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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 705/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 705 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] ), e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...] ), in proprio e Parte_2 C.F._2 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
, nata a [...] il [...] );
[...] C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Santoro per procure allegate all'atto di appello;
- appellanti -
E
; Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Vuolo per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
(già e ); Controparte_2 CP_3 CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Di Gregorio per procura allegata alla comparsa di risposta;
, con sede in alla piazza S. Onofrio n. 4 Controparte_5 CP_2
(c.f. e p.iva ); P.IVA_1 contumace;
- appellati -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5631/2023, pubblicata il 13/12/2023.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Giudice Dr. Giuseppe
Barbato, accogliere esclusivamente nei confronti dell Controparte_6
, in persona del suo legale rapp.re p.t., sedente in alla Via Nizza,
[...] CP_1 tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado ma, purtroppo, non accettate nelle debite proporzioni che qui espressamente ed integralmente si riportano: “accertata la responsabilità dell , Controparte_6 nella veste e qualità in atti, condannare quest'ultima al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, patito iure hereditario ed iure proprio, segnatamente nella misura di euro 136.630,58 per senza alcuna Parte_1 decurtazione ed euro 109.304,30 con la decurtazione del 20%, di euro 141.038,03 per senza alcuna decurtazione ed euro 112.830,60 con la decurtazione Parte_2 del 20%, di euro 49.760,18 senza nessuna decurtazione ed euro 39.808,20 con la decurtazione del 20% per , ed alla ulteriore somma liquidata Persona_1 di euro 9.377,96 per danno biologico terminale iure hereditario, oltre che al risarcimento del danno da valutarsi in maniera equa risultante dal relativo cospicuo aumento per l'esatto calcolo del punteggio e per la ponderata attribuzione del medesimo sempre in riferimento allo stesso danno oppure il risarcimento dell'intero danno da liquidarsi in via equitativa, nonché alla corresponsione delle spese e competenze legali da liquidare a questo difensore aumentate ex lege per la pluralità di parti, pari ad euro 45.874,43, comprensive di accessori di legge, e soltanto gradatamente con eventuale applicazione della compensazione nelle misura di ¼, pari ad euro 34.405,83, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di cui se ne chiede formalmente l'aumento ex art. 4 D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ed int., oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata : “1) in via preliminare e in rito, Controparte_1 dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto e per l'effetto confermare la impugnata sentenza n. 5631/2023; 2) nel merito, respingere l'appello
2 proposto perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata. 3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/ 2014, come modif. con
d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori)”.
Per l'appellata : “in via pregiudiziale - Controparte_2
Dichiarare e confermare l'assenza di legittimazione passiva di questa . A CP_1 tal fine si evidenzia che, in assenza di domande rivolte a questa Amministrazione, non potrà essere pronunciata alcuna condanna a qualsiasi titolo nei confronti della
Nel merito - Non si individuano domande rivolte nei confronti della Parte_3
Qualora l'intento di parte ricorrente fosse quello di rivolgere Parte_3 domande di risarcimento anche nei confronti della se ne chiede il Parte_3 rigetto per tutti i motivi su esposti. - Condannare parte appellante al pagamento delle spese sostenute dalla per la costituzione in giudizio, stante Parte_3
l'evidente carenza di legittimazione passiva della stessa nel presente giudizio e per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e compensi professionali, come per legge”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Alle ore 13.36 del 4.10.2013, alla trentaquattresima settimana di gravidanza, si recò presso il presidio ospedaliero “San Luca” di Vallo della Parte_2
Lucania, ove le indagini clinico-strumentali evidenziarono la rottura prematura delle membrane pretermine. Informata della necessità di assistenza da parte di una struttura dotata di terapia intensiva neonatale, la donna venne trasferita all'ospedale
“S. Maria della Speranza” di AT, ove giunse alle ore 17.00. Il giorno successivo, alle ore 11.30 diede alla luce il piccolo con un parto Persona_2 spontaneo.
In data 5.11.2013 il neonato, che presentava una patologia polmonare cronica o displasia polmonare, associata ad una sepsi da TA Warneri, venne trasferito l di Durante la degenza a Controparte_5 CP_2 le condizioni si aggravarono (un episodio di emorragia cerebrale CP_2 intraventricolare e crisi di desaturazione fino ad un quadro diffuso di
“encefalomalacia multicistica” ed episodi settici). Infine, il piccolo venne Per_2 ricoverato in data 25.3.2014 presso il reparto di pediatria dell'Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” di Potenza, ove cessò di vivere il 5.4.2014.
3 Tanto premesso, la sentenza in oggetto afferma che la morte del piccolo Per_2 deve “senz'altro ricondursi, per quanto di interesse in questa sede, alla condotta dell'“ ”, con riguardo all'omessa prevenzione Controparte_7 delle infezioni nosocomiali, nonché alla condotta dei sanitari dell'“Ospedale pediatrico Bambin Gesù di , con riferimento alla condotta attendista assunta CP_2 in merito all'intubazione del piccolo , nonché con riguardo all'erronea Per_2 assistenza ventilatoria effettuata in data 17.11.2013” e che le condotte assistenziali inadeguate che hanno concorso a causare la morte vanno attribuite nella misura del
60% ai sanitari dell' “S. Maria della Speranza di AT”, nella misura CP_5 del 30 % ai sanitari dell'ospedale pediatrico “Bambin Gesù” e nella misura del 10% ai sanitari dell'ospedale “S. Carlo di Potenza”.
Il danno “iure hereditatis”
La sentenza accerta, conseguentemente, la sussistenza della responsabilità contrattuale dell' e dell'Ospedale “Bambin Gesù” (stante l'efficacia CP_8
Part protettiva del contratto di spedalità tra l' la partoriente estesa al neonato, prima del parto, ed il rapporto contrattuale direttamente con il piccolo , dopo la Per_2
Part sua nascita, con l' e con l'ospedale “Bambin Gesù”) per il danno non patrimoniale patito direttamente dal minore deceduto, trasmissibile “iure hereditatis” ai genitori ( e e alla sorella ( Parte_1 Parte_2 [...]
, nella sola componente del cd. “danno biologico terminale”, Persona_1 corrispondente ai postumi invalidanti sofferti dal momento della nascita fino all'exitus. Esclude, invece, la componente “iure hereditatis” del c.d. “danno morale catastrofale”, o da lucida agonia, consistente nello stato di sofferenza della vittima nell'assistere all'ineluttabile fine-vita (“il piccolo , oltre ad essere deceduto Per_2 ad appena sei mesi di vita, sin da subito versava in condizioni di grave distress respiratorio, …. dovendosi escludere la possibilità da parte dello stesso di una specifica consapevolezza dell'avvicinamento della morte”).
Quanto alla liquidazione del “danno biologico terminale”, trasmissibile “iure hereditatis”, la sentenza distingue il periodo di invalidità imputabile esclusivamente all'ospedale di AT (dalla data di nascita del 5.10.2013, in cui già si riscontrava la positività dello stesso allo Staphylococcus epidermidis, al 9.11.2013, pari a 36 giorni) da quello imputabile anche all'ospedale di (dal 10.11.2013, CP_2 data in cui veniva riscontrata la prima condotta censurabile, consistita mancata ripresa della ventilazione con tubo orotracheale nonostante le crisi di desaturazione, alla data della morte del 5.4.2014, pari a 146 giorni) e liquida l'importo giornaliero
4 di € 99,00 previsto dalle tabelle di Milano per invalidità temporanea assoluta, escludendo l'incremento per personalizzazione.
Gli importi risultanti per il periodo di invalidità imputabile solo all'ospedale di
AT (€ 3.564,00 – pari a 36 giorni x € 99,00) e per quello imputabile anche all'ospedale di (€ 14.553,00 – pari a 147 x 99,00) vengono ridotti della quota CP_2 del trenta per cento (rispettivamente, € 2.494,80 ed € 10.187,10), considerato che,
“trattasi di un feto di pochi mesi di vita, dovendosi pertanto escludere una specifica capacità di discernimento da parte dello stesso, con l'annessa impossibilità di percezione, sin dal momento della nascita, di un significativo sconvolgimento esistenziale in parte qua. Per altro verso, deve altresì essere adeguatamente considerata anche la situazione di deficit neurologico non imputabile ad alcuno degli enti convenuti, che, sulla scorta delle risultanze peritali, avrebbe comunque ragionevolmente inciso in merito alla necessità del ricovero del neonato ed alla relativa inabilità temporanea, pur non configurandosi quale causa esclusiva di tale danno biologico temporaneo”.
