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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2025, n. 17134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17134 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 20653/2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20653 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, e vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliata in Milano, Foro Parte_1 C.F._1
Buonaparte n. 54, presso lo studio degli avv.ti Marco Padovan, Francesco Candeago e Renato
Costagliola, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice
(C.F. e P.IVA , elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 P.IVA_1 studio dell'avv. Paolo Maria Verrecchia (pec ), Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta
Conclusioni delle parti
Per l'attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previo ogni accertamento necessario o anche solo opportuno (in particolare circa la negligente gestione dei Mandati conferiti dall'attrice):
- nel merito, condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla signora Parte_1
pari a Euro 1.005.590,60 (così quantificati dal c.t.u. Dott. ,
[...] Persona_1
o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data della prima messa in mora (30 aprile 2018) al saldo;
- in via istruttoria, ammettersi – occorrendo - prova testimoniale UL seguente capitolo, già
Pag. 1 a 6 dedotto nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c.: “vero che la perizia dell'8 marzo
2021 depositata sub docc. 5 e 5bis al fascicolo di parte attrice – che mi viene mostrata - è stata da me redatta ULla base dei documenti ivi allegati e delle informazioni ivi indicate”.
Si indica a teste il dott. , c/o FSA Corporate Finance, Via Cefalonia n. 55, Testimone_1
Brescia.
Con vittoria delle spese (ivi compresi gli onorari corrisposti al c.t.u. ed al c.t.p.) e del compenso professionale.”
Per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare: in via preliminare,
- disporre la rimessione della causa UL ruolo, ai fini dell'integrazione della C.T.U. per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, Cont Co
- accertata e dichiarata la conformità dell'investimento operato da UL RI , con riguardo ai mandati di gestione conferiti dalla SI.ra , anche in Parte_1 relazione al profilo della stessa come riULtante certificazioni MIFID in atti;
Cont
- accertata e dichiarata, altresì, la conformità dell'operato di agli obblighi di trasparenza, informazione e congruenza;
- rigettare la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, perché integralmente infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi difensivi e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente articolare e dedurre, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
-ULla premessa d'avere concluso due contratti di gestione patrimoniale Parte_1 con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (BNL); contratti a mezzo dei quali aveva affidato del denaro alla banca, autorizzandola ad investirlo per suo conto “con piena discrezionalità ed autonomia”- ha lamentato d'avere perso una parte (€ 960.521,09) del proprio investimento
(di complessivi 13,5 milioni di euro), a causa della condotta imprudente e negligente, tenuta Contr dalla in esecuzione di quei contratti: per cui l'ha convenuta dinanzi a questo Tribunale chiedendone la condanna al ristoro dell'inerente profilo di danno. Contr Più in particolare, ha dedotto che aveva investito parte del denaro in uno strumento
Pag. 2 a 6 derivato, emesso da CR SU;
ha spiegato che i derivati sono prodotti finanziari di contenuto altamente tecnico, caratterizzati da un rischio elevatissimo (tant'è che lo stesso Contr prospetto informativo del derivato che aveva acquistato per suo conto consigliava di tenerlo in portafoglio per non più di 24 ore), che vengono emessi (o sottoscritti) da investitori professionali, con funzione di copertura dai rischi: nel senso che il loro rendimento è legato all'andamento di un titolo o di un indice sottostante;
ed hanno la funzione di offrire copertura rispetto ad altre operazioni, di segno opposto, che sono state fatte da quegli stessi operatori economici.
Nel caso di specie, dunque, si trattava di un derivato (denominato RI XIV) che replicava la “performance” giornaliera dell'indice sottostante (“S&P 500 Short-Term futures”), invertendone però il segno: per cui il suo valore cresceva se (e nella stessa misura in cui) quell'indice si deprezzava;
e viceversa.
A ciò doveva aggiungersi che il , oltre al rischio già intrinsecamente legato alla Parte_3 tipologia d'investimento (derivato sui “futures” di S&P 500), prevedeva un ulteriore fattore di rischio, costituito dal fatto che CR SU s'era riservata la facoltà di riacquistarlo al verificarsi di determinate condizioni, tra le quali quella che il derivato avesse perso, in uno stesso giorno, più del 20% del proprio valore (cd. “Acceleration Event”).
