Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2021, proposto da
ON ZA, LV D'IN e AR ZA, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Maurizio Romolo in Reggio Calabria, via Niccolo' Da Reggio 10;
contro
il Comune di Cinquefrondi, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Grio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione del comune di Cinquefrondi. Prot. n. 9197 del 22/7/2021;
e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compreso il propedeutico verbale di sopralluogo congiunto del 2/7/2021 mai notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinquefrondi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ID LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 24 marzo 2009, parte ricorrente presentava al Comune di Cinquefrondi la DIA edilizia, prot. n. 4221, per l’esecuzione di lavori per la realizzazione di “ pensiline per la copertura del cancello d’ingresso e per il ricovero delle auto, di pertinenza dell’immobile sito in Viale Europa nel Comune di Cinquefrondi ”.
In data 31 luglio 2009, l’Ufficio Tecnico Comunale effettuava un sopralluogo, all’esito del quale veniva accertata l’esecuzione dei seguenti interventi edilizi in difformità dalla DIA presentata e in difetto di titolo: “ - Realizzazione in difformità alla D.I.A. presentata in data 24.03.2009, prot. 4221, di una pensilina con struttura portante in materiale metallico e copertura in lamiera coibentata. Detta struttura risulta ancorata al muro dell’edificio principale ed al muro di confine sito sulla I° traversa di viale Europa delle seguenti dimensioni, lunghezza di circa ml 12,60, larghezza di circa ml 2,60 e con altezza nel punto agganciato al fabbricato di ml 3,50 e altezza nella parte su muro di confine di ml 3,15. Detta struttura risultava ultimata.
- Senza il preventivo Permesso di Costruire o D.I.A. è stato realizzata una copertura con struttura portante in materiale metallico tubolare e manto di copertura in lamiere coibentate su un manufatto edilizio di cui è stato rilasciato Permesso di Costruire in Sanatoria 10 prot. 13131 rilasciato in data 11.12.2006 per la realizzazione di un garage ubicato nel cortile retrostante l’edificio principale. I lavori realizzati risultano in ampliamento sia in pianta che in altezza dell’edificio, che negli elementi strutturali della struttura portante di cui al predetto Permesso di costruire in sanatoria e risulta allo stato attuale delle seguenti dimensioni. Larghezza di circa ml 8,30, lunghezza di circa ml 8,85 e di altezza dal lato limitrovo la strada comunale di ml 3,15 e nella parte della linea di colmo di ml 3,50 circa. Allo stato attuale risulta in corso di esecuzione, con copertura solo di parte dell’immobile. ”.
Con ordinanza del 17 agosto 2009, prot. n. 11204, il dirigente dell’UTC del Comune di Cinquefrondi ingiungeva a parte ricorrente la demolizione delle predette opere edilizie eseguite in totale difformità dalla DIA e in assenza di permesso di costruire.
Sennonché, in data 11 gennaio 2010, parte ricorrente presentava istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto il “ Progetto di sanatoria per l’ampliamento della copertura con leggera sopraelevazione di un immobile destinato a garage sito in viale Europa foglio di mappa n. 13 part. 1160 sub 9 ”, che veniva esitata dal Comune con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 8 del 1 dicembre 2010.
In data 2 luglio 2021, personale dell’UTC e della P.M. del Comune di Cinquefrondi effettuavano un nuovo sopralluogo, all’esito del quale accertavano la presenza delle seguenti opere abusive: “ 1. Realizzazione in difformità alla D.I.A. presentata in data 24.03.2009, prot. 4221, di una pensilina con struttura portante in materiale metallico e copertura in lamiera coibentata. Detta struttura risulta ancorata al muro dell’edificio principale ed al muro di confine sito sulla via Magellano delle seguenti dimensioni, lunghezza di circa ml 12,60, larghezza di circa ml 2,60 e con altezza nel punto agganciato al fabbricati di ml 3,50 e altezza nella parte su muro di confine di ml 3,10.
