernenti l'affidamento, collocazione e regolamentazione del c.d. diritto di visita del minore, l'istruttoria proseguiva mediante il monitoraggio, ad opera dei Servizi incaricati, sul minore e sulla coppia genitoriale.
Con ricorso ex art. 709 c.p.c. depositato in data 22.03.2023, la ricorrente – sul presupposto della persistente conflittualità tra le parti e dell'atteggiamento screditante continuamente posto in essere dal nei suoi confronti, nonché del disinteresse tanto morale quanto CP_1
emotivo e materiale mostrato dal padre rispetto alle esigenze del figlio - chiedeva la modifica delle condizioni di affidamento del minore, autorizzando la madre ad operare e determinarsi autonomamente ed in via esclusiva nelle scelte afferenti il minore in maniera autonoma provvedendo unicamente ad informare il Sig. delle scelte CP_1
medesime.
Concluso il percorso terapeutico messo in atto, presso il Servizio di Psicologia Clinica, a favore del minore ed acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza, a trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c.,
4 del 11.04.2024; all'esito, con ordinanza del 15.04.2024, veniva riservata in decisione con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. per lo scambio degli atti conclusivi.
2. Sulla domanda di separazione personale tra i coniugi.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, la domanda di separazione personale tra i coniugi, chiesta in ricorso, deve essere accolta.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza;
né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare - in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive -
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile allo stato la convivenza.
Nel caso in esame deve senz'altro accogliersi la domanda principale avanzata dalla ricorrente, alla quale ha espressamente aderito il resistente, richiedendo anch'egli statuizione in tal senso e confermando così l'irreversibile crisi del legame matrimoniale.
L'obiettivo deteriorarsi dei rapporti, così come evincibile dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti e l'elevato conflitto, perdurante sino ad oggi, comprova una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Sull'affidamento del figlio minore.
Per quanto riguarda l'affidamento del minore , la richiesta di affidamento esclusivo Per_3
formulata dalla madre con ricorso ex art.709 c.p.c. merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale
5 estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (cfr. da ultimo Cass. ord. n.
9181/14).
L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio di quella che oggi viene definita dal novello tenore del codice “responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con
“provvedimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (cfr.
Tribunale Palermo sez. I, 02/10/2023).
In particolare, secondo l'orientamento dominante della Cassazione, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione dell'obbligo di mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali e la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso.
Tanto premesso, nella specie, sin dall'adozione dei provvedimenti presidenziali (2019), il è rimasto totalmente inadempiente rispetto all'obbligo di mantenimento a suo CP_1
carico, manifestando, con tale atteggiamento, di non avere alcuna volontà di fronteggiare i bisogni materiali del figlio, magari anche offrendo una somma di importo inferiore rispetto a quello fissato dal Giudice e di non profondere alcun impegno diretto a soddisfare le (preminenti) esigenze del minore.
Quanto al discontinuo esercizio del diritto di visita, preliminarmente deve evidenziarsi che gli ostacoli asseritamente frapposti dalla madre del minore agli incontri padre-figlio, sono rimasti sforniti di prova (e prima ancora, alcuna condotta oppositiva della madre è stata specificamente allegata).
6 Dalle ultime relazioni dei Servizi Sociali emerge che, ormai da tempo, e il padre Per_3 non hanno più alcun contatto neppure telefonico;
che a fronte dell'atteggiamento rifiutante del figlio (dopo brevi periodi in cui i due hanno condiviso delle attività e ripreso il dialogo), il padre rimane restio a cercare più spesso il figlio, lasciandolo così libero di scegliere e non insistendo più di tanto;
il sig. racconta che a lui basterebbe anche CP_1
prendere ogni tanto un caffè con il figlio, ma non ottenendo risposta favorevole da parte di , di conseguenza non si attiva ulteriormente affinché possa vederlo, lasciandolo Per_3
così libero di scegliere e non insistendo più di tanto, quasi rassegnato di tale comportamento del figlio (cfr. relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Palagiano, del
24.02.2023 e del 05.09.2023).
Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il rapporto tra e il padre - già discontinuo, in Per_3
quanto a brevi periodi di avvicinamento si alternavano periodi di assoluto allontanamento tra i due - è pressocché inesistente, deve escludersi che il minore riconosca nel padre una figura genitoriale di riferimento, al pari della madre.
Inoltre, il comportamento inerte del padre rispetto all'atteggiamento di chiusura del figlio e la persistente incomunicabilità tra i coniugi, appaiono senz'altro disfunzionali rispetto all'assunzione di scelte condivise nell'interesse del minore.