Evento che s'era poi effettivamente verificato, per cui CR SU aveva operato il riacquisto del derivato ad un prezzo infimo, dovuto al repentino crollo del suo valore: e tale riacquisto aveva reso irreversibile la perdita economica in capo ad essa attrice. Contr In conclusione, quindi, aveva dato esecuzione al contratto di mandato in maniera imprudente, avendo acquistato un titolo eccessivamente rischioso, e con un orizzonte temporale diverso da quello che era stato indicato da essa attrice;
ed aveva di seguito tenuto una condotta negligente nella gestione di quell'investimento, avendolo mantenuto per un lasso temporale superiore a quello consigliato dallo stesso emittente (24 ore), ed avendo omesso un monitoraggio costante, che avrebbe consentito quantomeno di limitare il danno, rivendendo il derivato alle prime avvisaglie di rischio. Contr ha chiesto il rigetto della domanda, rappresentando che la -per quanto emergeva Pt_1 dal prospetto informativo da lei stessa sottoscritto- era un operatore esperto, con un orizzonte temporale non inferiore a 5 anni, che aveva accettato un elevato grado di rischio nell'investimento: tant'è che già in passato aveva acquistato strumenti derivati.
Per cui l'investimento era coerente col profilo finanziario della cliente e con le di lei aspettative economiche.
Ha aggiunto che il derivato, in data 5\2\2018, aveva avuto un crollo improvviso ed
Pag. 3 a 6 imprevedibile, dopo avere mantenuto, nei mesi precedenti, un valore costante, ed anzi tendente al rialzo.
Per cui ha escluso qualsiasi propria responsabilità, in considerazione del fatto che la perdita s'era resa definitiva sol perché CR SU aveva deciso di esercitare l'opzione di cui s'è detto, di riacquisto del titolo.
Nel corso della fase istruttoria si è proceduto all'esecuzione di una c.t.u., dopo di che la causa è stata trattenuta in decisione ULla scorta della sola prova documentale.
Ciò premesso in fatto, deve ora rilevarsi che il c.t.u. ha premesso che la aveva Pt_1 sottoscritto i due contratti di gestione patrimoniale in data 15\6\2016 e 3\4\2017: contratti Contr a mezzo dei quali aveva affidato alla la complessiva somma di 13,5 milioni di euro, con l'incarico di gestirla “a propria discrezione, in nome e per conto del Cliente, ovvero in nome proprio e per conto del Cliente”.
Ha confermato che nel questionario allegato a quei contratti la s'era qualificata come Pt_1 soggetto dotato di esperienza nelle questioni finanziarie, con un'elevata propensione al rischio e con un orizzonte temporale superiore ai 5 anni.
Ed ha aggiunto che il derivato di cui si discute (Velocityshares Inverse VIX Short-Term (XIV) appartiene alla categoria degli ETN, che sono “strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel prodotto “sottostante” (diverso dalle commodities) o in contratti derivati UL medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante, del quale tendono a replicarne l'andamento”; e che quel derivato “replicava all'inverso la performance giornaliera dell'indice sottostante, lo
S&P 500 VIX Short-Term Futures ER”.
In relazione ai “futures” il c.t.u. ha aggiunto che si tratta di “contratti derivati, negoziati su mercati regolamentati, con i quali l'acquirente e il venditore si impegnano a scambiarsi, ad una certa data futura ben individuata, una certa quantità di una specifica attività finanziaria o reale
(il c.d. sottostante o underlying asset) ad un prezzo prestabilito. Con tali contratti, quindi, viene fissato ex ante il prezzo al quale il sottostante sarà dalle controparti scambiato alla scadenza individuata. In tal modo chi acquista un contratto future intende in genere tutelarsi dal rischio di un futuro rialzo del prezzo del sottostante (apre una c.d. posizione lunga o “long”, fissando oggi il prezzo futuro di acquisto), mentre chi vende il future confida in un futuro ribasso del prezzo del sottostante (apre una c.d. posizione corta o “short”, fissando oggi il prezzo di vendita per il futuro). I futures possono essere utilizzati sia con finalità di copertura, quando realmente si possiede il prodotto da vendere o si necessita effettivamente del prodotto da acquistare, ovvero con finalità meramente speculativa, laddove non si possieda il sottostante o non si necessiti
Pag. 4 a 6 acquistarlo”.
Il CTU ha ulteriormente rilevato che la stessa CR SU, nel prospetto informativo allegato Contr al derivato che ha poi acquistato per conto dell'attrice, spiegava, a più riprese, che il prodotto era destinato a investitori dotati di elevate competenze nell'ambito dei mercati finanziari, e che sanno gestire i rischi ad essi correlati;
che quel prodotto non è adeguato per coloro che hanno obiettivi d'investimento a medio-lungo termine, e comunque ad investitori che prevedono di tenerli per più di un giorno;
che l'acquisto di quello strumento richiede, comunque, un monitoraggio continuo, soprattutto infra-giornaliero, da parte dell'investitore.