Pertanto, la sentenza condanna al risarcimento del danno biologico terminale in favore degli eredi di ( e in proprio Persona_2 Parte_1 Parte_2
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
, nei limiti della corrispondente quota ereditaria, sia l' (capo1a),
[...] CP_8 nella misura di € 8.607,00 (€ 2.494,80 + il 60% di € 10.187,10 - pari ad € 6.112,20 -
), sia l (capo 2a) nella misura di € 3.056,10 Controparte_5
(pari al 30% di € 10.187,10).
Il danno “iure proprio”
La sentenza afferma, inoltre, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell' e dell'Ospedale “Bambin Gesù” per il danno non patrimoniale CP_8 patito direttamente dai congiunti (danno “iure proprio” per la perdita parentale), liquidabile, in base al sistema a punti delle tabelle di Milano del 2022, in €
208.630,00 per (€ 3.365,00 x 62 punti - di cui 28 per l'età della Parte_1 vittima primaria, 20 per l'età della vittima secondaria, 0 per la convivenza, 12 per la sopravvivenza di due familiari e 2 per la sofferenza interiore -), in € 215.360,00 per
(€ 3.365,00 x 64 punti - di cui 28 per l'età della vittima primaria, 22 per Parte_2
l'età della vittima secondaria, 0 per la convivenza, 12 per la sopravvivenza di due familiari e 2 per la sofferenza interiore -) e in € 75.982,40 per Persona_1
(€ 3.365,00 x 52 punti - di cui 20 per l'età della vittima primaria, 20 per l'età della vittima secondaria, 0 per la convivenza, 12 per la sopravvivenza di due familiari -).
5 La sentenza ritiene di dover ridurre tali importi, per “l'eccezionalità della situazione”, del 40% per i genitori e del 50% per la sorella minore, al fine di adeguare la liquidazione standard alla fattispecie concreta. Considera, a tal fine, da un lato, che il pregiudizio interiore di natura morale e quello esteriore dinamico- relazionale sono contenuti (non è stato dedotto il significativo stravolgimento esistenziale della vita dei congiunti a seguito della morte del piccolo;
si Per_2 trattava di un feto di poche settimane di vita, circostanza che incide sul tenore e sull'intensità del rapporto affettivo;
la breve esistenza del piccolo è stata Per_2 tragicamente contrassegnata dalla persistente degenza ospedaliera, che pure deve ritenersi idonea ad intaccare il rapporto parentale in esame e ad incidere sulla conseguente presumibile sofferenza patita); dall'altro lato, che è stato riscontrato
“un danno neurologico” non imputabile alla condotta dei sanitari (riconducibile, tra l'altro alla “possibile compresenza di lesioni ipossico-ischemiche non diagnosticate”), il quale, pur se inidoneo a cagionare la morte del piccolo , Per_2 come precisato dai consulenti d'ufficio, ha però contribuito alla degenerazione delle condizioni cliniche del piccolo paziente e avrebbe ragionevolmente inciso in termini significativamente negativi sulla sua esistenza. “E non v'è dubbio che anche tale circostanza debba essere adeguatamente valorizzata in merito alla valutazione della sofferenza patita”. Per la sorella, inoltre, “deve adeguatamente valorizzarsi anche la circostanza che l'odierna attrice non aveva compiuto ancora due anni all'epoca dei fatti: sicché, in assenza di specifici elementi di prova di segno contrario, deve ritenersi che tale riscontro incida negativamente con riguardo alla capacità di discernimento della piccola con riguardo agli eventi che Persona_1 interessarono il fratello e, di conseguenza, sulla relativa sofferenza così patita”.
Il giudice di primo grado riconosce, pertanto, la risarcibilità del danno “iure proprio” in favore dei genitori della vittima, ridotto del 40%, nella misura di €
125.178,00 in favore di (60% di € 208.630,00) e di € Parte_1
129.216,00 in favore di (60% di € 215.360,00). Nonché la risarcibilità Parte_2 del danno “iure proprio” in favore della sorella della vittima, , Persona_1 ridotto del 50%, nella misura di € 37.991,20 (50% di € 75.982,40).
Conseguentemente, la sentenza condanna l' al risarcimento del danno CP_8
“iure proprio”, che liquida in € 75.106,80 (pari al 60% di € 125.178,00) in favore di
(capo 1b), in € 77.529,60 (pari al 60% di € 129.216,00) in Parte_1 favore di (capo 1c) e in € 22.794,60 (pari al 60% di € 37.991,20) in Parte_2 favore di (capo 1d). Persona_1
6 Condanna l al risarcimento del danno “iure Controparte_5 proprio”, che liquida in € 37.553,40 (pari al 30% di € 125.178,00) in favore di
(capo 2b), in € 38.764,80 (pari al 30% di € 129.216,00) in Parte_1 favore di (capo 2c) e in € 11.397,30 (pari al 30% di € 37.991,20) in Parte_2 favore di (capo 2d). Persona_1
Le altre statuizioni
La sentenza rigetta le ulteriori domande di risarcimento dei danni (il danno patrimoniale e il danno biologico “iure proprio”) proposte da e Parte_1
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_2 minore , sia nei confronti dell' (capo 3), che nei Persona_1 CP_8 confronti dell'Ospedale pediatrico “Bambin Gesù” (capo 4).
Il giudice di prime cure espone, quanto al danno patrimoniale, che non risulta allegata, prima ancora che provata, la sussistenza di voci di danno emergente e/o di lucro cessante patite dagli attori in ragione della vicenda per cui è causa;
quanto al danno biologico, che il “parere pro veritate”, prodotto in giudizio, sostiene che a causa “dell'improvvisa e drammatica esperienza del parto Parte_2 pretermine, con la morte del figlio, ha strutturato un danno psichico permanente che caratterizza classicamente il disturbo da stress post traumatico, complicato da disturbo d'ansia generalizzata”, idoneo a configurare un danno biologico permanente quantificato nella percentuale del 18%; che, tuttavia, non risulta in atti documentazione medica di provenienza pubblica atta a certificare l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli di rilievo clinico;
che non è stato acquisito alcun elemento di prova, oltre che con riguardo all'esistenza della patologia, anche con riguardo alla specifica riconducibilità eziologica della stessa ai fatti oggetto di contestazione;
che non vi è prova delle condizioni di salute della donna nel periodo antecedente ai fatti di causa, onde non è possibile in alcun modo inferire la sussistenza di un peggioramento delle stesse in ragione della vicenda oggetto di causa in questa sede;
che non risulta provato che gli altri attori avessero riportato tale specifica figura descrittiva di danno non patrimoniale a causa dei fatti oggetto di causa.
La sentenza rigetta le domande risarcitorie “iure proprio” proposte nei confronti dell (capo 5) e dell'Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” dagli altri CP_8 parenti della vittima (nonni, zii e cugini).
Rigetta le domande risarcitorie formulate dagli attori nei confronti dell'
[...]
(capo 7) per difetto di titolarità passiva, poiché non risulta alcuno specifico Pt_3
7 coinvolgimento di tale ente nella causazione del decesso del piccolo , né Per_2 risulta in alcun modo ad esso imputabile l'operato dei sanitari dell'Ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di trattandosi di enti del tutto autonomi. CP_2
Infine, la sentenza regola le spese processuali (capi 8 - 13).
L'appello e in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla figlia minore , propongono appello avverso la Persona_1 sentenza.
Premesso che in pendenza del termine per l'impugnazione hanno avanzato una proposta transattiva, la quale ha sortito esito positivo solo nei confronti dell' , mentre alcun riscontro ha ottenuto dall' Controparte_5 [...]
, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza solo nei confronti di CP_8 quest'ultima e, specificamente, nella parte in cui riduce del 30% la liquidazione del danno biologico terminale (trasmesso iure hereditatis) e, relativamente alla liquidazione del danno “iure proprio” per la perdita parentale, nella parte in cui decurta la liquidazione, per “l'eccezionalità della situazione”, del 40% per i genitori e del 50% per la sorella e calcola erroneamente il punteggio, senza riconoscere punteggi aggiuntivi.
Quanto alle decurtazioni, gli appellanti criticano la valutazione del primo giudice, secondo cui la breve esistenza del piccolo e la persistente degenza Per_2 ospedaliera incidono sull'intensità del rapporto affettivo con i genitori e la sorella, non comportando alcun stravolgimento esistenziale nella loro vita, e sulla loro sofferenza. A loro avviso, non sono state apprezzate altre circostanze, quali gli errori sanitari che hanno causato la morte del congiunto, la degenza ospedaliera dalla nascita al decesso, il trasferimento presso più strutture sanitarie e la condizione di permanenza in loco dei genitori per tutto il periodo interessato.