Ciò posto, in considerazione della discontinuità nella frequentazione del minore e del grave inadempimento rispetto all'obbligo di mantenimento del figlio, con evidente incapacità del padre di far fronte alle necessità non solo materiali, ma anche educative e affettive del minore, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». Nella specie, non vi sono ragioni per derogare all'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
In ordine alla regolamentazione degli incontri del minore con il genitore non affidatario, il Collegio - tenuto conto che nei brevi periodi di avvicinamento, i due si sono incontrati liberamene e in considerazione dell'età di , ormai prossimo al compimento dei 17 Per_3
anni - reputa opportuno rimettere l'attuazione degli incontri all'accordo delle parti, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
7
4. Sul mantenimento del figlio minore.
Quanto alle questioni economiche concernenti il contributo paterno al mantenimento del figlio, si reputa equo confermare l'importo stabilito con l'ordinanza presidenziale del
19.02.2019, ossia la somma mensile di € 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50 % di spese straordinarie
Preliminarmente giova osservare che la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli risponde ad un superiore interesse della prole, non disponibile dalle parti, tanto è vero che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora il figlio, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia ancora dipendente dai genitori.
Inoltre, si deve considerare che, a seguito della separazione dei coniugi, nel quantificare l'ammontare dell'assegno, deve osservarsi il principio di proporzionalità rispetto alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, per come sancito dall'art. 337-ter c.c., il che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto in costanza di convivenza (cfr. Cass. n.19455/2019), dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. altresì Cass. n.25134/2018); in quest'ottica, lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli, a cui i genitori sono tenuti a far fronte anche a seguito della separazione personale, sussistendo per loro il dovere di mantenere, educare, istruire i figli di cui all'art. 147 c.c. che ora rimanda all'art. 315-bis c.c., è correlato anche al livello economico sociale dell'intero nucleo familiare (cfr. Cass. n.4811/2018).
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole.
Tanto premesso, nella specie, il operaio specializzato elettricista è dotato di CP_1
capacità lavorativa ed in considerazione dalle evidenze processuali – da cui non emergono
8 fatti sopravvenuti, rispetto alla fase presidenziale, idonei ad incidere sulla situazione reddituale delle parti – e non risultando in atti ulteriore documentazione reddituale alla quale ancorare una diversa quantificazione del predetto assegno, si reputa congruo confermare in € 150,00 mensili, l'assegno di mantenimento a favore del figlio, oltre rivalutazione ISTAT.
5. Sul mantenimento del coniuge.
Quanto alla domanda di mantenimento svolta dalla , si deve premettere che durante Pt_1
la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono la circostanza che al richiedente non sia addebitabile la separazione e quella secondo cui lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
La valutazione dell'inadeguatezza dei redditi va effettuata sulla base delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, sicché occorre avere riguardo essenzialmente al tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza matrimoniale, quale indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia. Inoltre, occorre considerare l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei coniugi, tenuto conto dei redditi da lavoro (quali risultano dalle dichiarazioni delle parti) ed ogni altra utilità economicamente valutabile.
Nel caso di specie, valutate le condizioni economiche delle parti e, in particolare,
l'evidente disequilibrio tra lo stato di inoccupata della ricorrente - non essendo emerse nel corso dell'istruttoria, ulteriori circostanze che in concreto incidono sulla posizione economica della - e la capacità lavorativa del resistente, può confermarsi l'assegno Pt_1
di mantenimento a favore della ricorrente, nella misura di € 150,00 mensili.
6. Sulla domanda risarcitoria.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2043 c.c. in ragione dell'omesso mantenimento nella misura stabilita dal
Tribunale e del nocumento che il disinteresse alla quotidianità del minore e la mancata
9 partecipazione alle scelte di rilievo del medesimo hanno provocato in termine di sofferenza affettiva e fisica.
In particolare, la domanda risarcitoria non può essere trattata in un unico giudizio insieme alla domanda di separazione personale, poiché trattasi di domande connesse solo soggettivamente ex art. 33 c.p.c., mentre non ricorre alcuna ipotesi qualificata di connessione, che in base al disposto dell'.art. 40 c.p.c. costituisce presupposto indispensabile per effettuare il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, quello speciale del giudizio di separazione e quello ordinario della domanda risarcitoria.
Com'è noto, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospettano domande soggette al rito ordinario che, come nel caso in esame, siano autonome e separate rispetto alla domanda di separazione personale.
7. Sulle spese di lite.
In ragione dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza rispetto alle istanze economiche, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
a) pronuncia la separazione, per fatti oggettivi, dei coniugi , nata a Parte_1
Castellaneta il 14.02.1975 e nato a [...] il [...], Controparte_1
uniti in matrimonio in Palagiano (Ta) in data 24.05.1993 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palagiano (Ta) al n. 21, Parte II, Serie A, anno 1993;
b) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palagiano (Ta), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
10 c) dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre Per_3 [...]
, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale in via esclusiva per le Parte_1 scelte ordinarie, rimettendosi all'esercizio concordato della responsabilità genitoriale, le scelte concernenti le questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale);
d) dispone che corrisponda a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
10 di ogni mese, l'importo di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
oltre al 50% Per_3
delle spese straordinarie come da Protocollo vigente;
e) dispone che corrisponda a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
10 di ogni mese, l'importo di euro 150,00 a titolo di assegno di mantenimento, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
f) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente;
g) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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