2. In difformità al Permesso di Costruire in sanatoria (ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/01) rilasciato in data 01.12.2010, prot. 8, pratica n. 2229, dal quale si prevedeva la sanatoria di una struttura in ferro e manto di copertura in lamiera coibentata, di cui una parte di struttura chiusa ed una parte aperta, si eseguiva l’ampliamento dello stesso attraverso la chiusura di tamponamento, con un muro in mattoni della parte prevista aperta avente le misure di m. 8,65 per m. 8,80.
3. Nel cortile retrostante l’edificio principale, senza il preventivo Permesso di Costruire o D.I.A. è stata realizzata una tettoia aperta con struttura portante in legno lamellare, avente le dimensioni di m 7,90 x m 6,10 e l’altezza lato della gronda di m 2,45 e dell’altezza al colmo di m 4,35. Ancorata a terra tramite pilastratura in legno lamellare delle dimensioni di cm 20 x cm 20. Il manto di copertura risulta in tavolato, in legno sormontato da tegole canadesi. ”.
In data 29 settembre 2021, parte ricorrente presentava nuova istanza di rilascio di permesso di costruire avente ad oggetto “ Progetto in sanatoria per una tettoia realizzata in legno lamellare ad un piano fuori terra e copertura con tetto a falde ”, che, tuttavia, non risulta agli atti esitata con l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Avverso l’ordinanza di demolizione impugnata, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ I.- ABUSO DI POTERE PER ECCESSO DI SANZIONE SULLA PRETESA ABUSIVITÀ DELL’OPERA DI CUI AL PUNTO 1 DELL’ORDINANZA IN ESAME. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ingiunge la demolizione dell’abuso indicato sub 1), cioè della pensilina eseguita in difformità dalla DIA del 2009.
Assume parte ricorrente che la pensilina è stata realizzata sulla base della predetta DIA e, in ogni caso, si tratterebbe di un “ abuso minore ”, che non potrebbe essere sanzionato con la demolizione.
- “ II.- DIFETTO DI ISTRUTTORIA // INFONDATEZZA MANIFESTA SULLA PRETESA ABUSIVITÀ DELL’OPERA DI CUI AL PUNTO 2 DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE. ”.
Con il secondo mezzo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ingiunge la demolizione dell’abuso indicato sub 2), cioè della struttura adibita a garage.
Nella prospettiva attorea, il predetto manufatto presenterebbe le caratteristiche già assentite dal Comune con il permesso di costruire rilasciato nel 2006, ai sensi della legge n. 326/2003; anche gli ampliamenti contestati sarebbero stati oggetto di sanatoria nel 2010.
In subordine, parte ricorrente ritiene che il predetto abuso avrebbe potuto essere sanzionato con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, atteso il suo carattere di “ abuso minore ”.
- “ III.- ISTANZA IN SANATORIA EX ART. 36, DPR 380/2001, PER L’OPERA INDICATA AL PUNTO 3 DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE. ”.
Con riguardo all’abuso sub 3) dell’ordinanza di demolizione, parte ricorrente riconosce che la tettoia ivi indicata è stata realizzata sine titulo e allega di avere presentato per la sua legittimazione postuma istanza di permesso di costruire in sanatoria in data 23 settembre 2021.
3. Si è costituito il Comune di Cinquefrondi, che ha concluso per il rigetto nel merito del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
6. In via generale, osserva il Collegio che gli abusi edilizi contestati al ricorrente vanno apprezzati nella loro idoneità complessiva ad incidere sull’assetto edilizio del territorio, in conformità al pacifico orientamento giurisprudenziale in base al quale: “ In presenza di una pluralità di opere abusivamente realizzate, la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento (Cons. St., sez. VI, 26 luglio 2018, n. 4568).
Non è dato, infatti, scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.
L’opera edilizia abusiva «va infatti identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (Cons. Stato, Sez. VI, 15.2.2021, n. 1350; Cons. Stato, Sez. II, 27.4.2020, n. 2670)» (Cons. St., sez. II, 14 ottobre 2022, n. 8778). ” (ex pluris: Consiglio di Stato, VII Sezione, sentenza del 6 ottobre 2025, n. 7785).
