Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3158 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024, con concessione dei termini per il deposito di note conclusive e repliche e vertente
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Luisa Lopez;
Parte_1
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Naccarato;
CP_1
CONVENUTA
E
, e in persona del curatore Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
speciale avv. Massimiliano Lo Duca, che li rappresenta e difende;
con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio in data 12.08.2013, con Parte_1
dalla cui unione erano nati tre figli, di anni 12, Andrea di anni CP_1 CP_2
8 e di anni 5, che il Tribunale di Cosenza, con decreto del 21.12.2022, aveva CP_3
omologato la separazione personale dei coniugi, che dalla data di comparizione dinanzi al presidente i coniugi erano vissuti sempre separati, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva che venisse dichiarata la
1
Sig.ra affido congiunto dei minori, con collocazione prevalente presso CP_1
la madre, prevedendo un contributo al mantenimento di minori nella misura mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e disciplina del diritto di visita.
La convenuta aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, instando per l'affido esclusivo, per l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un contributo al mantenimento della prole nella misura di euro
1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo altresì la pronuncia dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. nei confronti di . Parte_1
Intervenuta la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
29.9.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso istruttorio.
Per quanto concerne le domande relative ai figli minori, ritiene il Tribunale che sussistano le condizione per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso.
Al riguardo assumono anzitutto rilievo le dichiarazioni rese dal minore in CP_2
sede di ascolto giudiziale, elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (cfr. Cass. 6455/2024), da cui si ricavano aspetti di inidoneità genitoriale dello e di scarsa capacità di prestare attenzione alle esigenze ed ai desideri del Parte_1
figlio.
In particolare, dall'ascolto, è emerso che il minore si sente escluso da quando il padre ha intrapreso una nuova relazione (“con PA non va bene lui mi tratta male. PA in questo periodo tiene più in considerazione la compagna che noi. Non ci tratta bene e da quando sta con questa compagna ci esclude”), avendo riferito che prima di ciò il padre era più presente con i figli, che andava a trovarli e li teneva con sé, rappresentando che avrebbero dovuto incontrarsi nel periodo di Natale ma ciò non è stato possibile.
Vengono in rilievo, a tal proposito, le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio formale, allorquando ha riferito, alla data del 28.3.2024, di non vedere i figli da ottobre 2022, dichiarando altresì, in riferimento al mancato programmato incontro per il Natale 2022, “non ho prelevato i bambini perché mio figlio al telefono si è rivolto in modo maleducato, mi ha detto delle parole brutte, ha offeso la mia campagna dicendo che era una “poco di buono” e quindi non sono andato a prenderli”. La circostanza che uno solo dei tre figli, presumibilmente il maggiore, che nel corso dell'audizione ha riferito di aver sentito l'ultima volta il padre il 9.12.2022,
2 abbia tenuto un comportamento non consono, non giustifica la diserzione, per giunta rispetto anche agli altri due figli, tanto più che, in ragione della distanza tra il luogo di residenza dei minori e quello in cui risiede il ricorrente, i momenti di incontro sono necessariamente contingentati.
Né sono emersi, in alcun modo, i dedotti condizionamenti materni, considerato vieppiù che lo stesso ha dedotto che “l'allontanamento lamentato è da ritenere Parte_1
riconducibile esclusivamente al comportamento poco conciliativo del figlio CP_2 nei confronti del padre, acuito sicuramente dall'età adolescenziale dello stesso” (cfr. memoria integrativa del ricorrente del 3.7.2023).
Quanto esposto consente di ritenere che dopo la disgregazione del nucleo familiare il convenuto non abbia svolto responsabilmente il proprio ruolo genitoriale, essendo risultato carente sia sotto il profilo delle capacità educative, di relazione affettiva e di attenzione ai desideri ed ai bisogni dei figli e che non sia pertanto in grado di affrontare adeguatamente gli oneri che il regime di affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente, il che giustifica la deroga al regime ordinario, che, nella situazione descritta, sarebbe pregiudizievole per i minori.
Deve pertanto disporsi l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente, delle cui capacità genitoriali non è dato dubitare sulla scorta delle emergenze processuali, tenuto conto delle conclusioni conformi anche del nominato curatore speciale dei minori, disponendo altresì, l'assegnazione della casa coniugale a per come richiesto da CP_1
entrambe le parti, tanto più che, all'esito dell'istruttoria, è risultato che la resistente, unitamente ai minori, vive tra San Giovanni in Fiore e Cosenza.
Le difficoltà dei minori nel relazionarsi con il padre, motivate dall'assenza paterna, fonte di turbamento per i minori, in uno alla considerazione che lo non si è Parte_1
concretamente attivato per recuperare un rapporto con i tre figli, non consentono di ritenere che il resistente, allo stato, sia disposto ad impegnarsi seriamente per superare le attuali criticità e sintonizzarsi con le esigenze ed i desideri dei figli, da tenere in debita considerazione ai fini delle determinazioni da assumere nel loro interesse, inducono a ritenere conforme all'interesse dei minori l'affido esclusivo, ma non nella forma c.d. rafforzata richiesta dalla resistente, considerato che non emergono dagli atti situazioni di stallo nelle decisioni riguardanti i minori in ragione di un atteggiamento ostruzionistico del ricorrente.