Osservano che perdere una persona cara è un evento sicuramente doloroso e straziante, in modo particolare quando la morte avviene in ospedale per un errore medico;
che al dolore si aggiunge la rabbia e tutto ciò provoca radicali cambiamenti di vita, oltre che sofferenza interiore per il venir meno del rapporto, e porta ad affrontare la vita in modo diverso;
che la mancanza di convivenza non può di certo attenuare il legame;
che il patimento causato dalla perdita del piccolo ha Per_2 creato una grave lesione alla integrità psicofisica dei familiari (mamma, papà e sorella), per cui ne è derivato uno stato di sofferenza soggettiva ed un cambiamento peggiorativo della loro salute psichica;
che, contrariamente a quanto sostenuto, da
8 una attenta analisi del quadro clinico emerge che anche il danno neurologico è dovuto a malpractice sanitaria;
che la cospicua riduzione del danno pregiudica il giusto ristoro dei familiari per la perdita del proprio congiunto.
Gli appellanti lamentano, poi, che i punti attribuiti a (62), a Parte_1
(64) e a (52) scontano un errore di calcolo (pur Parte_2 Persona_1 considerando soltanto il 2% stabilito in sentenza, l'ammontare del relativo punteggio da assegnare raggiunge, rispettivamente, la somma di 67, di 69 e di 73) e una erronea applicazione del parametro E delle tabelle di Milano del 2022 concernente la relazione affettiva, data l'esiguità del punteggio.
Sostengono che tale parametro prevede l'attribuzione di punti fino a 30, in presenza di una relazione affettiva molto intensa;
che il punteggio attribuito ai genitori (2%) è irrisorio, mentre per la sorellina è stato addirittura escluso;
che, in tal modo, i criteri di liquidazione non sono stati adattati alla peculiarità del caso, in modo particolare per la sorellina , per la quale è inesatta anche Persona_1
l'età al momento della morte del fratello (2 anni e 11 mesi, anziché un anno e dieci mesi) e che, oltre alla capacità di discernimento, è in grado anche di provare sofferenza per il gravissimo evento;
che la sofferenza interiore patita e lo stravolgimento della vita degli odierni appellanti (c.d. vittime secondarie) richiede l'attribuzione di un incremento risarcitorio in ragione della qualità ed intensità della relazione affettiva caratterizzante lo specifico rapporto parentale perduto.
Gli appellanti impugnano anche, sempre con riguardo al solo rapporto processuale con l' , la compensazione parziale delle spese di lite e la loro CP_8 liquidazione.
Sul punto, la sentenza di primo grado compensa per la metà le spese processuali, giustificandola con la “oggettiva complessità delle questioni giuridiche e del caso clinico oggetto di contestazione, in uno alla soccombenza parziale così riscontrata
(risultando accolte esclusivamente le domande di risarcimento con riguardo alla figura descrittiva di danno non patrimoniale del danno parentale, tra l'altro in misura significativamente ridotta rispetto a quanto originariamente richiesto, oltre al danno biologico terminale patito iure hereditatis)”. Condanna l' al CP_8 rimborso in favore dagli attori, odierni appellanti, della restante metà, che liquida per intero in € 557,65 per spese vive e in € 22.457,00 per onorario (secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii corrispondente al valore della causa da € 260.001,00 ad € 520.000,00), oltre spese generali, cassa ed iva, con attribuzione al difensore antistatario (capo 8). Non ritiene
9 sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4, comma
2, del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, “tenuto conto non solo dell'oggettiva identità delle questioni giuridiche prospettate da parte dei singoli attori, nonché dell'unicità della linea difensiva seguita - anche a voler prescindere dalla genericità delle allegazioni di cui si è detto -, ma anche dell'oggettiva comunanza delle questioni giuridiche prospettate da parte dei convenuti (Cass. Civ., Sez. III, 19.5.2021, n.
13595)”.
Gli appellanti disapprovano quest'ultimo punto, ritenendo il mancato aumento per l'assistenza di più soggetti con la stessa posizione “frutto di un uso distorto del demandato potere discrezionale del giudice di merito” e priva di pregio la ragione addotta, vale a dire l'oggettiva identità delle questioni giuridiche prospettate, la unicità della linea difensiva e l'oggettiva comunanza delle questioni giuridiche prospettate. Sostengono che la liquidazione deve tenere in debita considerazione anche il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, le condizioni soggettive del cliente e i risultati conseguiti.
Avversano anche la compensazione per la metà delle spettanze professionali, poiché l'accoglimento delle domande comporta la condanna dell al CP_8 pagamento integrale delle spese, secondo il principio di soccombenza, o quantomeno la compensazione soltanto di ¼, come disposto per i difensori delle altre altri parti, sempre dopo il relativo aumento. Rammentano che è soccombente la parte le cui domande non siano state minimamente accolte.
L , costituitasi, resiste e dichiara di aver pagato Controparte_1 quanto statuito dalla sentenza (determina n. 26067 del 19.6.2024 e diversi mandati di pagamento, allegati).
Si è costituita anche l' , la quale ribadisce la sua Controparte_2 estraneità ai fatti, non avendo alcun rapporto giuridico e/o funzionale con l' e l' Controparte_9 Controparte_10
essendo, quest'ultimo, un istituto di ricovero e cura a carattere
[...] scientifico dotato di personalità giuridica propria, insistente su un'area beneficiaria dell'extraterritorialità a favore della Santa Sede. Riscontra, tuttavia, “che non sono presenti nell'atto di citazione in appello domande nei confronti della ”. Parte_3
L , citato e non costituito, è stato dichiarato Controparte_5 contumace (ordinanza del 14.3.2025).
RAGIONI DELLA DECISIONE
10 Il riesame in appello deve essere circoscritto alle statuizioni rese nei confronti dell' e alle questioni devolute dagli appellanti, che concernono alcuni CP_8 punti della sentenza impugnata relativi alla riduzione del 30% della liquidazione del danno biologico terminale (trasmesso iure hereditatis) e alla liquidazione del danno iure proprio per la perdita parentale, nonché al regolamento delle spese processuali.
Gli errori censurati dagli appellanti riguardano, per quanto attiene al danno iure proprio, l'applicazione dei criteri di liquidazione relativi al sistema a punti delle tabelle del Tribunale di Milano del 2022 (i punti da assegnare a ciascuno degli odierni appellanti per il parametro E, nonché il totale dei punti di ciascuno) e la decurtazione per l'eccezionalità della situazione.
La sentenza di primo grado ha riconosciuto il “danno biologico” (cd. “danno terminale”) patito dal piccolo nei suoi sei mesi di vita, trasmesso iure Per_2 hereditatis, consistente nella lesione al bene salute dal momento della lesione fino all'exitus. Non ha riconosciuto il “danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale” o da lucida agonia) trasmissibile iure hereditatis. Ha liquidato il primo nella misura di € 99,00 al giorno, ponendo a carico dell' l'intero primo CP_8 periodo di 36 giorni (€ 3.564,00) e il 60% del secondo periodo di 146 giorni (€
14.553,00) e riducendo gli importi del 30% (€ 2.494,80 per il primo periodo ed €
6.112,20 per il secondo periodo). Tale riduzione viene giustificata con un duplice motivo: il neonato non può percepire un significativo sconvolgimento esistenziale, il danno neurologico non imputabile agli enti convenuti avrebbe comunque determinato un'inabilità temporanea rendendo necessario il ricovero. Queste motivazioni, che attendono ad entrambe le componenti del danno biologico
(dinamico-relazionale e morale), non sono state adeguatamente censurate dagli appellanti, i quali non hanno svolto considerazioni critiche sull'attenuazione delle componenti del danno biologico, ma hanno solo concluso, in relazione a tale voce di danno, per la condanna all'importo di € 9.377,96. Di qui l'infondatezza dell'appello in parte qua.
Specifiche doglianze sono, invece, svolte in merito alla liquidazione del danno iure proprio di carattere non patrimoniale patito dai congiunti superstiti, risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Come è noto, l'evento di danno (la morte del congiunto), comportando la lesione di interessi costituzionalmente protetti, può avere due possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili (danni-conseguenza), consistenti nel pregiudizio interiore di natura morale (la sofferenza provata per la perdita del congiunto e l'irreversibile
11 venir meno degli affetti, della cura e amore verso la vittima) e nel pregiudizio esteriore dinamico-relazionale (il mutamento del vivere quotidiano del congiunto,
l'alterazione delle sue relazioni sociali e familiari per il venir meno di un sistema di vita condiviso con la vittima).