7. Ciò posto, anzitutto è infondato il primo motivo di ricorso.
7.1 Deve infatti rilevarsi che la pensilina è stata già fatta oggetto dell’ordinanza di demolizione del 17 agosto 2009, prot. n. 11204, che oramai si è consolidata nei suoi effetti.
Dal mero raffronto tra il provvedimento del 2009 e quello impugnato emerge che trattasi della medesima pensilina “ … ancorata al muro dell’edificio principale ed al muro di confine sito sulla via Magellano delle seguenti dimensioni, lunghezza di circa ml 12,60, larghezza di circa ml 2,60 e con altezza nel punto agganciato al fabbricati di ml 3,50 e altezza nella parte su muro di confine di ml 3,10 ”. Del resto, parte ricorrente, pur essendo a ciò onerata, ai sensi dell’art. 64 comma 1 c.p.a, non ha fornito in giudizio la dimostrazione:
- né della pretesa conformità della pensilina in esame a quanto dichiarato con la DIA del 2009, pur a fronte di puntuali riscontri di segno diverso emergenti dalle ordinanze di demolizione susseguitesi nel tempo.
- né dell’eventuale sanatoria dell’abuso edilizio in contestazione, antecedente rispetto all’esercizio del rinnovato potere sanzionatorio.
Quanto alla qualificazione in termini di “ abuso minore ” della predetta opera, ritiene il Collegio che “… la realizzazione di una tettoia ‘di non ridotte dimensioni’, comporta una trasformazione edilizia del territorio e, pertanto, necessita di un titolo edilizio (Cons. St., Sez. II, 26 gennaio 2024, n. 858; Cons. St., Sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9656). ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 10 luglio 2025, n. 8).
8. Del pari infondato è il secondo motivo.
8.1 Dal raffronto dei titoli edilizi in sanatoria del 2006 e del 2010 con lo stato dei luoghi riscontrato nel 2021 emergono difformità tali da fare ritenere destituito di fondamento il mezzo in esame.
In detta prospettiva, vero è che il locale adibito a garage è stato legittimato dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria del 11 dicembre 2006 e che un certo ampliamento della copertura è stato poi assentito con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 8 del 1 dicembre 2010. Tuttavia vero è anche che quest’ultimo titolo prevedeva solo “ l’ampliamento della copertura con leggera sopraelevazione ” della struttura edilizia adibita a garage, mentre, all’esito del sopralluogo eseguito, è stato accertato, con corredo fotografico in atti, che il ricorrente ha eseguito in difformità dai predetti titoli un organismo edilizio “ … di cui una parte di struttura chiusa ed una parte aperta, si eseguiva l’ampliamento dello stesso attraverso la chiusura di tamponamento, con un muro in mattoni della parte prevista aperta avente le misure di m. 8,65 per m. 8,80. ”.
Peraltro, deve osservarsi che l’esecuzione delle predette opere, siccome tendenti a realizzare un ulteriore ampliamento della struttura edilizia, determina l’abusività dell’intero manufatto, in ragione dell’intervenuta modifica delle sue caratteristiche essenziali, tali, cioè, da far ritenere che esso costituisca un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello assentito.
9. Quanto al terzo motivo di ricorso, esso in realtà non reca censure, ma costituisce un mezzo confessorio dell’abusività delle opere realizzate, per le quali parte ricorrente dichiara di avere presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, i cui esiti sono rimasti ignoti, sicché deve ritenersi che la stessa si sia conclusa in senso sfavorevole all’interessato, secondo quanto previsto dall’art. 36 T.U.E. nel testo illo tempore vigente.
Tuttavia, la mera presentazione di un’istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ( ex multis : Tar Reggio Calabria, sentenza del 5 giugno 2025, n. 429, che richiama Consiglio di Stato, Sez. II, 9.9.2024, n.7486; Tar Reggio Calabria, sentenza del 26 agosto 2025, n. 597, che richiama Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2025 n. 1648).
10. In definitiva il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cinquefrondi, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER LL, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
ID LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID LE | ER LL |
IL SEGRETARIO