3 Nel rispetto dell'autodeterminazione dei minori, si ritiene allo stato opportuno che gli incontri padre/figli avvengano per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali predisporranno un calendario di incontri secondo la propria organizzazione e le esigenze di lavoro del padre e avranno cura di filtrare i rapporti padre/figli al fine di tutelare il più possibile l'interesse dei minori, evidenziandosi al riguardo che il diritto alla bigenitorialità è anzitutto un diritto del minore prima ancora che dei genitori nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano diretti a realizzare in primis il migliore interesse di quest'ultimo e assume carattere recessivo qualora ciò non possa essere garantito nella fattispecie concreta (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/06/2022, n. 19305).
Deve inoltre imporsi al convenuto un contributo per il mantenimento dei figli (artt.147 e
337 ter, co. IV, c.c.). Al riguardo, si ritiene di confermare il contributo nella misura di euro 1.000,00 complessivi mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Trattasi di un contributo, che deve ritenersi congruo, in ragione della condizione economica dell'onerato che, in sede di audizione, ha dichiarato di percepire uno stipendio di euro 4.000,00 netti mensili e soprattutto delle esigenze di vita dei minori correlate alla loro età, che devono ritenersi soddisfatte a mezzo di detto importo, per come è presumibile ritenere se si considera che le parti avevano concordemente stabilito in questo senso circa 8 mesi prima dell'introduzione del presente giudizio, con la conseguenza che non può dirsi influente ai fini di cui trattasi la circostanza che il ricorrente sostenga numerose spese, tanto più che non risulta dedotto alcun peggioramento delle proprie condizioni economiche, né in termini di maggiori esborsi, né con riguardo a minori introiti.
Vanno, poi, rigettate le domande relative alla declaratoria di decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale di , in considerazione del fatto che la Parte_1
condotta descritta da non integra i presupposti per la dichiarazione di CP_1
decadenza dalla responsabilità genitoriale che costituisce un provvedimento predisposto dal legislatore non a scopo sanzionatorio ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore (Cass. civ. Sez. VI -
1, Ord., (ud. 30/01/2018) 18-06-2018, n. 15949).
Infatti, l'art. 330 c.c. attribuisce al giudice il potere di pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o
4 abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio, il fondamento della disposizione è ravvisabile nell'esigenza di assicurare al figlio adeguata protezione nel caso in cui coloro i quali siano chiamati alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dello stesso, trascurino siffatti doveri cagionando al minore un grave pregiudizio e ledendo il diritto dello stesso alla famiglia e che, in particolare, l'art. 330 c.c. attribuisce al giudice il potere di pronunciare la decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli;
il fondamento della norma da ultimo menzionata è ravvisabile nell'esigenza di assicurare al figlio adeguata protezione nel caso in cui coloro i quali siano chiamati alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dello stesso, trascurino siffatti doveri cagionando al minore un grave pregiudizio e ledendo il diritto dello stesso alla famiglia.
Orbene, nel caso di specie, appare evidente che le condotte paterne non risulta abbiano comportato l'esposizione dei minori ad un grave pregiudizio, tanto più che lo stesso non si è mai sottratto alla corresponsione del mantenimento, e che non appare necessario adottare misure ex art. 333 c.c., per come concluso anche del nominato curatore dei minori, che ha subordinato l'eventuale sospensione solo in mancanza di un'adeguata e completa contribuzione al mantenimento dei figli, pur avendo dato atto che, dal punto di vista del contributo economico ordinario, lo si è occupato dei figli, tanto più Parte_1
che il disposto affido esclusivo è da ritenersi lo strumento adeguato ai fini della tutela della prole dalle descritte condotte paterne.
Le spese devono compensarsi attesa la reciproca soccombenza, con condanna della resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti del curatore speciale, essendo la relativa costituzione onere processuale causalmente imputabile alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento degli stessi presso quest'ultima e conseguente assegnazione della casa familiare, e con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i figli per il tramite dei Servizi
Sociali territorialmente competenti;
5 - dispone che contribuisca al mantenimento dei figli versando Parte_1
alla ricorrente la somma mensile di euro 1.000,00 complessivi, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rigetta le domanda formulate ex art. 330 e 333 c.c.;
- compensa le spese di lite tra e condanna Parte_1 CP_1 [...]
alla refusione delle spese di lite nei confronti del curatore dei minori, CP_1
che liquida in euro 2.538,50, oltre rimborso forfetario, iva e cpa.
Cosenza, 12.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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