La liquidazione equitativa delle due componenti del danno parentale (morale e dinamico-relazionale) secondo i criteri predeterminati e standardizzati elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano del 2022, utilizzati dal giudice di prime cure, si basa su un sistema a punti, in funzione di cinque parametri: quattro di natura oggettiva (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due e sopravvivenza di altri congiunti) ed il quinto di natura soggettiva
(qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta).
In base alla tabella di Milano 2022, e al suo aggiornamento nel 2024, il danno non patrimoniale da perdita del figlio deve essere liquidato, per i genitori
[...]
e con i seguenti punteggi fissi: 28 punti per l'età della Parte_1 Parte_2 vittima primaria, 0 punti per la convivenza e 12 punti per la sopravvivenza di due familiari. Per vanno aggiunti 20 punti per l'età della vittima Parte_1 secondaria (42 anni), mentre per (40 anni) vanno aggiunti 22 punti. Per Parte_2 quanto riguarda il punteggio variabile, relativo alla qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta (parametro E), che prevede un massimo di 30 punti, la sentenza di primo grado ha riconosciuto solo 2 punti per la “presumibile sofferenza interiore patita”, “tenuto conto delle condizioni della vittima, che aveva pochi mesi di vita”.
Su quest'ultimo punto si incentrano le doglianze degli appellanti. A tal proposito, ritiene la Corte che sono condivisibili le ragioni esposte dal primo giudice, che limitano il parametro della qualità e intensità della relazione affettiva, apprezzabili essenzialmente sotto il profilo della sofferenza interiore, più che sulle ripercussioni nella sfera dinamico relazionale, dato che non è mai stata instaurata una ordinaria relazione dei genitori con il neonato, deceduto a pochi mesi di vita in regime ospedaliero. Tuttavia, tale limitazione non può essere ridotta al punteggio minimo di 2, bensì ad un punteggio (del 10%) intermedio tra il minimo e quello medio di
15. Pertanto, il totale dei punti di è di 70, mentre il totale di Parte_1 punti di è di 72. Parte_2
Il danno non patrimoniale da perdita del fratello deve essere liquidato per
[...] con i seguenti punteggi: 20 punti per l'età della vittima primaria;
20 Persona_1 punti per l'età della vittima secondaria;
0 punti per la convivenza;
12 punti per la
12 sopravvivenza di due familiari. L'età della sorella al momento della morte del piccolo (2 anni e 11 mesi) non può escludere del tutto un punteggio per la Per_2 quantità e intensità della relazione affettiva, come ritenuto dal primo giudice e criticato dagli appellati, ma può solo comportare un'ulteriore riduzione in 5 punti, pari alla metà di quello dei genitori, data la diminuita sofferenza interiore della piccola sorella. Il totale dei punti di è di 57. Persona_1
Dovendosi operare una riliquidazione del danno per un diverso punteggio, il valore monetario di ciascun punto deve essere aggiornato alla tabella del 2024 in €
3.911,00 per la perdita del figlio (anziché € 3.365,00 della tabella 2022) e in €
1.698,00 per la perdita del fratello (anziché € 1.461,20 della tabella 2022). Pertanto, per la liquidazione ammonta ad € 273.770,00 (€ 3.911,00 x 70 Parte_1 punti), per ammonta ad € 281.592,00 (€ 3.911,00 x 72 punti) e per Parte_2
ammonta ad € 96.786,00 (€ 1.698,00 x 57 punti). Persona_1
Poiché la liquidazione standard comprende entrambe le componenti del danno non patrimoniale (sia il danno morale che quello dinamico-relazionale), è condivisibile la riduzione percentuale del 40% per i genitori e del 50% per la sorella, data la sostanziale insussistenza del danno dinamico-relazionale. Dunque, per la liquidazione del danno va ridotta ad € 164.262,00 (60% di Parte_1
€ 273.770,00), per va ridotta ad € 168.955,20 (60% di € 281.592,00) e Parte_2 per va ridotta ad € 48.393,00 (50% di € 96.786,00). Persona_1
Poiché la riliquidazione in appello riguarda solo la quota di danno imputata dalla sentenza di primo grado all' quest'ultima è Controparte_11 tenuta a risarcire il danno iure proprio nella misura di € 98.557,20 (60% di €
164.262,00) a , nella misura di € 101.373,12 (60% di € Parte_1
168.955,20) a e nella misura di € 29.035,80 (60% di € 48.393,00) a Parte_2
. Persona_1
L ha dichiarato di aver pagato quanto statuito dalla sentenza e ha CP_8 documentato i pagamenti. Pertanto, le somme residue da pagare a titolo di danno iure proprio ammontano alla differenza tra quelle liquidate in sentenza - al capo 1), lett.re b), c) e d) del dispositivo – e quelle riliquidate. Ossia: € 23.450,40 (€
98.557,20 - € 75.106,80) per;
€ 23.843,52 (€ 101.373,12 - € Parte_1
77.529,60) per € 6.241,20 (€ 29.035,80 - € 22.794,60) per Parte_2 [...]
Persona_1
13 Gli appellanti impugnano anche la liquidazione delle spese processuali di primo grado nell'ambito del loro rapporto processuale con l' e la CP_8 compensazione della metà.
Le spese processuali sono state liquidate in € € 22.457,00 per onorari di avvocato, oltre 15% di spese generali , cassa ed iva (capo 8). Gli appellanti contestano il mancato aumento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M., che il primo giudice non ha riconosciuto per la medesimezza delle posizioni.
L'aumento del 30% per ogni soggetto assistito avente la stessa posizione processuale, previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia
10 marzo 2014, n. 55, è facoltativo e rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale può negarlo se la pluralità di parti non ha comportato alcun aggravio della difesa o maggiore impegno, considerato che, ai sensi del primo comma, la liquidazione deve tener conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della difficoltà dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Criterio che il primo giudice ha valutato, escludendo un incremento dell'onorario unico per una maggiore complessità o difficoltà dovute all'assistenza di tre attori. Si tenga anche conto che la liquidazione di € 22.457,00 per onorari di avvocato corrisponde al valore medio relativo allo scaglio da € 26 mila ad € 520 mila.
La compensazione della metà delle spese liquidate è stata giustificata con l'oggettiva complessità delle questioni giuridiche e la soccombenza parziale. La motivazione si riferisce all'ipotesi prevista dall'art. 92 c.p.c. relativa alla soccombenza reciproca, che ricorre anche quando vengono riconosciute alcune voci di danno e non altre. Come nel caso di specie, nel quale gli odierni appellanti avevano chiesto la condanna dell' al risarcimento, non solo del danno CP_8 biologico terminale iure hereditatis e del danno non patrimoniale iure proprio per perdita parentale (in misura molto ampiamente superiore alle somme riconosciute), ma anche di altre voci di danno non riconosciute (il danno catastrofale, o da lucida agonia, il danno biologico per invalidità permanente del 18% di e il Parte_2 danno patrimoniale). Di qui il rigetto dell'appello nella parte in cui impugna il regolamento delle spese processuali di primo grado.
L'accoglimento parziale dell'appello (nella sola parte in cui ridetermina il punteggio relativo alla qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, ai fini della liquidazione del danno iure proprio) comporta la compensazione per la metà anche delle spese processuali di secondo grado, con
14 riguardo all' , che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei CP_8 parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147
(valore da € 52 mila ad € 260 mila), senza l'aumento per la pluralità delle parti, per le medesime ragioni già esposte con riguardo alle spese di primo grado, con conseguente condanna della medesima al rimborso della restante metà.
Va, invece, interamente compensate le spese processuali sostenute dall'
[...]
, considerato che l'appello non era diretto nei suoi Controparte_2 confronti e che la sua citazione aveva solo la finalità della litis denutiatio. Nulla per le spese riguardo all' , rimasto contumace. Controparte_5
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 705/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 1), lett.re b),
c) e d) del dispositivo della sentenza di primo grado, condanna l'
[...]
al pagamento degli ulteriori seguenti importi a titolo di Controparte_1 danno non patrimoniale iure proprio: € 23.450,40 per , € Parte_1
23.843,52 per ed € 6.241,20 per oltre gli Parte_2 Persona_1 interessi legali dal 5.4.2014 da calcolare su tali somme devalutate fino al
5.4.2014 e poi rivalutate anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo sulle predette somme;
2. compensa per metà le spese processuali del grado di appello, che liquida complessivamente in € 804,00 per spese vive ed € 9.000,00 per onorari di difesa, e condanna l' al rimborso della Controparte_1 restante metà in favore di e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore - Persona_1 pari ad € 402,00 per spese vive ed € 4.500,00 per onorari di difesa -, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. compensa interamente le spese processuali tra gli appellanti e l Controparte_2
.
[...]