In conclusione, quindi, il prospetto raccomandava di non tenere il prodotto finanziario in portafoglio per più di un giorno, e di monitorare assiduamente il suo andamento nel corso di ogni giornata di trading.
Lo stesso prospetto informativo evidenziava anche l'ulteriore fattore di rischio, costituito dal c.d. “Acceleration Event”, ovvero dalla facoltà, per l'emittente CR SU, di riacquistare il derivato al verificarsi di determinate condizioni: una delle quali era costituita dall'eventualità, poi verificatasi, che il suo valore di mercato, in un determinato momento della giornata, fosse stato pari o inferiore al 20% del valore di chiusura di mercato del giorno precedente.
Riacquisto che -esponendo l'investitore al rischio di una perdita definitiva (parziale, o anche totale) del capitale investito- imponeva alla banca un monitoraggio continuo dell'investimento, durante l'intera giornata di trading.
In conclusione, quindi, il CTU ha rilevato che dal prospetto informativo emergeva chiaramente:
a) che il valore del titolo era legato all'andamento giornaliero dell'indice S&P 500 VIX Short-
Term sottostante, e quindi a quello dei futures in questione;
b) che il valore dei futures poteva essere notevolmente alterato anche su base giornaliera;
c) la necessità di un monitoraggio costante, anche con frequenza infragiornaliera, del titolo, con la chiara evidenza che l'investimento, a motivo della rilevante volatilità, poteva essere indicato solo per una strategia di investimento a breve termine”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che l'acquisto del derivato
XIV sia stato per un verso incoerente con l'orizzonte temporale della cliente, per quanto detto fissato a medio-lungo termine;
che il derivato è stato tenuto in portafoglio per oltre 24 ore
(essendo stato acquistato per una parte in data 31 gennaio 2018, e per altra parte lo stesso
5\2\2018, ed è stato mantenuto in portafoglio fino al 15\2\2018, data nella quale CR
SU ha operato il riacquisto); e che è mancato un monitoraggio continuo dell'investimento nei giorni 5 e 6 febbraio 2018, durante i quali il suo valore è crollato in maniera repentina,
Pag. 5 a 6 passando da 99 a 7,35 dollari, mentre il danno si è poi verificato il 15\2\2018, allorché CR
SU ha operato il riacquisto, così rendendo la perdita definitiva ed irreversibile.
L'esperto ha poi fornito risposte motivate ed appaganti ai rilievi che sono stati mossi dalle parti, ed ha quindi quantificato il danno subito dall'attrice in € 924.623,60 (pari alla differenza Contr tra il prezzo di acquisto del derivato da parte di ed il prezzo di riacquisto da parte di
CR SU), facendo riferimento al rapporto di cambio euro-dollaro vigente alla data del
15\2\2018.
Questo Tribunale, quindi, condividendo e facendo proprio il complessivo contenuto dell'elaborato, ritiene che la perdita subita dalla sia stata causata dall'inesatto Pt_1
Contr adempimento del contratto di mandato da parte di La quale ha dapprima acquistato un prodotto non in linea con l'orizzonte temporale d'investimento indicato dalla cliente (più di 5 anni) ed ha poi tenuto una condotta imprudente e negligente, mantenendo il derivato in portafoglio per un tempo eccedente quello consigliato dalla stessa emittente (24 ore), ed omettendo un monitoraggio costante dell'investimento, che avrebbe consentito di avvertire tempestivamente i rischi di perdita, e di vendere il derivato prima che il suo valore crollasse del tutto, così consentendo a CR SU di riacquistarlo ad un prezzo infimo.
Per cui la banca va condannata al ristoro del danno subito dalla liquidato nella Pt_1 somma appena indicata (€ 924.623,60), che dovrà poi essere maggiorata di interessi legali, Contr dalla data di messa in mora (21\11\2019, per quanto emerge dalla nota di in data
13\12\2019, all. 13 di parte attrice) al saldo.
Le spese processuali, così come quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ULla domanda proposta da
[...]
nei confronti della , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la banca convenuta al pagamento della somma di € 924.623,60, da maggiorare d'interessi legali dal 21\11\2019 al saldo;
- la condanna, inoltre, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in €
15.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali IVA e CPA;
- limitatamente ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della sola parte convenuta.
