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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 787/ 2022
TRA nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. NAPPO MARIANNA presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' avv.to
MALAFRONTE PASQUALE con il quale elettivamente domicilia in CORSO NAZIONALE 330 SCAFATI Resistente NONCHE'
in persona del legale rappresentate p.t. rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Laura Lembo con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via nuova Poggioreale. Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la impugnazione della intimazione di pagamento n. 071 2021 90168060 61 000 in relazione
1 a : 1) la cartella esattoriale n. 071 2014 0004459741 000, relativa agli anni 2011-12-13; 2) la cartella esattoriale n. 071 2014 0102359326 000, relativa agli anni 2012-13-14; 3) la cartella esattoriale n. 071 2015 0082830420 000, relativa agli anni 2013-14- 15; 4) la cartella esattoriale n. 071 2015 0154097633 000, relativa all'anno 2015; 5) la cartella esattoriale n. 071 2017 0060101784 000, relativa agli anni 2016-17; 6) la cartella esattoriale n. 071 2017 0121760481 000, relativa agli all'anno 2017; 7) la cartella esattoriale n. 071 2019 0004527475 000 relativa all'anno 2018 (la definizione della causa subiva un rallentamento anche per i rinvii determinati dalle parti). Sempre in via pregiudiziale, si deve rilevare che, in base al ricorso introduttivo ed alla documentazione prodotta, emerge che vengono contestati, in questa sede, solo dei crediti previdenziali, nessun problema ponendosi quindi, in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del presente giudice.
In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02).”. In particolare risultano correttamente individuati gli atti impugnati. Sempre in via pregiudiziale si deve rilevare che non si deve dichiarare alcuna decadenza dall'impugnazione, considerata la data di deposito del ricorso, a prescindere da ogni considerazione sulla natura dell'atto impugnato. Ancora in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto degli atti impugnati, che degli asseriti vizi degli atti impugnati, deve affermarsi sia la legittimazione passiva dell' che del Commissario Governativo (cfr. anche CP_2
Cass. 3242/07:” Nell'ambito del contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di
2 accertamento. (Nella specie, in cui il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo). “). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito in ordine alle censure relative appunto alla sussistenza dello stesso cfr. anche Cass. 5532/08. Sempre in via pregiudiziale bisogna ritenere l'ammissibilità dell'azione proposta (questione anch'essa rilevabile d'ufficio). Infatti anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 24215/09) che nega l'ammissibilità di un'azione di accertamento negativo, il ricorso avrebbe comunque i requisiti di sostanza e di forma di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (che sarebbe comunque di competenza di questo giudice essendo assoggettata inoltre al rito del lavoro). Nessuna decadenza sembra poi prevista in relazione ai vizi dedotti con riferimento all'intimazione di pagamento. Ancora in via pregiudiziale appare opportuno chiarire che qualora risultasse provata la notifica delle cartelle esattoriali, nel presente giudizio non potrebbero essere annullati e revocati degli atti che avrebbe dovuto eventualmente essere impugnati nei termini previsti a pena di decadenza, ma potrebbe solo essere accertata la eventuale prescrizione del credito in essi indicato maturata dopo la notifica degli stessi. Al riguardo è superfluo rilevare che anche quando un credito è stato accertato da un titolo giudiziale, eventualmente passato in giudicato, lo stesso può ovviamente ugualmente prescriversi come si evince dal disposto dell'art. 2953 c.c. A fortiori tale principio deve affermarsi quando non si sia in presenza di un titolo esecutivo giudiziale. Sussiste quindi un interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di prescrizione del credito. Al riguardo non trattandosi di un titolo esecutivo giudiziale non può trovare applicazione l'art. 2953 c.c. secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, in base al quale :” Poiche' la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non e' possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale;
pertanto non e' applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennai 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennita' di maternita' che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.” (cfr. Cass. 5710/99). Questo giudice è consapevole dei contrasti
3 giurisprudenziali verificatisi sul punto ma ritiene condivisibili le argomentazioni della giurisprudenza appena citata (cfr. anche Tribunale Torino, sez. lav., 01/07/2014, n. 1494). La durata quinquennale della prescrizione è stata da ultimo affermata dalla sentenza della Cassazione 23397/16 (cfr. tuttavia anche Cass. 4338/2014). Deve, quindi, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.”. Orbene manca la prova di una rituale spedizione della 2° raccomandata nelle notifiche ex 140 c.p.c.. Quindi non possono considerarsi valide tutte le notifiche prodotte in atti effettuate, appunto, ex art. 140 c.p.c.. Non è quindi necessario esaminare altri profili di eventuale invalidità della notifica, quali quelli inerenti al luogo dove è stata effettuata la notifica ed agli altri adempimenti formali. Risulta viceversa valida la notifica relativa alla cartella esattoriale n. 071 2019 0004527475 000 (relativa all'anno 2018) che risulta ricevuta dal padre. Tuttavia devono considerarsi valide le notifiche degli atti interruttivi depositate in atti, considerata al data di cancellazione dal registro delle imprese, alla luce di un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, secondo il quale:”
4 Ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso. La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale cosicché, a norma dell'art. 15 comma 3 l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, che costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare, quando la notificazione non può essere compiuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore, può procedersi presso la sede risultante dal registro delle imprese.” (cfr. Cass. 6866/2022). Considerati gli anni a cui si riferiscono i contributi quindi la prescrizione non appare comunque decorsa. Infine, per ciò che concerne le cartelle n° 071 2017 0060101784 e 071 2017 0121760481 000, relative agli anni 2016 e 2017, considerata anche la sospensione della prescrizione per la c.d. emergenza COVID, la prescrizione non appare comunque decorsa a prescindere dalla notifica. Conseguentemente le somme relative ai premi indicati nelle predette cartelle non sono, comunque, CP_2 prescritte e possono essere richieste nella intimazione di pagamento. Viceversa con riferimento alla cartella esattoriale n. 071 2019 0004527475 000, poiché quest'ultima cartella andava impugnata tempestivamente per dedurre eventuali suoi vizi e non risulta maturata alcuna prescrizione successivamente ad essa, nessuna censura può essere esaminata relativamente alla stessa. Nessuna prescrizione quindi risulta maturata. Tuttavia in base ad un orientamento della giurisprudenza a cui si aderisce:”L'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia
5 stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva.” (cfr. Tribunale Salerno sez. lav., 05/12/2019, n.2809). Deve, quindi, dichiararsi la parziale nullità della intimazione di pagamento per un vizio formale, non risultando la validità della notifica di alcune cartelle presupposte, pur non risultando prescritti i crediti (che potranno eventualmente essere di nuovo CP_2 richiesti). Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese devono essere compensate in considerazione della controversia e novità delle questioni esaminate e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la nullità della intimazione di pagamento n° . 071 2021 90168060 61 000 relativamente ai crediti indicati nelle CP_2 cartelle esattoriali nn° 071 2014 0004459741 000, 071 2014
0102359326 000, 071 2015 0082830420 000, 071 2015 0154097633 000, 071 2017 0060101784 000, 071 2017 0121760481 000, rigettando per il resto il ricorso;
2) compensa le spese;
3)è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 17.2.2025 IL GIUDICE (dott. Giovanni Favi)
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