Salerno lì 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 705 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] ), e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...] ), in proprio e Parte_2 C.F._2 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
, nata a [...] il [...] );
[...] C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Santoro per procure allegate all'atto di appello;
- appellanti -
E
; Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Vuolo per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
(già e ); Controparte_2 CP_3 CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Di Gregorio per procura allegata alla comparsa di risposta;
, con sede in alla piazza S. Onofrio n. 4 Controparte_5 CP_2
(c.f. e p.iva ); P.IVA_1 contumace;
- appellati -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5631/2023, pubblicata il 13/12/2023.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Giudice Dr. Giuseppe
Barbato, accogliere esclusivamente nei confronti dell Controparte_6
, in persona del suo legale rapp.re p.t., sedente in alla Via Nizza,
[...] CP_1 tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado ma, purtroppo, non accettate nelle debite proporzioni che qui espressamente ed integralmente si riportano: “accertata la responsabilità dell , Controparte_6 nella veste e qualità in atti, condannare quest'ultima al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, patito iure hereditario ed iure proprio, segnatamente nella misura di euro 136.630,58 per senza alcuna Parte_1 decurtazione ed euro 109.304,30 con la decurtazione del 20%, di euro 141.038,03 per senza alcuna decurtazione ed euro 112.830,60 con la decurtazione Parte_2 del 20%, di euro 49.760,18 senza nessuna decurtazione ed euro 39.808,20 con la decurtazione del 20% per , ed alla ulteriore somma liquidata Persona_1 di euro 9.377,96 per danno biologico terminale iure hereditario, oltre che al risarcimento del danno da valutarsi in maniera equa risultante dal relativo cospicuo aumento per l'esatto calcolo del punteggio e per la ponderata attribuzione del medesimo sempre in riferimento allo stesso danno oppure il risarcimento dell'intero danno da liquidarsi in via equitativa, nonché alla corresponsione delle spese e competenze legali da liquidare a questo difensore aumentate ex lege per la pluralità di parti, pari ad euro 45.874,43, comprensive di accessori di legge, e soltanto gradatamente con eventuale applicazione della compensazione nelle misura di ¼, pari ad euro 34.405,83, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di cui se ne chiede formalmente l'aumento ex art. 4 D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ed int., oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata : “1) in via preliminare e in rito, Controparte_1 dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto e per l'effetto confermare la impugnata sentenza n. 5631/2023; 2) nel merito, respingere l'appello
2 proposto perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata. 3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/ 2014, come modif. con
d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori)”.
Per l'appellata : “in via pregiudiziale - Controparte_2
Dichiarare e confermare l'assenza di legittimazione passiva di questa . A CP_1 tal fine si evidenzia che, in assenza di domande rivolte a questa Amministrazione, non potrà essere pronunciata alcuna condanna a qualsiasi titolo nei confronti della
Nel merito - Non si individuano domande rivolte nei confronti della Parte_3
Qualora l'intento di parte ricorrente fosse quello di rivolgere Parte_3 domande di risarcimento anche nei confronti della se ne chiede il Parte_3 rigetto per tutti i motivi su esposti. - Condannare parte appellante al pagamento delle spese sostenute dalla per la costituzione in giudizio, stante Parte_3
l'evidente carenza di legittimazione passiva della stessa nel presente giudizio e per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e compensi professionali, come per legge”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Alle ore 13.36 del 4.10.2013, alla trentaquattresima settimana di gravidanza, si recò presso il presidio ospedaliero “San Luca” di Vallo della Parte_2
Lucania, ove le indagini clinico-strumentali evidenziarono la rottura prematura delle membrane pretermine. Informata della necessità di assistenza da parte di una struttura dotata di terapia intensiva neonatale, la donna venne trasferita all'ospedale
“S. Maria della Speranza” di AT, ove giunse alle ore 17.00. Il giorno successivo, alle ore 11.30 diede alla luce il piccolo con un parto Persona_2 spontaneo.
In data 5.11.2013 il neonato, che presentava una patologia polmonare cronica o displasia polmonare, associata ad una sepsi da TA Warneri, venne trasferito l di Durante la degenza a Controparte_5 CP_2 le condizioni si aggravarono (un episodio di emorragia cerebrale CP_2 intraventricolare e crisi di desaturazione fino ad un quadro diffuso di
“encefalomalacia multicistica” ed episodi settici). Infine, il piccolo venne Per_2 ricoverato in data 25.3.2014 presso il reparto di pediatria dell'Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” di Potenza, ove cessò di vivere il 5.4.2014.
3 Tanto premesso, la sentenza in oggetto afferma che la morte del piccolo Per_2 deve “senz'altro ricondursi, per quanto di interesse in questa sede, alla condotta dell'“ ”, con riguardo all'omessa prevenzione Controparte_7 delle infezioni nosocomiali, nonché alla condotta dei sanitari dell'“Ospedale pediatrico Bambin Gesù di , con riferimento alla condotta attendista assunta CP_2 in merito all'intubazione del piccolo , nonché con riguardo all'erronea Per_2 assistenza ventilatoria effettuata in data 17.11.2013” e che le condotte assistenziali inadeguate che hanno concorso a causare la morte vanno attribuite nella misura del
60% ai sanitari dell' “S. Maria della Speranza di AT”, nella misura CP_5 del 30 % ai sanitari dell'ospedale pediatrico “Bambin Gesù” e nella misura del 10% ai sanitari dell'ospedale “S. Carlo di Potenza”.
Il danno “iure hereditatis”
La sentenza accerta, conseguentemente, la sussistenza della responsabilità contrattuale dell' e dell'Ospedale “Bambin Gesù” (stante l'efficacia CP_8
Part protettiva del contratto di spedalità tra l' la partoriente estesa al neonato, prima del parto, ed il rapporto contrattuale direttamente con il piccolo , dopo la Per_2
Part sua nascita, con l' e con l'ospedale “Bambin Gesù”) per il danno non patrimoniale patito direttamente dal minore deceduto, trasmissibile “iure hereditatis” ai genitori ( e e alla sorella ( Parte_1 Parte_2 [...]
, nella sola componente del cd. “danno biologico terminale”, Persona_1 corrispondente ai postumi invalidanti sofferti dal momento della nascita fino all'exitus. Esclude, invece, la componente “iure hereditatis” del c.d. “danno morale catastrofale”, o da lucida agonia, consistente nello stato di sofferenza della vittima nell'assistere all'ineluttabile fine-vita (“il piccolo , oltre ad essere deceduto Per_2 ad appena sei mesi di vita, sin da subito versava in condizioni di grave distress respiratorio, …. dovendosi escludere la possibilità da parte dello stesso di una specifica consapevolezza dell'avvicinamento della morte”).
Quanto alla liquidazione del “danno biologico terminale”, trasmissibile “iure hereditatis”, la sentenza distingue il periodo di invalidità imputabile esclusivamente all'ospedale di AT (dalla data di nascita del 5.10.2013, in cui già si riscontrava la positività dello stesso allo Staphylococcus epidermidis, al 9.11.2013, pari a 36 giorni) da quello imputabile anche all'ospedale di (dal 10.11.2013, CP_2 data in cui veniva riscontrata la prima condotta censurabile, consistita mancata ripresa della ventilazione con tubo orotracheale nonostante le crisi di desaturazione, alla data della morte del 5.4.2014, pari a 146 giorni) e liquida l'importo giornaliero
4 di € 99,00 previsto dalle tabelle di Milano per invalidità temporanea assoluta, escludendo l'incremento per personalizzazione.
Gli importi risultanti per il periodo di invalidità imputabile solo all'ospedale di
AT (€ 3.564,00 – pari a 36 giorni x € 99,00) e per quello imputabile anche all'ospedale di (€ 14.553,00 – pari a 147 x 99,00) vengono ridotti della quota CP_2 del trenta per cento (rispettivamente, € 2.494,80 ed € 10.187,10), considerato che,
“trattasi di un feto di pochi mesi di vita, dovendosi pertanto escludere una specifica capacità di discernimento da parte dello stesso, con l'annessa impossibilità di percezione, sin dal momento della nascita, di un significativo sconvolgimento esistenziale in parte qua. Per altro verso, deve altresì essere adeguatamente considerata anche la situazione di deficit neurologico non imputabile ad alcuno degli enti convenuti, che, sulla scorta delle risultanze peritali, avrebbe comunque ragionevolmente inciso in merito alla necessità del ricovero del neonato ed alla relativa inabilità temporanea, pur non configurandosi quale causa esclusiva di tale danno biologico temporaneo”.