Così deciso in Roma il 07/12/2025
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 6 a 6
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20653 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, e vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliata in Milano, Foro Parte_1 C.F._1
Buonaparte n. 54, presso lo studio degli avv.ti Marco Padovan, Francesco Candeago e Renato
Costagliola, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice
(C.F. e P.IVA , elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 P.IVA_1 studio dell'avv. Paolo Maria Verrecchia (pec ), Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta
Conclusioni delle parti
Per l'attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previo ogni accertamento necessario o anche solo opportuno (in particolare circa la negligente gestione dei Mandati conferiti dall'attrice):
- nel merito, condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla signora Parte_1
pari a Euro 1.005.590,60 (così quantificati dal c.t.u. Dott. ,
[...] Persona_1
o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data della prima messa in mora (30 aprile 2018) al saldo;
- in via istruttoria, ammettersi – occorrendo - prova testimoniale UL seguente capitolo, già
Pag. 1 a 6 dedotto nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c.: “vero che la perizia dell'8 marzo
2021 depositata sub docc. 5 e 5bis al fascicolo di parte attrice – che mi viene mostrata - è stata da me redatta ULla base dei documenti ivi allegati e delle informazioni ivi indicate”.
Si indica a teste il dott. , c/o FSA Corporate Finance, Via Cefalonia n. 55, Testimone_1
Brescia.
Con vittoria delle spese (ivi compresi gli onorari corrisposti al c.t.u. ed al c.t.p.) e del compenso professionale.”
Per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare: in via preliminare,
- disporre la rimessione della causa UL ruolo, ai fini dell'integrazione della C.T.U. per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, Cont Co
- accertata e dichiarata la conformità dell'investimento operato da UL RI , con riguardo ai mandati di gestione conferiti dalla SI.ra , anche in Parte_1 relazione al profilo della stessa come riULtante certificazioni MIFID in atti;
Cont
- accertata e dichiarata, altresì, la conformità dell'operato di agli obblighi di trasparenza, informazione e congruenza;
- rigettare la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, perché integralmente infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi difensivi e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente articolare e dedurre, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
-ULla premessa d'avere concluso due contratti di gestione patrimoniale Parte_1 con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (BNL); contratti a mezzo dei quali aveva affidato del denaro alla banca, autorizzandola ad investirlo per suo conto “con piena discrezionalità ed autonomia”- ha lamentato d'avere perso una parte (€ 960.521,09) del proprio investimento
(di complessivi 13,5 milioni di euro), a causa della condotta imprudente e negligente, tenuta Contr dalla in esecuzione di quei contratti: per cui l'ha convenuta dinanzi a questo Tribunale chiedendone la condanna al ristoro dell'inerente profilo di danno. Contr Più in particolare, ha dedotto che aveva investito parte del denaro in uno strumento
Pag. 2 a 6 derivato, emesso da CR SU;
ha spiegato che i derivati sono prodotti finanziari di contenuto altamente tecnico, caratterizzati da un rischio elevatissimo (tant'è che lo stesso Contr prospetto informativo del derivato che aveva acquistato per suo conto consigliava di tenerlo in portafoglio per non più di 24 ore), che vengono emessi (o sottoscritti) da investitori professionali, con funzione di copertura dai rischi: nel senso che il loro rendimento è legato all'andamento di un titolo o di un indice sottostante;
ed hanno la funzione di offrire copertura rispetto ad altre operazioni, di segno opposto, che sono state fatte da quegli stessi operatori economici.
Nel caso di specie, dunque, si trattava di un derivato (denominato RI XIV) che replicava la “performance” giornaliera dell'indice sottostante (“S&P 500 Short-Term futures”), invertendone però il segno: per cui il suo valore cresceva se (e nella stessa misura in cui) quell'indice si deprezzava;
e viceversa.
A ciò doveva aggiungersi che il , oltre al rischio già intrinsecamente legato alla Parte_3 tipologia d'investimento (derivato sui “futures” di S&P 500), prevedeva un ulteriore fattore di rischio, costituito dal fatto che CR SU s'era riservata la facoltà di riacquistarlo al verificarsi di determinate condizioni, tra le quali quella che il derivato avesse perso, in uno stesso giorno, più del 20% del proprio valore (cd. “Acceleration Event”).