Pertanto, la sentenza condanna al risarcimento del danno biologico terminale in favore degli eredi di ( e in proprio Persona_2 Parte_1 Parte_2
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
, nei limiti della corrispondente quota ereditaria, sia l' (capo1a),
[...] CP_8 nella misura di € 8.607,00 (€ 2.494,80 + il 60% di € 10.187,10 - pari ad € 6.112,20 -
), sia l (capo 2a) nella misura di € 3.056,10 Controparte_5
(pari al 30% di € 10.187,10).
Il danno “iure proprio”
La sentenza afferma, inoltre, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell' e dell'Ospedale “Bambin Gesù” per il danno non patrimoniale CP_8 patito direttamente dai congiunti (danno “iure proprio” per la perdita parentale), liquidabile, in base al sistema a punti delle tabelle di Milano del 2022, in €
208.630,00 per (€ 3.365,00 x 62 punti - di cui 28 per l'età della Parte_1 vittima primaria, 20 per l'età della vittima secondaria, 0 per la convivenza, 12 per la sopravvivenza di due familiari e 2 per la sofferenza interiore -), in € 215.360,00 per
(€ 3.365,00 x 64 punti - di cui 28 per l'età della vittima primaria, 22 per Parte_2
l'età della vittima secondaria, 0 per la convivenza, 12 per la sopravvivenza di due familiari e 2 per la sofferenza interiore -) e in € 75.982,40 per Persona_1
(€ 3.365,00 x 52 punti - di cui 20 per l'età della vittima primaria, 20 per l'età della vittima secondaria, 0 per la convivenza, 12 per la sopravvivenza di due familiari -).
5 La sentenza ritiene di dover ridurre tali importi, per “l'eccezionalità della situazione”, del 40% per i genitori e del 50% per la sorella minore, al fine di adeguare la liquidazione standard alla fattispecie concreta. Considera, a tal fine, da un lato, che il pregiudizio interiore di natura morale e quello esteriore dinamico- relazionale sono contenuti (non è stato dedotto il significativo stravolgimento esistenziale della vita dei congiunti a seguito della morte del piccolo;
si Per_2 trattava di un feto di poche settimane di vita, circostanza che incide sul tenore e sull'intensità del rapporto affettivo;
la breve esistenza del piccolo è stata Per_2 tragicamente contrassegnata dalla persistente degenza ospedaliera, che pure deve ritenersi idonea ad intaccare il rapporto parentale in esame e ad incidere sulla conseguente presumibile sofferenza patita); dall'altro lato, che è stato riscontrato
“un danno neurologico” non imputabile alla condotta dei sanitari (riconducibile, tra l'altro alla “possibile compresenza di lesioni ipossico-ischemiche non diagnosticate”), il quale, pur se inidoneo a cagionare la morte del piccolo , Per_2 come precisato dai consulenti d'ufficio, ha però contribuito alla degenerazione delle condizioni cliniche del piccolo paziente e avrebbe ragionevolmente inciso in termini significativamente negativi sulla sua esistenza. “E non v'è dubbio che anche tale circostanza debba essere adeguatamente valorizzata in merito alla valutazione della sofferenza patita”. Per la sorella, inoltre, “deve adeguatamente valorizzarsi anche la circostanza che l'odierna attrice non aveva compiuto ancora due anni all'epoca dei fatti: sicché, in assenza di specifici elementi di prova di segno contrario, deve ritenersi che tale riscontro incida negativamente con riguardo alla capacità di discernimento della piccola con riguardo agli eventi che Persona_1 interessarono il fratello e, di conseguenza, sulla relativa sofferenza così patita”.
Il giudice di primo grado riconosce, pertanto, la risarcibilità del danno “iure proprio” in favore dei genitori della vittima, ridotto del 40%, nella misura di €
125.178,00 in favore di (60% di € 208.630,00) e di € Parte_1
129.216,00 in favore di (60% di € 215.360,00). Nonché la risarcibilità Parte_2 del danno “iure proprio” in favore della sorella della vittima, , Persona_1 ridotto del 50%, nella misura di € 37.991,20 (50% di € 75.982,40).
Conseguentemente, la sentenza condanna l' al risarcimento del danno CP_8
“iure proprio”, che liquida in € 75.106,80 (pari al 60% di € 125.178,00) in favore di
(capo 1b), in € 77.529,60 (pari al 60% di € 129.216,00) in Parte_1 favore di (capo 1c) e in € 22.794,60 (pari al 60% di € 37.991,20) in Parte_2 favore di (capo 1d). Persona_1
6 Condanna l al risarcimento del danno “iure Controparte_5 proprio”, che liquida in € 37.553,40 (pari al 30% di € 125.178,00) in favore di
(capo 2b), in € 38.764,80 (pari al 30% di € 129.216,00) in Parte_1 favore di (capo 2c) e in € 11.397,30 (pari al 30% di € 37.991,20) in Parte_2 favore di (capo 2d). Persona_1
Le altre statuizioni
La sentenza rigetta le ulteriori domande di risarcimento dei danni (il danno patrimoniale e il danno biologico “iure proprio”) proposte da e Parte_1
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_2 minore , sia nei confronti dell' (capo 3), che nei Persona_1 CP_8 confronti dell'Ospedale pediatrico “Bambin Gesù” (capo 4).
Il giudice di prime cure espone, quanto al danno patrimoniale, che non risulta allegata, prima ancora che provata, la sussistenza di voci di danno emergente e/o di lucro cessante patite dagli attori in ragione della vicenda per cui è causa;
quanto al danno biologico, che il “parere pro veritate”, prodotto in giudizio, sostiene che a causa “dell'improvvisa e drammatica esperienza del parto Parte_2 pretermine, con la morte del figlio, ha strutturato un danno psichico permanente che caratterizza classicamente il disturbo da stress post traumatico, complicato da disturbo d'ansia generalizzata”, idoneo a configurare un danno biologico permanente quantificato nella percentuale del 18%; che, tuttavia, non risulta in atti documentazione medica di provenienza pubblica atta a certificare l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli di rilievo clinico;
che non è stato acquisito alcun elemento di prova, oltre che con riguardo all'esistenza della patologia, anche con riguardo alla specifica riconducibilità eziologica della stessa ai fatti oggetto di contestazione;
che non vi è prova delle condizioni di salute della donna nel periodo antecedente ai fatti di causa, onde non è possibile in alcun modo inferire la sussistenza di un peggioramento delle stesse in ragione della vicenda oggetto di causa in questa sede;
che non risulta provato che gli altri attori avessero riportato tale specifica figura descrittiva di danno non patrimoniale a causa dei fatti oggetto di causa.
La sentenza rigetta le domande risarcitorie “iure proprio” proposte nei confronti dell (capo 5) e dell'Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” dagli altri CP_8 parenti della vittima (nonni, zii e cugini).
Rigetta le domande risarcitorie formulate dagli attori nei confronti dell'
[...]
(capo 7) per difetto di titolarità passiva, poiché non risulta alcuno specifico Pt_3
7 coinvolgimento di tale ente nella causazione del decesso del piccolo , né Per_2 risulta in alcun modo ad esso imputabile l'operato dei sanitari dell'Ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di trattandosi di enti del tutto autonomi. CP_2
Infine, la sentenza regola le spese processuali (capi 8 - 13).
L'appello e in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla figlia minore , propongono appello avverso la Persona_1 sentenza.
Premesso che in pendenza del termine per l'impugnazione hanno avanzato una proposta transattiva, la quale ha sortito esito positivo solo nei confronti dell' , mentre alcun riscontro ha ottenuto dall' Controparte_5 [...]
, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza solo nei confronti di CP_8 quest'ultima e, specificamente, nella parte in cui riduce del 30% la liquidazione del danno biologico terminale (trasmesso iure hereditatis) e, relativamente alla liquidazione del danno “iure proprio” per la perdita parentale, nella parte in cui decurta la liquidazione, per “l'eccezionalità della situazione”, del 40% per i genitori e del 50% per la sorella e calcola erroneamente il punteggio, senza riconoscere punteggi aggiuntivi.
Quanto alle decurtazioni, gli appellanti criticano la valutazione del primo giudice, secondo cui la breve esistenza del piccolo e la persistente degenza Per_2 ospedaliera incidono sull'intensità del rapporto affettivo con i genitori e la sorella, non comportando alcun stravolgimento esistenziale nella loro vita, e sulla loro sofferenza. A loro avviso, non sono state apprezzate altre circostanze, quali gli errori sanitari che hanno causato la morte del congiunto, la degenza ospedaliera dalla nascita al decesso, il trasferimento presso più strutture sanitarie e la condizione di permanenza in loco dei genitori per tutto il periodo interessato.