Evento che s'era poi effettivamente verificato, per cui CR SU aveva operato il riacquisto del derivato ad un prezzo infimo, dovuto al repentino crollo del suo valore: e tale riacquisto aveva reso irreversibile la perdita economica in capo ad essa attrice. Contr In conclusione, quindi, aveva dato esecuzione al contratto di mandato in maniera imprudente, avendo acquistato un titolo eccessivamente rischioso, e con un orizzonte temporale diverso da quello che era stato indicato da essa attrice;
ed aveva di seguito tenuto una condotta negligente nella gestione di quell'investimento, avendolo mantenuto per un lasso temporale superiore a quello consigliato dallo stesso emittente (24 ore), ed avendo omesso un monitoraggio costante, che avrebbe consentito quantomeno di limitare il danno, rivendendo il derivato alle prime avvisaglie di rischio. Contr ha chiesto il rigetto della domanda, rappresentando che la -per quanto emergeva Pt_1 dal prospetto informativo da lei stessa sottoscritto- era un operatore esperto, con un orizzonte temporale non inferiore a 5 anni, che aveva accettato un elevato grado di rischio nell'investimento: tant'è che già in passato aveva acquistato strumenti derivati.
Per cui l'investimento era coerente col profilo finanziario della cliente e con le di lei aspettative economiche.
Ha aggiunto che il derivato, in data 5\2\2018, aveva avuto un crollo improvviso ed
Pag. 3 a 6 imprevedibile, dopo avere mantenuto, nei mesi precedenti, un valore costante, ed anzi tendente al rialzo.
Per cui ha escluso qualsiasi propria responsabilità, in considerazione del fatto che la perdita s'era resa definitiva sol perché CR SU aveva deciso di esercitare l'opzione di cui s'è detto, di riacquisto del titolo.
Nel corso della fase istruttoria si è proceduto all'esecuzione di una c.t.u., dopo di che la causa è stata trattenuta in decisione ULla scorta della sola prova documentale.
Ciò premesso in fatto, deve ora rilevarsi che il c.t.u. ha premesso che la aveva Pt_1 sottoscritto i due contratti di gestione patrimoniale in data 15\6\2016 e 3\4\2017: contratti Contr a mezzo dei quali aveva affidato alla la complessiva somma di 13,5 milioni di euro, con l'incarico di gestirla “a propria discrezione, in nome e per conto del Cliente, ovvero in nome proprio e per conto del Cliente”.
Ha confermato che nel questionario allegato a quei contratti la s'era qualificata come Pt_1 soggetto dotato di esperienza nelle questioni finanziarie, con un'elevata propensione al rischio e con un orizzonte temporale superiore ai 5 anni.
Ed ha aggiunto che il derivato di cui si discute (Velocityshares Inverse VIX Short-Term (XIV) appartiene alla categoria degli ETN, che sono “strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel prodotto “sottostante” (diverso dalle commodities) o in contratti derivati UL medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante, del quale tendono a replicarne l'andamento”; e che quel derivato “replicava all'inverso la performance giornaliera dell'indice sottostante, lo
S&P 500 VIX Short-Term Futures ER”.
In relazione ai “futures” il c.t.u. ha aggiunto che si tratta di “contratti derivati, negoziati su mercati regolamentati, con i quali l'acquirente e il venditore si impegnano a scambiarsi, ad una certa data futura ben individuata, una certa quantità di una specifica attività finanziaria o reale
(il c.d. sottostante o underlying asset) ad un prezzo prestabilito. Con tali contratti, quindi, viene fissato ex ante il prezzo al quale il sottostante sarà dalle controparti scambiato alla scadenza individuata. In tal modo chi acquista un contratto future intende in genere tutelarsi dal rischio di un futuro rialzo del prezzo del sottostante (apre una c.d. posizione lunga o “long”, fissando oggi il prezzo futuro di acquisto), mentre chi vende il future confida in un futuro ribasso del prezzo del sottostante (apre una c.d. posizione corta o “short”, fissando oggi il prezzo di vendita per il futuro). I futures possono essere utilizzati sia con finalità di copertura, quando realmente si possiede il prodotto da vendere o si necessita effettivamente del prodotto da acquistare, ovvero con finalità meramente speculativa, laddove non si possieda il sottostante o non si necessiti
Pag. 4 a 6 acquistarlo”.
Il CTU ha ulteriormente rilevato che la stessa CR SU, nel prospetto informativo allegato Contr al derivato che ha poi acquistato per conto dell'attrice, spiegava, a più riprese, che il prodotto era destinato a investitori dotati di elevate competenze nell'ambito dei mercati finanziari, e che sanno gestire i rischi ad essi correlati;
che quel prodotto non è adeguato per coloro che hanno obiettivi d'investimento a medio-lungo termine, e comunque ad investitori che prevedono di tenerli per più di un giorno;
che l'acquisto di quello strumento richiede, comunque, un monitoraggio continuo, soprattutto infra-giornaliero, da parte dell'investitore.