Osservano che perdere una persona cara è un evento sicuramente doloroso e straziante, in modo particolare quando la morte avviene in ospedale per un errore medico;
che al dolore si aggiunge la rabbia e tutto ciò provoca radicali cambiamenti di vita, oltre che sofferenza interiore per il venir meno del rapporto, e porta ad affrontare la vita in modo diverso;
che la mancanza di convivenza non può di certo attenuare il legame;
che il patimento causato dalla perdita del piccolo ha Per_2 creato una grave lesione alla integrità psicofisica dei familiari (mamma, papà e sorella), per cui ne è derivato uno stato di sofferenza soggettiva ed un cambiamento peggiorativo della loro salute psichica;
che, contrariamente a quanto sostenuto, da
8 una attenta analisi del quadro clinico emerge che anche il danno neurologico è dovuto a malpractice sanitaria;
che la cospicua riduzione del danno pregiudica il giusto ristoro dei familiari per la perdita del proprio congiunto.
Gli appellanti lamentano, poi, che i punti attribuiti a (62), a Parte_1
(64) e a (52) scontano un errore di calcolo (pur Parte_2 Persona_1 considerando soltanto il 2% stabilito in sentenza, l'ammontare del relativo punteggio da assegnare raggiunge, rispettivamente, la somma di 67, di 69 e di 73) e una erronea applicazione del parametro E delle tabelle di Milano del 2022 concernente la relazione affettiva, data l'esiguità del punteggio.
Sostengono che tale parametro prevede l'attribuzione di punti fino a 30, in presenza di una relazione affettiva molto intensa;
che il punteggio attribuito ai genitori (2%) è irrisorio, mentre per la sorellina è stato addirittura escluso;
che, in tal modo, i criteri di liquidazione non sono stati adattati alla peculiarità del caso, in modo particolare per la sorellina , per la quale è inesatta anche Persona_1
l'età al momento della morte del fratello (2 anni e 11 mesi, anziché un anno e dieci mesi) e che, oltre alla capacità di discernimento, è in grado anche di provare sofferenza per il gravissimo evento;
che la sofferenza interiore patita e lo stravolgimento della vita degli odierni appellanti (c.d. vittime secondarie) richiede l'attribuzione di un incremento risarcitorio in ragione della qualità ed intensità della relazione affettiva caratterizzante lo specifico rapporto parentale perduto.
Gli appellanti impugnano anche, sempre con riguardo al solo rapporto processuale con l' , la compensazione parziale delle spese di lite e la loro CP_8 liquidazione.
Sul punto, la sentenza di primo grado compensa per la metà le spese processuali, giustificandola con la “oggettiva complessità delle questioni giuridiche e del caso clinico oggetto di contestazione, in uno alla soccombenza parziale così riscontrata
(risultando accolte esclusivamente le domande di risarcimento con riguardo alla figura descrittiva di danno non patrimoniale del danno parentale, tra l'altro in misura significativamente ridotta rispetto a quanto originariamente richiesto, oltre al danno biologico terminale patito iure hereditatis)”. Condanna l' al CP_8 rimborso in favore dagli attori, odierni appellanti, della restante metà, che liquida per intero in € 557,65 per spese vive e in € 22.457,00 per onorario (secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii corrispondente al valore della causa da € 260.001,00 ad € 520.000,00), oltre spese generali, cassa ed iva, con attribuzione al difensore antistatario (capo 8). Non ritiene
9 sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4, comma
2, del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, “tenuto conto non solo dell'oggettiva identità delle questioni giuridiche prospettate da parte dei singoli attori, nonché dell'unicità della linea difensiva seguita - anche a voler prescindere dalla genericità delle allegazioni di cui si è detto -, ma anche dell'oggettiva comunanza delle questioni giuridiche prospettate da parte dei convenuti (Cass. Civ., Sez. III, 19.5.2021, n.
13595)”.
Gli appellanti disapprovano quest'ultimo punto, ritenendo il mancato aumento per l'assistenza di più soggetti con la stessa posizione “frutto di un uso distorto del demandato potere discrezionale del giudice di merito” e priva di pregio la ragione addotta, vale a dire l'oggettiva identità delle questioni giuridiche prospettate, la unicità della linea difensiva e l'oggettiva comunanza delle questioni giuridiche prospettate. Sostengono che la liquidazione deve tenere in debita considerazione anche il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, le condizioni soggettive del cliente e i risultati conseguiti.
Avversano anche la compensazione per la metà delle spettanze professionali, poiché l'accoglimento delle domande comporta la condanna dell al CP_8 pagamento integrale delle spese, secondo il principio di soccombenza, o quantomeno la compensazione soltanto di ¼, come disposto per i difensori delle altre altri parti, sempre dopo il relativo aumento. Rammentano che è soccombente la parte le cui domande non siano state minimamente accolte.
L , costituitasi, resiste e dichiara di aver pagato Controparte_1 quanto statuito dalla sentenza (determina n. 26067 del 19.6.2024 e diversi mandati di pagamento, allegati).
Si è costituita anche l' , la quale ribadisce la sua Controparte_2 estraneità ai fatti, non avendo alcun rapporto giuridico e/o funzionale con l' e l' Controparte_9 Controparte_10
essendo, quest'ultimo, un istituto di ricovero e cura a carattere
[...] scientifico dotato di personalità giuridica propria, insistente su un'area beneficiaria dell'extraterritorialità a favore della Santa Sede. Riscontra, tuttavia, “che non sono presenti nell'atto di citazione in appello domande nei confronti della ”. Parte_3
L , citato e non costituito, è stato dichiarato Controparte_5 contumace (ordinanza del 14.3.2025).
RAGIONI DELLA DECISIONE
10 Il riesame in appello deve essere circoscritto alle statuizioni rese nei confronti dell' e alle questioni devolute dagli appellanti, che concernono alcuni CP_8 punti della sentenza impugnata relativi alla riduzione del 30% della liquidazione del danno biologico terminale (trasmesso iure hereditatis) e alla liquidazione del danno iure proprio per la perdita parentale, nonché al regolamento delle spese processuali.
Gli errori censurati dagli appellanti riguardano, per quanto attiene al danno iure proprio, l'applicazione dei criteri di liquidazione relativi al sistema a punti delle tabelle del Tribunale di Milano del 2022 (i punti da assegnare a ciascuno degli odierni appellanti per il parametro E, nonché il totale dei punti di ciascuno) e la decurtazione per l'eccezionalità della situazione.
La sentenza di primo grado ha riconosciuto il “danno biologico” (cd. “danno terminale”) patito dal piccolo nei suoi sei mesi di vita, trasmesso iure Per_2 hereditatis, consistente nella lesione al bene salute dal momento della lesione fino all'exitus. Non ha riconosciuto il “danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale” o da lucida agonia) trasmissibile iure hereditatis. Ha liquidato il primo nella misura di € 99,00 al giorno, ponendo a carico dell' l'intero primo CP_8 periodo di 36 giorni (€ 3.564,00) e il 60% del secondo periodo di 146 giorni (€
14.553,00) e riducendo gli importi del 30% (€ 2.494,80 per il primo periodo ed €
6.112,20 per il secondo periodo). Tale riduzione viene giustificata con un duplice motivo: il neonato non può percepire un significativo sconvolgimento esistenziale, il danno neurologico non imputabile agli enti convenuti avrebbe comunque determinato un'inabilità temporanea rendendo necessario il ricovero. Queste motivazioni, che attendono ad entrambe le componenti del danno biologico
(dinamico-relazionale e morale), non sono state adeguatamente censurate dagli appellanti, i quali non hanno svolto considerazioni critiche sull'attenuazione delle componenti del danno biologico, ma hanno solo concluso, in relazione a tale voce di danno, per la condanna all'importo di € 9.377,96. Di qui l'infondatezza dell'appello in parte qua.
Specifiche doglianze sono, invece, svolte in merito alla liquidazione del danno iure proprio di carattere non patrimoniale patito dai congiunti superstiti, risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Come è noto, l'evento di danno (la morte del congiunto), comportando la lesione di interessi costituzionalmente protetti, può avere due possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili (danni-conseguenza), consistenti nel pregiudizio interiore di natura morale (la sofferenza provata per la perdita del congiunto e l'irreversibile
11 venir meno degli affetti, della cura e amore verso la vittima) e nel pregiudizio esteriore dinamico-relazionale (il mutamento del vivere quotidiano del congiunto,
l'alterazione delle sue relazioni sociali e familiari per il venir meno di un sistema di vita condiviso con la vittima).