In conclusione, quindi, il prospetto raccomandava di non tenere il prodotto finanziario in portafoglio per più di un giorno, e di monitorare assiduamente il suo andamento nel corso di ogni giornata di trading.
Lo stesso prospetto informativo evidenziava anche l'ulteriore fattore di rischio, costituito dal c.d. “Acceleration Event”, ovvero dalla facoltà, per l'emittente CR SU, di riacquistare il derivato al verificarsi di determinate condizioni: una delle quali era costituita dall'eventualità, poi verificatasi, che il suo valore di mercato, in un determinato momento della giornata, fosse stato pari o inferiore al 20% del valore di chiusura di mercato del giorno precedente.
Riacquisto che -esponendo l'investitore al rischio di una perdita definitiva (parziale, o anche totale) del capitale investito- imponeva alla banca un monitoraggio continuo dell'investimento, durante l'intera giornata di trading.
In conclusione, quindi, il CTU ha rilevato che dal prospetto informativo emergeva chiaramente:
a) che il valore del titolo era legato all'andamento giornaliero dell'indice S&P 500 VIX Short-
Term sottostante, e quindi a quello dei futures in questione;
b) che il valore dei futures poteva essere notevolmente alterato anche su base giornaliera;
c) la necessità di un monitoraggio costante, anche con frequenza infragiornaliera, del titolo, con la chiara evidenza che l'investimento, a motivo della rilevante volatilità, poteva essere indicato solo per una strategia di investimento a breve termine”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che l'acquisto del derivato
XIV sia stato per un verso incoerente con l'orizzonte temporale della cliente, per quanto detto fissato a medio-lungo termine;
che il derivato è stato tenuto in portafoglio per oltre 24 ore
(essendo stato acquistato per una parte in data 31 gennaio 2018, e per altra parte lo stesso
5\2\2018, ed è stato mantenuto in portafoglio fino al 15\2\2018, data nella quale CR
SU ha operato il riacquisto); e che è mancato un monitoraggio continuo dell'investimento nei giorni 5 e 6 febbraio 2018, durante i quali il suo valore è crollato in maniera repentina,
Pag. 5 a 6 passando da 99 a 7,35 dollari, mentre il danno si è poi verificato il 15\2\2018, allorché CR
SU ha operato il riacquisto, così rendendo la perdita definitiva ed irreversibile.
L'esperto ha poi fornito risposte motivate ed appaganti ai rilievi che sono stati mossi dalle parti, ed ha quindi quantificato il danno subito dall'attrice in € 924.623,60 (pari alla differenza Contr tra il prezzo di acquisto del derivato da parte di ed il prezzo di riacquisto da parte di
CR SU), facendo riferimento al rapporto di cambio euro-dollaro vigente alla data del
15\2\2018.
Questo Tribunale, quindi, condividendo e facendo proprio il complessivo contenuto dell'elaborato, ritiene che la perdita subita dalla sia stata causata dall'inesatto Pt_1
Contr adempimento del contratto di mandato da parte di La quale ha dapprima acquistato un prodotto non in linea con l'orizzonte temporale d'investimento indicato dalla cliente (più di 5 anni) ed ha poi tenuto una condotta imprudente e negligente, mantenendo il derivato in portafoglio per un tempo eccedente quello consigliato dalla stessa emittente (24 ore), ed omettendo un monitoraggio costante dell'investimento, che avrebbe consentito di avvertire tempestivamente i rischi di perdita, e di vendere il derivato prima che il suo valore crollasse del tutto, così consentendo a CR SU di riacquistarlo ad un prezzo infimo.
Per cui la banca va condannata al ristoro del danno subito dalla liquidato nella Pt_1 somma appena indicata (€ 924.623,60), che dovrà poi essere maggiorata di interessi legali, Contr dalla data di messa in mora (21\11\2019, per quanto emerge dalla nota di in data
13\12\2019, all. 13 di parte attrice) al saldo.
Le spese processuali, così come quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ULla domanda proposta da
[...]
nei confronti della , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la banca convenuta al pagamento della somma di € 924.623,60, da maggiorare d'interessi legali dal 21\11\2019 al saldo;
- la condanna, inoltre, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in €
15.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali IVA e CPA;
- limitatamente ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della sola parte convenuta.
Così deciso in Roma il 07/12/2025
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 6 a 6