La liquidazione equitativa delle due componenti del danno parentale (morale e dinamico-relazionale) secondo i criteri predeterminati e standardizzati elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano del 2022, utilizzati dal giudice di prime cure, si basa su un sistema a punti, in funzione di cinque parametri: quattro di natura oggettiva (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due e sopravvivenza di altri congiunti) ed il quinto di natura soggettiva
(qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta).
In base alla tabella di Milano 2022, e al suo aggiornamento nel 2024, il danno non patrimoniale da perdita del figlio deve essere liquidato, per i genitori
[...]
e con i seguenti punteggi fissi: 28 punti per l'età della Parte_1 Parte_2 vittima primaria, 0 punti per la convivenza e 12 punti per la sopravvivenza di due familiari. Per vanno aggiunti 20 punti per l'età della vittima Parte_1 secondaria (42 anni), mentre per (40 anni) vanno aggiunti 22 punti. Per Parte_2 quanto riguarda il punteggio variabile, relativo alla qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta (parametro E), che prevede un massimo di 30 punti, la sentenza di primo grado ha riconosciuto solo 2 punti per la “presumibile sofferenza interiore patita”, “tenuto conto delle condizioni della vittima, che aveva pochi mesi di vita”.
Su quest'ultimo punto si incentrano le doglianze degli appellanti. A tal proposito, ritiene la Corte che sono condivisibili le ragioni esposte dal primo giudice, che limitano il parametro della qualità e intensità della relazione affettiva, apprezzabili essenzialmente sotto il profilo della sofferenza interiore, più che sulle ripercussioni nella sfera dinamico relazionale, dato che non è mai stata instaurata una ordinaria relazione dei genitori con il neonato, deceduto a pochi mesi di vita in regime ospedaliero. Tuttavia, tale limitazione non può essere ridotta al punteggio minimo di 2, bensì ad un punteggio (del 10%) intermedio tra il minimo e quello medio di
15. Pertanto, il totale dei punti di è di 70, mentre il totale di Parte_1 punti di è di 72. Parte_2
Il danno non patrimoniale da perdita del fratello deve essere liquidato per
[...] con i seguenti punteggi: 20 punti per l'età della vittima primaria;
20 Persona_1 punti per l'età della vittima secondaria;
0 punti per la convivenza;
12 punti per la
12 sopravvivenza di due familiari. L'età della sorella al momento della morte del piccolo (2 anni e 11 mesi) non può escludere del tutto un punteggio per la Per_2 quantità e intensità della relazione affettiva, come ritenuto dal primo giudice e criticato dagli appellati, ma può solo comportare un'ulteriore riduzione in 5 punti, pari alla metà di quello dei genitori, data la diminuita sofferenza interiore della piccola sorella. Il totale dei punti di è di 57. Persona_1
Dovendosi operare una riliquidazione del danno per un diverso punteggio, il valore monetario di ciascun punto deve essere aggiornato alla tabella del 2024 in €
3.911,00 per la perdita del figlio (anziché € 3.365,00 della tabella 2022) e in €
1.698,00 per la perdita del fratello (anziché € 1.461,20 della tabella 2022). Pertanto, per la liquidazione ammonta ad € 273.770,00 (€ 3.911,00 x 70 Parte_1 punti), per ammonta ad € 281.592,00 (€ 3.911,00 x 72 punti) e per Parte_2
ammonta ad € 96.786,00 (€ 1.698,00 x 57 punti). Persona_1
Poiché la liquidazione standard comprende entrambe le componenti del danno non patrimoniale (sia il danno morale che quello dinamico-relazionale), è condivisibile la riduzione percentuale del 40% per i genitori e del 50% per la sorella, data la sostanziale insussistenza del danno dinamico-relazionale. Dunque, per la liquidazione del danno va ridotta ad € 164.262,00 (60% di Parte_1
€ 273.770,00), per va ridotta ad € 168.955,20 (60% di € 281.592,00) e Parte_2 per va ridotta ad € 48.393,00 (50% di € 96.786,00). Persona_1
Poiché la riliquidazione in appello riguarda solo la quota di danno imputata dalla sentenza di primo grado all' quest'ultima è Controparte_11 tenuta a risarcire il danno iure proprio nella misura di € 98.557,20 (60% di €
164.262,00) a , nella misura di € 101.373,12 (60% di € Parte_1
168.955,20) a e nella misura di € 29.035,80 (60% di € 48.393,00) a Parte_2
. Persona_1
L ha dichiarato di aver pagato quanto statuito dalla sentenza e ha CP_8 documentato i pagamenti. Pertanto, le somme residue da pagare a titolo di danno iure proprio ammontano alla differenza tra quelle liquidate in sentenza - al capo 1), lett.re b), c) e d) del dispositivo – e quelle riliquidate. Ossia: € 23.450,40 (€
98.557,20 - € 75.106,80) per;
€ 23.843,52 (€ 101.373,12 - € Parte_1
77.529,60) per € 6.241,20 (€ 29.035,80 - € 22.794,60) per Parte_2 [...]
Persona_1
13 Gli appellanti impugnano anche la liquidazione delle spese processuali di primo grado nell'ambito del loro rapporto processuale con l' e la CP_8 compensazione della metà.
Le spese processuali sono state liquidate in € € 22.457,00 per onorari di avvocato, oltre 15% di spese generali , cassa ed iva (capo 8). Gli appellanti contestano il mancato aumento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M., che il primo giudice non ha riconosciuto per la medesimezza delle posizioni.
L'aumento del 30% per ogni soggetto assistito avente la stessa posizione processuale, previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia
10 marzo 2014, n. 55, è facoltativo e rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale può negarlo se la pluralità di parti non ha comportato alcun aggravio della difesa o maggiore impegno, considerato che, ai sensi del primo comma, la liquidazione deve tener conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della difficoltà dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Criterio che il primo giudice ha valutato, escludendo un incremento dell'onorario unico per una maggiore complessità o difficoltà dovute all'assistenza di tre attori. Si tenga anche conto che la liquidazione di € 22.457,00 per onorari di avvocato corrisponde al valore medio relativo allo scaglio da € 26 mila ad € 520 mila.
La compensazione della metà delle spese liquidate è stata giustificata con l'oggettiva complessità delle questioni giuridiche e la soccombenza parziale. La motivazione si riferisce all'ipotesi prevista dall'art. 92 c.p.c. relativa alla soccombenza reciproca, che ricorre anche quando vengono riconosciute alcune voci di danno e non altre. Come nel caso di specie, nel quale gli odierni appellanti avevano chiesto la condanna dell' al risarcimento, non solo del danno CP_8 biologico terminale iure hereditatis e del danno non patrimoniale iure proprio per perdita parentale (in misura molto ampiamente superiore alle somme riconosciute), ma anche di altre voci di danno non riconosciute (il danno catastrofale, o da lucida agonia, il danno biologico per invalidità permanente del 18% di e il Parte_2 danno patrimoniale). Di qui il rigetto dell'appello nella parte in cui impugna il regolamento delle spese processuali di primo grado.
L'accoglimento parziale dell'appello (nella sola parte in cui ridetermina il punteggio relativo alla qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, ai fini della liquidazione del danno iure proprio) comporta la compensazione per la metà anche delle spese processuali di secondo grado, con
14 riguardo all' , che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei CP_8 parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147
(valore da € 52 mila ad € 260 mila), senza l'aumento per la pluralità delle parti, per le medesime ragioni già esposte con riguardo alle spese di primo grado, con conseguente condanna della medesima al rimborso della restante metà.
Va, invece, interamente compensate le spese processuali sostenute dall'
[...]
, considerato che l'appello non era diretto nei suoi Controparte_2 confronti e che la sua citazione aveva solo la finalità della litis denutiatio. Nulla per le spese riguardo all' , rimasto contumace. Controparte_5
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 705/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 1), lett.re b),
c) e d) del dispositivo della sentenza di primo grado, condanna l'
[...]
al pagamento degli ulteriori seguenti importi a titolo di Controparte_1 danno non patrimoniale iure proprio: € 23.450,40 per , € Parte_1
23.843,52 per ed € 6.241,20 per oltre gli Parte_2 Persona_1 interessi legali dal 5.4.2014 da calcolare su tali somme devalutate fino al
5.4.2014 e poi rivalutate anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo sulle predette somme;
2. compensa per metà le spese processuali del grado di appello, che liquida complessivamente in € 804,00 per spese vive ed € 9.000,00 per onorari di difesa, e condanna l' al rimborso della Controparte_1 restante metà in favore di e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore - Persona_1 pari ad € 402,00 per spese vive ed € 4.500,00 per onorari di difesa -, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. compensa interamente le spese processuali tra gli appellanti e l Controparte_2
.
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Salerno lì 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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